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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/08/2025, n. 6429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6429 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22940/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
Relatore dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Lorena Casiraghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22940/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Durini n.26, per procura in atti
OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Guzzetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.9, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Violazione antitrust e nullità integrale/parziale fideiussione ex art.2
L. 287/1990 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l' : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE sospendere, per tutte le ragioni esposte, l'efficacia esecutiva del titolo.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29 marzo 2006 e versata in atti è conforme a quella predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e sanzionata dalla Banca d'Italia nel 2005 in quanto ritenuta illecita sotto il profilo della tutela della concorrenza e per l'effetto dichiarare la invalidità, inefficacia, estinzione, nullità totale dell'intera fideiussione anche ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o 1419 primo comma c.c.; ciò anche in caso di declaratoria di nullità parziale delle singole clausole censurate di cui si chiede pure l'accertamento.
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a (e per essa Controparte_1 CP_2
per qualunque importo, ivi compreso quello recato dal decreto ingiuntivo
[...]
n. 2348/2016 del 19.10.2016 (R.G. n. 5301/2016), emesso dal Tribunale di Como
e dal successivo atto di precetto, se del caso da dichiararsi invalidi e/o comunque caducati;
- per l'effetto, dichiarare la inammissibilità, infondatezza, nullità e/ improcedibilità della procedura esecutiva (R.G. E. 178/2020) instaurata innanzi al
Tribunale di Como e dei relativi atti di esecuzione;
- condannare (e per essa , anche ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2 art. 96 cpc, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. per le causali di Pt_1 cui in narrativa, da quantificarsi anche in ragione delle somme che il sig. Pt_1
dovesse essere costretto a versare in sede di esecuzione ovvero nella
[...] diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Laddove il Tribunale adito dovesse ritenere la documentazione prodotta non sufficiente sotto il profilo probatorio a fornire la prova della condotta illecita posta pagina 2 di 22 in essere dalla convenuta, l'Esponente chiede che venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Banca d'Italia avente ad oggetto:
- i modelli contrattuali standard di fideiussione per operazioni bancarie
(fideiussioni omnibus) acquisiti dalle sette banche nazionali nl corso dell'istruttoria compiuta nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege
287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n. 5 (come emerge a pag. 10 del provvedimento in questione).
- il modello di schema di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) del 3.10.2002 comunicato da ABI ed oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n. 55 (si precisa che lo schema ABI è stato già allegato dall'Esponente sub doc B6) unitamente al Provvedimento n.
55/2005 sub doc B7) ma si rimette al Tribunale ogni valutazione sull'acquisizione del documento anche ex art. 210 cpc).
L'Esponente chiede altresì che venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc avente ad oggetto i modelli contrattuali standard di fideiussione per operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) in uso nel settore bancario in epoca coeva (anni
2006-2007) a quella di sottoscrizione della garanzia da parte del signor Per_1 per il periodo 2003 ad oggi ovvero per il minor periodo ritenuto opportuno nei confronti:
a. delle 7 sette banche nazionali interpellate nel corso dell'istruttoria compiuta nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n.55;
b. di;
Controparte_3
c. delle seguenti Banche Italiane, quale campione rappresentativo delle principali banche nazionali ovvero di altri Istituti di credito che il Tribunale dovesse ritenere anche alla luce dell'elenco ABI quivi prodotto sub doc F
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. anche della fase cautelare dell'opposizione.”
*
pagina 3 di 22 Per la convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso:
In via pregiudiziale e preliminare:
- dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adìto in relazione all'istanza di sospensione della procedura esecutiva che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti il competente Tribunale di
Como;
- dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adìto in relazione all'eccezione di mancanza di titolarità in capo a del credito CP azionato in executivis che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti il competente Tribunale di Como;
- dichiarare inammissibile e improponibile l'opposizione proposta in ragione della fideiussione a prima richiesta prestata, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti in narrativa e per l'effetto adottare tutte le statuizioni del caso;
- dichiarare inammissibile e improponibile – in quanto tardiva – la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, formulata da parte opponente, per la prima volta, nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. e sulla quale comunque non si accetta il contraddittorio.
In via principale di merito:
- rigettare tutte le domande e tutte le eccezioni svolte dall'opponente con il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio dedotti in atti e, per l'effetto, adottare ogni statuizione del caso;
- in particolare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sopra formulata, rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva RGE 178/2020 Tribunale di Como in quanto infondata anche in fatto e in diritto;
- in particolare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sopra formulata, rigettare l'eccezione avversaria di mancanza di titolarità in capo a del credito azionato CP
pagina 4 di 22 nella procedura esecutiva RGE 178/2020 Tribunale di Como in quanto infondata anche in fatto e in diritto.
In ogni caso: con integrale refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario
15%, c.p.a. ed iva come per legge, anticipazioni e spese.
In via istruttoria: si richiamano i documenti già versati in atti e si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 14/05/2021, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art.616 c.p.c. citando in giudizio avanti al Tribunale di Milano,
Sezione specializzata in materia di impresa, e per essa la Controparte_1 mandataria chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 sospendere la procedura esecutiva immobiliare (n.178/2020 R.G.E.) promossa nei suoi confronti da (tramite la mandataria avanti al Tribunale di CP CP_2
Como e, nel merito, di accertare la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus rilasciata in data 29/03/2006, per contrasto con l'art.2 della L.
n.287/1990, e di accertare che nulla è dovuto a per qualunque importo, CP compreso quello relativo al decreto ingiuntivo n. 2348/2016 - n. 5301/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Como.
La presente causa concerne il giudizio di merito relativo al procedimento di opposizione all'esecuzione proposto con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. dall'opponente avanti al Tribunale di Como in relazione al pignoramento Pt_1 immobiliare n. 178/2020 R.G.E., promosso da , quale cessionaria del CP credito cedutole da , sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_3
n.2348/2016 - n.5301/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Como il 12/10/2016 e non opposto, con cui è stato ingiunto alla società debitrice principale Parte_2 ed ai fideiussori, tra cui per la quota del 16,66 %, di pagare alla
[...] Parte_1
(cedente) la somma di €.775.305,62 (nel limite delle Controparte_3 garanzie prestate, pari ad €.129.305,92 per la quota dell'opponente), riferita al saldo del conto corrente e del conto corrente ipotecario aperti da e Parte_2 garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente insieme ad altri pagina 5 di 22 fideiussori solidali (v. doc. 2 e 3 fasc. opposizione, prodotti sub doc. B opponente).
Nell'ambito del suddetto procedimento di opposizione, con ordinanza del
15/03/2021, il G.E. del Tribunale di Como rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta (doc. C opponente).
A sostegno dell'opposizione all'esecuzione, il sig. riportandosi al contenuto Pt_1 del ricorso ex art 615, comma 2, c.p.c., ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in via esecutiva in capo a , qualificatasi come CP cessionaria del credito in forza di una operazione di cartolarizzazione intercorsa con la in data 01/06/2020, e ha contestato l'idoneità, al Controparte_3 fine della prova della titolarità del credito, della pubblicazione in GU dell'avviso di cessione, in mancanza della produzione in giudizio del contratto di cessione e di iscrizione della notizia dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese ex art. 58
TUB.
Richiamati i principi della nullità derivata (Cass. ordinanza n.29810 del
12/12/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale (Cass.
22/05/2019 n.13846), l'opponente ha eccepito la nullità del titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como) in quanto fondato su un credito derivante dalla fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 29/03/2006, affetta da nullità integrale o parziale per la coincidenza delle clausole ivi contenute con le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di sopravvivenza, clausola di deroga all'art.1957 c.c. e clausola di reviviscenza della garanzia) dello schema ABI 2003 censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 (v. doc.6 e 7 fasc. opposizione, doc
B. opponente) per contrasto con l'art.2 della L. 287/1990.
Secondo l'opponente, la pronuncia di nullità della fideiussione in questione non è impedita dal fatto che il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva (decreto ingiuntivo n. n.2348/2016 del Tribunale di Como) sia passato in giudicato per pagina 6 di 22 mancata opposizione (v. formula esecutiva apposta il 15/05/2017, doc 2 fasc. opposizione, doc. B opponente), in quanto la violazione di norme imperative
“integra una condotta talmente riprovevole per il Legislatore da giustificare la soccombenza del principio di certezza del diritto (e con esso di irretrattabilità del giudicato) a favore di un principio di giustizia effettiva che impone di non dar corso alla pretesa creditoria illegittima, ancorché su di essa si sia formato il giudicato” (v. atto citazione, in particolare p. 14).
2. La convenuta opposta si è costituita in giudizio, tramite la Controparte_1 mandataria con comparsa depositata in data Controparte_2
17/06/2021, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in relazione all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti al competente Tribunale di Como;
la declaratoria di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in relazione all'eccezione di carenza di titolarità in capo a del credito CP azionato in sede esecutiva;
la declaratoria di inammissibilità e improponibilità dell'opposizione e, comunque, il rigetto delle domande avversarie.
Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta : CP
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della Parte_3
, derivanti dal contratto di conto corrente del Controparte_3
29/03/2006 e dal contratto di finanziamento del 16/06/2006, si erano costituiti fideiussori, con fideiussione omnibus del 29/03/2006 fino alla concorrenza dell'importo di €.2.000.000,00, tra gli altri, per la quota del 16,66 %, Parte_1 per la quota del 16,67 % e per la quota Parte_4 Controparte_4 del 16,67 % (doc.5 opposta);
- con lettera in data 10/06/2006, la aveva comunicato Controparte_3 alla società debitrice il recesso da tutti i rapporti in essere, Parte_2 inviandone copia ai fideiussori;
- in assenza di spontaneo adempimento da parte della società debitrice e dei fideiussori, la aveva agito in via monitoria, ottenendo Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 2346/2016 del 12/10/2016 con cui il Tribunale di Como
pagina 7 di 22 aveva ingiunto il pagamento, quanto a il pagamento di €.775.305,62 CP_5
e, quanto ai garanti, per le rispettive quote, pari a €.129.165,93 quanto al fideiussore Parte_5
- sulla base del suddetto decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, in data
20/05/2020 la aveva intimato precetto a Controparte_3 Parte_1
- nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti del 1/06/2020, aveva acquistato dalla CP Controparte_3
tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da
[...] sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al 20199, ivi compreso quello azionato nella procedura esecutiva immobiliare n.178/2020 R.G.E. promossa avanti al Tribunale di Como da (tramite la mandataria nei CP CP_2 confronti dell'odierno opponente procedura in cui in data 21/09/2020 Parte_1
è stata presentata l'istanza di vendita del compendio pignorato. Cont L'opposta ha eccepito anzitutto l'incompetenza per materia e territorio del
Tribunale di Milano a pronunciarsi sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva - già respinta dal G.E. del Tribunale di Como con l'ordinanza del
15/03/2021 e reiterata dall'opponente nel presente giudizio – in quanto Pt_1 secondo l'art.623 c.p.c. l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice avanti al quale è impugnato il titolo esecutivo;
ipotesi entrambe non ricorrenti nella fattispecie in esame. Inoltre, l'opposta faceva presente l'intervento nella procedura esecutiva n.178/2020 R.G.E. di altri due creditori muniti di titolo esecutivo, del tutto estranei alla presente controversia, le cui legittime pretese creditorie verrebbero pregiudicate in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione.
L'opposta ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio del CP
Tribunale di Milano a pronunciarsi sull'eccezione di carenza di titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva n.178/2020 R.G.E., affermando essere competente il Tribunale di Como davanti al quale è pendente tale procedura.
Inoltre, l'opposta ha dedotto: di aver acquistato in blocco pro-soluto in data
01/06/2020 dalla tutti i crediti derivanti da contratti di Controparte_3
pagina 8 di 22 mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al
2019, come indicato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.68 del 11/06/2020 (doc.14 opposta), ivi compreso quello vantato nei confronti di di aver informato dell'intervenuta cessione sia il sig. in Parte_1 Parte_1 data 01/06/2020 (doc. 17 opposta), sia la società in liquidazione di Parte_2 cui lo stesso era liquidatore (doc. 18 e 19 opponente); che il credito in questione è indicato con il numero di NDG 1359646 (pag. 44 del doc. 20 opposta) nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato sull'indirizzo internet indicato nell'avviso di cessione.
L'opposta ha dedotto, altresì, l'inammissibilità, l'improponibilità e CP comunque l'infondatezza dell'opposizione, rilevando che la procedura esecutiva opposta (Tribunale di Como n.178/2020 R.G.E.) si fonda su un titolo esecutivo da tempo divenuto esecutivo e passato in giudicato e, precisamente, sul decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como, avverso cui né la società debitrice principale ( né il fideiussore né gli altri fideiussori Parte_2 Parte_1 avevano mai proposto opposizione.
Con riguardo alla nullità della fideiussione in oggetto, l'opposta ha dedotto che la fideiussione è stata liberamente stipulata dall'attore, a seguito di trattativa individuale con la banca, sulla base dello schema ABI emendato il 14/05/2005, che non contiene le clausole dello schema ABI anteriore oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 2005. Inoltre, la presenza delle clausole contenute nel modello ABI ante 14/05/2005 non comporta la nullità assoluta delle fideiussioni, non avendo l'attore fornito la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, dell'essenzialità delle clausole contestate e di aver subito un danno, considerato che le tre clausole contestate dall'opponente sono valide in quanto relative a norme legittimamente derogabili, e che l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale è quella risarcitoria. L'opposta ha dedotto di non essersi avvalsa di quanto previsto dall'art.6 della fideiussione (deroga dell'art.1957 c.c.), risultando documentalmente che tra le lettere di diffida del 10/06/2016 (doc.6
pagina 9 di 22 opposta) ed il deposito del ricorso monitorio in data 11/10/2016 (doc.22 opposta)
è trascorso un lasso di tempo inferiore al semestre previsto dall'art.1957 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 20/07/2021 la difesa dell'opponente ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell'opposta ed il
Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza del 9/02/2022 per per la discussione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 9/02/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 31/05/2023, differita all'udienza del 21/11/2023 per assegnazione del procedimento ad altro Giudice e,
a seguito del trasferimento di tale Giudice, nuovamente differita al 12/02/2025 dinanzi al nuovo Giudice designato.
Precisate le conclusioni, e sentiti i difensori a chiarimenti all'udienza del
12/2/2025, il nuovo giudice designato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Valutazione del Tribunale
4. Il perimetro del giudizio di opposizione all'esecuzione.
ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la carenza di Parte_1 titolarità in capo a del credito azionato in executivis, nonché la nullità CP della fideiussione oggetto del titolo esecutivo azionato.
A seguito di tempestiva riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata dell'Impresa, si è costituita in giudizio, eccependo: CP
(a) l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in relazione alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva RGE 178/2020 e alla carenza di titolarità del credito azionato in capo a;
(b) l'inammissibilità e CP
l'improponibilità dell'opposizione, nonché (c) chiedendone il rigetto per infondatezza.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo esecutivo, non opposto, ed è pertanto di formazione giudiziale.
pagina 10 di 22 Come noto, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, i motivi di opposizione ammissibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono limitati ai fatti sopravvenuti alla formazione del titolo stesso, ovvero a fatti che si sono verificati dopo che il titolo è diventato definitivo. Non possono, invece, essere fatti valere vizi del titolo che avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio in cui il titolo è stato formato. Infatti, in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività (ex aliis, Cass.n.
2785/2025 che statuisce, conformemente a consolidata giurisprudenza, che: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo”).
Alla luce di tali principii, si passano al vaglio l'eccezione d'incompetenza e di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevate dalla convenuta opposta.
5. L'eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di
Milano
5.1. La convenuta opposta ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Como, con riguardo, rispettivamente, all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
(n.178/2020 R.G.E.) promossa da nei confronti di davanti CP Parte_1 al Tribunale di Como e all'eccezione di carenza di titolarità del credito azionato in capo a . CP
Con riguardo all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, riproposta dall'opponente nel presente giudizio di merito instaurato ex art. 616 c.p.c., si osserva che “salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può
pagina 11 di 22 essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione” (cfr. art.623
c.p.c.).
Nella fattispecie la sospensione non è disposta dalla legge e il titolo esecutivo - decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como- azionato nella procedura esecutiva non è stato opposto dagli ingiunti (tra i quali l'odierno opponente) ed è divenuto esecutivo ex art 647 c.p.c. Pertanto, la competenza a decidere in merito all'istanza di sospensione del processo esecutivo è del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Como avanti al quale l'esecuzione è proseguita con la fissazione dell'udienza di vendita (doc. E e I opponente) e che, peraltro, con ordinanza del
15/03/2021, l'ha già respinta nella fase sommaria del procedimento di opposizione
(doc. C opponente e doc. 11 opposta).
5.2. Venendo al secondo profilo in relazione al quale la convenuta opposta ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Como, id est il motivo di opposizione concernente la carenza di titolarità del credito azionato in capo a , si CP osserva che, nel presente giudizio di opposizione, introdotto ex art. 616 c.p.c. all'esito della fase sommaria del procedimento di opposizione svoltasi avanti al
Tribunale di Como, tale motivo è proposto unitamente alla nullità della fideiussione per violazione dell'art.2 della L. 287/90.
Tale domanda rientra nella competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata Impresa (art.3, comma 1, lettera c, D.lgs. n.168/2003) e per territorio del Tribunale di Milano, Sezione specializzata impresa, ex art. 4, comma 1-ter
D.Lgs.n.168/2003.
