Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
RE A PV BLICA ITALI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott. Guido Federico Presidente
Dott. Maria Ida Ercoli Consigliere rel.
Dott. Anna Bora Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n. 769/2022 R.G.
promosso da rappresentato e difeso (C.F.: Codice Fiscale 1 Parte 1
(C.F.: C.F. 2dall'Avv. Silvia Vitali
) e con la stessa elettivamente domiciliato presso il suo studio in San Benedetto del Tronto, Via
Nazareno Strampelli n.18, in forza di procura in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(C.F. Codice Fiscale 3 () elettivamente domiciliato Controparte_1
presso l'Avv. Emilio Faenza del Foro di Ascoli Piceno, con studio in San
[...] , dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
APPELLATO
APPELLANTE INCIDENTALE
e di
) e Controparte_3 (C.F.Codice Fiscale_5 Controparte_2 (C.F.
C.F. 6 ), entrambe rappresentate e difese dall' Avv. Maria
Gabriella Mercuri (C.F. 1) ed elettivamente domiciliateCodice Fiscale_7 presso e nel suo studio in Ascoli Piceno alla Via A. Ruffini n. 7, giusta procura in atti;
APPELLATE
CP 4 notifica 11.04.2023
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore dell'appellante ha concluso chiedendo: Voglia l'Onorevole
Corte di Appello di Ancona adita, in accoglimento dell'appello proposto: IN VIA
PRELIMINARE: = eccepita l'inammissibilità dell'appello incidentale ex art.343 cpc, per mancata notifica ex art.292 cpc, a tutti i contraddittori necessari dell'appello incidentale, quali Controparte 2 e Controparte_3 tardivamente
/
costituitesi nel giudizio di gravame, dichiararlo inammissibile, con ogni connessa e conseguente dichiarazione di nullità e/o invalidità dello stesso, in ogni caso essendo del tutto infondato quanto oggetto dello stesso;
IN VIA
PRINCIPALE e comunque in ogni caso: accogliere il presente appello, per
-
l'annullamento e/o la modifica della sentenza di primo grado, per le ragioni sopra espresse, e per lo stesso, accogliere le richieste di cui in atti e nelle conclusioni del giudizio di primo grado, come sopra precisate, rigettando ogni domanda e/o richiesta avversaria, esistendone tutti i presupposti, per le ragioni già espresse e/o comunque così come precisate sia nella citazione in appello sia nelle successive note autorizzate, da intendersi tutte interamente ed integralmente riportate e trascritte, con ogni conseguente condanna degli appellati anche al pagamento delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi di giudizio, e con conseguente revoca del precedente sequestro e/o comunque con ogni altra disposizione ritenuta opportuna e/o necessaria per il ripristino dello stato quo ante al sequestro, ponendo a carico degli appellati, in via solidale tra loro, ogni spesa connessa e relativa allo stesso, anche di custodia".
Controparte_1Il procuratore dell'appellato ha concluso chiedendo: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare in ogni caso, in quanto inammissibile e comunque infondato in fatto ed in diritto, l'appello principale, confermando la sentenza n.101/2022 del Tribunale di Ascoli Piceno, ad eccezione della parte in cui liquida in euro 4.355,00 le spese da porsi a carico delle parti soccombenti. Piaccia altresì all'Ecc.ma Corte di Appello di
Ancona, per tutte le ragioni esposte in narrativa, disattese ogni contraria istanza, eccezione e difesa, ritenuta la fondatezza del motivo esposto con il gravame incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, liquidare le spese di lite del primo grado in favore di Controparte_1 ed a carico delle parti soccombenti in applicazione dei valori medi dello scaglione indeterminabile di complessità media di cui al D.M. 55/2014; Condannare in ogni caso ed indipendentemente dall'accoglimento Parte 1
/
dell'appello incidentale ex art. 96 c.p.c., per responsabilità processuale aggravata, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti da
Controparte_1 attore in primo grado e odierno appellato, da liquidarsi se del caso in via equitativa e di giustizia. In via istruttoria ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 345 e 356 c.p.c., ammettere i mezzi di prova non ammessi (prove orali per interrogatorio formale e per testimoni) sui capitoli dal n.1 al n.28 come articolati e richiesti nelle memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. n.2 e n.3 depositate in primo grado, da intendersi richiamate e trascritte;
Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello. Il procuratore delle appellate Controparte 3 e Controparte_2 ha concluso chiedendo: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta, in via preliminare dichiarare inammissibile l'appello proposto da Parte 1 avverso la sentenza n. 101/2022 pronunciata dal
Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica, Giudice Dott. Riccardo
Ionta, il 17.02.2022; subordinatamente al mancato accoglimento delle conclusioni che precedono rigettare l'appello dallo stesso proposto avverso la richiamata sentenza siccome infondato in fatto ed in diritto, confermando la stessa. In via istruttoria e se del caso, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
345 e 356 c.p.c, ammettere i mezzi di prova non ammessi e come articolati e richiesti nelle memorie istruttorie ex art 183 c.p.c n 2 e n. 3 depositate in primo grado e da intendersi integralmente richiamate e trascritte. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio di appello.
