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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 11/12/2024, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ORISTANO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
parziale nella causa di I grado iscritta al n. 2261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...],
e cod. fisc. , nata a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], nella Ugone III n. 26,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Intervenuto per legge
1 Oggetto: Separazione personale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: come da ricorso.
Per il P.M.: “Conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiuntamente da loro proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 ss. c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione e Parte_2
cumulativamente lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra loro in Oristano in data
11.07.2020 (atto n. 13, parte I, anno 2020).
Hanno esposto:
- di avere optato, nell'atto di matrimonio, per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il domicilio coniugale era ubicato in Oristano (OR), nella via Giosue Carducci, n. 11, piano 6, interno 12, in immobile di proprietà di entrambi i ricorrenti, oggetto di contratto di mutuo stipulato in data 19 luglio 2019, a rogito Notaio;
Persona_1
- che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, le divergenze tra i coniugi erano divenute tanto insanabili e irreversibili, tali da non consentire la prosecuzione della convivenza;
- che la NO aveva già lasciato la casa coniugale, insieme al figlio _2
(nato a [...], in data [...]). Persona_2
Hanno quindi concluso come da ricorso.
È stata fissata udienza al 12.11.2024, nella quale le parti hanno sottoscritto l'accordo di trasferimento immobiliare il cui contenuto è stato riportato nel dispositivo e, ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., alla stessa udienza sono state fatte precisare le conclusioni, è stata
2 ordinata la discussione orale della causa e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _2
, sopra generalizzati.
[...]
*
Restano da fissare le condizioni della separazione, rispetto alle quali debbono essere recepite integralmente le condizioni concordate tra i coniugi, le quali concernono aspetti integralmente rimessi alla disponibilità delle parti, in relazione ai quali, avendo i coniugi previsto, fra l'altro, che dai loro accordi, nella prospettiva della composizione della crisi coniugale, discendessero effetti direttamente traslativi di diritti reali su beni immobili, sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
La convenzione, sottoscritta dalle parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 12.11.2024, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (allegate all'accordo) e la prestazione energetica dell'edificio (con l'allegato attestato).
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), in margine alla quale, peraltro, va annotata la presente sentenza (art. 2655 c.c.), in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021).
*
3 Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti hanno proposto nel ricorso anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, nato a [...], il [...], e c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], mandando al competente Ufficio C.F._2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 13, parte I, anno 2020 - Comune di Oristano);
b) autorizza i coniugi a vivere separati, nel rispetto reciproco;
Sull'accordo delle parti:
c) prende atto che i coniugi intendono procedere alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, quanto all'accordo di trasferimento immobiliare, prende atto che:
“1. le parti manifestano espressamente la volontà di trasferire, in favore di , Parte_1
l'intero diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Oristano, codice catastale G113A, alla via
Giosuè Carducci, civico 11 (in Catasto Via Giosuè Carducci, senza numero civico), di seguito meglio precisato:
1) appartamento ad uso civile abitazione ubicato al piano sesto del maggior fabbricato sito alla predetta Via Giosuè Carducci civico 11, servito dalla Scala A, contraddistinto con il numero interno 12, avente accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, della consistenza di 5,5
4 vani catastali, composto da ingresso-soggiorno, due disimpegni, due camere, cucina, due bagni, ripostiglio e un unico balcone su tre lati, il tutto confinante con distacco verso la detta via
Carducci, con proprietà condominiale (vano ascensore, pianerottolo e vano scala) e con cortile sottostante, salvo altri.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 39 (trentanove), Via Giosuè
Carducci n. 11, piano 6, Zona censuaria 1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque),
Superficie Catastale Totale 139 (centotrentanove) mq., Totale escluse aree scoperte 127
(centoventisette) mq., RC Euro 624,91 (seicentoventiquattro virgola novantuno), classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); giusta denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, in data 25 settembre 2018, numero 9655.1/2018, protocollo numero OR0048886 e successiva variazione toponomastica derivante da aggiornamento ANSC in data 10 gennaio 2019, numero 1285.1/2019, protocollo numero OR0002129, cui è seguita variazione toponomastica del
