Articolo 187 della Legge 6 febbraio 1963, n. 546
Articolo 186Articolo 188
Versione
12 maggio 1963
Art. 187. I residui attivi alla chiusura dell'eserci-
zio finanziario 1943-44, quali risultano dalla
deliberazione della Corte dei conti sono sta-
biliti nelle seguenti somme:
somme rimaste da riscuotere sulle entrate
accertate per la competenza propria dell'eser-
cizio finanziario 1943-44 (articolo 183) ..... L. 1.909.762,54 somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 185) ..... " 10.393,79 somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata) .................. " 7.863,71
------------------ Residui attivi al 30 giugno 1944 ... L. 1.912.292,62
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Entrata in vigore il 12 maggio 1963