Chiede concedersi i termini ordinari per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie in replica".
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
101/2022 pubblicata in data 17.02.2022 - successioni
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Ascoli Piceno con la sentenza in epigrafe indicata, qualificata l'azione proposta da Controparte_1 e Controparte_2 [...]contro
CP 3oltre che nei confronti del terzo chiamato Pt 1 e Controparte_4
quale azione di rivendicazione, ha accertato il diritto di proprietà
[...] ,
degli attori e del terzo chiamato sui beni mobili indicati nell'atto di
assegnazione del 10 gennaio 1985 e condannato il convenuto a econsegnarli ai rispettivi proprietari, rigettato le ulteriori domande condannato la parte convenuta e il contumace a rifondere le spese di lite in favore delle altre parti.
Propone appello Parte 1 deducendo i motivi di seguito indicati e chiedendo, in riforma della gravata sentenza, accogliere le conclusioni in epigrafe riportate. Il sig. Controparte_1 costituendosi, ha contestato i motivi di appello e con appallo incidentale ha chiesto la parziale riforma della gravata sentenza in punto di spese di lite.
Le sigg.re Controparte_2 ed Controparte_3 costituendosi con unica i motivi di appello e chiesto il rigetto comparsa, hanno contestato dell'appello.
Con ordinanza datata 01.03.2023, disposta la sospensione della provvisoria esecutività della gravata sentenza, è stata ordinata la notificazione
dell'appello principale e di quello incidentale a Controparte 4
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe riportate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. sollevata dalla difesa di Controparte 1
L'eccezione risulta infondata e va, conseguentemente rigettata.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la pronuncia 16.11.2017 n.
27199, hanno chiarito che "...gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla I. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
"revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".
Si legge nella motivazione della richiamata sentenza: "Quello che viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all'appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate".
L'atto di appello in esame consente di individuare le censure proposte rispetto alla pronuncia adottata dal primo giudice, come di seguito esaminate, e deve ritenersi sufficientemente strutturato tennuto conto degli elementi richiesti dalla norma per cui deve escludersi il dedotto profilo di inammissibilità risultando dall'atto individuabili le critiche mosse alla decisione del tribunale.
Con unico articolato motivo l'appellante deduce l'erroneità della
qualificazione operata dal primo giudice della "scrittura privata" in data 10.01.1085 redatta da ( deceduto il 28.02.1989), padre Persona 1
di Parte 1 Controparte_2 ed Controparte_3 Controparte 1
quale parte del testamento olografo redatto nella medesima data dal dade cuius e pubblicato in data 1° agosto 1989, poiché, diversamente dall'art. 620 c.C., non era stata neppure regolarmente quanto stabilito
"pubblicata" così da risultare inefficace ed ineseguibile, non essendo, peraltro, mai intervenuta alcuna rettifica di pubblicazione.
