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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 05/03/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022 fra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sabrina Falchi, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Gabriella Marogna e dell'avv.to Alessandro Fiori che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 417/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento. All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza di cui in epigrafe, nelle parti e per le ragioni sopraindicate;
e, per l'effetto, rigettare i ricorsi esperiti in primo grado dal geom.
accertando e dichiarando la legittimità della Controparte_1 pretesa contributiva della di cui alle cartelle esattoriali in oggetto, Parte_1 con i conseguenti provvedimenti condannatori. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO conclude affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia: - in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello secondo le previsioni contenute nell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti;
- nel merito rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 18.5.2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10220180003754015000 notificatagli da Controparte_2 in data 24.4.2018, per conto dell'Ente impositore Cassa Italiana di Previdenza
[...] ed assistenza dei geometri, avente ad oggetto il pagamento di complessivi € 6.585,71 dovuti al mancato versamento del contributo soggettivo e integrativo minimo spettante alla per lo svolgimento della professione di geometra nel Pt_1
2015. A sostegno dell'opposizione, esponeva, che sebbene iscritto al collegio provinciale dei Geometri di Sassari dal 1997, a seguito di un procedimento disciplinare del 20.5.2008, veniva deliberata la sua sospensione dall'Albo, e, non potendo più esercitare la professione, non poteva essergli richiesto alcun onere contributivo.
Costituitasi in giudizio, la geometri, Controparte_3 chiedeva la nullità e/o inammissibilità del ricorso, ovvero l'infondatezza e per l'effetto, dichiararne il rigetto. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 417/2021 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha accolto l'opposizione, annullando la cartella n. 10220180003754015000 e condannando la alla rifusione delle Pt_2 spese di lite a favore del ricorrente, previa compensazione di quelle nei confronti dell' . Controparte_4
In sintesi, il Tribunale ha osservato che dalla documentazione prodotta era risultato che il era stato sospeso dall'esercizio della professione con conseguente CP_1 cessazione dell'attività professionale in corso, provvedimento mai revocato con sostanziale cancellazione dall'albo. Pertanto, stante il mancato esercizio dell'attività professionale, alcun contributo era dovuto, gravando quest'ultimo soltanto su coloro che esercitavano la professione in modo continuativo, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo, come affermato da Cass. n.
14151/2012.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con memoria, Pt_1 il nella contumacia dell' CP_1 Controparte_4
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha errato nell'esame dei presupposti impositivi e, in particolare, sulla natura solidaristica dell'obbligazione di versare la contribuzione minima rispetto alla quale è irrilevante l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. In forza di detto regime, l'iscrizione alla è automatica, a prescindere appunto Pt_1 dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oltre che dalla sua occasionalità, essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale e salva la prova contraria da parte del contribuente ex art. 5 dello statuto da fornire secondo le modalità espressamente indicate con tecnica semplificata. Sono stati anche previsti i casi in cui non è possibile la cancellazione dalla cassa in costanza di iscrizione. Tutto ciò col fine di protezione della categoria da comportamenti elusivi, ed alla luce del principio affermato da Cass. n. 12668/2003 per cui "nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale
2 esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione al relativo albo”. Pertanto, poiché il è risultato essere regolarmente iscritto, nei suoi CP_1 confronti ha trovato corretta esecuzione la presunzione di cui all'art. 5 citato, anche in applicazione del principio del valore costitutivo della combinazione tra presunzione iscrittiva e oneri di autocertificazione;
2) ha errato nel ritenere che la sospensione disciplinare neutralizzi l'obbligo contributivo per effetto della neutralizzazione della presunzione iscrittiva. Ciò che si desume anche dagli artt.
5.5 dello statuto e art. 27 regolamento contr. Per l'effetto, il avrebbe dovuto CP_1 versare il contributo minimo anche se sospeso, quale espressione di un principio generale di solidarietà endocategoriale. I motivi sono fondati.
Preliminarmente, si rileva che contrariamente al dispositivo della sentenza impugnata, questa riguarda la sola cartella di pagamento indicata in precedenza e non anche quella n. 10220190004491425000, erroneamente indicata e oggetto di separato procedimento. Nel merito, è incontroverso sia che il per moltissimi anni e comunque per CP_1 quelli in esame, non si è cancellato dall'albo professionale, nonostante la sospensione dall'esercizio della professione disposta sin dal 2008; sia che la Pt_1 appellante ha ingiunto il pagamento del contributo minimo, ritenendolo dovuto a prescindere dallo svolgimento di attività professionale, ma per il solo elemento di fatto dell'iscrizione all'Albo, con conseguente obbligo di iscrizione alla
[...]