17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007177 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3063.1/2021;
2) posto auto ubicato al piano primo sottostrada del maggior fabbricato sito alla predetta Via
Giosuè Carducci civico 11, di pertinenza esclusiva dell'appartamento di cui al superiore progressivo 1), della consistenza catastale di 10 (dieci) metri quadrati, confinante con area di manovra condominiale (mappale 1825, subalterno 117), con posto auto individuato dal mappale
1825, subalterno 106, con e con posto auto individuato dal mappale 1825 subalterno CP_1
108, salvo altri o aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 107 (centosette), Via Giosuè
Carducci n. 15/B, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 10 (dieci) metri quadrati, Superficie Catastale Totale 10 (dieci) mq., RC Euro 14,98 (quattordici virgola novantotto); giusta variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 10 gennaio
2019, numero 1343.1/2019, protocollo numero OR0002187, cui è seguita variazione toponomastica del 17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007235 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3119.1/2021;
5 Si precisa che:
A) l'appartamento sopra descritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 39;
B) il posto auto sopradescritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 107;
C) l'area di sedime dell'intero fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari sopradescritte, unitamente alle pertinenziali aree scoperte ed a maggiori consistenze, della superficie complessiva di metri quadrati 2.590 (duemilacinquecentonovanta), era già distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Oristano, al foglio 13, con le particelle:
- 155 subalterno d, di metri quadrati 1.560 (da cui ha avuto origine la particella 1212 di metri quadrati 1.548);
- 291, di metri quadrati 987;
2. la NO , dichiara di trasferire il diritto di proprietà sull'immobile sopra Parte_2
descritto al precedente punto 1. per la propria quota del 50%, al IG , il Parte_1 quale accetta e per l'effetto ne acquista la piena proprietà per l'intero;
3. i coniugi dichiarano che il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di trasferimento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita stipulato nanti l'avv. , Notaio Persona_1
residente in [...], iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e
Tempio Pausania, in data 19 luglio 2019, repertorio n. 3176, raccolta n. 2510;
4. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, le parti dichiarano:
- che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte gli immobili oggetto del Nu presente atto, sono stati eseguiti in base alla Licenza di Costruzione numero rilasciata dal
Sindaco del Comune di Oristano in data 20 agosto 1975, e successiva di variante numero 3098 rilasciata in data 18 febbraio 1978;
- che per lavori di modifica interna è stata presentata al Comune di Oristano in data 25 novembre 1999 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) protocollo Numero 5231 UT del 29 novembre1999;
6 - che per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazioni strutturali è stata presentata al Comune di Oristano in data 31 agosto 2018, Pratica
SUAP numero 9544, protocollo numero 47250 del 3 settembre 2018, Codice Univoco Nazionale
SUAP con tipologia iter Autocertificazione a zero giorni;
CodiceFiscale_3
- che, successivamente, il presente immobile non è stato oggetto di lavori tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi;
5. i coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto, già allegate al presente e i dati catastali relativi agli immobili oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto degli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che, comunque, non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria catastale;
6. le parti, con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere, dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, nonché la libertà degli immobili in oggetto da atti pregiudizievoli;
7. la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio e il relativo attestato, elaborato dal tecnico geom. il 24 Persona_3
aprile 2018 e valido fino al 24 aprile 2028;
8. le parti, per il tramite del loro procuratore, si impegnano a curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari e a comunicare alla cancelleria l'esecuzione della formalità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il IG è immesso nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui la NO restituisce le chiavi”; Parte_2
d) l'autoveicolo Citroën C3, tg CV3088M, di proprietà di , verrà Parte_1
trasferito alla NO Parte_2
e) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere economico, patrimoniale, nessuno escluso, inerente la crisi familiare, e pertanto dichiarano di non avere null'altro da pretendere per detti titoli e causali rinunciando sin d'ora e in maniera
7 definitiva e irrevocabile ad avanzare eventuali pretese economiche concernenti i rapporti patrimoniali in essere in costanza di matrimonio;
f) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa;
g) provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Oristano in data 11/12/2024.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile, composto dei Signori:
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente rel.
