Art. 23.
A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', l'assegno suppletivo, concesso con l' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.
A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', l'assegno suppletivo, concesso con l' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.