(anch'esso incontroverso), come univocamente affermato dalla Parte_1 giurisprudenza della Cassazione: “in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_3 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo Pt_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” (n. 25389/2023). Principio ripreso da precedenti sentenze della stessa Cassazione per cui “ In tema di
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Parte_3 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è Pt_1 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.” (Cass. Civ. n. 28188/2022) E ancora, “dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa Pt_1 con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere
3 sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine Pt_1 Pt_1 alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n.
2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare Pt_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, …, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra;
da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della
non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana Pt_1 applicazione della normativa statutaria e regolamentare;
”. (Cass. Civ. n. 19470/2023).
Trattasi di principi ai quali risulta essersi uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità: vedasi da ultimo Cass. Civ. n. 30191/2024 “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, è Pt_1 condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); …, in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la ha adottato a seguito della Pt_1 privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell'ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate (così, specialmente, Cass. n. 4568 del 2021, cit., in motivazione); ….. va … ribadito che l'art. 22, l. n. 773/1982, pur prevedendo che “l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi Pt_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all'albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della la determinazione dei criteri per Pt_1 l'individuazione del requisito della continuità professionale;
… così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il
4 riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della ricorrente e che la trasformazione del Pt_1 contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione);”. Ciò premesso, la tesi del primo giudice secondo cui la sospensione disciplinare dall'esercizio della professione comporterebbe anche la sospensione dall'obbligo del versamento della detta contribuzione previdenziale, per essere il professionista nell'impossibilità di percepire reddito professionale, non appare condivisibile.
Invero, soltanto in caso di cancellazione dall'Albo, non è espressamente dovuto il successivo versamento di alcun contributo, mentre nel caso della sospensione disciplinare, nulla è detto circa il venire meno dell'obbligo contributivo.
Deve peraltro, tenersi presente che la cancellazione e la sospensione hanno lo stesso effetto di impedire l'esercizio della libera professione, sì che ritenere che entrambi i casi comportino il venire meno dell'obbligo di versamento del contributo, annullerebbe la ragione della stessa distinzione, rendendo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, superflua una delle due.
In realtà, la cancellazione, oltre a determinare l'impedimento legale all'esercizio della professione, obbliga il geometra a una nuova iscrizione, precludendo il conteggio degli anni a fini pensionistici per tutto il periodo della cancellazione, senza possibilità di recupero dello stesso periodo, mentre nel caso della sospensione, questa può essere revocata previo pagamento di tutti gli importi richiesti, maggiorati degli interessi, dando continuità retroattiva alla anzianità contributiva sia pure al minimo.
Ancora, mentre la cancellazione, quale impedimento legale, comporta l'onere per la di provare lo svolgimento di attività professionale al fine di pretendere il Pt_1 versamento dei corrispondenti contributi, non altrettanto può dirsi nel caso di mera sospensione cautelare, che, come detto, comporta comunque il permanere dell'iscrizione all'albo e, quindi, anche alla cassa e onera l'iscritto dell'obbligo di provare la propria inattività professionale secondo le modalità tassative previste dalla appellante. Pt_1
Sul punto, va evidenziato che, secondo il regolamento della appellata, il Pt_1 professionista è tenuto – rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1 dell'art.
8 - ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 del predetto regolamento, con la conseguenza prevista dal 9° comma in caso di omessa dichiarazione come appunto avvenuto nel caso di specie (elemento non contestato) in cui il mai risulta avere effettuato dette comunicazioni. Pt_4
Dichiarazione che è obbligato a inviare anche il geometra che non ha percepito reddito dall'attività professionale (e, dunque, anche il geometra sospeso), come previsto dall'art. 15 del citato regolamento. Dichiarazione obbligatoria anche al fine della determinazione del contributo minimo dovuto “in ogni caso” ex art. 1 per effetto della sola iscrizione alla cassa.