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott. Gabriele Bordiga Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
parziale nella causa di I grado iscritta al n. 2261 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da:
cod. fisc. , nato a Roma (RM), in [...] 7 marzo Parte_1 C.F._1
1983, residente in [...],
e cod. fisc. , nata a [...], in data [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...], nella Ugone III n. 26,
Ricorrenti
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
Intervenuto per legge
1 Oggetto: Separazione personale.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: come da ricorso.
Per il P.M.: “Conclude chiedendo che il Tribunale voglia omologare la separazione fra e , alle condizioni indicate dalle parti nel ricorso Parte_1 Parte_2 congiuntamente da loro proposto”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.49 ss. c.p.c., depositato in data 27.06.2024, e Parte_1
hanno proposto ricorso congiunto per ottenere la pronuncia della separazione e Parte_2
cumulativamente lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra loro in Oristano in data
11.07.2020 (atto n. 13, parte I, anno 2020).
Hanno esposto:
- di avere optato, nell'atto di matrimonio, per il regime patrimoniale della separazione dei beni;
- che il domicilio coniugale era ubicato in Oristano (OR), nella via Giosue Carducci, n. 11, piano 6, interno 12, in immobile di proprietà di entrambi i ricorrenti, oggetto di contratto di mutuo stipulato in data 19 luglio 2019, a rogito Notaio;
Persona_1
- che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, le divergenze tra i coniugi erano divenute tanto insanabili e irreversibili, tali da non consentire la prosecuzione della convivenza;
- che la NO aveva già lasciato la casa coniugale, insieme al figlio _2
(nato a [...], in data [...]). Persona_2
Hanno quindi concluso come da ricorso.
È stata fissata udienza al 12.11.2024, nella quale le parti hanno sottoscritto l'accordo di trasferimento immobiliare il cui contenuto è stato riportato nel dispositivo e, ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. co., c.p.c., alla stessa udienza sono state fatte precisare le conclusioni, è stata
2 ordinata la discussione orale della causa e, all'esito della formulazione di conclusioni conformi, la causa è stata trattenuta in decisione, con riserva di riferire al Collegio.
§§§
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali, ed in specie dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 _2
, sopra generalizzati.
[...]
*
Restano da fissare le condizioni della separazione, rispetto alle quali debbono essere recepite integralmente le condizioni concordate tra i coniugi, le quali concernono aspetti integralmente rimessi alla disponibilità delle parti, in relazione ai quali, avendo i coniugi previsto, fra l'altro, che dai loro accordi, nella prospettiva della composizione della crisi coniugale, discendessero effetti direttamente traslativi di diritti reali su beni immobili, sono stati eseguiti, con esito positivo, i controlli da espletarsi per la validità dei trasferimenti immobiliari.
La convenzione, sottoscritta dalle parti e ricevuta nel verbale dell'udienza del 12.11.2024, contiene, in particolare, le dichiarazioni concernenti gli atti di provenienza degli immobili l'identificazione catastale degli stessi, la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie depositate in catasto (allegate all'accordo) e la prestazione energetica dell'edificio (con l'allegato attestato).
Il verbale d'udienza, contenente l'accordo, come atto pubblico, costituisce titolo idoneo per la trascrizione (art. 2657 c.c.), in margine alla quale, peraltro, va annotata la presente sentenza (art. 2655 c.c.), in quanto con essa si accerta la sussistenza della condizione di efficacia della convenzione, per assenza di motivi ostativi, nei limiti del controllo giudiziale richiesto e rimesso in questa sede (cfr. Cass. civ., Sez. Un., n. 21761/2021).
*
3 Unico profilo che va ulteriormente rilevato è quello per cui le parti hanno proposto nel ricorso anche domanda di scioglimento del matrimonio.
Posto che tale domanda è procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale e contestuale verifica della non ripresa della convivenza tra i coniugi, ciò comporta che il giudizio debba proseguire in relazione all'ulteriore domanda di divorzio.