In presenza di evidenti ragioni di connessione, l'eccezione di incompetenza per materia e territoriale è infondata ex art.3, comma 3, D.lgs. n.168/2003, a mente del quale le Sezioni Specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e
2, tra i quali, appunto, rientra quello relativo alla fideiussione in esame, concernente una controversia di cui all'art.33, comma 2 della L. n.287/1990.
6. L'eccezione di giudicato e di inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione
pagina 12 di 22 6.1.Parte opposta fin dalla sua costituzione in giudizio ha sollevato l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como, non opposto e divenuto esecutivo, fondato sulla fideiussione qui in contestazione, osservando che non possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del provvedimento giudiziale esecutivo, essendo esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
6.2. Secondo l'opponente, invece, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non preclude la possibilità d'invocare la nullità della fideiussione, giustificandosi il superamento del giudicato “allorquando la decisione passata in giudicato (implicito) sia manifestamente in contrasto con il diritto ad un rimedio effettivo” (cfr. citazione 16-17).
6.3. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, in cui l'opponente non riveste la qualità di consumatore, valgano i principii del ne bis in idem, da un lato e dell' intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione, dall'altro lato, non applicandosi il principio eurounitario dell'effettività della tutela del consumatore (Cass n.
9479/2023 e n. 19889/2019, Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite
C-693/19 e C-831/19).
La fideiussione rilasciata in data 29/03/2006, tra gli altri, dall'opponente Pt_1
è stata allegata come fatto costitutivo dell'azione monitoria instaurata dalla
[...]
in favore della quale è stato emesso dal Tribunale di Controparte_3
Como il decreto ingiuntivo n.2348/2016 poi azionato in sede esecutiva da CP
, quale cessionaria del credito.
[...]
In mancanza di opposizione, il suddetto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di
pagina 13 di 22 denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. 24/09/2018 n.22465; Cass. 28/11/2017
n.28318; Cass. 06/09/2007 n.18725).
In sede di opposizione all'esecuzione vale il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività (inter alia, Cass. 2785/2025).
Tale principio va coordinato con quanto statuito dalla Corte Suprema, Sezioni
Unite, nel solco della giurisprudenza comunitaria, in tema di rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore
(Cass. n. 9479/2023 e n. 19889/2019). Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, la definitività del provvedimento esecutivo non impedisce al giudice dell'esecuzione e/o al giudice della cognizione l'esame del carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato. Con la nota pronuncia n 9479/2023, la Corte ha, anzi, affermato il principio che “il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo” di tali clausole, “nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva”
Ed invero, la recente sentenza della Suprema Corte, nel ribadire il principio
“dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività”, ha precisato che ciò deve verificarsi “nel solco di quanto statuito di
pagina 14 di 22 recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019”, (così
Cass. n. 2785/2025).
Nel caso di specie, è allora decisivo osservare, in fatto, che l'opponente non è consumatore e, quindi, non operano i principii stabiliti dalla Suprema Corte, a tutela del consumatore.
I principii eurounitari di cui alle decisioni della Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla decisione a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso, come quello di specie, in cui l'opponente non riveste la qualità di consumatore ( si veda infra, §
7)
7. La qualità di consumatore
Per consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la persona fisica che abbia rilasciato una fideiussione nell'interesse di una società commerciale può essere qualificata consumatore nel solo caso in cui agisca per scopi estranei alla sua attività professionale, ovvero quando non sussistano collegamenti funzionali con detta società, quali, ad esempio, l'amministrazione di quest'ultima o la partecipazione al suo capitale sociale. Per converso, può essere ritenuta consumatore quando abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale
(CGUE 19.11.2015, causa C-74-15 Tarcau;
CGUE 14/09/2016, C-534/15; Cass.
8662/2020; Cass., n. 32225/2018).
Per l'applicabilità della disciplina del consumatore, non è determinante la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma la qualificazione della parte garante come “consumatore”, secondo il criterio oggettivo stabilito dall'art. 2, lettera b),
Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo (art. 33.2 lettera u dlgs 206/2005). La nozione di consumatore è determinata alla stregua di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, è decisivo stabilire se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo pagina 15 di 22 capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Al fine di determinare se il garante abbia agito nella sua qualità di consumatore o piuttosto per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale, assumono senz'altro rilievo l'entità della partecipazione al capitale sociale e la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (v., Cass.,
13/12/2018, n. 32225, CGUE 19/11/2015, cit. e Cass. 8662/2020; Appello Milano
RG 3218/2019).
Nel caso di specie, risulta dalle dichiarazioni dei difensori rese a chiarimenti in udienza (verbale del 12 febbraio 2025) e dalla visura della società debitrice (doc.
19 opposta) che il fideiussore ha rivestito la qualità di legale rappresentante e liquidatore della società e ha detenuto una significativa quota del capitale sociale
(16,67%).
In considerazione di tali circostanze fattuali, l'opponente non può essere ritenuto consumatore, poiché non ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e ha rilasciato la fideiussione in presenza di collegamenti funzionali con la società in favore della quale essa fu stipulata, essendo titolare di una quota di rilievo ed avendo rivestito la qualità di liquidatore e di legale rappresentante.
Ne consegue che il principio del ne bis in idem, per un verso, e dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione, per altro verso, non possano essere derogati sulla base del principio eurounitario dell'effettività della tutela del consumatore (Cass n.
9479/2023 e n. 19889/2019, CGUE 17/05/2022 cit.).
Nella fattispecie in esame la natura giudiziale del titolo, fondato sulla fideiussione rilasciata dall'opponente, preclude ogni successiva valutazione in merito alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Pur essendo tali considerazioni dirimenti al fine della decisione, con riguardo a tale motivo di opposizione, giova osservare altresì quanto segue.
8. La (non) riconducibilità della fideiussione al perimetro del provvedimento n
55/2005
Nella fattispecie il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia non può costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato quale pagina 16 di 22 motivo di opposizione alla procedura esecutiva legittimamente promossa da CP
avanti al Tribunale di Como.
[...]
La fideiussione per cui è causa è stata rilasciata in data 29/03/2006 da Parte_1
(per la quota del 16,66 %) insieme ad altri tre fideiussori pro quota, quali garanti della società debitrice a favore della per Parte_2 Controparte_3
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, sino alla concorrenza dell'importo di
€.2.000.000,00.
La lettera di fideiussione contiene, con formulazione in parte diversa, la clausola di reviviscenza (art.2 fideiussione), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art. 6 fideiussione) e la clausola di sopravvivenza della garanzia
(art.8 fideiussione) che si rinvengono rispettivamente negli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni omnibus censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del maggio 2005 (doc. 6 e 7 fasc. opposizione, prodotto sub doc. B opponente).
Tuttavia, la lettera di fideiussione in questione non può essere considerata come fideiussione in senso proprio, caratterizzata dall'accessorietà tipica nella fideiussione ed insita nella facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art.1945 c.c.), ma va invece qualificata come contratto autonomo di garanzia, come suggerisce una interpretazione complessiva delle clausole in essa contenute. Infatti, l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”, espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” e che unitamente all'espressione “a prima richiesta” vale a qualificare il negozio come autonomo di garanzia (Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880). “Tale clausola è idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, in conformità con quanto stabilito dalla Suprema Corte con la nota e menzionata pronuncia n.3947/2010”, in quanto l'espressione “prima
pagina 17 di 22 richiesta” accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento
“anche in caso di opposizione del debitore” chiarisce che “l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore “ e che “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la revisione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così ex multis, Corte App.
Milano 17/07/2020 n.1880; Corte App. Milano 08/07/2020 n.1730; Trib. Milano
06/07/2023 n.5593; Trib. Milano 12/02/2025 n.1202).
La fideiussione non rientra, quindi, nel perimetro del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, in quanto lo stesso copre un diverso arco temporale (ottobre
2002-maggio 2005) e si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni omnibus
(v. punti 9, 13 provvedimento n.55/2005, doc. B opponente).
Peraltro, le fideiussioni prodotte in giudizio dalla parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sono inidonee a dimostrare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa (29/03/2006), di una intesa anticoncorrenziale fra banche rilevante per estensione e pervasività ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.
287/1990.
9. L' interesse ad agire
Sotto altro profilo, si osserva che le conseguenze dell'illecito anticoncorrenziale consistente nell'applicazione uniforme delle clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI vanno ricondotte all'ipotesi della nullità parziale (Cass. S.U. n. 41994/2021); cosicché la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga, ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa pagina 18 di 22 estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957
c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass.
30383/2024; Cass. n. 8023/2024; Cass. 835/2025).
Nel caso di specie, l'opponente non ha tempestivamente eccepito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
In ogni caso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato, avendo come riferimento non solo la domanda stragiudiziale di recesso dai rapporti in essere e contestuale intimazione di pagamento al debitore principale e ai fideiussori (lettera della del 10/6/2016, sub doc 6 Controparte_3 convenuta), ma anche la domanda giudiziale, considerato che Controparte_3
ha chiesto e ottenuto in data 12.10.2016 dal Tribunale di Como decreto
[...] ingiuntivo n. 2348/2016 D.I.
