Sentenza 20 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/03/2002, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Magistrati: / 02 OggettoLavoro SEZIONE LAVORO 9 mi gg4 004 Composta dagli Presidente R.G.N. 7826/01 MERCURIO Dott. Ettore Cron.9391 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Rep. Dott. Stefano Maria EVANGETA Consigliere Ud.17/12/01 1 Dott. Gabriella COLETTI Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: TA GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VIGLIENA 2, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO FALCONI AMORELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DONATO PESCA, giusta delega in atti;
ricorrente contro in persona del Ministro pro MINISTERO DELL'INTERNO, tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente 2001 5037
contro
-1- INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 1486/99 del Tribunale di SALERNO, depositata il 04/04/00 R.G.N. 475/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato PESCA;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il resto ed inammissibile nei confronti dell'INPS. -2- R.G. 7826/02 Svolgimento del processo Con cinque motivi di censura, la parte privata in epigrafe nominata ricorre per la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Salerno, riformando la decisione pretorile, ha dichiarato l'inammissibilità della domanda proposta dalla medesima parte nei confronti del Ministero dell'Interno, per ottenerne, in relazione alla propria condizione di invalidità civile, le provvidenze assistenziali in vista delle quali aveva anteriormente sollecitato, con esito favorevole, l'accertamento di siffatta condizione, ad opera della Commissione di prima istanza, costituita presso la competente U.S.L. n. 59 di Vallo della Lucania. Il ricorso è stato notificato sia al suddetto Ministero, costituitosi con controricorso, sia all'I.N.P.S., che ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Preliminarmente la Corte rileva che il ricorso è stato notificato anche all'I.N.P.S., sebbene lo stesso Istituto non abbia assunto, per quanto emerge dalla sentenza impugnata, non censurata in parte qua dal ricorrente, qualità di parte nel pregresso grado di merito. Il difetto di questa qualità determina la declaratoria di inammissibilità del ricorso, costituendo jus receptum il principio della necessaria coincidenza fra legittimazione, anche passiva, all'impugnazione ed assunzione della ripetuta qualità nel giudizio conclusosi con la sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 10 ottobre 1999, n. 10894; Id., 27 febbraio 1997, n. 1752; Id., 27 agosto 1996, n. 8750). Non v'è luogo a condanna del ricorrente al rimborso di spese processuali in favore dell'I.N.P.S., difettandone le condizioni di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc. Feel civ.. 3 La Corte, ciò premesso, osserva che la prima parte del primo motivo di ricorso lamenta che l'erronea declaratoria di inammissibilità della domanda si è tradotta in una violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, avendo determinato l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna del Ministero dell'Interno all'erogazione della prestazione assistenziale in contestazione. Una seconda parte del primo motivo di ricorso denuncia, inoltre, la violazione del giudicato interno formatosi sulla questione di inammissibilità della domanda, che, sollevata in primo grado ed implicitamente risolta dal Pretore in senso sfavorevole all'Amministrazione resistente, non era stata investita dal successivo gravame della medesima. Procedendo innanzitutto all'esame di questa seconda censura, in considerazione del suo rilievo preliminare, la Corte ne dichiara l'infondatezza. La declaratoria di inammissibilità della domanda proposta in sede di merito dall'odierno ricorrente è fondata sui seguenti rilievi: - le controversie in materia di assistenza obbligatoria danno luogo a giudizi sul rapporto e non sulla legittimità degli atti di cui consta il preventivo procedimento amministrativo;
- appartiene, quindi, al potere - dovere del giudice accertare la sussistenza delle condizioni di legge per l'insorgenza del diritto alla prestazione;
-ne consegue che la pretesa di una statuizione favorevole affidata all'esito, non di siffatto accertamento autonomo, ma di quello effettuato in sede amministrativa, postula un'inammissibile limitazione dell'estensione della funzione giurisdizionale;
