Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 27/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
(Continua dal verbale udienza del 27/03/2025)
Il Giudice Patrizia Baici
Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente RG 53 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VERCELLI
IO Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], , residente in Parte_1 Parte_2
Vercelli, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Roberto Croce
( ) e presso il suo studio in Vercelli, via Duchessa Email_1
Jolanda 27, elettivamente domiciliati giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
MIM - MINISTERO dell'ISTRUZIONE e del MERITO- USR Piemonte- A.T. di Vercelli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, comma 1 cpc dal
Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_1 legalmente domiciliati presso l in Controparte_1
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari.
I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
Con ricorso depositato il giorno 22/01/2025 alle dipendenze del Parte_1
Ministero resistente quale docente negli aa. ss. 2018/2019 - 2019/2020 -2020/2021-
2021/2022 e 2022/2023 , in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), ed , alle dipendenze del Parte_2
Ministero resistente quale docente negli aa.ss. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 -
2018/2019 - 2019/2020 e 2020/2021 in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno dei rispettivi anni scolastici (vedi contratti prodotti), hanno chiesto al Tribunale adito l'accertamento del diritto alla corresponsione della somma di € 8.426,63 la docente Pt_1 ed € 10.674,07 il docente ( come da tabella dettagliata riportata a pag 9 del ricorso) Pt_2
quale indennità per i giorni di ferie non fruite.
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito regolarmente in giudizio contestando il fondamento della domanda e comunque rideterminando gli importi dovuti in complessivi:
- €. 6.351,86 atteso che la ricorrente nell' a. s. 2022/2023 ha richiesto ed usufruito Pt_1
di 1 giorno di ferie che va detratto dal numero delle ferie spettanti e che la fascia stipendiale utilizzata per il calcolo non è quella corrispondente alla posizione giuridica della ricorrente
(vedi all. 2)
-€ 8.097,19 atteso che il ricorrente negli aa. ss. 2015/2016 e 2017/2018 ha ricevuto Pt_2
€ 311,08 ed € 336,17 a titolo di indennità sostitutiva di ferie;
negli aa. ss. 2016/2017 e
2019/2020 ha richiesto ed usufruito di 6 giorni di ferie che vanno ad incidere sul numero delle ferie spettanti con conseguente detrazione dal calcolo della indennità dovuta e che la fascia stipendiale utilizzata per il calcolo non è quella corrispondente alla posizione giuridica della ricorrente, senza peraltro contestare l'attività di docente come supplenti su organico di fatto sino al 30 giugno negli aa.ss. indicati dai ricorrenti.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti e la rideterminazione del quantum come sopra riportato, avendo parte ricorrente aderito al conteggio formulato dal Ministero.
§§§
Le domande meritano accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, RA IO (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In merito alle Festività soppresse, per le quali, l'amministrazione convenuta ritiene non maturi alcun diritto alle ferie o alla monetizzazione si richiama quanto disposto dall'art. 14 CCNL Comparto scuola che così recita:
1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
La disposizione si limita a prevedere il diritto del dipendente ai riposi sostitutivi delle festività soppresse ed a stabilire il periodo entro il quale tali riposi debbono essere usufruiti. L'art. 19, comma 2 CCNL, che disciplina solo delle ferie e non, specificatamente, anche dei riposi, va comunque letto seguendo la logica che sottostà alla previsione contrattuale e che
è ben spiegata nei principi sanciti dalla Suprema Corte, cosicchè se il docente non ha avuto la possibilità di godere di tali riposi durante il contratto e durante i giorni di sospensione delle lezioni, al termine del rapporto e, comunque, nell'ambito dello stesso anno scolastico, potrà beneficiare dell'indennità sostitutiva.
Vero è che l'art. 14 stabilisce, come detto, il vincolo temporale dell'anno scolastico, ma purchè lo stesso non sia superato, non si rinviene ragione per la quale i riposi relativi alle festività soppresse, se non goduti, non possano essere indennizzati.
In applicazione del su riportati principi si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie e di festività soppresse come meglio indicato nella tabella riassuntiva di pag 15 di ricorso.
Il Ministero ha contestato i giorni di ferie non fruiti negli anni scolastici indicati come meglio esplicitati nell'all. 2 per entrambi i ricorrenti ma senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla Suprema Corte sopra richiamata.
Sul quantum.
Parte ricorrente, esaminato il riconteggio dei giorni di ferie fruite ha rideterminato il quantum richiesto per i ricorrenti aderendo alle somme indicate dal Ministero pari ad € 6.351,86 in favore della docente e pari ad € 8.097,19 in favore del docente , anche in Pt_1 Pt_2
considerazione del minor numero di giorni di ferie indennizzati/indennizzabili come risultanti nella tabella di cui all. 2 di parte resistente.
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente DICHIARA tenuto e CONDANNA il Ministero a corrispondere alla ricorrente quale Pt_1 indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 6.351,86 oltre interessi ed al ricorrente quale indennità per ferie maturate e non fruite l'importo di € 8.097,19, oltre interessi. Pt_2
CONDANNA il Ministero alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 3.500,00 per compenso, oltre € 118,50 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 27/03/2025 IL Giudice
Patrizia Baici