Pertanto, il fideiussore non ha eccepito e provato che la creditrice Parte_1 procedente si sia giovata di alcuna delle clausole di cui chiede la nullità: della c.d. reviviscenza della garanzia, in quanto, non essendosi verificata l'ipotesi di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti ricevuti dalla in CP_3 adempimento delle obbligazioni garantite e di conseguente restituzione delle somme incassate, la non ha esercitato alcuna rivalsa sul fideiussore CP_3 Pt_1
; della deroga all'art. 1939 cod. civ., non essendo stata posta in discussione
[...] la validità dell'obbligazione principale;
della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto la
Banca ha tempestivamente promosso l'azione per il recupero del credito nel termine di sei mesi dalla scadenza.
L'opponente è quindi anche carente di effettivo interesse ad agire, non conseguendo dalla nullità parziale (e solo ipotetica) della clausola alcuna utilità concreta, non essendo liberato dal vincolo fideiussorio e quindi dall'obbligo al pagamento.
10. La titolarità del credito in capo all'opposta CP
Nel presente giudizio l'opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in capo a , affermando l'insufficienza dell'avviso di cessione CP pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc.14 opposta), in mancanza della produzione pagina 19 di 22 in giudizio del contratto di cessione e di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB.
10.1. Il motivo di opposizione è ammissibile in quanto il fatto relativo alla cessione del credito è sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale.
Nel caso di specie il motivo di opposizione non avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio in cui il titolo è stato formato.
Infatti, ha chiesto e ottenuto in data 12.10.2016 dal Controparte_3
Tribunale di Como decreto ingiuntivo n. 2348/2016 D.I. (doc. 7 opposta). In forza del decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, Controparte_3 ha notificato in data 20.5.2020 atto di precetto a per il pagamento Parte_1 dell'importo di € 129.165,92 oltre alle spese della procedura monitoria (cfr. doc. 8 opposta). Successivamente ha acquistato pro-soluto da Controparte_1 [...]
, tra gli altri, il credito da quest'ultima vantato nei confronti di Controparte_3
e dei suoi garanti, tra i quali l'opponente . Parte_2 Parte_1
10.2. Il motivo di opposizione non è fondato in quanto una valutazione complessiva delle risultanze probatorie documentate dalla cessionaria , CP tramite la mandataria conferma l'avvenuta cessione del credito a favore di CP_2
. CP
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/06/2020 indica gli elementi occorrenti ad identificare la tipologia dei crediti ceduti in blocco pro soluto dalla (cedente) a favore di Controparte_3 CP
(cessionaria), ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L n.130/1999 (tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al 2019).
In data 1.6.2020 ha comunicato a Controparte_3 Parte_1
l'intervenuta cessione del credito in favore di che, a sua volta, aveva CP conferito a l'incarico di gestione, recupero e incasso del Controparte_6 credito ceduto (cfr. doc. 17).
La cessione del credito, avvenuta con contratto 1.6.2020, è stata iscritta nel
Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e pagina 20 di 22 Agricoltura di Treviso – Belluno dove risulta iscritta la società , in data CP
8.6.2020 (cfr. doc. 25 – pag. 7).
Il credito della banca cedente nei confronti della debitrice principale Parte_2
a favore della quale l'opponente (ex liquidatore della società stessa) si è Pt_1 costituito fideiussore, insieme agli altri tre soci firmatari della fideiussione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale (cf. fideiussione pro quota e visura, doc.5 e 19 opposta), è specificamente individuato nell'elenco crediti, pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso di cessione
(doc. 14 opposta), con il numero di NDG (Numero di Dossier Gestione) 1359646, al quale corrispondono le posizioni di sofferenza 103099-01 (conto corrente) e n.
103099-02 (conto corrente ipotecario) risultanti dalle certificazioni ex art. 50 TUB allegate al ricorso monitorio e riprodotte dall'opposta sub docc. 23 e 24.
Alla luce di tali risultanze, la cessionaria è legittimata ad agire nei CP confronti di per il recupero del credito cedutole da Parte_1 Controparte_3
e il motivo proposto concernente la carenza di titolarità del credito in
[...] capo alla società non è fondato.
11. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da 52.000 a 260.000) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta nonché delle questioni giuridiche trattate, applicando i minimi tabellari quanto alla fase istruttoria e a quella decisoria.
PQM
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti Parte_1 di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 21 di 22 2) Condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese che si Parte_1 liquidano, in favore della convenuta opposta, in complessive € 9.140,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A, e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente rel.
Silvia Giani
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
- Sezione specializzata in materia di impresa A -
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Giani Presidente
Relatore dott. Idamaria Chieffo Giudice dott. Lorena Casiraghi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22940/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLOMBO ALBERTO, elettivamente domiciliato in ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via Durini n.26, per procura in atti
OPPONENTE contro
(C.F. ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Guzzetti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, via Larga n.9, per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: Violazione antitrust e nullità integrale/parziale fideiussione ex art.2
L. 287/1990 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 22 I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per l' : Parte_1
“IN VIA PRELIMINARE sospendere, per tutte le ragioni esposte, l'efficacia esecutiva del titolo.
NEL MERITO
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, che la fideiussione omnibus sottoscritta in data 29 marzo 2006 e versata in atti è conforme a quella predisposta dall'Associazione Bancaria Italiana e sanzionata dalla Banca d'Italia nel 2005 in quanto ritenuta illecita sotto il profilo della tutela della concorrenza e per l'effetto dichiarare la invalidità, inefficacia, estinzione, nullità totale dell'intera fideiussione anche ai sensi dell'art. 1418 c.c. e/o 1419 primo comma c.c.; ciò anche in caso di declaratoria di nullità parziale delle singole clausole censurate di cui si chiede pure l'accertamento.
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto a (e per essa Controparte_1 CP_2
per qualunque importo, ivi compreso quello recato dal decreto ingiuntivo
[...]
n. 2348/2016 del 19.10.2016 (R.G. n. 5301/2016), emesso dal Tribunale di Como
e dal successivo atto di precetto, se del caso da dichiararsi invalidi e/o comunque caducati;
- per l'effetto, dichiarare la inammissibilità, infondatezza, nullità e/ improcedibilità della procedura esecutiva (R.G. E. 178/2020) instaurata innanzi al
Tribunale di Como e dei relativi atti di esecuzione;
- condannare (e per essa , anche ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_2 art. 96 cpc, al risarcimento dei danni subiti e subendi dal sig. per le causali di Pt_1 cui in narrativa, da quantificarsi anche in ragione delle somme che il sig. Pt_1
dovesse essere costretto a versare in sede di esecuzione ovvero nella
[...] diversa somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
IN VIA ISTRUTTORIA
Ordine di esibizione ex art. 210 cpc.
Laddove il Tribunale adito dovesse ritenere la documentazione prodotta non sufficiente sotto il profilo probatorio a fornire la prova della condotta illecita posta pagina 2 di 22 in essere dalla convenuta, l'Esponente chiede che venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc nei confronti di Banca d'Italia avente ad oggetto:
- i modelli contrattuali standard di fideiussione per operazioni bancarie
(fideiussioni omnibus) acquisiti dalle sette banche nazionali nl corso dell'istruttoria compiuta nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege
287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n. 5 (come emerge a pag. 10 del provvedimento in questione).
- il modello di schema di fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie
(fideiussione omnibus) del 3.10.2002 comunicato da ABI ed oggetto di accertamento nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n. 55 (si precisa che lo schema ABI è stato già allegato dall'Esponente sub doc B6) unitamente al Provvedimento n.
55/2005 sub doc B7) ma si rimette al Tribunale ogni valutazione sull'acquisizione del documento anche ex art. 210 cpc).
L'Esponente chiede altresì che venga disposto l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc avente ad oggetto i modelli contrattuali standard di fideiussione per operazioni bancarie (fideiussioni omnibus) in uso nel settore bancario in epoca coeva (anni
2006-2007) a quella di sottoscrizione della garanzia da parte del signor Per_1 per il periodo 2003 ad oggi ovvero per il minor periodo ritenuto opportuno nei confronti:
a. delle 7 sette banche nazionali interpellate nel corso dell'istruttoria compiuta nell'ambito del procedimento amministrativo ex lege 287/90 concluso con provvedimento del 2.05.2005 n.55;
b. di;
Controparte_3
c. delle seguenti Banche Italiane, quale campione rappresentativo delle principali banche nazionali ovvero di altri Istituti di credito che il Tribunale dovesse ritenere anche alla luce dell'elenco ABI quivi prodotto sub doc F
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. anche della fase cautelare dell'opposizione.”
