Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 03/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Il Tribunale di Lecce, I Sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Onorario Avv. Silvia Rosato
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta al n. 5181/2023 R.G.
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 corrente in Surbo, rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Fasiello come da mandato in atti, ricorrente
E
e resistenti contumaci CP_1 Controparte_2 avente ad oggetto: occupazione sine titulo di immobile
Conclusioni delle parti: Nell'udienza del 12 giugno 2024 venivano precisate le conclusioni nei termini di cui in verbale.
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Con ricorso ex art, 702bis c.p.c. datato 20.07.2023 la adiva Parte_1 codesto Tribunale per sentire: - dichiarare che i sigg.ri e CP_1
occupavano senza alcun titolo l'unità immobiliare sita Controparte_2 in Lequile alla via Falcone e Borsellini, censita in catasto al fg. 12, p.lla 742 di proprietà di essa ricorrente e condannarli al rilascio della stessa in suo favore, libera da persone e cose;
il tutto, con vittoria di spese e competenze di lite.
All'udienza di comparizione del 29.09.2023 fissata dal Tribunale nessuno compariva;
all'esito di quella successiva del 09.10.2023 il
Tribunale con ordinanza del 18.10.2023 disponeva il mutamento del rito nelle forme del procedimento semplificato di cognizione (essendo stato abrogato sin dal 30.06.2023 quello regolato dall'art. 702bis e ss. c.p.c.), fissando altra udienza per la comparizione delle parti e per la costituzione dei convenuti.
15.03.2024 il Tribunale dichiarava la contumacia dei resistenti, rimasti non costituiti.
Con ordinanza del 19.03.2024 il Tribunale fissava l'udienza del
29.03.2024 per eventuali richieste istruttorie o, in mancanza, per la discussione;
stante la mancata comparizione ivi di tutte le parti, la causa veniva rinviata al 05.04.2024, nella quale la ricorrente instava per l'ammissione dell'interrogatorio formale dei resistenti, che il Tribunale ammetteva, fissando per il relativo espletamento l'udienza del 16.04.2024.
Mancato detto interrogatorio, il Tribunale fissava l'udienza del
24.04.2024 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
Attesa la sopravvenuta quiescenza del giudice allora procedente, il fascicolo è pervenuto per la prima volta a questo giudice istruttore nell'udienza del 09.10.2024, nella quale, previa discussione, ne ha riservato la decisione.
Dalla produzione in atti risulta che, all'esito dell'ordinanza dell'allora giudice procedente del 09.10.2023 (che disponeva il mutamento del rito e la rinotifica del ricorso con gli avvertimenti di cui all'art. 281decies comma I c.p.c., rectius, di cui all'art. 281undecies c.p.c.), la ricorrente non vi ha adempiuto, richiedendo anzi nell'udienza del
08.01.2024 altro termine per provvedervi;
risulta ancora per tabulas che neppure nel nuovo termine concessole adempiva a quanto disposto, essendosi limitata a rinnovare la notifica ai resistenti dell'originario ricorso ex art. 702bis c.p.c. (senza alcuna delle indicazioni di cui all'art. 281undeces c.p.c.) con l'aggiunta del solo provvedimento giudiziale.
Ai sensi dell'art. 307, III comma, c.p.c. il processo si estingue ove la parte cui spetta di rinnovare la notifica della citazione o del ricorso o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio non vi abbia provveduto nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo, come nella specie avvenuto;
l'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con ordinanza del giudice istruttore. Alla luce di quanto innanzi, va pertanto dichiarata l'estinzione delgiudizio.
Nulla per le spese, atteso che, ai sensi dell'art. 310, ultimo comma,
c.p.c.m le spese del processo estinto restano a carico di chi le abbia anticipate.
Si comunichi.
Lecce, addì 03 giugno 2025 Il Giudice Onorario
(Avv. Silvia Rosato)
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