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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 856/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1759/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da ricorrente 1
Difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_1
Avv. Prof. Difensore_3 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_4 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_3
Dr. Difensore_5 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_3 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 788/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 788/03/2022 depositata il 07.07.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina respingeva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la carica di procuratore speciale, Dott. Rappresentante_1, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 29.10.2014 dalla società Società_1 S.p.A., per il credito maturato con riferimento all'eccedenza dell'IVA nel III trimestre dell'anno 2014, ceduto successivamente in data 16.04.2015 all'odierna ricorrente.
Con atto notificato a mezzo pec in data 05/10/2021 la Ricorrente_1 SPA proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 29/10/2014, per un importo pari a euro 1.029.934,53 e relativa al credito ceduto in data 16/04/2015. Nel ricorso veniva formulato un unico motivo di impugnazione: “Sull'esistenza del credito chiesto a rimborso. Incontestabilità del credito IVA una volta intervenuta la decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”.
L'Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio chiarendo che, qualunque fosse l'imposta richiesta a rimborso, e, indipendentemente dallo scadere dei termini di decadenza per attivare l'accertamento, aveva la possibilità di contestare il diritto al rimborso;
era invece, onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito. L'Ufficio evidenziava, altresì, che l'ostacolo alla erogazione derivava dal fatto che il credito richiesto a rimborso era un credito IVA infrannuale (credito relativo al terzo trimestre 2014) che, in quanto tale, non era cedibile secondo la normativa al tempo vigente.
La Corte di Giustizia di primo grado con sentenza n.788/3/2022 rigettava il ricorso affermando che
“soltanto con la legge n. 34/2019, applicabile ai soli crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020 è stata riconosciuta la possibilità di cedere un credito IVA trimestrale”.
Avverso l'indicata sentenza la società con atto notificato a mezzo pec in data 28/2/22 propone appello formulando il seguente motivo di impugnazione: “1. Erroneità della sentenza per manifesta violazione e falsa applicazione degli arti. 5, comma 4 ter, del D.L. del 14 marzo 1988, n. 70, 30 e 38 bis del d.P.R. n.
633/1972, sulla credibilità del credito IVA infrannuale e sulla sussistenza del diritto al rimborso.” Chiede di:
1) riformare la sentenza n. 788/3/2022 emessa dalla Terza Sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Latina (ora Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina), pronunciata il 6 maggio 2022 e depositata il 10 agosto 2022 e, per l'effetto, annullare il silenzio rifiuto maturato sull'stanza di rimborso
(equivalente ad un provvedimento espresso di diniego di rimborso) e condannare l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio legale al versamento di quanto ancora dovuto a titolo di capitale per un importo pari a complessivi euro 1.029.934,53, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
2) condannare l'Amministrazione convenuta alla delle spese del doppio grado di giudizio.
Risulta costituito l'Ufficio con proprie contro deduzioni ed in via preliminare evidenzia che l'appellante non ha riproposto il motivo di ricorso formulato in primo grado relativo alla presunta “incontestabilità del credito IVA una volta intervenuta la decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”. Il motivo non riproposto deve intendersi “rinunciato” ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/92; inoltre, ritiene corretta la decisione impugnata quanto al limite temporale desunto dai primi giudici dall'articolo 5, comma
4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta essere infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Dall'esame della normativa di riferimento, l'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 nel disciplinare i poteri dell'Amministrazione finanziaria in tema di ripetizione delle somme rimborsabili, faceva testualmente riferimento al solo “credito risultante dalla dichiarazione annuale”. Sulla questione è intervenuto l'art. 12 sexies del decreto legge n. 34/2019 con il quale, grazie alla ripetibilità del credito infrannuale, è stata conseguentemente concessa la possibilità di cedere un credito IVA trimestrale. E' bene, tuttavia, evidenziare che il medesimo articolo ha espressamente chiarito che la nuova normativa può applicarsi ai soli crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Nel dettaglio:
“1.L'articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: “dalla dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti “o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale”.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
Nel caso di specie l'istanza di rimborso del credito è stata effettuata in data 29/10/2014 e la successiva cessione in data 16/04/2015, quindi ben prima del termine di operatività della norma fissato dal legislatore.
Pertanto, alla luce dei citati motivi, la Corte rigetta l'appello della società Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello di Ricorrente_1 s.p.a. e la condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
LL FRANCESCO, EL
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1759/2023 depositato il 30/03/2023
proposto da ricorrente 1
Difeso da
Dr. Difensore_1 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_1
Avv. Prof. Difensore_3 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_4 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_3
Dr. Difensore_5 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_4
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Avv. Prof. Difensore_3 Difensore_2/o Lo Studio Tributario E Societario - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 788/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 3 e pubblicata il 10/08/2022
Atti impositivi:
- SILENZIO RIFIUT IVA-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 788/03/2022 depositata il 07.07.2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Latina respingeva il ricorso proposto dalla Ricorrente_1 SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la carica di procuratore speciale, Dott. Rappresentante_1, avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata il 29.10.2014 dalla società Società_1 S.p.A., per il credito maturato con riferimento all'eccedenza dell'IVA nel III trimestre dell'anno 2014, ceduto successivamente in data 16.04.2015 all'odierna ricorrente.