donde il corollario che la relativa domanda giudiziale si colloca necessariamente fuori dell'ambito di tale funzione, entro il quale, poi, non può essere Feg ricondotta, ostandovi il principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato. 4 In questi termini, la questione sollevata dal giudice a quo appartiene all'ordine pubblico processuale, perché l'esposto impedimento all'esame della domanda giudiziale si ricollega alla struttura stessa che il legislatore ha ritenuto di conferire al procedimento da osservare per la trattazione delle suddette controversie, nel discrezionale apprezzamento di interessi generali e non delle parti litiganti. Essa si colloca, pertanto, nel novero di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo, rispetto alle quali non opera il disposto dell'art. 334 cod. proc. civ., sulla presunzione di rinuncia alle domande ed eccezioni non accolte dal giudice di primo grado e non riproposte in appello (Cass. 20 marzo 2001, n. 4009; Id. 26 marzo 1997, n. 2678; Id. 12 maggio 1993, n. 5394 5 agosto 1991, n. 8558). E, d'altra parte questioni del genere, quando non siano state oggetto di espressa decisione da parte del detto giudice, non possono, nonostante la loro pregiudizialità rispetto ad altre espressamente decise, ritenersi coperte da giudicato in relazione ad un gravame che investa esclusivamente queste ultime: il giudicato implicito su pregiudiziali rilevabili d'ufficio resta, infatti, impedito dall'impugnativa del capo della sentenza relativamente alle questioni pregiudicate (Cass. 12 giugno 2001, n. 7879; Id. 19 marzo 2001, n. 3929; Id. 8 marzo 1999, n. 1981; Id. 25 luglio 1996, n. 6720; Id. 26 gennaio 1995, n. 941; Id. 16 novembre 1985, n. 5642). Fondata è, invece, la censura di cui alla prima parte del motivo di ricorso in esame. La Corte, in relazione alla proposta denuncia di violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, è legittimata alla lettura diretta della domanda (Cass. 1° agosto 2001, n. 1071; Id., 6 luglio 2001, n. 9159; Id., 23 maggio 2001, n. 7049; Id., 20 giugno 2000, n. 8377; Id., 24 giugno 2000, n. 8641), la quale reca: a) un'istanza di dichiarazione dello stato di invalidità, affidata all'allegazione dell'accertamento 5 Felt amministrativo in ordine all'entità della medesima;
b) un'istanza di condanna dell'Amministrazione convenuta all'erogazione della prestazione assistenziale in contestazione. Lo scrutinio della questione del difetto di corrispondenza fra una tale domanda ed il contenuto precettivo della sentenza impugnata impone, da una parte, il richiamo ai principi che governano il contenzioso in tema di prestazioni assistenziali, come quella oggetto della presente controversia;
e dall'altra parte, alcuni rilievi di carattere generale in ordine alla struttura della domanda giudiziale. I primi possono così sintetizzarsi: a) l'azione di condanna all'erogazione della prestazione comporta un accertamento soltanto incidentale dello status di invalido ed è immediatamente esperibile nei confronti dell'amministrazione obbligata, anche in caso di disconoscimento di tale status in sede amministrativa;
b) è possibile un'azione di mero accertamento dello stato invalidante, nei confronti dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione del requisito sanitario, ma occorre che tale accertamento, richiesto in sede giurisdizionale, sia stato negativo in sede amministrativa per il soggetto che lo abbia chiesto ovvero sia del tutto mancato nel termine previsto (silenzio-rigetto): invero il riconoscimento in sede amministrativa di siffatto stato rende inammissibile, per carenza di interesse, l'azione suddetta (Cass., sez. un., 12 luglio 2000, n. 483; Id. 3 agosto 2000 n. 529; Cass. 8 marzo 2001, n. 3374). Quanto ai secondi, si osserva che la domanda giudiziale, secondo la prospettazione di autorevole dottrina, che la Corte condivide, consta dell'aggregazione di due dati elementari, costituiti, rispettivamente, dall'istanza>, ossia dall'indicazione finale>> di ciò che si vuole sia fatto per la soddisfazione dell'interesse del quale si invoca la protezione, e dall'affermazione>>, ossia dall'allegazione strumentale>> dei motivi che sostengono la pretesa: del che v'è 6 preciso indizio positivo nell'art. 125 cod. proc. civ., ove, per determinare il contenuto tipico degli atti di parte, espressamente si stabilisce che essi devono, fra l'altro, indicare le ragioni della domanda e le conclusioni o l'istanza>>. Se ne desume che, il controllo, in sede di legittimità, circa l'osservanza del potere-dovere del giudice di decidere su tutta la domanda e non oltre i limiti di non può che concludersi negativamente quante volte il giudice del merito, essa>>, disaggregando i suddetti dati elementari, abbia fissato l'esito del processo valutando non già la domanda come insieme dei medesimi, ma tenendo conto esclusivamente del dato strumentale. Ciò posto, è agevole osservare che: a) la descritta domanda introduttiva della presente controversia costituisce evidente esercizio dell'azione di condanna nei confronti dell'Amministrazione responsabile dell'adempimento, nel che propriamente si compendia il dato dell'istanza>> con il suo contenuto tipicamente pretensivo;
