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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
La Corte d'Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Fulvio Dacomo Presidente dr. Antonio Mungo Consigliere dr. Angelo Del Franco Consigliere rel./es ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento contrassegnato con il n. 2910/18 del ruolo contenzioso civile, riservato in decisione con termini di legge ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta del 16-10-2024, avente ad oggetto: risarcimento danni da sinistro stradale - morte, pendente
TRA
(C.F.: ), Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F.: , Parte_2 C.F._2 Pt_3
(C.F.: ), (C.F.:
[...] C.F._3 Parte_4
), tutti nella qualità di eredi del sig. C.F._4 R_
, rapp.ti e difesi nonché elettivamente domiciliati come in
[...] atti dall'avv. Francesco Romano cf. C.F. C.F._5
APPELLANTI
E
(P.IVA ), con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Mogliano Veneto (TV) alla via Marocchesa, 14, in persona del dr. e del dr. , Controparte_2 Controparte_3 quali legali rappresentanti della elett.te Controparte_1 dom.ta in RE del RE (NA) alla via Ungheria n°1, presso lo studio dell'avv. Annalisa Sallustio (C.F.: ), CodiceFiscale_6 che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti con atto a magistero per Notaio in Treviso Persona_2 del 18/12/2014, rep. n°186905, raccolta n°30367, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni a mezzo fax al n°0818811979 – pec: Email_1
APPELLATA
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Gli odierni appellanti, nella spiegata qualità di eredi di R_
, con citazione notificata il 20.03.2012 convenivano
[...] innanzi al Tribunale di RE Annunziata la Controparte_4
, nella qualità di Impresa designata per la Regione
[...]
Campania alla gestione del FGVS, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni patiti in seguito al decesso del loro de cuius.
A sostegno della domanda, gli attori allegavano che, in data
08.1.2010, alle ore 12.15 circa, il sig. , mentre Persona_1 percorreva la SS 145 Sorrentina alla guida della propria autovettura, in prossimità dello stabilimento balneare “Bikini” in
Vico Equense, veniva tamponato da altra vettura e, per effetto dell'urto, perdeva il controllo della propria auto e veniva sospinto nella corsia opposta, andando ad impattare una vettura Ford
Focus che proveniva dal senso di marcia opposto;
che, dopo l'evento, il veicolo tamponante si allontanava, rimanendo non identificato;
che per effetto di tale urto subiva Persona_1 gravissime lesioni personali a causa delle quali, in data
19.3.2010, decedeva.
Con la gravata sentenza n. 941/2018, pubblicata il
16/04/2018, Il Tribunale di RE Annunziata nel dispositivo così provvedeva: << A) rigetta la domanda;
B) Condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 8.600,00 per competenze, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA se dovute >>.
Proponevano appello gli eredi di , chiedendo: “in Persona_1 accoglimento del gravame e riformando la sentenza impugnata, previa declaratoria di contumacia della Controparte_4
e previo stralcio dagli atti di causa delle difese svolte dalla
[...] per difetto di prova della legittimazione Controparte_1 processuale della stessa, così provvedere: 1) accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo rimasto non identificato nella causazione del sinistro de quo verificatosi il 08.01.2010, per effetto del quale il sig. R_
ha riportato gravi lesioni e il conseguente decesso;
2)
[...] condannare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 283, comma 1, lett.
a) del Codice delle Assicurazioni la Controparte_4
e\o la quale impresa designata per la Controparte_1
Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento di tutti i danni (nessuno escluso, iure proprio e iure hereditatis, patrimoniali e non patrimoniali ricollegabili all'evento per cui è causa) subiti dagli appellanti nelle misure sopra indicate e comunque nelle diverse misure che l'Ecc.ma Corte adita riterrà eque e conformi a giustizia, da liquidarsi per i danni non patrimoniali in virtù delle correnti Tabelle del Tribunale di Milano
e per i danni patrimoniali secondo valutazioni equitative sulla scorta dei dati di comune esperienza;
3) il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”.
Si costituiva la parte appellata, che chiedeva il rigetto dell'appello.
