Art. 7.
E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 , e successive integrazioni e modificazioni.
Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato e' devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.
E' soppressa la cassa scolastica prevista dagli articoli 101 e seguenti del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965 , e successive integrazioni e modificazioni.
Il patrimonio della cassa scolastica e quello di fondazioni autonome da esse eventualmente amministrato e' devoluto alla istituzione scolastica presso cui era costituito. Il patrimonio delle fondazioni e quello derivante da donazioni ed altre iniziative analoghe rimane destinato agli scopi previsti dagli statuti e dai regolamenti relativi.