Evidenzia la circostanza della mancata menzione, sia nel testamento che nella denuncia di successione, dei valori e dei beni mobili oltre che se il testatore avesse voluto disporre dei beni mobili, lo avrebbe fatto con il testamento mentre in tale sede si era limitato ad annullare ogni altra precedente disposizione ed aveva riservato alla moglie l'uso dei beni mobili che, successivamente, quest'ultima, con scrittura del 06.06.2006, aveva inteso lasciare al figlio Pt 1 . Inoltre la piena proprietà dell'appartamento acquisita per successione da Parte 1 ( unitamente alla moglie) doveva ricomprendere anche i beni mobili oggetto di controversia in quanto custoditi all'interno dello stesso. Lamenta, per l'ipotesi che l'efficacia dell'atto possa essere dichiarata dal tribunale ritenuto lagiudice, il vizio di ultra petizione per avere il richiamata scrittura privata come "parificata" al testamento ed avente la medesima consistenza e valore in mancanza di qualsiasi allegazione della parte attrice in tal senso.
Deduce il mancato assolvimento da parte degli attori in primo grado - che non sono nel possesso dei beni - della prova rigorosa richiesta per l'azione di rivendicazione rilevando che, comunque, i predetti non avrebbero
potuto nemmeno fornirla in quanto una parte di tali beni non risultava nemmeno di proprietà di in quanto di proprietà di [...] Persona 1
moglie del de cuius) che li aveva lasciati in CP_5 (zio di Persona 2 eredità a quest'ultima la quale, con scrittura del 06.06.2006, aveva inteso trasferirli al figlio Parte 1
Rileva che non vi è alcuna certezza quanto all'elenco dei beni poiché non era stato redatto alcun inventario prima della richiesta di sequestro,
né rispetto alla corrispondenza fra i beni oggetto della richiesta cautelare e quelli sequestrati e tanto meno rispetto alla proprietà degli stessi avendo, peraltro, controparte ammesso di averli già in parte ritirati e ricevuti in "consegna" dalla madre per cui il provvedimento cautelare doveva ritenersi del tutto infondato e l'oggetto di causa nullo per indeterminatezza.
Da ultimo sottolinea che gli eredi CP 1 , CP 2 ed Controparte_3
non possono proporre alcuna azione di rivendicazione fino a quando non avranno legalmente e formalmente accettato l'eredità, né alcuna richiesta con il di scioglimento della comunione ereditaria in quanto non formulata ricorso per sequestro giudiziario.
In definitiva, secondo l'assunto dell'appellante, la sentenza impugnata risulta del tutto contraddittoria ed erronea perché "accerta il diritto di proprietà degli attori e del terzo chiamato sui beni mobili indicati nell'atto di assegnazione del 10 gennaio 1985", nonostante che l' "atto di assegnazione"
non possa essere qualificato come tale in quanto del tutto inefficace; inoltre non avendo gli appellati specificato quali quadri sono stati già assegnati e consegnati il provvedimento di sequestro non può che risultare meramente "generico" e "indefinito" e, anche per tale ragione, nullo, mentre la pronuncia giudiziale di merito non può che risultare insuscettibile di esecuzione.
L'appello risulta infondato e va, conseguentemente rigettato.
Secondo la prevalente opinione di dottrina e giurisprudenza la
pubblicazione del testamento costituisce circostanza esterna al testamento olografo che, "ove redatto in conformità al modello normativamente previsto e poi mantenuto sino alla morte del testatore, a seguito di tale evento, per il quale si apre la successione, diviene ipso iure efficace, per cui non può essere configurato quale requisito di validità o di efficacia del testamento potendo assumere rilievo soltanto per la sua esecuzione secondo quanto previsto dal quinto comma dell'art. 620 C.C. (v. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3636 del
24/02/2004).
di ultra petizione della gravata Va poi disattesa l'eccezione di vizio sentenza per avere il tribunale ritenuto la richiamata scrittura privata come parificata al testamento ed avente la medesima consistenza e valore posto che il tribunale ha proceduto alla mera diversa qualificazione giuridica dell'atto senza interferire sul potere dispositivo delle parti sulla base dei fatti costitutivi della stessa provvedendo alla pronuncia del provvedimento richiesto.