5 Obbligatorietà riconosciuta dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 12668/2003 per cui “Le comunicazioni alla Parte_5 geometri relative al reddito professionale ( ai fini dell'irpef) e Parte_3 al volume complessivo di affari ( ai fini dell'iva), previste dall'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla , atteso che tali Pt_1 comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla , in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del Pt_1 potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo.”. Principio ribadito da Cass. N. 14432/2004, nonché dalla giurisprudenza successiva. D'altra parte si è precisato che “L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l' iscrizione alla
medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il diritto Pt_1 del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass. Civ. n. 7543/1993; 3675/1982). A quanto sopra, deve aggiungersi che la sospensione dall'Albo per motivi disciplinari non osta allo svolgimento di attività da parte del geometra sospeso come, ad esempio, quella di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori: infatti, il Geometra in regola con l'obbligo di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sebbene sospeso dall'Albo anche per motivi disciplinari, può continuare a svolgere l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere, in quanto per lo svolgimento di tale attività la normativa non richiede l'iscrizione all'Albo o al Collegio. D'altra parte, “secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo Pt_1 professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.” (Cass. Civ. n. 26330/2024). E nel caso di specie, il non solo non ha fornito alcuna giustificazione del CP_1 fatto di avere voluto rimanere iscritto all'Albo invece che cancellarsi volontariamente: ciò che lascia presumere uno specifico interesse a permanere iscritto, ma neppure ha allegato di avere svolto un'attività lavorativa per la quale non è richiesto l'utilizzo potenziale delle conoscenze professionali del geometra (Cfr. Cass. Civ. n. 34277/2024). Ancora, deve richiamarsi l'orientamento della Cassazione che non esclude l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto alla ancorché iscritto ad altra Pt_1 gestione previdenziale o sia pensionato in quanto “l'obbligo di contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad Pt_1 un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo:
6 dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” (Cass. Civ. n. 5473/2025; 5183/2025). Merita altresì osservarsi che l'appellato neppure ha chiarito il perché non ha impugnato il provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato, in se contrario alla previsione dell'art. 27 del Titolo IV del Codice che prevede che
“Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa, sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione”. Quest'ultimo prevedeva e prevede che “Le sanzioni disciplinari che il [collegio di disciplina] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: l'avvertimento; la censura;
la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
la cancellazione dall'albo”. Quanto sopra precisato risulta essere fatto proprio nel regolamento quota associativa del Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano in data 16.4.2019, il cui art. 7, comma 4, stabilisce che “I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.”. Infine, non appare utilmente invocabile nel caso di specie quanto affermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 12695/2024 considerato che, da un lato, essa si riferisce alla distinzione tra geometri iscritti e quelli non iscritti alla e tra la Pt_1 diversa natura e misura dei contributi che devono essere corrisposti dai primi e dai secondi: distinzione che rimanda ad accertamenti di fatto che avrebbero dovuto essere proposti nel corso del giudizio di primo grado ed eventualmente avere formato oggetto di motivo di impugnazione, per contro del tutto assenti nel presente giudizio;
dall'altro, la fattispecie esaminata dalla citata sentenza di legittimità ha quale presupposto quello dell'iscrizione d'ufficio del geometra alla mentre nel caso in esame l'appellante è risultato iscritto da lungo data alla Pt_1
Cassa predetta ed ha mantenuto detta iscrizione nonostante il richiamato provvedimento di sospensione.
In conclusione, deve riformarsi la sentenza con conseguente disciplina delle spese processuali dei due gradi di giudizio che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante, Pt_2 avverso la sentenza n. 417/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_1
7 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta tutti i motivi di opposizione proposti dal con i ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti;
Pt_4 condanna l'appellato alla rifusione all'appellante dei compensi dei due gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 2.700,00 complessivi per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado, in € 64,50 per spese borsuali, in € 2.900,00 per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per la motivazione
Sassari, 26.2.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
SEZIONE LAVORO
Composta da
Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Monica Moi Consigliere
Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 102 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili per l'anno 2022 fra:
Parte_1 in persona del legale rappresentante, domiciliata elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Sabrina Falchi, rappresentata e difesa dall'avv.to Harald Bonura in forza di procura in atti APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1 domiciliato elettivamente in Sassari, presso lo studio dell'avv.to Gabriella Marogna e dell'avv.to Alessandro Fiori che lo rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 417/2021 del Tribunale di Sassari, sezione lavoro, in materia di opposizione a cartella di pagamento. All'udienza del 26.2.2025 la causa è stata definita sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accoglimento del presente appello, annullare e/o riformare la sentenza di cui in epigrafe, nelle parti e per le ragioni sopraindicate;
e, per l'effetto, rigettare i ricorsi esperiti in primo grado dal geom.
