Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 2964
CASS
Sentenza 1 febbraio 2023

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La procedura di collaborazione volontaria (cd. "voluntary disclosure") - introdotta dall'art. 1 della l. n. 186 del 2014, mediante l'inserimento, nel testo del d.l. n. 167 del 1990, conv. con mod. dalla l. n. 227 del 1990, degli artt. 5-quater e septies - quantunque si perfezioni nelle forme dell'accertamento con adesione mediante versamento delle somme dovute in base all'invito di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 218 del 1997, costituisce istituto autonomo e diversamente conformato dal primo, in quanto non presuppone una contestazione dell'Amministrazione; non ha scopo deflattivo; si concretizza nell'esposizione volontaria al Fisco, da parte del contribuente, della propria situazione debitoria, con instaurazione del contraddittorio soltanto eventuale; presenta peculiari modalità di versamento delle somme dovute.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/02/2023, n. 2964
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2964
    Data del deposito : 1 febbraio 2023
    Fonte ufficiale :

    Testo completo