Né sussistono elementi per non aderire alla qualificazione giuridica operata dal primo giudice non essendo in contestazione gli elementi propri del testamento olografo e considerato che la scrittura privata è stata redatta nella stessa data del testamento e che con la stessa il de cuius ha inteso disporre del proprio patrimonio mobiliare per il tempo successivo alla propria morte come chiaramente desumibile dall'utilizzo del termine
"lascio" precisando che i figli avrebbero acquisito il possesso dei beni mobili in data successiva alla morte della moglie cui è stato riservato il diritto di uso dei beni medesimi. Nessun rilievo ostativo assume al riguardo l'osservazione dell'appellante secondo cui ove il testatore avesse voluto disporre dei beni mobili, lo avrebbe fatto con il testamento considerato quanto sopra evidenziato ed il fatto che con la scrittura privata il de elencazione dei numerosiha proceduto all' beni mobili cuius provvedendo all'assegnazione degli stessi in maniera distinta in favore di ciascuno dei quattro figli.
Nessun rilievo può poi attribuirsi, al fine in esame, al mancato inserimento nella denuncia di successione in quantodei beni mobili per cui è causa meramente fiscale tanto da non comportare tale atto ha natura accettazione dell'eredità. nemmeno
Rispetto alla titolarità dei beni mobili occorre osservare che la previsione del possesso a data successiva alla del de cuius relativa al differimento l'attribuzione in favore di quest'ultima morte della moglie evidenzia sui medesimi beni mobili sicché deve soltanto di un diritto di godimento escludersi qualsiasi possibilità di legittimo trasferimento della proprietà dei suddetti beni ad opera di atti dispositivi da parte della sig.ra
Persona 2
La circostanza dell'acquisizione, per successione, da parte di Parte_1
i beni oggetto della intera proprietà dell'appartamento in cui sono custoditi non può comportare di per sé l'acquisizione della titolarità di controversia mobili nello stesso custoditi in presenza della specifica dei beni previsione del testatore costituita dalla scrittura privata sopra esaminata.
rispetto alla scrittura privata La motivazione adottata dal primo giudice prescinde dalla questione del 06.06.2006 della sig.ra Persona 2
dell'autenticità della stessa, che pure era stata sollevata in primo grado.
Seguendo l'iter motivazionale del primo giudice occorre, comunque, osservare che l'assunto difensivo svolto con riferimento alla suddetta scrittura del 06.06.2006 muove dalla titolarità in capo alla sig.ra
Controparte_6 dei beni oggetto della stessa per averli ereditati dallo zio CP_5 Al riguardo oltre che risultare pienamente condivisibile l'osservazione del primo giudice secondo cui il contenuto di tale scrittura si sostanzia soltanto in un invito rivolto dalla madre rispetto alla distribuzione dei beni secondo i criteri indicati, va rilevato che essa non
contiene alcuna affermazione circa la titolarità di tali beni e tanto meno alcun specifico riferimento alla provenienza degli stessi dall' eredità dello
In ogni caso non si rinviene alcuna indicazione da parte zio CP_5
dell'odierno appellante in ordine ai beni ipoteticamente ereditati da [...]
CP 5 O alla eventuale coincidenza fra questi con quelli indicati nell'atto di assegnazione, il che toglie qualsiasi rilievo anche alla dichiarazione a firma dello stesso Persona 1
sulla parteIl tribunale ha ritenuto assolto l'onere probatorio incombente attrice in rivendicazione dopo aver affermato che con l'atto di assegnazione del 10.01.1985 il testatore aveva inteso egli stesso procedere alla divisione parziale dei suoi beni fra gli eredi con effetti reali immediati.
Si legge nella motivazione della gravata sentenza: "Il testatore, con l'atto di assegnazione del 10 gennaio 1985, ha quindi inteso compiere egli stesso la divisione parziale dei suoi beni fra gli eredi, con effetti reali immediati.