*
pagina 3 di 22 Per la convenuta opposta Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previe le declaratorie di legge e del caso:
In via pregiudiziale e preliminare:
- dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adìto in relazione all'istanza di sospensione della procedura esecutiva che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti il competente Tribunale di
Como;
- dichiarare l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adìto in relazione all'eccezione di mancanza di titolarità in capo a del credito CP azionato in executivis che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti il competente Tribunale di Como;
- dichiarare inammissibile e improponibile l'opposizione proposta in ragione della fideiussione a prima richiesta prestata, per tutti i motivi dedotti ed eccepiti in narrativa e per l'effetto adottare tutte le statuizioni del caso;
- dichiarare inammissibile e improponibile – in quanto tardiva – la domanda volta ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo, formulata da parte opponente, per la prima volta, nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1) c.p.c. e sulla quale comunque non si accetta il contraddittorio.
In via principale di merito:
- rigettare tutte le domande e tutte le eccezioni svolte dall'opponente con il ricorso introduttivo del presente giudizio in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque del tutto infondate in fatto e in diritto, per tutti i motivi meglio dedotti in atti e, per l'effetto, adottare ogni statuizione del caso;
- in particolare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sopra formulata, rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva RGE 178/2020 Tribunale di Como in quanto infondata anche in fatto e in diritto;
- in particolare, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento dell'eccezione di incompetenza per materia e per territorio sopra formulata, rigettare l'eccezione avversaria di mancanza di titolarità in capo a del credito azionato CP
pagina 4 di 22 nella procedura esecutiva RGE 178/2020 Tribunale di Como in quanto infondata anche in fatto e in diritto.
In ogni caso: con integrale refusione delle spese di lite, oltre rimborso forfettario
15%, c.p.a. ed iva come per legge, anticipazioni e spese.
In via istruttoria: si richiamano i documenti già versati in atti e si ribadisce l'opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate.
***
MOTIVAZIONE
1. Con atto notificato in data 14/05/2021, ha proposto opposizione Parte_1 all'esecuzione ex art.616 c.p.c. citando in giudizio avanti al Tribunale di Milano,
Sezione specializzata in materia di impresa, e per essa la Controparte_1 mandataria chiedendo, in via preliminare, di Controparte_2 sospendere la procedura esecutiva immobiliare (n.178/2020 R.G.E.) promossa nei suoi confronti da (tramite la mandataria avanti al Tribunale di CP CP_2
Como e, nel merito, di accertare la nullità totale o parziale della fideiussione omnibus rilasciata in data 29/03/2006, per contrasto con l'art.2 della L.
n.287/1990, e di accertare che nulla è dovuto a per qualunque importo, CP compreso quello relativo al decreto ingiuntivo n. 2348/2016 - n. 5301/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Como.
La presente causa concerne il giudizio di merito relativo al procedimento di opposizione all'esecuzione proposto con ricorso ex art. 615, comma 2, c.p.c. dall'opponente avanti al Tribunale di Como in relazione al pignoramento Pt_1 immobiliare n. 178/2020 R.G.E., promosso da , quale cessionaria del CP credito cedutole da , sulla base del decreto ingiuntivo Controparte_3
n.2348/2016 - n.5301/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Como il 12/10/2016 e non opposto, con cui è stato ingiunto alla società debitrice principale Parte_2 ed ai fideiussori, tra cui per la quota del 16,66 %, di pagare alla
[...] Parte_1
(cedente) la somma di €.775.305,62 (nel limite delle Controparte_3 garanzie prestate, pari ad €.129.305,92 per la quota dell'opponente), riferita al saldo del conto corrente e del conto corrente ipotecario aperti da e Parte_2 garantiti dalla fideiussione omnibus rilasciata dall'opponente insieme ad altri pagina 5 di 22 fideiussori solidali (v. doc. 2 e 3 fasc. opposizione, prodotti sub doc. B opponente).
Nell'ambito del suddetto procedimento di opposizione, con ordinanza del
15/03/2021, il G.E. del Tribunale di Como rigettava l'istanza di sospensione del processo esecutivo, concedeva il termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta (doc. C opponente).
A sostegno dell'opposizione all'esecuzione, il sig. riportandosi al contenuto Pt_1 del ricorso ex art 615, comma 2, c.p.c., ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in via esecutiva in capo a , qualificatasi come CP cessionaria del credito in forza di una operazione di cartolarizzazione intercorsa con la in data 01/06/2020, e ha contestato l'idoneità, al Controparte_3 fine della prova della titolarità del credito, della pubblicazione in GU dell'avviso di cessione, in mancanza della produzione in giudizio del contratto di cessione e di iscrizione della notizia dell'avvenuta cessione nel Registro delle imprese ex art. 58
TUB.
Richiamati i principi della nullità derivata (Cass. ordinanza n.29810 del
12/12/2017) e del valore di prova privilegiata del provvedimento della Banca
d'Italia n.55/2005 circa l'esistenza di una intesa anticoncorrenziale (Cass.
22/05/2019 n.13846), l'opponente ha eccepito la nullità del titolo esecutivo azionato (decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como) in quanto fondato su un credito derivante dalla fideiussione omnibus sottoscritta dall'opponente in data 29/03/2006, affetta da nullità integrale o parziale per la coincidenza delle clausole ivi contenute con le clausole 2, 6 e 8 (rispettivamente, clausola di sopravvivenza, clausola di deroga all'art.1957 c.c. e clausola di reviviscenza della garanzia) dello schema ABI 2003 censurate dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del 2 maggio 2005 (v. doc.6 e 7 fasc. opposizione, doc
B. opponente) per contrasto con l'art.2 della L. 287/1990.
Secondo l'opponente, la pronuncia di nullità della fideiussione in questione non è impedita dal fatto che il titolo esecutivo azionato in sede esecutiva (decreto ingiuntivo n. n.2348/2016 del Tribunale di Como) sia passato in giudicato per pagina 6 di 22 mancata opposizione (v. formula esecutiva apposta il 15/05/2017, doc 2 fasc. opposizione, doc. B opponente), in quanto la violazione di norme imperative
“integra una condotta talmente riprovevole per il Legislatore da giustificare la soccombenza del principio di certezza del diritto (e con esso di irretrattabilità del giudicato) a favore di un principio di giustizia effettiva che impone di non dar corso alla pretesa creditoria illegittima, ancorché su di essa si sia formato il giudicato” (v. atto citazione, in particolare p. 14).
2. La convenuta opposta si è costituita in giudizio, tramite la Controparte_1 mandataria con comparsa depositata in data Controparte_2
17/06/2021, chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in relazione all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, che avrebbe dovuto essere tempestivamente riassunta e proposta avanti al competente Tribunale di Como;
la declaratoria di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in relazione all'eccezione di carenza di titolarità in capo a del credito CP azionato in sede esecutiva;
la declaratoria di inammissibilità e improponibilità dell'opposizione e, comunque, il rigetto delle domande avversarie.
Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla convenuta : CP
- a garanzia delle obbligazioni assunte dalla società nei confronti della Parte_3
, derivanti dal contratto di conto corrente del Controparte_3
29/03/2006 e dal contratto di finanziamento del 16/06/2006, si erano costituiti fideiussori, con fideiussione omnibus del 29/03/2006 fino alla concorrenza dell'importo di €.2.000.000,00, tra gli altri, per la quota del 16,66 %, Parte_1 per la quota del 16,67 % e per la quota Parte_4 Controparte_4 del 16,67 % (doc.5 opposta);
- con lettera in data 10/06/2006, la aveva comunicato Controparte_3 alla società debitrice il recesso da tutti i rapporti in essere, Parte_2 inviandone copia ai fideiussori;
- in assenza di spontaneo adempimento da parte della società debitrice e dei fideiussori, la aveva agito in via monitoria, ottenendo Controparte_3 il decreto ingiuntivo n. 2346/2016 del 12/10/2016 con cui il Tribunale di Como
pagina 7 di 22 aveva ingiunto il pagamento, quanto a il pagamento di €.775.305,62 CP_5
e, quanto ai garanti, per le rispettive quote, pari a €.129.165,93 quanto al fideiussore Parte_5
- sulla base del suddetto decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, in data
20/05/2020 la aveva intimato precetto a Controparte_3 Parte_1
- nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, con contratto di cessione di crediti del 1/06/2020, aveva acquistato dalla CP Controparte_3
tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da
[...] sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al 20199, ivi compreso quello azionato nella procedura esecutiva immobiliare n.178/2020 R.G.E. promossa avanti al Tribunale di Como da (tramite la mandataria nei CP CP_2 confronti dell'odierno opponente procedura in cui in data 21/09/2020 Parte_1
è stata presentata l'istanza di vendita del compendio pignorato. Cont L'opposta ha eccepito anzitutto l'incompetenza per materia e territorio del
Tribunale di Milano a pronunciarsi sull'istanza di sospensione della procedura esecutiva - già respinta dal G.E. del Tribunale di Como con l'ordinanza del
15/03/2021 e reiterata dall'opponente nel presente giudizio – in quanto Pt_1 secondo l'art.623 c.p.c. l'esecuzione forzata non può essere sospesa che con provvedimento del Giudice dell'esecuzione, salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice avanti al quale è impugnato il titolo esecutivo;
ipotesi entrambe non ricorrenti nella fattispecie in esame. Inoltre, l'opposta faceva presente l'intervento nella procedura esecutiva n.178/2020 R.G.E. di altri due creditori muniti di titolo esecutivo, del tutto estranei alla presente controversia, le cui legittime pretese creditorie verrebbero pregiudicate in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione.
