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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TREVISO
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. 2323/2025
Procedimento d'ingiunzione (artt. 633 ss. cpc)
Il giudice
letti il ricorso monitorio e i documenti prodotti, considerato che:
è stata offerta la prova scritta necessaria al conseguimento della tutela monitoria nei confronti di un debitore-consumatore;
il conseguente controllo officioso riguarda l'eventuale carattere abusivo delle (sole) clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda monitoria (Cass.
S.U. n. 9479/2023);
in ragione delle caratteristiche tecniche della consolle informatica in dotazione per la redazione degli atti, il collegamento ipertestuale utilizzato dalla ricorrente non assicura l'effetto presupposto dall'art.
4.1 bis d.m. n. 55/2014;
p.q.m.
ingiunge a (come identificato nel ricorso) di pagare alla Parte_1 ricorrente, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 31.189,26, con gli interessi come da ricorso (fermo il limite del tasso soglia ex art. 2 l. n. 108/1996), oltre alle spese di lite, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1370,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
avverte il debitore che entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc e che in mancanza di opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass.
S.U. n. 9479/2023) e si procederà a esecuzione forzata (art. 641.1 cpc).
Treviso, 6/6/2025
Il giudice dr. Lucio Munaro
SECONDA SEZIONE CIVILE
n. 2323/2025
Procedimento d'ingiunzione (artt. 633 ss. cpc)
Il giudice
letti il ricorso monitorio e i documenti prodotti, considerato che:
è stata offerta la prova scritta necessaria al conseguimento della tutela monitoria nei confronti di un debitore-consumatore;
il conseguente controllo officioso riguarda l'eventuale carattere abusivo delle (sole) clausole rilevanti rispetto all'oggetto della domanda monitoria (Cass.
S.U. n. 9479/2023);
in ragione delle caratteristiche tecniche della consolle informatica in dotazione per la redazione degli atti, il collegamento ipertestuale utilizzato dalla ricorrente non assicura l'effetto presupposto dall'art.
4.1 bis d.m. n. 55/2014;
p.q.m.
ingiunge a (come identificato nel ricorso) di pagare alla Parte_1 ricorrente, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, la somma di € 31.189,26, con gli interessi come da ricorso (fermo il limite del tasso soglia ex art. 2 l. n. 108/1996), oltre alle spese di lite, liquidate in € 286,00 per spese ed € 1370,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge;
avverte il debitore che entro quaranta giorni dalla notifica del presente decreto può essere proposta opposizione ai sensi dell'art. 645 cpc e che in mancanza di opposizione non potrà più far valere l'eventuale carattere abusivo delle clausole del contratto, il decreto non opposto diventerà irrevocabile (Cass.
S.U. n. 9479/2023) e si procederà a esecuzione forzata (art. 641.1 cpc).
Treviso, 6/6/2025
Il giudice dr. Lucio Munaro