b) la dedotta sussistenza dello stato invalidante, come accertato in sede amministrativa, configura il dato dell'allegazione>>, nel suo contenuto tipicamente assertivo delle ragioni poste a giustificazione dell'istanza; c) il richiamo all'accertamento amministrativo non assume alcuna portata negativa dei poteri giudiziali di accertamento incidentale dello stato invalidante -la cui sollecitazione è, anzi, implicita nell'istanza di condanna e si limita a sottolineare, nel contesto delle dette ragioni, il difetto dell'interesse a domandare un accertamento con autonoma efficacia di giudicato. E' palese, dunque, da un lato l'inesistenza di qualsivoglia istanza di provvedimenti giudiziali favorevoli da rendersi senza i necessari accertamenti giurisdizionali;
e dall'altro lato che l'impugnata declaratoria di inammissibilità della domanda, dipendendo esclusivamente dalla ritenuta (a torto) incompatibilità del fcci richiamo agli esiti del procedimento amministrativo con il contenuto della funzione 7 giurisdizionale relativamente alle controversie di assistenza obbligatoria, è stata affidata alla sola valutazione dell'elemento assertivo della domanda, elevato ad esclusivo oggetto del giudizio, senza tenere in alcun conto dell'istanza di condanna all'erogazione della prestazione e del rilievo meramente strumentale che, rispetto ad essa, doveva attribuirsi al richiamo agli esiti del procedimento amministrativo. Di qui, come si è detto, la violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, concretatasi nella mancanza di decisione sulla domanda di condanna del Ministero resistente all'erogazione della prestazione assistenziale. In accoglimento dell'esaminata censura, la sentenza impugnata deve, pertanto essere cassata, con rinvio ad altro giudice che dovrà procedere all'esame del merito della suddetta domanda. Invero la decisione della causa nel merito da parte della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 384, comma primo, cod. civ. è limitata alla sola ipotesi di accoglimento del ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, restando esclusa quella di accoglimento per vizi in procedendo>>, in particolare nel caso di vizio di omessa pronunzia, che può dar luogo sotto il diverso profilo dell'art. 360 n. 4 ad annullamento con rinvio della causa alla fase nella quale l'omissione si è verificata e non già a cassazione con enunciazione dei principio di diritto, come si evince dal disposto del comma primo dell'art. 384 cod. proc. civ., in relazione all'art. 383 (cfr., ex multis, Cass. 30 ottobre 1998, n. 10896; Id., 15 gennaio 1997, n. 355; Id., 19 gennaio 1996, n. 408). Allo stesso giudice di rinvio -che si designa nella Corte d'Appello di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni la competenza a conoscere del жу gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attribuita alla corte d'appello, 8 salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di guisa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla corte suddetta (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044)- si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso = precisamente il secondo ed il terzo (concernenti entrambi la problematica degli effetti giuridici dell'accertamento in sede amministrativa della sussistenza dello stato invalidante e, quindi, necessariamente devoluti alla valutazione del giudice chiamato al suddetto esame di merito, mancato nella precorsa fase di gravame), il quarto (che - basato sull'assunto del potere-dovere del giudice, adito con domanda di condanna a prestazione assistenziale, di accertare d'ufficio l'esistenza delle condizioni di legge per l'insorgenza del diritto, senza poter limitare la sua indagine agli elementi indicati dalla parte - presuppone, a sua volta, la necessità della valutazione suddetta ed è subordinato all'eventualità della ritenuta insufficienza degli elementi di valutazione forniti dal soggetto aspirante alla prestazione) e, infine, il quinto (concernente il regolamento delle spese processuali, ossia un capo della sentenza impugnata che, dipendendo da quello cassato, risulta, per ciò stesso, a sua volta caducato: cfr., ex multis, Cass. 3 ottobre 1995, n. 10378).
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso notificato all'I.N.P.S. . Nulla per le spese, nei confronti dello stesso Istituto. Accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso, nei confronti del Ministero dell'Interno, e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa per nuovo esame e per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione alla Corte d'Appello di Salerno. Feep 9 Così deciso in Roma il 17 dicembre 2001 fune Mercuris IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE - ESTENSORE Farish fie lieblo IL CANCELLIERE welle Depositato in Cancelleria oggi, 20 MAR. 2002 A I S Wherefemelle 0 D S 1 CANCELLIERE , 3 A . 3 O T E T L 5 , I L R B A . O A O S C ' E B N L P I L S 3 D E I 7 D N - A I 8 T G S - S O 1 N O 1 E A P S D M I E I E , A G A O G O D R E T T E L T S I T I R G N I A E E L D S R L E O E D 10