Per l'effetto, la causa deve essere rinviata con separata ordinanza per l'ulteriore corso, sospesa la regolamentazione sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, NON definitivamente pronunciando,
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi c.f. Parte_1
, nato a [...], il [...], e c.f. C.F._1 Parte_2
, nata a [...], il [...], mandando al competente Ufficio C.F._2
dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 13, parte I, anno 2020 - Comune di Oristano);
b) autorizza i coniugi a vivere separati, nel rispetto reciproco;
Sull'accordo delle parti:
c) prende atto che i coniugi intendono procedere alla definitiva e complessiva regolamentazione dell'assetto economico dei loro rapporti economici e patrimoniali in conseguenza della irreversibile crisi coniugale. In particolare, quanto all'accordo di trasferimento immobiliare, prende atto che:
“1. le parti manifestano espressamente la volontà di trasferire, in favore di , Parte_1
l'intero diritto di piena proprietà dell'immobile sito in Oristano, codice catastale G113A, alla via
Giosuè Carducci, civico 11 (in Catasto Via Giosuè Carducci, senza numero civico), di seguito meglio precisato:
1) appartamento ad uso civile abitazione ubicato al piano sesto del maggior fabbricato sito alla predetta Via Giosuè Carducci civico 11, servito dalla Scala A, contraddistinto con il numero interno 12, avente accesso dalla porta a destra di chi esce dall'ascensore, della consistenza di 5,5
4 vani catastali, composto da ingresso-soggiorno, due disimpegni, due camere, cucina, due bagni, ripostiglio e un unico balcone su tre lati, il tutto confinante con distacco verso la detta via
Carducci, con proprietà condominiale (vano ascensore, pianerottolo e vano scala) e con cortile sottostante, salvo altri.
Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 39 (trentanove), Via Giosuè
Carducci n. 11, piano 6, Zona censuaria 1, Cat. A/2, Cl. 3, vani 5,5 (cinque virgola cinque),
Superficie Catastale Totale 139 (centotrentanove) mq., Totale escluse aree scoperte 127
(centoventisette) mq., RC Euro 624,91 (seicentoventiquattro virgola novantuno), classamento e rendita proposti (D.M. 701/94); giusta denuncia di variazione per diversa distribuzione degli spazi interni, in data 25 settembre 2018, numero 9655.1/2018, protocollo numero OR0048886 e successiva variazione toponomastica derivante da aggiornamento ANSC in data 10 gennaio 2019, numero 1285.1/2019, protocollo numero OR0002129, cui è seguita variazione toponomastica del
17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007177 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3063.1/2021;
2) posto auto ubicato al piano primo sottostrada del maggior fabbricato sito alla predetta Via
Giosuè Carducci civico 11, di pertinenza esclusiva dell'appartamento di cui al superiore progressivo 1), della consistenza catastale di 10 (dieci) metri quadrati, confinante con area di manovra condominiale (mappale 1825, subalterno 117), con posto auto individuato dal mappale
1825, subalterno 106, con e con posto auto individuato dal mappale 1825 subalterno CP_1
108, salvo altri o aventi causa. Detta unità immobiliare risulta censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Oristano come segue:
- foglio 13 (tredici), mappale 1825 (milleottocentoventicinque), sub. 107 (centosette), Via Giosuè
Carducci n. 15/B, piano S1, Zona censuaria 1, Cat. C/6, Cl. 1, Consistenza 10 (dieci) metri quadrati, Superficie Catastale Totale 10 (dieci) mq., RC Euro 14,98 (quattordici virgola novantotto); giusta variazione toponomastica derivante da aggiornamento in data 10 gennaio
2019, numero 1343.1/2019, protocollo numero OR0002187, cui è seguita variazione toponomastica del 17 marzo 2021 come da Pratica n. OR0007235 - variazione toponomastica d'ufficio n.