Instaurato il contraddittorio, sulle conclusioni delle parti, che all'uopo si riportavano ai rispettivi scritti difensivi, la causa era trattenuta in decisione alla udienza a trattazione scritta del 16-
10-24, con assegnazione alle parti dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di RE Annunziata ha motivato come segue il rigetto della domanda risarcitoria proposta dagli odierni appellanti: “La dinamica così come descritta nelle citazioni non ha trovato un riscontro probatorio attendibile. Gli attori hanno fondato le loro asserzioni sulla deposizione resa dal teste ES
, esaminato all'udienza dell'1.7.2013 (v. verbale
[...]
d'udienza), il quale, dopo aver riferito che lo scontro è avvenuto verso le 10.30, anziché alle 12.30 come allegato nell'atto introduttivo, dichiara di aver visto l'autovettura che aveva effettuato il sorpasso sostare sulla destra, dopo aver acceso le quattro frecce, contraddicendo in tal modo la tesi attorea secondo la quale il conducente che si allontanava velocemente, rimanendo non identificato. Nulla hanno invece riferito sulla dinamica del sinistro gli altri testi, e Testimone_2 _3
, esaminati nella stessa udienza, perché gli stessi hanno
[...] dichiarato di non aver assistito all'incidente. Tra l'altro, la mancata produzione del rapporto dei Carabinieri di Vico Equense, arrivati sul luogo dell'incidente come emerge dal referto ospedaliero in atti, induce a ritenere che la dinamica del sinistro non è quella descritta dal teste e descritta dagli attori. ES
Inoltre, la mancanza di qualsiasi elemento indicativo dei danni riportati all'autovettura del ha impedito a questo R_ decidente di valutare la loro verosimile compatibilità con il dedotto sinistro. Sotto altro profilo, poi, deve stigmatizzarsi come gli stessi attori abbiano proposto querela, perché si perseguisse il responsabile del sinistro, addirittura dopo quasi due anni dalla vicenda delittuosa (prova del deposito 28/6/11, in atti, fatto accaduto nel gennaio 2010), in tal modo di fatto inibendo alla pubblica autorità ogni possibile individuazione dell'auto pirata, visto il notevole tempo lasciato trascorrere, sicché il ritardo in esame, valutato congiuntamente all'ambiguo silenzio del tamponamento al momento del primo ricovero al Pronto soccorso, non può che condurre al rigetto della domanda, non solo lasciando dubitare della veridicità del sinistro, ma soprattutto non consentendo di attribuire all'autovettura responsabile la qualifica di “veicolo non identificato”, in considerazione delle censurabili omissioni di attivazione dei familiari della vittima. Consegue a quanto detto la più completa assenza di prova dell'investimento da parte di un'autovettura rimasta sconosciuta”.
Gli appellanti censurano la gravata sentenza sotto i diversi profili di ambiguità del materiale istruttorio, affermati dal Tribunale.
Sotto il profilo della dichiarazione del teste , deducono gli ES appellanti che la medesima, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non sarebbe minimamente in contrasto con la descrizione dei fatti di cui in citazione, “in quanto può e deve ragionevolmente desumersi che, dopo una momentanea sosta e senza neanche scendere dal veicolo a prestare soccorso, il responsabile del sinistro si era poi dileguato sotto la pioggia battente proprio per evitare di essere identificato e di rispondere delle conseguenze della propria condotta. Evidentemente il fatto che, dopo essersi fermato per pochi secondi, il conducente sia poi ripartito in tutta fretta senza attendere l'arrivo della forza pubblica o dei soccorsi ha inevitabilmente determinato la impossibilità di identificare il veicolo e di individuarne la targa. A tale riguardo, nella giurisprudenza della S.C. è consolidato il principio secondo cui anche l'effettuazione di una sosta momentanea senza fermarsi a prestare soccorso e il successivo allontanamento costituiscono condotte tali da non rendere possibile la identificazione del veicolo e da integrare il reato previsto dall'art. 189 del Codice della Strada”.
Sotto il profilo della querela contro ignoti presentata un anno e mezzo dopo il sinistro, gli appellanti deducono che “secondo il consolidato orientamento della S.C. in sede civile l'omessa o tardiva presentazione della querela non è condizione di proponibilità o procedibilità della domanda e anzi esula dal thema decidendum del giudizio civile risarcitorio”.
Infine, sotto gli altri profili valutati dal Tribunale, relativi a mancata produzione del rapporto dei Carabinieri di Vico Equense, alla mancanza di qualsiasi elemento indicativo dei danni riportati all'autovettura del e all'ambiguo silenzio del R_ tamponamento al momento del primo ricovero al Pronto soccorso, gli appellanti deducono rispettivamente di aver prodotto in sede di appello il detto rapporto, da cui emergerebbero anche i danni subiti dalla suddetta autovettura e che “dagli atti di causa risulta agevolmente che a seguito dell'incidente il signor aveva riportato lesioni Persona_1 talmente gravi da perdere totalmente conoscenza e da essere urgentemente ricoverato in ospedale con prognosi riservata, per cui è di tutta evidenza che tali gravissime condizioni gli avevano impedito di rendere alcuna dichiarazione “al momento del primo ricovero al Pronto soccorso”.
