Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 4451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4451 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
n.r.g. 15844 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro dott. Federico Bile, preso atto della comparizione della parte ricorrente e della convenuta mediante deposito CP_1 di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 3.6.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa N.R.G. 15844/2024 (PO 17417/2023) vertente
TRA
nato a [...] in data [...] ed ivi residente a[...]
Pace n. 30, cod. fisc. , rappresentato e difeso dagli avv.ti Oreste CodiceFiscale_1
Cardillo e Nicola Cortese e con gli stessi elettivamente domiciliato in Napoli alla via Santa
Lucia n. 29, presso lo studio legale Oreste Cardillo & Associati, come da procura a margine del ricorso recante per ATP r.g.n. 17417/2023 +1 (comunicazioni al fax n. 081.764.0797 o alle
PEC ) Email_1 Email_2
- ricorrente –
E
, (c.f. ) in persona del suo CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elett.te dom.to presso la sede di CP_1 Napoli via Alcide De Gasperi n.55, rappresentato e difeso dall' avv. Alessandra Maria Ingala, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino (RM), Per_1 rep. N.37875 del 22.3.2024 (comunicazioni alla PEC:
t ) Email_3
-resistente – Oggetto: riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e benefici ex lege
104/92c
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in opposizione depositato in data 5.07.2024 ha esposto quanto Parte_1 segue:
- di essere già invalido civile nella misura del 100% con necessità di assistenza continua nonché portatore di Handicap con connotazione di gravità e che in data 16.03.2023 era stato sottoposto a visita di revisione;
- che dopo la visita medica, con decreti comunicati in data 11.04.2023, era stato riconosciuto invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (L.509/88; L.124/98) grave 100% e, successivamente, portatore di handicap ai sensi del comma 1 art. 3 L.104\92 entrambi a far data dalla presentazione della domanda amministrativa;
- che, pertanto, i benefici già in precedenza riconosciuti gli erano stati revocati;
- che in considerazione della mancata conferma amministrativa, ritenendo di possedere i requisiti necessari per fruire dell'indennità di accompagnamento oltre che del riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 L.104\92, aveva adito competente Autorità Giudiziaria essendo affetto dalle seguenti patologie: “adenocarcinoma del sigma (G2-G3 pT3N1b) trattato chirurgicamente con sigmoidectomia + resezione atipica
è stato sottoposto a cicli di chemio;
ipertensione arteriosa;
panniculite; deficit motorio per gli esiti dell'artrosi polidistrettuale”;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento del diritto richiesto non solo per le patologie sopra indicate ma anche per non aver mai fruito (né fruisce) di ricovero gratuito presso ospedali e/o case di cura;
- che con separati ricorsi per accertamento tecnico preventivo recanti R.G. nn. 17417/2023 e
17418/2023, successivamente riuniti, aveva adito il Tribunale di Napoli per ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 L.104\92;
- che all'udienza del 24.01.2024, il Giudice designato, dott.ssa , nominava quale Per_2
CTU il dott. il quale, all'esito dell'esame peritale del 08.02.2024 non aveva Persona_3 riconosciuto sussistente il diritto all'indennità di accompagnamento, nonché quello relativo allo status di portatore di handicap ai sensi del comma 3 art. 3 L.104\92 (era stata ritenuto solo persona portatore di handicap superiore ai 2/3 senza connotazione di gravità).
Avverso le conclusioni del consulente, veniva depositato atto di dissenso. Tanto premesso, parte ricorrente ha impugnato l'esito della perizia effettuata nella procedura per PO chiedendo l'accertamento del diritto dalla visita di revisione del 16.3.2023 e la condanna dell' al pagamento dei relativi importi, oltre accessori. CP_1
La parte convenuta si costituiva in giudizio di opposizione chiedendone il rigetto del CP_1 ricorso. In corso di causa il giudice disponeva un supplemento delle operazioni peritali assegnando l'incarico peritale ad un CTU (dr. diverso da quello già nominato nella fase Per_4 dell'ATP (dr. . Per_3
Alla data del 3.6.2025 concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte sostitutive dell'udienza la causa è stata assegnata in riserva ed in data odierna decisa eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze. In pari data è stata disposta la riunione al presente procedimento del fascicolo n.
17417/2023 (cui era stato già riunito il procedimento 17418/2023) relativo alla fase di
PO.
Nel merito la domanda proposta con la presente opposizione è parzialmente fondata.
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario;
l'interessata è così risultata affetta dalle patologie indicate nell'elaborato peritale depositato in atti (cfr. conclusioni medico-legali della perizia, deduzione diagnostica).
Sul punto va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Ha scritto il CTU - nel suo elaborato peritale depositato in data 14.5.2025 - che Per_4
- soggetto ultrasessantacinquenne - è persona affetta dalle seguenti Parte_1 infermità: “Recidiva di neoplasia del colon infiltrante la vescica in K ras mutato. Presenza di metastasi peritoneali in trattamento chemio-terapico. Artrosi polidistrettuale. Ipertensione arteriosa. Oligoartrite cronica sieropositiva”.