L'opposta ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio del CP
Tribunale di Milano a pronunciarsi sull'eccezione di carenza di titolarità del credito azionato nella procedura esecutiva n.178/2020 R.G.E., affermando essere competente il Tribunale di Como davanti al quale è pendente tale procedura.
Inoltre, l'opposta ha dedotto: di aver acquistato in blocco pro-soluto in data
01/06/2020 dalla tutti i crediti derivanti da contratti di Controparte_3
pagina 8 di 22 mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al
2019, come indicato nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n.68 del 11/06/2020 (doc.14 opposta), ivi compreso quello vantato nei confronti di di aver informato dell'intervenuta cessione sia il sig. in Parte_1 Parte_1 data 01/06/2020 (doc. 17 opposta), sia la società in liquidazione di Parte_2 cui lo stesso era liquidatore (doc. 18 e 19 opponente); che il credito in questione è indicato con il numero di NDG 1359646 (pag. 44 del doc. 20 opposta) nell'elenco dei crediti ceduti pubblicato sull'indirizzo internet indicato nell'avviso di cessione.
L'opposta ha dedotto, altresì, l'inammissibilità, l'improponibilità e CP comunque l'infondatezza dell'opposizione, rilevando che la procedura esecutiva opposta (Tribunale di Como n.178/2020 R.G.E.) si fonda su un titolo esecutivo da tempo divenuto esecutivo e passato in giudicato e, precisamente, sul decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como, avverso cui né la società debitrice principale ( né il fideiussore né gli altri fideiussori Parte_2 Parte_1 avevano mai proposto opposizione.
Con riguardo alla nullità della fideiussione in oggetto, l'opposta ha dedotto che la fideiussione è stata liberamente stipulata dall'attore, a seguito di trattativa individuale con la banca, sulla base dello schema ABI emendato il 14/05/2005, che non contiene le clausole dello schema ABI anteriore oggetto del provvedimento della Banca d'Italia n.55 del 2 maggio 2005. Inoltre, la presenza delle clausole contenute nel modello ABI ante 14/05/2005 non comporta la nullità assoluta delle fideiussioni, non avendo l'attore fornito la prova dell'esistenza di una intesa anticoncorrenziale fra istituti di credito, dell'essenzialità delle clausole contestate e di aver subito un danno, considerato che le tre clausole contestate dall'opponente sono valide in quanto relative a norme legittimamente derogabili, e che l'unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anticoncorrenziale è quella risarcitoria. L'opposta ha dedotto di non essersi avvalsa di quanto previsto dall'art.6 della fideiussione (deroga dell'art.1957 c.c.), risultando documentalmente che tra le lettere di diffida del 10/06/2016 (doc.6
pagina 9 di 22 opposta) ed il deposito del ricorso monitorio in data 11/10/2016 (doc.22 opposta)
è trascorso un lasso di tempo inferiore al semestre previsto dall'art.1957 c.c.
3. All'udienza di prima comparizione del 20/07/2021 la difesa dell'opponente ha contestato l'eccezione di incompetenza sollevata dalla difesa dell'opposta ed il
Giudice ha assegnato alle parti i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., fissando l'udienza del 9/02/2022 per per la discussione dei mezzi istruttori.
All'udienza del 9/02/2022 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 31/05/2023, differita all'udienza del 21/11/2023 per assegnazione del procedimento ad altro Giudice e,
a seguito del trasferimento di tale Giudice, nuovamente differita al 12/02/2025 dinanzi al nuovo Giudice designato.
Precisate le conclusioni, e sentiti i difensori a chiarimenti all'udienza del
12/2/2025, il nuovo giudice designato ha rimesso la causa in decisione al Collegio, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Valutazione del Tribunale
4. Il perimetro del giudizio di opposizione all'esecuzione.
ha proposto opposizione all'esecuzione, eccependo la carenza di Parte_1 titolarità in capo a del credito azionato in executivis, nonché la nullità CP della fideiussione oggetto del titolo esecutivo azionato.
A seguito di tempestiva riassunzione del giudizio avanti al Tribunale di Milano,
Sezione Specializzata dell'Impresa, si è costituita in giudizio, eccependo: CP
(a) l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale adito in relazione alla richiesta di sospensione della procedura esecutiva RGE 178/2020 e alla carenza di titolarità del credito azionato in capo a;
(b) l'inammissibilità e CP
l'improponibilità dell'opposizione, nonché (c) chiedendone il rigetto per infondatezza.
Il titolo esecutivo è rappresentato dal decreto ingiuntivo esecutivo, non opposto, ed è pertanto di formazione giudiziale.
pagina 10 di 22 Come noto, quando il titolo esecutivo è di formazione giudiziale, i motivi di opposizione ammissibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione sono limitati ai fatti sopravvenuti alla formazione del titolo stesso, ovvero a fatti che si sono verificati dopo che il titolo è diventato definitivo. Non possono, invece, essere fatti valere vizi del titolo che avrebbero potuto essere fatti valere nel giudizio in cui il titolo è stato formato. Infatti, in sede di opposizione esecutiva, opera il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo, di formazione giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed alla sua definitività (ex aliis, Cass.n.
2785/2025 che statuisce, conformemente a consolidata giurisprudenza, che: “nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo”).
Alla luce di tali principii, si passano al vaglio l'eccezione d'incompetenza e di inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione sollevate dalla convenuta opposta.
5. L'eccezione di incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di
Milano
5.1. La convenuta opposta ha eccepito l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Como, con riguardo, rispettivamente, all'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare
(n.178/2020 R.G.E.) promossa da nei confronti di davanti CP Parte_1 al Tribunale di Como e all'eccezione di carenza di titolarità del credito azionato in capo a . CP
Con riguardo all'istanza di sospensione della procedura esecutiva, riproposta dall'opponente nel presente giudizio di merito instaurato ex art. 616 c.p.c., si osserva che “salvo che la sospensione sia disposta dalla legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo, l'esecuzione forzata non può
pagina 11 di 22 essere sospesa che con provvedimento del giudice dell'esecuzione” (cfr. art.623
c.p.c.).
Nella fattispecie la sospensione non è disposta dalla legge e il titolo esecutivo - decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como- azionato nella procedura esecutiva non è stato opposto dagli ingiunti (tra i quali l'odierno opponente) ed è divenuto esecutivo ex art 647 c.p.c. Pertanto, la competenza a decidere in merito all'istanza di sospensione del processo esecutivo è del giudice dell'esecuzione del
Tribunale di Como avanti al quale l'esecuzione è proseguita con la fissazione dell'udienza di vendita (doc. E e I opponente) e che, peraltro, con ordinanza del
15/03/2021, l'ha già respinta nella fase sommaria del procedimento di opposizione
(doc. C opponente e doc. 11 opposta).
5.2. Venendo al secondo profilo in relazione al quale la convenuta opposta ha sollevato l'eccezione d'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di
Milano in favore del Tribunale di Como, id est il motivo di opposizione concernente la carenza di titolarità del credito azionato in capo a , si CP osserva che, nel presente giudizio di opposizione, introdotto ex art. 616 c.p.c. all'esito della fase sommaria del procedimento di opposizione svoltasi avanti al
Tribunale di Como, tale motivo è proposto unitamente alla nullità della fideiussione per violazione dell'art.2 della L. 287/90.
Tale domanda rientra nella competenza esclusiva per materia della Sezione specializzata Impresa (art.3, comma 1, lettera c, D.lgs. n.168/2003) e per territorio del Tribunale di Milano, Sezione specializzata impresa, ex art. 4, comma 1-ter
D.Lgs.n.168/2003.
In presenza di evidenti ragioni di connessione, l'eccezione di incompetenza per materia e territoriale è infondata ex art.3, comma 3, D.lgs. n.168/2003, a mente del quale le Sezioni Specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e
2, tra i quali, appunto, rientra quello relativo alla fideiussione in esame, concernente una controversia di cui all'art.33, comma 2 della L. n.287/1990.
6. L'eccezione di giudicato e di inammissibilità del motivo di opposizione relativo alla nullità della fideiussione
pagina 12 di 22 6.1.Parte opposta fin dalla sua costituzione in giudizio ha sollevato l'eccezione di giudicato del decreto ingiuntivo n.2348/2016 del Tribunale di Como, non opposto e divenuto esecutivo, fondato sulla fideiussione qui in contestazione, osservando che non possono essere fatti valere nel giudizio di opposizione all'esecuzione motivi di merito inerenti a fatti anteriori alla formazione del provvedimento giudiziale esecutivo, essendo esclusa la possibilità che il giudice dell'opposizione sia chiamato a conoscere degli stessi vizi già dedotti o che avrebbero potuto essere dedotti davanti al giudice della cognizione.