L'appello è infondato, in quanto il medesimo non è tale da indurre questa Corte a ritenere superata la ambiguità ed incertezza degli elementi di fatto posti a base della pretesa risarcitoria in esame, come affermate dal Tribunale.
Infatti, innanzitutto si deve rilevare che gli appellanti non hanno formulato deduzioni tali da spiegare con logicità la ragione per la quale il teste , esaminato all'udienza Testimone_1 dell'1.7.2013, avesse dichiarato di aver visto l'asserita autovettura rimasta non identificata “sostare sulla destra, dopo aver acceso le quattro frecce” diversamente da quanto dedotto dalla parte appellante in citazione, secondo la quale, invece, il suo conducente “si era allontanato velocemente”, in quanto i medesimi hanno soltanto dedotto, in modo irrilevante ai fini de quibus, che non era da escludere in concreto un comportamento come quello descritto dal teste e che esso comunque non escluderebbe in punto di diritto la ricorrenza in concreto di una situazione di veicolo non identificato.
Dunque, deve ritenersi che permanga sotto tale profilo la contraddizione fra la detta dichiarazione del teste e ES quanto dedotto in citazione.
Inoltre, gli appellanti non hanno effettivamente giustificato l'ambiguo comportamento degli stessi, per avere i medesimi presentato la querela contro ignoti dopo quasi due anni dal sinistro.
Si osserva, poi, che deve ritenersi inverosimile che gli odierni appellanti, parenti stretti del danneggiato, nonostante un gravissimo evento quale il suo decesso, non si siano impegnati immediatamente e nei giorni immediatamente successivi all'incidente de quo per accertare quale fosse stata la sua precisa dinamica (avendo gli appellanti invece laconicamente affermato che soltanto a distanza di tempo, dopo oltre un anno dal verificarsi del sinistro uno dei figli del de cuius, signor _4
, aveva poi casualmente appreso dal teste
[...] Testimone_1 quale fosse stata la dinamica del sinistro), non abbiano provveduto subito a sporgere querela contro ignoti, sporta invece dopo circa due anni dall'evento, non abbiano verificato se i C.C.
(o la Polizia Stradale) fossero intervenuti sul luogo del medesimo incidente, onde acquisire elementi al riguardo, anche chiedendo la acquisizione del relativo rapporto di intervento, non abbiano assolutamente descritto in quale modo e in quale momento essi avessero acquisito la notizia dell'incidente, del successivo ricovero in ospedale del proprio stretto congiunto e quindi del suo decesso e non abbiano descritto già nella citazione di primo grado i danni riportati all'autovettura del . R_
Dunque, secondo questo Collegio la valutazione dei suddetti elementi e circostanze induce a ritenere non raggiunta la prova certa e tranquillante dell'an debetaur della pretesa risarcitoria de qua a causa della loro complessiva ambiguità ed equivocità, tale da minare ulteriormente la credibilità e attendibilità dell'unico teste che ha riferito circostanze sulla dinamica del sinistro de quo, peraltro anche in modo non totalmente collimante con quanto dedotto in citazione.
Dunque, l'appello deve essere rigettato.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, senza considerare la fase istruttoria, non espletata e sulla base del valore indeterminabile medio, non avendo gli appellanti precisato il quantum debeatur in sede di petitum.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n° 941/2018 del Tribunale di RE Annunziata, proposto da , Parte_1 Parte_2
, , , tutti nella qualità
[...] Parte_3 Parte_4 di eredi del sig. , con atto notificato a Persona_1
così provvede: Controparte_1
▪ rigetta l'appello;
▪ condanna gli appellanti in solido fra loro alla refusione in favore della parte appellata delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15% nonché CPA e
IVA come per legge.
• Dà atto delle condizioni previste per l'applicazione a carico solidale degli appellanti soccombenti del doppio del contributo unificato secondo quanto previsto dall'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge n. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio del 7-1-2025.
IL CONSIGLIORE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Angelo Del Franco) (dott. Fulvio Dacomo)