Tenuto conto del grado e delle infermità accertate, della natura delle medesime e della loro incidenza sull'autonomia nello svolgimento degli atti quotidiani della vita il CTU - Per_4 in sede di opposizione ad PO - ha affermato quanto segue: “In riferimento alla percentuale invalidante la patologia oncologica di cui il ricorrente risulta affetto è da inquadrarsi nel riferimento tabellare 9325con tasso invalidante del 100%. Per tali patologie lo stessa fu riconosciuto invalida ultrasessantacinquenne senza riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e portatore di handicap senza connotazione di gravità. Con revoca del diritto a decorrere dalla data della revisione del 16/03/2023. In tale maniera si espresse anche il CTU dott. nella valutazione eseguita nel Per_3 febbraio 2024. Sulla base della documentazione in atti e della visita peritale eseguita si precisa che a seguito di controlli in follow-up relativi alla neoplasia di cui il ricorrente fu oggetto nel 2020, nell'aprile le 2024 si verificò l'evidenza di ripresa di malattia a causa della presenza di metastasi peritoneali e linfonodali intraaddominali per le quali a seguito della valutazione multidisciplinare del GOM si diede indicazione a nuova terapia chemioterapica di I linea che il ricorrente iniziò nel maggio 2024 ed attualmente in terapia. Lo schema seguito
è Tale chemio-terapia comporta alterazioni delle condizioni generali Parte_2 con marcata astenia, alterazioni dell'emocromo, oltre a determinare nelle fasi immediate post-terapia sindrome febbricitante con astenia marcata. Tali condizioni determinano un quadro generale di astenia, incapacità ad eseguire attività anche basilari e per le quali necessita di assistenza continua. In riferimento agli specifici quesiti proposti il CTU espone quanto segue:
In merito alla richiesta di riconoscimento della condizione di Handicap con connotazione di gravità (comma 3) , si precisa che tale “… condizione deve essere concessa qualora il quadro patologico determini una riduzione dell'autonomia della persona, tanto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale sulla sfera individuale o sulla sfera relazionale della persona”.
Tanto premesso sulla base del quadro clinico valutato il periziando presenta notevoli limitazioni nello svolgimento di attività fisiche di entità lieve e moderata e tale che necessita di ausilio di accompagnatore anche per recarsi presso i centri specialistici che ne monitorizzano lo stato di salute e nelle cui occasioni necessita del supporto di un accompagnatore. Tanto premesso sulla base di quanto su esposto si configura la condizione di necessità di assistenza di tipo continuativo e globale e pertanto va riconosciuta la condizione di Handicap con connotazione di gravità a decorrere da maggio 2024”.
In riferimento alla richiesta di indennità di accompagnamento il CTU dopo avere Per_4 premesso che “tale diritto deve essere concesso a tutti coloro che a causa del loro complesso patologico presentano: a. Incapacità a deambulare, in assenza di aiuto costante di un accompagnatore. b. Impossibilità a svolgere in maniera autonoma le funzioni basilari della vita quotidiana: atti quotidiani come specificato dallo stesso Ministero del Tesoro, circ. 28 settembre 1992, “insieme di azioni elementari e anche relativamente più complesse tese al soddisfacimento di quel minimo di esigenze medie di vita rapportabili ad un individuo normale di età corrispondente” e lo stesso precisa che perché si realizzi il diritto all'indennità di accompagnamento non è sufficiente la mancanza di autonomia in un singolo o in un minimo di azioni considerate come atti quotidiani bensì deve coinvolgere un insieme di funzioni e di attività tale che ne risulti alterato ogni rapporto concreto con la realtà quotidiana” ha ulteriormente precisato che sulla base della visita medica da egli effettuata e della documentazione presente negli atti risulta “che il sig. ad oggi: a. deambula Parte_1 in maniera autonoma anche se nelle fasi immediatamente successive ai cicli di chemio-terapia necessità di assistenza a causa della marcata astenia. b. In merito allo svolgimento delle funzioni proprie dell'età si precisa come il periziando a causa della chemio-terapia cui è sottoposto presenta facile stncabilità, astenia, febbricola, e grave decadimento generale per il quale risulta non in grado di assolvere alle comuni attività di base della vita quotidiana”. Pertanto – ha ritenendo in via conclusiva il CTU – nella specie “si configura una Per_4 condizione di non autosufficienza che andrà riconosciuto dal periodo di inizio della chemio- terapia (maggio 2024). Considerata la possibile risposta alle terapie si ritiene utile una rivalutazione a 2 anni maggio 2027” Per tali motivi il CTU dr. nella sua consulenza elaborata nella fase di opposizione Per_4 ad ATP alla luce di quanto sopra esposto ha ritenuto “ di riconoscere al sig. Parte_1 la completa inaibilità pari al 100%. Inoltre il diritto alla condizione di handicap con connotazione di gravità a far data da maggio 2024 nonché il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento da maggio 2024 con indicazione a revisione tra 2 anni. (Maggio 2027)”
Alla stregua delle risultanze in atti va detto che la consulenza tecnica effettuata nella fase di opposizione ad ATP è stata espletata, dopo attento esame clinico, corredato da ogni ulteriore accertamento ritenuto necessario.