6.2. Secondo l'opponente, invece, il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo non opposto non preclude la possibilità d'invocare la nullità della fideiussione, giustificandosi il superamento del giudicato “allorquando la decisione passata in giudicato (implicito) sia manifestamente in contrasto con il diritto ad un rimedio effettivo” (cfr. citazione 16-17).
6.3. Ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, in cui l'opponente non riveste la qualità di consumatore, valgano i principii del ne bis in idem, da un lato e dell' intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione, dall'altro lato, non applicandosi il principio eurounitario dell'effettività della tutela del consumatore (Cass n.
9479/2023 e n. 19889/2019, Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite
C-693/19 e C-831/19).
La fideiussione rilasciata in data 29/03/2006, tra gli altri, dall'opponente Pt_1
è stata allegata come fatto costitutivo dell'azione monitoria instaurata dalla
[...]
in favore della quale è stato emesso dal Tribunale di Controparte_3
Como il decreto ingiuntivo n.2348/2016 poi azionato in sede esecutiva da CP
, quale cessionaria del credito.
[...]
In mancanza di opposizione, il suddetto decreto ingiuntivo è divenuto definitivo.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “il principio secondo cui l'autorità del giudicato spiega i suoi effetti non solo sulla pronuncia esplicita della decisione, ma anche sulle ragioni che ne costituiscono sia pure implicitamente il presupposto logico-giuridico, trova applicazione anche in riferimento al decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di
pagina 13 di 22 denaro, il quale, in mancanza di opposizione o quando quest'ultimo giudizio sia stato dichiarato estinto, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso, precludendo ogni ulteriore esame delle ragioni addotte a giustificazione della relativa domanda in altro giudizio” (Cass. 24/09/2018 n.22465; Cass. 28/11/2017
n.28318; Cass. 06/09/2007 n.18725).
In sede di opposizione all'esecuzione vale il principio dell'intangibilità del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività (inter alia, Cass. 2785/2025).
Tale principio va coordinato con quanto statuito dalla Corte Suprema, Sezioni
Unite, nel solco della giurisprudenza comunitaria, in tema di rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore
(Cass. n. 9479/2023 e n. 19889/2019). Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive dei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore, e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio
2022, nel caso in cui il decreto ingiuntivo non opposto, su cui sia fondata l'esecuzione o l'intervento del creditore, non sia motivato in ordine al carattere non abusivo delle clausole del contratto fonte del credito oggetto d'ingiunzione, la definitività del provvedimento esecutivo non impedisce al giudice dell'esecuzione e/o al giudice della cognizione l'esame del carattere abusivo delle clausole che incidono sulla sussistenza o sull'entità del credito azionato. Con la nota pronuncia n 9479/2023, la Corte ha, anzi, affermato il principio che “il giudice dell'esecuzione ha il dovere di controllare d'ufficio l'eventuale carattere abusivo” di tali clausole, “nel contraddittorio e previa instaurazione di una sommaria istruttoria, a prescindere dalla proposizione di un'opposizione esecutiva”
Ed invero, la recente sentenza della Suprema Corte, nel ribadire il principio
“dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale per fatti anteriori o coevi alla sua formazione ed in ogni caso alla sua definitività”, ha precisato che ciò deve verificarsi “nel solco di quanto statuito di
pagina 14 di 22 recente dalle Sezioni Unite con sentenze n. 9479/2023 e n. 19889/2019”, (così
Cass. n. 2785/2025).
Nel caso di specie, è allora decisivo osservare, in fatto, che l'opponente non è consumatore e, quindi, non operano i principii stabiliti dalla Suprema Corte, a tutela del consumatore.
I principii eurounitari di cui alle decisioni della Corte di Giustizia del 17/05/2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19 ed alla decisione a Sezioni Unite della
Corte di Cassazione n. 9479/2023 non trovano applicazione nel caso, come quello di specie, in cui l'opponente non riveste la qualità di consumatore ( si veda infra, §
7)
7. La qualità di consumatore
Per consolidata giurisprudenza comunitaria e nazionale, la persona fisica che abbia rilasciato una fideiussione nell'interesse di una società commerciale può essere qualificata consumatore nel solo caso in cui agisca per scopi estranei alla sua attività professionale, ovvero quando non sussistano collegamenti funzionali con detta società, quali, ad esempio, l'amministrazione di quest'ultima o la partecipazione al suo capitale sociale. Per converso, può essere ritenuta consumatore quando abbia agito per scopi estranei alla sua attività professionale
(CGUE 19.11.2015, causa C-74-15 Tarcau;
CGUE 14/09/2016, C-534/15; Cass.
8662/2020; Cass., n. 32225/2018).
Per l'applicabilità della disciplina del consumatore, non è determinante la natura del contratto, autonomo o accessorio, ma la qualificazione della parte garante come “consumatore”, secondo il criterio oggettivo stabilito dall'art. 2, lettera b),
Direttiva 93/13 e dal decreto legislativo (art. 33.2 lettera u dlgs 206/2005). La nozione di consumatore è determinata alla stregua di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione. “Nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, è decisivo stabilire se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo pagina 15 di 22 capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata». Al fine di determinare se il garante abbia agito nella sua qualità di consumatore o piuttosto per fini che rientrano nel quadro della sua attività professionale, assumono senz'altro rilievo l'entità della partecipazione al capitale sociale e la qualità di amministratore della società garantita assunta dal fideiussore (v., Cass.,
13/12/2018, n. 32225, CGUE 19/11/2015, cit. e Cass. 8662/2020; Appello Milano
RG 3218/2019).
Nel caso di specie, risulta dalle dichiarazioni dei difensori rese a chiarimenti in udienza (verbale del 12 febbraio 2025) e dalla visura della società debitrice (doc.
19 opposta) che il fideiussore ha rivestito la qualità di legale rappresentante e liquidatore della società e ha detenuto una significativa quota del capitale sociale
(16,67%).
In considerazione di tali circostanze fattuali, l'opponente non può essere ritenuto consumatore, poiché non ha agito per scopi estranei alla sua attività professionale e ha rilasciato la fideiussione in presenza di collegamenti funzionali con la società in favore della quale essa fu stipulata, essendo titolare di una quota di rilievo ed avendo rivestito la qualità di liquidatore e di legale rappresentante.
Ne consegue che il principio del ne bis in idem, per un verso, e dell'intangibilità, in sede di opposizione esecutiva, del titolo esecutivo giudiziale, per fatti anteriori o coevi alla sua formazione, per altro verso, non possano essere derogati sulla base del principio eurounitario dell'effettività della tutela del consumatore (Cass n.
9479/2023 e n. 19889/2019, CGUE 17/05/2022 cit.).
Nella fattispecie in esame la natura giudiziale del titolo, fondato sulla fideiussione rilasciata dall'opponente, preclude ogni successiva valutazione in merito alla domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust.
Pur essendo tali considerazioni dirimenti al fine della decisione, con riguardo a tale motivo di opposizione, giova osservare altresì quanto segue.
8. La (non) riconducibilità della fideiussione al perimetro del provvedimento n
55/2005
Nella fattispecie il provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia non può costituire prova privilegiata dell'illecito anticoncorrenziale qui evocato quale pagina 16 di 22 motivo di opposizione alla procedura esecutiva legittimamente promossa da CP
avanti al Tribunale di Como.
[...]
La fideiussione per cui è causa è stata rilasciata in data 29/03/2006 da Parte_1
(per la quota del 16,66 %) insieme ad altri tre fideiussori pro quota, quali garanti della società debitrice a favore della per Parte_2 Controparte_3
“l'adempimento delle obbligazioni verso codesta Azienda di credito, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo”, sino alla concorrenza dell'importo di
€.2.000.000,00.
La lettera di fideiussione contiene, con formulazione in parte diversa, la clausola di reviviscenza (art.2 fideiussione), la clausola di rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c. (art. 6 fideiussione) e la clausola di sopravvivenza della garanzia
(art.8 fideiussione) che si rinvengono rispettivamente negli articoli 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003 per le fideiussioni omnibus censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n.55 del maggio 2005 (doc. 6 e 7 fasc. opposizione, prodotto sub doc. B opponente).