Pertanto, il beneficiario per effetto della divisione ex art. 734 c.c., deve ritenersi essere proprietario esclusivo dei beni assegnati sin dal momento dell'apertura della successione. La "divisio inter liberos", regolata dall'art. 734
c.c., ricorre ove il testatore intenda effettuare direttamente la divisione, totale o parziale, del suo patrimonio tra gli eredi attraverso la formazione delle quote e l'individuazione dei beni destinati a far parte di ciascuna di esse, impedendo così il sorgere della comunione ereditaria, con la conseguenza che la decisione del giudice ha carattere meramente dichiarativo, dovendosi prendere atto di un effetto ricollegato alla volontà del "de cuius" che si produce automaticamente al momento dell'apertura della successione;
ricorre, invece, la fattispecie di cui all'art. 733 c.c. quando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole per la futura divisione con efficacia obbligatoria per gli eredi. Soltanto in quest'ultimo caso, permanendo lo stato di indivisione, è configurabile la domanda di rendiconto dei frutti proposta dal condividente, estromesso "medio tempore" dalla fruizione dei beni comuni, nei confronti di quello che si trovi nel godimento esclusivo degli stessi;
al contrario, nell'ipotesi disciplinata dall'art. 734 c.c., poiché il coerede è divenuto proprietario unico dei beni assegnatigli dal testatore fin dall'apertura della successione, la pretesa al versamento dei frutti non rientra nell'ambito del rendiconto, atteso che è sganciata dalla domanda di divisione, correlandosi al comportamento privo di giustificazione di colui che, rispetto ai detti beni, è, a tutti gli effetti, un terzo (Cassazione n.
10761/2019)".
Nessuna specifica censura è stata sollevata rispetto a tale parte della motivazione in base alla quale si è affermato che il beneficiario per effetto della divisione ex art. 734 c.c., deve ritenersi essere proprietario esclusivo dei beni assegnati sin dal momento dell'apertura della successione.
Quanto all'aspetto riguardante la mancanza di certezza rispetto all'elenco dei beni oggetto di sequestro, per non essere stato in precedenza redatto alcun inventario, occorre osservare che nel ricorso per sequestro giudiziario sono stati elencati i beni da assoggettare a vincolo di cui alla cautelare sulla base della elencazione scrittura di redatta e sottoscritta dal de cuius, che sono stati assegnazione nell'appartamentosottoposti a sequestro i beni mobili rinvenuti corrispondenti a quelli di cui all'elenco per cui nessun rilievo potrebbe attribuirsi al fatto che alcuni di tali beni fossero stati già in precedenza consegnati dalla madre ai figli non potendo, evidentemente, il sequestro riguardare i beni di cui erano già gli odierni appellati antecedentemente venuti in possesso. Peraltro, il giudicato formatosi sul rigetto della domanda di risarcimento del danno esclude che possa assumere rilievo tale ultimo aspetto riguardante l'eventuale non completezza dell'elenco e, dunque, della restituzione dei beni di proprietà di ciascun appellato.
Va, infine, evidenziato che dagli atti di causa risulta che Controparte_1
accettato l'eredità con beneficio di inventario e che, in ogni caso, che ha l'aver promosso il presente giudizio o l'essersi costituiti implica accettazione dell'eredità e che la divisione del compendio mobiliare ereditario risulta, come già osservato, effettuata dal testatore.
Con appello incidentale Controparte_1 ha dedotto l'erroneità e l'ingiustizia della quantificazione delle spese poste a carico dei convenuti e del in primo grado, la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c.
D.M. 55/2014 rilevando che il tribunale, dopo aver affermato che "Le
spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione considerando
-
il valore della controversia (indeterminabile), i parametri del Regolamento di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, - tiene conto (art. 4 e Cassazione n.