Con atto notificato a mezzo pec in data 05/10/2021 la Ricorrente_1 SPA proponeva ricorso avverso il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso presentata in data 29/10/2014, per un importo pari a euro 1.029.934,53 e relativa al credito ceduto in data 16/04/2015. Nel ricorso veniva formulato un unico motivo di impugnazione: “Sull'esistenza del credito chiesto a rimborso. Incontestabilità del credito IVA una volta intervenuta la decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”.
L'Ufficio si costituiva ritualmente in giudizio chiarendo che, qualunque fosse l'imposta richiesta a rimborso, e, indipendentemente dallo scadere dei termini di decadenza per attivare l'accertamento, aveva la possibilità di contestare il diritto al rimborso;
era invece, onere del contribuente dimostrare l'esistenza del credito. L'Ufficio evidenziava, altresì, che l'ostacolo alla erogazione derivava dal fatto che il credito richiesto a rimborso era un credito IVA infrannuale (credito relativo al terzo trimestre 2014) che, in quanto tale, non era cedibile secondo la normativa al tempo vigente.
La Corte di Giustizia di primo grado con sentenza n.788/3/2022 rigettava il ricorso affermando che
“soltanto con la legge n. 34/2019, applicabile ai soli crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dall'1.1.2020 è stata riconosciuta la possibilità di cedere un credito IVA trimestrale”.
Avverso l'indicata sentenza la società con atto notificato a mezzo pec in data 28/2/22 propone appello formulando il seguente motivo di impugnazione: “1. Erroneità della sentenza per manifesta violazione e falsa applicazione degli arti. 5, comma 4 ter, del D.L. del 14 marzo 1988, n. 70, 30 e 38 bis del d.P.R. n.
633/1972, sulla credibilità del credito IVA infrannuale e sulla sussistenza del diritto al rimborso.” Chiede di:
1) riformare la sentenza n. 788/3/2022 emessa dalla Terza Sezione della Commissione Tributaria
Provinciale di Latina (ora Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Latina), pronunciata il 6 maggio 2022 e depositata il 10 agosto 2022 e, per l'effetto, annullare il silenzio rifiuto maturato sull'stanza di rimborso
(equivalente ad un provvedimento espresso di diniego di rimborso) e condannare l'Agenzia delle
Entrate – Direzione Provinciale di Latina – Ufficio legale al versamento di quanto ancora dovuto a titolo di capitale per un importo pari a complessivi euro 1.029.934,53, oltre interessi maturati e maturandi come per legge fino alla data dell'effettivo soddisfo;
2) condannare l'Amministrazione convenuta alla delle spese del doppio grado di giudizio.
Risulta costituito l'Ufficio con proprie contro deduzioni ed in via preliminare evidenzia che l'appellante non ha riproposto il motivo di ricorso formulato in primo grado relativo alla presunta “incontestabilità del credito IVA una volta intervenuta la decadenza di cui all'art. 57, primo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972”. Il motivo non riproposto deve intendersi “rinunciato” ai sensi dell'art. 56 del d.lgs. n. 546/92; inoltre, ritiene corretta la decisione impugnata quanto al limite temporale desunto dai primi giudici dall'articolo 5, comma
4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 154. Chiede il rigetto dell'appello e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta essere infondato.
Preliminarmente, osserva il Collegio che la sentenza emessa dal giudice di primo grado ha correttamente interpretato la normativa vigente e, pertanto, il presente appello va rigettato. Al riguardo le argomentazioni prospettate da parte appellante risultano già esaminate dai giudici di primo grado e si ritengono del tutto prive di fondamento.
Dall'esame della normativa di riferimento, l'articolo 5, comma 4 ter, del decreto legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154 nel disciplinare i poteri dell'Amministrazione finanziaria in tema di ripetizione delle somme rimborsabili, faceva testualmente riferimento al solo “credito risultante dalla dichiarazione annuale”. Sulla questione è intervenuto l'art. 12 sexies del decreto legge n. 34/2019 con il quale, grazie alla ripetibilità del credito infrannuale, è stata conseguentemente concessa la possibilità di cedere un credito IVA trimestrale. E' bene, tuttavia, evidenziare che il medesimo articolo ha espressamente chiarito che la nuova normativa può applicarsi ai soli crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1 gennaio 2020.
Nel dettaglio:
“1.L'articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: “dalla dichiarazione annuale” sono inserite le seguenti “o del quale è stato chiesto il rimborso in sede di liquidazione trimestrale”.
2.La disposizione di cui al comma 1 si applica ai crediti dei quali sia chiesto il rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020”.
Nel caso di specie l'istanza di rimborso del credito è stata effettuata in data 29/10/2014 e la successiva cessione in data 16/04/2015, quindi ben prima del termine di operatività della norma fissato dal legislatore.
Pertanto, alla luce dei citati motivi, la Corte rigetta l'appello della società Ricorrente_1 e conferma la sentenza impugnata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello di Ricorrente_1 s.p.a. e la condanna a rifondere all'Agenzia delle entrate DP Latina le spese processuali del grado, liquidate in € 14.000,00 oltre accessori di legge.