Tuttavia, la lettera di fideiussione in questione non può essere considerata come fideiussione in senso proprio, caratterizzata dall'accessorietà tipica nella fideiussione ed insita nella facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore principale (art.1945 c.c.), ma va invece qualificata come contratto autonomo di garanzia, come suggerisce una interpretazione complessiva delle clausole in essa contenute. Infatti, l'art.7 delle condizioni contrattuali prevede che il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente all'Azienda di credito “a semplice richiesta scritta” ed è accompagnato dall'impegno del fideiussore ad effettuare il pagamento “anche in caso di opposizione del debitore”, espressione analoga alla clausola “senza eccezioni” e che unitamente all'espressione “a prima richiesta” vale a qualificare il negozio come autonomo di garanzia (Corte App. Milano 17/07/2020 n.1880). “Tale clausola è idonea ad indicare l'esclusione della facoltà del garante di opporre le eccezioni spettanti al debitore principale, in conformità con quanto stabilito dalla Suprema Corte con la nota e menzionata pronuncia n.3947/2010”, in quanto l'espressione “prima
pagina 17 di 22 richiesta” accompagnata dall'impegno del garante all'effettuazione del pagamento
“anche in caso di opposizione del debitore” chiarisce che “l'obbligo di adempiere sia insensibile alle eccezioni che quel soggetto potrebbe far valere per paralizzare la pretesa del creditore “ e che “la pattuita irrilevanza dell'opposizione del debitore al pagamento è espressione della natura autonoma della garanzia, rispetto alla quale non opera la revisione dell'art.1945 c.c., che prevede che il fideiussore possa opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salvo quella derivante dall'incapacità” (così ex multis, Corte App.
Milano 17/07/2020 n.1880; Corte App. Milano 08/07/2020 n.1730; Trib. Milano
06/07/2023 n.5593; Trib. Milano 12/02/2025 n.1202).
La fideiussione non rientra, quindi, nel perimetro del provvedimento n.55/2005 della Banca d'Italia, in quanto lo stesso copre un diverso arco temporale (ottobre
2002-maggio 2005) e si riferisce alla diversa fattispecie delle fideiussioni omnibus
(v. punti 9, 13 provvedimento n.55/2005, doc. B opponente).
Peraltro, le fideiussioni prodotte in giudizio dalla parte opponente con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c. sono inidonee a dimostrare l'esistenza, all'epoca della fideiussione per cui è causa (29/03/2006), di una intesa anticoncorrenziale fra banche rilevante per estensione e pervasività ai sensi dell'art.2, comma 2, della L.
287/1990.
9. L' interesse ad agire
Sotto altro profilo, si osserva che le conseguenze dell'illecito anticoncorrenziale consistente nell'applicazione uniforme delle clausole che riproducano il contenuto degli artt. 2, 6 e 8 del formulario ABI vanno ricondotte all'ipotesi della nullità parziale (Cass. S.U. n. 41994/2021); cosicché la concreta ricaduta della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte, del debito gravante sul fideiussore, rileva sotto il profilo dell'interesse ad agire, quale condizione dell'azione.
Ciò posto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità,
l'eccezione di estinzione della fideiussione, anche ai sensi dell'art. 1957 c.c., in ipotesi applicabile per effetto della caducazione della clausola che ne prevede la deroga, ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, di guisa che la pretesa pagina 18 di 22 estinzione per decorso del termine semestrale di decadenze previsto dall'art. 1957
c.c. deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado (Cass.
30383/2024; Cass. n. 8023/2024; Cass. 835/2025).
Nel caso di specie, l'opponente non ha tempestivamente eccepito la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c.
In ogni caso il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. è stato rispettato, avendo come riferimento non solo la domanda stragiudiziale di recesso dai rapporti in essere e contestuale intimazione di pagamento al debitore principale e ai fideiussori (lettera della del 10/6/2016, sub doc 6 Controparte_3 convenuta), ma anche la domanda giudiziale, considerato che Controparte_3
ha chiesto e ottenuto in data 12.10.2016 dal Tribunale di Como decreto
[...] ingiuntivo n. 2348/2016 D.I.
Pertanto, il fideiussore non ha eccepito e provato che la creditrice Parte_1 procedente si sia giovata di alcuna delle clausole di cui chiede la nullità: della c.d. reviviscenza della garanzia, in quanto, non essendosi verificata l'ipotesi di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti ricevuti dalla in CP_3 adempimento delle obbligazioni garantite e di conseguente restituzione delle somme incassate, la non ha esercitato alcuna rivalsa sul fideiussore CP_3 Pt_1
; della deroga all'art. 1939 cod. civ., non essendo stata posta in discussione
[...] la validità dell'obbligazione principale;
della deroga all'art. 1957 c.c., in quanto la
Banca ha tempestivamente promosso l'azione per il recupero del credito nel termine di sei mesi dalla scadenza.
L'opponente è quindi anche carente di effettivo interesse ad agire, non conseguendo dalla nullità parziale (e solo ipotetica) della clausola alcuna utilità concreta, non essendo liberato dal vincolo fideiussorio e quindi dall'obbligo al pagamento.
10. La titolarità del credito in capo all'opposta CP
Nel presente giudizio l'opponente ha eccepito la carenza di titolarità del credito azionato in capo a , affermando l'insufficienza dell'avviso di cessione CP pubblicato in Gazzetta Ufficiale (doc.14 opposta), in mancanza della produzione pagina 19 di 22 in giudizio del contratto di cessione e di prova dell'iscrizione della cessione nel registro delle imprese ex art. 58 TUB.
10.1. Il motivo di opposizione è ammissibile in quanto il fatto relativo alla cessione del credito è sopravvenuto alla formazione del titolo giudiziale.
Nel caso di specie il motivo di opposizione non avrebbe potuto essere fatto valere nel giudizio in cui il titolo è stato formato.
Infatti, ha chiesto e ottenuto in data 12.10.2016 dal Controparte_3
Tribunale di Como decreto ingiuntivo n. 2348/2016 D.I. (doc. 7 opposta). In forza del decreto ingiuntivo, non opposto e reso esecutivo, Controparte_3 ha notificato in data 20.5.2020 atto di precetto a per il pagamento Parte_1 dell'importo di € 129.165,92 oltre alle spese della procedura monitoria (cfr. doc. 8 opposta). Successivamente ha acquistato pro-soluto da Controparte_1 [...]
, tra gli altri, il credito da quest'ultima vantato nei confronti di Controparte_3
e dei suoi garanti, tra i quali l'opponente . Parte_2 Parte_1
10.2. Il motivo di opposizione non è fondato in quanto una valutazione complessiva delle risultanze probatorie documentate dalla cessionaria , CP tramite la mandataria conferma l'avvenuta cessione del credito a favore di CP_2
. CP
L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11/06/2020 indica gli elementi occorrenti ad identificare la tipologia dei crediti ceduti in blocco pro soluto dalla (cedente) a favore di Controparte_3 CP
(cessionaria), ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della L n.130/1999 (tutti i crediti derivanti da contratti di mutuo, di finanziamento e da sconfinamenti di conto sorti nel periodo dal 1989 al 2019).
In data 1.6.2020 ha comunicato a Controparte_3 Parte_1
l'intervenuta cessione del credito in favore di che, a sua volta, aveva CP conferito a l'incarico di gestione, recupero e incasso del Controparte_6 credito ceduto (cfr. doc. 17).
La cessione del credito, avvenuta con contratto 1.6.2020, è stata iscritta nel
Registro delle Imprese, tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e pagina 20 di 22 Agricoltura di Treviso – Belluno dove risulta iscritta la società , in data CP
8.6.2020 (cfr. doc. 25 – pag. 7).
Il credito della banca cedente nei confronti della debitrice principale Parte_2
a favore della quale l'opponente (ex liquidatore della società stessa) si è Pt_1 costituito fideiussore, insieme agli altri tre soci firmatari della fideiussione, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale (cf. fideiussione pro quota e visura, doc.5 e 19 opposta), è specificamente individuato nell'elenco crediti, pubblicato sul sito internet indicato nell'avviso di cessione
(doc. 14 opposta), con il numero di NDG (Numero di Dossier Gestione) 1359646, al quale corrispondono le posizioni di sofferenza 103099-01 (conto corrente) e n.
103099-02 (conto corrente ipotecario) risultanti dalle certificazioni ex art. 50 TUB allegate al ricorso monitorio e riprodotte dall'opposta sub docc. 23 e 24.
Alla luce di tali risultanze, la cessionaria è legittimata ad agire nei CP confronti di per il recupero del credito cedutole da Parte_1 Controparte_3
e il motivo proposto concernente la carenza di titolarità del credito in
[...] capo alla società non è fondato.
11. Spese
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal
D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della causa (da 52.000 a 260.000) e tenuto conto dell'attività difensiva svolta nonché delle questioni giuridiche trattate, applicando i minimi tabellari quanto alla fase istruttoria e a quella decisoria.
PQM
Il Tribunale di Milano, XIV Sezione civile Specializzata in materia d'impresa - A, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti Parte_1 di e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2
, ogni altra istanza ed eccezione disattesa e/o assorbita, così
[...] provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
pagina 21 di 22 2) Condanna l'opponente alla rifusione integrale delle spese che si Parte_1 liquidano, in favore della convenuta opposta, in complessive € 9.140,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A, e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 10 luglio 2025
Il Presidente rel.
Silvia Giani
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