Sentenza 12 novembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/2003, n. 17022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17022 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
REPUBBLI1 7 02 2 / 03 IN NOME DEL POL ITAL AMO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto PROCEDURA SEZIONE PRIMA CIVILE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1632/01 - Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO Dott. Renato RORDORF Consigliere 34879 Cron. Rep. 4434 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Ud. 12/06/2003 Dott. Gianfranco GILARDI - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEKNILAV SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA S. COSTANZA 24, presso l'avvocato RICCARDO DI PASQUALE, rappresentato e difeso dagli avvocati EMILIO SOMMA, CRISCUOLO, giusta procura a margine delOLIMPIA ricorso;
- ricorrente -
contro
GENERAL NAVAL CONTROL SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in 2003 ROMA VIA FRANCESCO PAOLO TOSTI 19, presso l'avvocato 1620 MARIO VOLPE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato LINO VILLA, giusta procura in calce al controricorso;
-- controricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, emessa il 04/12/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2003 dal Consigliere Dott. Gianfranco GILARDI;
udito per il resistente l'Avvocato Volpe che ha chiesto il rigetto del ricorso o la sua inammissibilità; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per 1'improcedibilità o l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Teknilavori s.a.s., premesso di aver fornito prestazioni di manodopera, per lavori da eseguire nel settore della cantieristica navale, alla General Naval Control s.r.l. e di aver emesso per tali forniture re- golari fatture per un ammontare complessivo di £ 226.888.000, nessuna delle quali era stata pagata, in data 8 giugno 1999 presentava ricorso per decreto in- giuntivo al Tribunale di Torre Annunziata. Il fascicolo veniva trasmesso alla sezione distac- cata di Castellammare di Stabia. Avverso il decreto ingiuntivo, emesso dal giudice 2 della sezione distaccata di Castellammare di Stabia, proponeva opposizione la General Naval Control s.r.l. indicando nell'intestazione dell'atto di citazione, quale giudice competente, la sezione distaccata di Ca- stellamare, e provvedendo poi ad effettuare l'iscrizione a ruolo presso il Tribunale di Torre An- nunziata. Il giudice istruttore di quest'ultimo tribu- nale, designato per la causa, all'udienza fissata per la comparizione delle parti (nella quale la Teknilavori s.a.s. non si era costituita) rimetteva gli atti al Presidente del Tribunale per quanto di competenza, ri- tenendo che della causa dovesse conoscere la sede di- staccata di Castellammare di Stabia. L'opposizione ve- niva assegnata, per ragioni territoriali, a provvedimento del 3 marzoquest'ultima sezione con 2000. Nel frattempo la Teknilavori s.a.s. aveva chiesto al giudice della sezione distaccata, ed ottenuto, che il decreto ingiuntivo fosse dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. All'udienza del 25 ottobre 2000 fissata per la com- parizione delle parti innanzi al giudice della sezione distaccata, la Teknilavori eccepiva tra l'altro l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, dichiarata a se- guito della mancata opposizione, nonché l'incompetenza del Tribunale di Torre Annunziata a conoscere 3 dell'opposizione, con conseguente erroneità dell'iscrizione a ruolo avvenuta presso tale tribunale nonché con conseguente avvenuta decadenza della General Naval Control s.r.l. dal diritto di proporre opposizio- ne. Con ordinanza del 4 dicembre 2000 il giudice istruttore, ritenuto che l'opposizione fosse stata pro- posta tempestivamente innanzi all'Ufficio giudiziario cui apparteneva il giudice che aveva emesso il decreto ingiuntivo, revocava la dichiarazione di esecutività del decreto e fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni. Avverso tale ordinanza la Teknilavori s.a.s. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione deducendo due motivi. Ha resistito la General Naval Control s.r.l. depo- successivamente memoria si sitando controricorso, e sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto violazione a falsa applicazione degli artt. 633 e segg. c.p.c. in quanto la revoca del decreto ingiuntivo, adottata con l'ordinanza impugnata, costituirebbe il iter logico giuridico arbitrario, risultato di un - contraddittorio ed attuato in disprezzo delle norme del 4 processo civile. In primo luogo, infatti, la competenza del giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., deve ritenersi funzionale ed inderogabile. In secondo luogo, sarebbe evidente la