Articolo 23 della Legge 3 maggio 1967, n. 315
Articolo 22Articolo 24
Versione
11 giugno 1967
Art. 23.
A favore dei titolari di pensione diretta di privilegio di prima categoria a carico degli Istituti di previdenza, qualora non competa l'assegno di superinvalidita', l'assegno suppletivo, concesso con l' articolo 2 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 , rimane invariato nella sua misura vigente al 30 giugno 1964.
Entrata in vigore il 11 giugno 1967