In altre parole la lettura della relazione medico-legale effettuata in sede di opposizione ad PO dal CTU dr. consente di ritenere che l'elaborato peritale in questione contiene Per_4 un'esaustiva e completa analisi delle patologie e delle valutazioni singole e complessive delle medesime.
Si condivide la consulenza anche perché in relazione a ciascuna patologia, che risulta attentamente vagliata e valutata dal CTU.
Davvero non vi è spazio per l'effettuazione di critiche di qualsivoglia nei confronti della consulenza in atti (di tipo tecnico medico-legale e/o di tipo procedimentale avendo il CTU pedissequamente seguito quanto imposto dal giudice in sede di conferimento dell'incarico). Sussiste, pertanto, proprio in base agli accertamenti medico-legali effettuati dal CTU, il requisito sanitario richiesto dalla legge per la corresponsione del beneficio assistenziale richiesto in via principale dell'indennità di accompagnamento nonché il diritto alla condizione di handicap con connotazione di gravità a far data da maggio 2024.
Ricorrono, inoltre, gli altri requisiti socio-economici richiesti dalla legge per la prestazione in relazione alla quale vi è requisito sanitario ed in particolare l'atto notorio relativo al mancato ricovero.
Di conseguenza, deve precisarsi che l'opposizione è parzialmente fondata, in quanto ricorrono gli estremi di legge per il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di accompagnamento dal mese di maggio 2024 ed ad essere riconosciuto dalla medesima data soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità (ex art 3, commi 1 e 3 della legge 104/92).
Lo scrivente, quindi, anche per l'assenza di ogni ulteriore e specifica censura, diverse da quelle già esaminate dallo stesso consulente, ritiene di recepire le conclusioni del CTU effettuate nella fase (oggetto della presente pronuncia) di opposizione.
Va detto che gli accertamenti eseguiti risultano espressione della migliore scienza medica e le conclusioni cui il consulente è giunto sono sostenute da rigoroso criterio medico legale e sono motivate in maniera ragionevole, congrua e puntuale, pertanto possono essere fatte proprie da questo giudice.
Le risultanze finali non risultano scardinate dalle eccezioni delle parti in ordine ad una diversa valutazione del quadro patologico ritenuto sussistente, anche con riferimento alle modalità temporali di insorgenza, non essendo le stesse supportate da alcun riferimento di tipo scientifico e non potendosi ritenere acquisiti elementi significativi al punto da disporre un supplemento di perizia. Nell'incontestato concorso degli altri requisiti richiesti dalla legge l' va, di conseguenza, CP_1 condannato al pagamento, in favore dell'avente diritto, dell'indennità di accompagnamento a partire dal 1.5.2024.
In applicazione delle sentenze nn.156/1991 e 196/1993 della Corte Costituzionale e del 6° comma dell'art. 16 della legge 30/12/91 n. 412 spettano gli interessi legali, maggiorati della quota di svalutazione eventualmente eccedente gli interessi.
Le spese seguono il principio per 1/4 il principio della soccombenza e si liquidano, in tale misura ridotta, come indicato nel dispositivo, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale dell'opposizione (la decorrenza del beneficio è successiva sia alla domanda di presentazione della domanda amministrativa, sia alla data della visita di revisione, sia alla data di deposito del ricorso per PO, ed è di poco antecedente alla data di proposizione del giudizio di opposizione ad PO (ma è antecedente alla prima udienza tenuta nella fase di opposizione ad PO).
P.Q.M.
a) Accoglie l'opposizione ad e per l'effetto dichiara inabile con CP_3 Parte_1 necessità di accompagnamento a partire dal mese di maggio 2024 nonché dalla medesima data soggetto portatore di handicap con connotazione di gravità (ex art. 3, commi 1 e 3, della legge 104/92) con revisione a maggio 2027; b) condanna, di conseguenza, l' a pagare a l'indennità di CP_1 Parte_1 accompagnamento dal 1.5.2024 oltre interessi legali ed eventuale svalutazione monetaria maturata in eccedenza agli stessi, a partire dal 120° giorno successivo a quello di insorgenza del diritto, ai sensi di quanto disposto dall'art.442 c.p.c. e dall'art.16, sesto comma, L. n.412 del 1991; c) condanna l' al pagamento di 1/4 delle spese processuali che liquida in tale misura CP_1 ridotta, in complessivi euro 500/00 per compensi professionali con attribuzione;
d) pone le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Così deciso in Napoli il 6.6.2025
Il Tribunale Giudice del lavoro
Dr. Federico Bile