contraddittorietà delle decisioni del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata, il quale in un primo mo- mento decise la trasmissione d'ufficio del ricorso per decreto ingiuntivo, inoltrato dalla Teknilavori s.a.s., alla sezione distaccata di Castellammare di Stabia, mentre successivamente alla presentazione da parte del- l'ingiunto dell'atto di opposizione, trattenne il pro- cedimento presso il Tribunale di Torre Annunziata, de- signando il giudice istruttore e fissando l'udienza. Infine, quando il giudice designato gli rimise gli atti con il rilievo che la causa era rimessa alla cognizione della sezione distaccata, decise nuovamente di assegna- re la cognizione della causa alla sezione di Castellam- mare. Altrettanto grave ed in palese contrasto con la normativa processuale sarebbe poi il comportamento del- la General Naval Control che, pur iscrivendo l'atto di opposizione presso il Tribunale di Torre Annunziata, nella intestazione della citazione fece invece riferi- mento alla sezione distaccata di Castellammare. Ma questo susseguirsi di decisioni e di errori non poteva ripercuotersi sulla Teknilavori s.a.s. che nel 5 frattempo aveva acquistato il pieno diritto a vedersi riconosciuta l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, po- sto che entro i quaranta giorni previsti dal codice non era stata iscritta a ruolo alcuna opposizione presso la cancelleria del giudice che aveva emesso il decreto. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto vio- lazione dell'art. 24, secondo comma della Costituzione in quanto l'iscrizione a ruolo dell'opposizione al de- creto ingiuntivo presso un Tribunale diverso da quello che risultava indicato nell'intestazione dell'atto di citazione notificato alla Teknilavori s.a.s., nonché la mancata comunicazione alla sezione distaccata, da parte della cancelleria del Tribunale di Torre Annunziata, dell'avvenuta iscrizione a ruolo della citazione in op- posizione, sarebbero da considerare comportamenti osta- tivi al concreto esercizio del diritto di difesa;
e la mancata costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Torre Annunziata da parte dell'odierna ricorrente, nonché la sua assenza all'udienza tenutasi il 16/02/2000, costituirebbero per l'appunto l'effetto di tali comportamenti.
2. Entrambi i motivi sono inammissibili. Con rife- rimento al primo, infatti, è sufficiente ricordare che il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, secondo comma della Costituzione pro- 6 ponibile solo nei confronti dei provvedimenti che ab- biano contenuto decisorio e carattere definitivo, lad- dove l'ordinanza emessa dal giudice istruttore del Tri- bunale di Torre Annunziata - sezione distaccata di Ca- stellammare di Stabia era senz'altro suscettibile di revoca o di modifica con la sentenza che lo stesso giu- dice avrebbe dovuto pronunciare in sede di opposizione al decreto ingiuntivo;
e la sentenza emessa dal giudice della Sezione distaccata sarebbe stata a sua volta su- scettibile di impugnazione. L'ordinanza di cui sopra, pertanto, non aveva carattere di decisorietà e, comun- que, di definitività con la conseguenza che, per quanto osservato, rispetto ad essa, era precluso il ricorso ex 1 1 / 0 / / 7 art. 111, secondo comma della Costituzione. Non senza rilevare che il primo motivo contiene anche censure su provvedimenti organizzativi e su atti del Presidente del Tribunale di Torre Annunziata che non si vede quale giuridica attinenza possano avere con il ricorso per cassazione e con il provvedimento impugnato. Con riferimento al secondo, poi, a conclamare 1'inammissibilità del motivo basta il rilievo che esso non riguarda né l'ordinanza del giudice istruttore del- la sezione distaccata di Castellammare di Stabia né, più in generale, provvedimenti giurisdizionali, ma atti ' rispettivamente, della cancelleria. della parte e 7 3. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inam- missibile. La ricorrente deve essere condannata a pagare alla resistente le spese del giudizio di legittimità, che li liquidano nella misura complessiva di € 2100, di cui € 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio di legittimità, liquidate nella misura complessiva di € 2100, di cui € 2000 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma il 12 giugno 2003. Il Presidente Il Consigliere estensore (Gianfranco Gilardi) (Rosario"Potifins Jappli SoraNCELLERE IL CANCELLIERE Domenico Matkalefi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CORTE SUPREMAC S Prima Sezione Civile Si atteste la registrazione presso Agedelle Entrate di Roma 2 il 1.02.04. Depositato in Cancelleria, serie 4 al n. 4045 versate € 148,77 12 NOV. 2003 apposta in calce ali cia e (art. 278 T.U. n° 11 del 2015/200 il IL CANCE 8