Sentenza 6 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 06/03/2026, n. 1575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1575 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01575/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00525/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 525 del 2024, proposto da
LE AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Napoli, Inps Napoli Vomero, non costituiti in giudizio;
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Tellone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
ACCERTAMENTO DIRITTO INCLUSIONE "SEI SCATTI STIPENDIALI" AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL TFS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa GE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame, il ricorrente – premesso di essere un ex dipendente della Polizia di Stato e di essere stato collocato a riposo a domanda avendo compiuto il 55° anno di età e avendo prestato servizio per 35 anni – denuncia che illegittimamente l’INPS nel corrispondergli il trattamento di fine servizio non gli ha riconosciuto il beneficio previsto dall’articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, secondo cui: a) “al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio” (comma 1); b) “le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile” (comma 2).
Al riguardo il ricorrente fa presente di aver chiesto vanamente all’INPS il riconoscimento del beneficio che l’ente previdenziale ha negato nel presupposto che esso non spetti nei casi di collocamento a riposo a domanda e in base all’articolo 4 del d.lg. 30 aprile 1997, n. 165 e che comunque la certificazione del diritto al beneficio è competenza della amministrazione (ex) datrice di lavoro cui quindi dovrebbe essere inoltrata ogni richiesta di riliquidazione del trattamento di fine servizio.
Egli quindi conclude chiedendo che sia accertato il suo diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita mediante inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio l’INPS che ha l’intervenuta decadenza per mancata presentazione della domanda di pensionamento entro e non oltre la data del 30 giugno dell’anno in cui vengono maturati i due requisiti; e ha argomentato per l’infondatezza nel merito della pretesa, evidenziando anche che l’interpretazione favorevole al ricorrente della norma in questione porterebbe alla incostituzionalità dell’art. 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, per violazione degli articoli 3 e 81 della Costituzione.
Il ricorrente ha replicato e ha insistito per l’accoglimento del ricorso richiamando la recente giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto secondo la ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato che, riformando anche una sentenza di questa sezione relativa ad un caso analogo, ha aderito alla opposta tesi secondo cui il beneficio in questione spetta a tutti gli ex appartenenti a forze di polizia collocati a riposo a domanda con almeno 35 anni di servizio dopo il raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. II, sent. 23 marzo 2023, n. 2982 che ha riformato la sent. di questa sezione n. 5210 del 2022; cfr. altresì Cons. di Stato, sez. II, sent., 14 dicembre 2023, n. 10834 e sent. 24 marzo 2023, n. 3041; Cons. di Stato, sentt. 23 marzo 2023, nn. 2948, 2979, 2980, 2983, 2984, 2986, 2987, 2990).
Inoltre, anche quanto alla questione relativa agli effetti dell’inosservanza del termine del 30 giugno di cui all’art. 6-bis, comma 2, per presentare domanda di collocamento in quiescenza, il Consiglio di Stato si è espresso nel senso che tale inosservanza non comporta alcuna conseguenza decadenziale, per le ragioni diffusamente espresse, tra le altre, nella citata sentenza n. 2982 del 2023.
E pure le questioni di costituzionalità sollevate dall’INPS sono state affrontate e respinte dal Consiglio di Stato che, con sent. n. 3914 del 2023, ha osservato che “ l’estensione di sei scatti stipendiali in favore dell’appellato non è avvenuta in assenza di una specifica norma, bensì in applicazione di un coacervo di disposizioni, soggette a svariate modificazioni nel tempo, sicché è del tutto inconferente il richiamo all’art. 81 della Costituzione, che invero detta principi al legislatore in tema di bilancio, i quali in ogni caso non possono reputarsi violati da una specifica e limitata normativa recante benefici economici a ex dipendenti delle forze dell’ordine ” e che “… Non vi è infine alcun contrasto con l’art. 3 della Costituzione, giacché la normativa accomuna soltanto a certi fini situazioni differenti, che nella loro globalità sono tuttavia trattate in modo distinto, sicché non si riscontra alcuna manifesta irragionevole disparità di trattamento idonea a poter prospettare un dubbio di costituzionalità sul corretto esercizio dell’amplissima discrezionalità riservata al legislatore ”; orientamento ribadito anche con sent. del Consiglio di Stato n. 10916 del 2023, secondo cui “ 14. In ultimo, si osserva che la disciplina sopra richiamata non determina un’estensione generalizzata del beneficio premiale in origine previsto per una platea ristretta di lavoratori poiché, in primo luogo, il riconoscimento è subordinato al duplice requisito, la cui individuazione è espressione di discrezionalità legislativa, del raggiungimento dell’età anagrafica e contributiva e, in secondo luogo, l’omogeneizzazione del trattamento di fine servizio disposta dal combinato disposto dell’art. 6 d.l. n. 387/1979 e art. 1191 del C.o.m. ha lo scopo precipuo di evitare una disparità di trattamento tra categorie di lavoratori assimilabili in quanto tutti appartenenti al comparto sicurezza.14.1. La giurisprudenza costituzionale ha al riguardo costantemente ribadito che rientra nella discrezionalità del legislatore la determinazione delle prestazioni sociali sulla base di un razionale contemperamento delle esigenze di vita dei lavoratori che ne sono beneficiari e delle disponibilità finanziarie (Corte Cost. n. 180/1982 e n. 220/1988, citate anche da parte appellante).15. Né la ricostruzione risulta in alcun modo inficiata dalla posizione espressa dall’ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze, che peraltro, a fronte della evidente mancanza di copertura finanziaria per una spesa che, stante la pregressa (errata) interpretazione del quadro normativo non era stata preventivata, non può che ipotizzare un percorso normativo, che provveda anche a quantificare le somme necessarie e individuarne la possibile “copertura” .
A fronte di questi pronunciamenti, il Collegio ritiene quindi di adeguarsi a quanto statuito dal giudice di appello, alle cui conclusioni per ragioni di economia processuale si fa completo rinvio.
Conclusivamente il ricorso va accolto, con conseguente accertamento dell’obbligo dell'INPS di provvedere alla rideterminazione del trattamento di fine servizio del ricorrente mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati dall’art. 6-bis del decreto legge n. 387/1987, oltre a interessi legali.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto riconosce il diritto del ricorrente al beneficio richiesto e condanna l’INPS al pagamento delle somme corrispondentemente dovute, oltre a interessi legali.
Condanna l’INPS al pagamento in favore del ricorrente delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori di legge da attribuirsi all’avvocato Claudio Parisi che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA EL, Presidente
GE TA, Consigliere, Estensore
MA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TA | SA EL |
IL SEGRETARIO