3119.1/2021;
5 Si precisa che:
A) l'appartamento sopra descritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 39;
B) il posto auto sopradescritto era già censito al Catasto Fabbricati del Comune di Oristano al foglio 13, con il mappale 614, subalterno 107;
C) l'area di sedime dell'intero fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari sopradescritte, unitamente alle pertinenziali aree scoperte ed a maggiori consistenze, della superficie complessiva di metri quadrati 2.590 (duemilacinquecentonovanta), era già distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Oristano, al foglio 13, con le particelle:
- 155 subalterno d, di metri quadrati 1.560 (da cui ha avuto origine la particella 1212 di metri quadrati 1.548);
- 291, di metri quadrati 987;
2. la NO , dichiara di trasferire il diritto di proprietà sull'immobile sopra Parte_2
descritto al precedente punto 1. per la propria quota del 50%, al IG , il Parte_1 quale accetta e per l'effetto ne acquista la piena proprietà per l'intero;
3. i coniugi dichiarano che il diritto di proprietà sull'immobile oggetto di trasferimento è loro pervenuto in forza di atto di compravendita stipulato nanti l'avv. , Notaio Persona_1
residente in [...], iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Sassari, Nuoro e
Tempio Pausania, in data 19 luglio 2019, repertorio n. 3176, raccolta n. 2510;
4. ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed urbanistica, le parti dichiarano:
- che i lavori di costruzione del fabbricato, di cui sono parte gli immobili oggetto del Nu presente atto, sono stati eseguiti in base alla Licenza di Costruzione numero rilasciata dal
Sindaco del Comune di Oristano in data 20 agosto 1975, e successiva di variante numero 3098 rilasciata in data 18 febbraio 1978;
- che per lavori di modifica interna è stata presentata al Comune di Oristano in data 25 novembre 1999 Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) protocollo Numero 5231 UT del 29 novembre1999;
6 - che per la realizzazione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria senza variazioni strutturali è stata presentata al Comune di Oristano in data 31 agosto 2018, Pratica
SUAP numero 9544, protocollo numero 47250 del 3 settembre 2018, Codice Univoco Nazionale
SUAP con tipologia iter Autocertificazione a zero giorni;
CodiceFiscale_3
- che, successivamente, il presente immobile non è stato oggetto di lavori tali da richiedere il rilascio di ulteriori titoli abilitativi;
5. i coniugi dichiarano che le planimetrie depositate in catasto, già allegate al presente e i dati catastali relativi agli immobili oggetto del presente atto, sono conformi allo stato di fatto degli stessi, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale e che, comunque, non sussistono difformità tali da influire sul calcolo della rendita catastale e tali da rendere necessaria la presentazione di una nuova planimetria catastale;
6. le parti, con espresso esonero da responsabilità del giudice e del cancelliere, dichiarano di aver verificato autonomamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari, nonché la libertà degli immobili in oggetto da atti pregiudizievoli;
7. la parte acquirente dichiara di aver ricevuto le informazioni in ordine alla prestazione energetica dell'edificio e il relativo attestato, elaborato dal tecnico geom. il 24 Persona_3
aprile 2018 e valido fino al 24 aprile 2028;
8. le parti, per il tramite del loro procuratore, si impegnano a curare autonomamente la trascrizione del verbale di udienza nei registri immobiliari e a comunicare alla cancelleria l'esecuzione della formalità.
All'atto della sottoscrizione del presente verbale il IG è immesso nel Parte_1 possesso esclusivo dell'immobile di cui la NO restituisce le chiavi”; Parte_2
d) l'autoveicolo Citroën C3, tg CV3088M, di proprietà di , verrà Parte_1
trasferito alla NO Parte_2
e) i coniugi danno atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere economico, patrimoniale, nessuno escluso, inerente la crisi familiare, e pertanto dichiarano di non avere null'altro da pretendere per detti titoli e causali rinunciando sin d'ora e in maniera
7 definitiva e irrevocabile ad avanzare eventuali pretese economiche concernenti i rapporti patrimoniali in essere in costanza di matrimonio;
f) rinvia la pronuncia sulle spese alla sentenza resa all'esito dell'ulteriore corso della causa;
g) provvede sull'ulteriore corso come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Oristano in data 11/12/2024.
La Presidente rel.
Dott.ssa Consuelo Mighela
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