30286/2017, n. 11601/2018 e n. 23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate, dell'assenza di attività istruttoria svolta, della natura delle parti in causa, della natura dei diritti oggetto del giudizio. I parametri dello scaglione di riferimento sono considerati ai medi salvo i minimi per la fase istruttoria", ha poi disposto la condanna della parte convenuta e del contumace, in solido, al pagamento delle spese di giudizio a favore di parte attrice liquidate nella somma di 4.355,00 euro, oltre accessori come per legge.
ha liquidatoL'appellante incidentale ha, quindi, dedotto che il tribunale una somma inferiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri da lui stesso enunciati, ma senza fornire alcuna motivazione (se non un richiamo ad alcune sentenze di legittimità) delle decurtazioni apportate, per poi giungere ad una riduzione ai minimi per l'assenza della fase istruttoria senza considerare la complessità della difesa e del contenuto delle memorie ex art. 183 VI c.p.c. depositate dalla difesa di Avendo il tribunaleControparte_1
liquidato l'importo di euro 4.355,00 in luogo di quello di euro 9.275,00, corrispondente ai valori tabellari medi comprensivi della fase istruttoria, ha dedotto la violazione, in ogni caso, del principio secondo il quale il giudice
è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi. Peraltro, sempre secondo la prospettazione dell'appellante incidentale, la quantificazione deve ritenersi errata e oltremodo ingiusta anche per avere il tribunale omesso di considerare che gli attori erano due, ognuno assistito dal proprio legale, per cui avrebbe dovuto separare e quantificare i compensi per ciascuna delle parti Controparte_2 ), procedendo ad unavittoriose, Controparte_1 e liquidazione distinta per ogni parte.
La difesa di Parte 1 ha eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale ex art.343 cpc, per mancata notifica ex art.292 cpc, a tutti i contraddittori necessari, Controparte_2 ed Controparte 3 tardivamente costituite nel giudizio di gravame.
L'eccezione risulta infondata posto che la successiva costituzione delle appellate ha sanato la mancata notificazione dell'appello incidentale alle predette.
Il giudizio di primo grado è stato promosso con unico atto di citazione da
Controparte_1 assistiti rispettivamente dall'Avv. e Controparte_2
Emilio Faenza e dall'Avv. Maria Gabriella Mercuri. I successivi atti difensivi, seppure depositati distintamente dai due legali, hanno contenuto sovrapponibile ( la prima memoria) o parzialmente sovrapponibile ( la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. quanto ai capitoli di prova) sì da doversi escludere la prospettata duplicazione del compenso dovuto per essere le parti rappresentate da due avvocati diversi.
Incontestato il riferimento da parte del primo giudice allo scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile poiché la somma liquidata non risulta inferiore all'importo minimo, comprensivo della fase istruttoria, la censura non risulta meritevole di accoglimento, sia pure tenuto conto della diversa motivazione adottata dal primo giudice.
Le spese del grado vanno interamente compensate fra l'appellante principale e quello incidentale in ragione della reciproca soccombenza mentre vanno poste a carico dell'appellante quelle in favore della parte appellata CP 2 ed Controparte_3 liquidate come da dispositivo sulla base del valore della controversia. Nulla per le spese quanto alla parte non costituita. Sussistono, quanto all'appello principale e a quello incidentale, i presupposti all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115, così comeprocessuali di cui modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
nei confronti di CP_1 La Corte, sull'appello proposto da Parte 1
avverso la sentenza del ed
[...] Controparte_2 Controparte_3
Tribunale di Ascoli Piceno n. 101/2022, pubblicata in data 17.02.2022, rigetta l'appello principale e quello incidentale e per l'effetto conferma la gravata sentenza.
a rifondere le spese del grado in Condanna l'appellante Parte 1
Controparte_3 liquidate in Euro 2.058,00 favore di Controparte_2 ed per la fase di studio, Euro 1.418,00 per la fase introduttiva, Euro 3.470,00 generali nella per la fase decisionale, oltre rimborso forfetario delle spese misura del 15%, IVA e CAP come per legge.
Dichiara le spese del grado interamente compensate fra Parte 1 e
Controparte 1 Nulla per le spese quanto alla parte non costituita.
Sussistono, quanto all'appello principale e a quello incidentale, i presupposti processuali di cui all'art. 13 del DPR 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. 24.12.2012 n. 228.
Ancona, così deciso il 15.01.2025
Il Consigliere est.
Dott.ssa Maria Ida Ercoli
Il Presidente
Dott. Guido Federico