accertando e dichiarando la legittimità della Controparte_1 pretesa contributiva della di cui alle cartelle esattoriali in oggetto, Parte_1 con i conseguenti provvedimenti condannatori. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO conclude affinché l'Ill.mo Sig. Giudice voglia: - in via preliminare dichiarare l'inammissibilità del ricorso in appello secondo le previsioni contenute nell'art. 348 bis c.p.c. per i motivi esposti;
- nel merito rigettare il ricorso in appello in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso datato 18.5.2018, parte ricorrente proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 10220180003754015000 notificatagli da Controparte_2 in data 24.4.2018, per conto dell'Ente impositore Cassa Italiana di Previdenza
[...] ed assistenza dei geometri, avente ad oggetto il pagamento di complessivi € 6.585,71 dovuti al mancato versamento del contributo soggettivo e integrativo minimo spettante alla per lo svolgimento della professione di geometra nel Pt_1
2015. A sostegno dell'opposizione, esponeva, che sebbene iscritto al collegio provinciale dei Geometri di Sassari dal 1997, a seguito di un procedimento disciplinare del 20.5.2008, veniva deliberata la sua sospensione dall'Albo, e, non potendo più esercitare la professione, non poteva essergli richiesto alcun onere contributivo.
Costituitasi in giudizio, la geometri, Controparte_3 chiedeva la nullità e/o inammissibilità del ricorso, ovvero l'infondatezza e per l'effetto, dichiararne il rigetto. La causa, istruita con documenti, è stata definita con la sentenza n. 417/2021 del
Tribunale di Sassari, sezione lavoro, che ha accolto l'opposizione, annullando la cartella n. 10220180003754015000 e condannando la alla rifusione delle Pt_2 spese di lite a favore del ricorrente, previa compensazione di quelle nei confronti dell' . Controparte_4
In sintesi, il Tribunale ha osservato che dalla documentazione prodotta era risultato che il era stato sospeso dall'esercizio della professione con conseguente CP_1 cessazione dell'attività professionale in corso, provvedimento mai revocato con sostanziale cancellazione dall'albo. Pertanto, stante il mancato esercizio dell'attività professionale, alcun contributo era dovuto, gravando quest'ultimo soltanto su coloro che esercitavano la professione in modo continuativo, non essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo, come affermato da Cass. n.
14151/2012.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la cui ha resistito, con memoria, Pt_1 il nella contumacia dell' CP_1 Controparte_4
La causa, istruita con il fascicolo di parte e con quello di ufficio, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato, e, pertanto, deve essere accolto.
Invero, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il Tribunale 1) ha errato nell'esame dei presupposti impositivi e, in particolare, sulla natura solidaristica dell'obbligazione di versare la contribuzione minima rispetto alla quale è irrilevante l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. In forza di detto regime, l'iscrizione alla è automatica, a prescindere appunto Pt_1 dalla continuità e dall'esclusività dell'esercizio della professione, oltre che dalla sua occasionalità, essendo sufficiente la mera iscrizione all'albo professionale e salva la prova contraria da parte del contribuente ex art. 5 dello statuto da fornire secondo le modalità espressamente indicate con tecnica semplificata. Sono stati anche previsti i casi in cui non è possibile la cancellazione dalla cassa in costanza di iscrizione. Tutto ciò col fine di protezione della categoria da comportamenti elusivi, ed alla luce del principio affermato da Cass. n. 12668/2003 per cui "nel quadro solidaristico può assumere rilievo il solo elemento oggettivo del potenziale
2 esercizio dell'attività professionale, connesso all'iscrizione al relativo albo”. Pertanto, poiché il è risultato essere regolarmente iscritto, nei suoi CP_1 confronti ha trovato corretta esecuzione la presunzione di cui all'art. 5 citato, anche in applicazione del principio del valore costitutivo della combinazione tra presunzione iscrittiva e oneri di autocertificazione;
2) ha errato nel ritenere che la sospensione disciplinare neutralizzi l'obbligo contributivo per effetto della neutralizzazione della presunzione iscrittiva. Ciò che si desume anche dagli artt.
5.5 dello statuto e art. 27 regolamento contr. Per l'effetto, il avrebbe dovuto CP_1 versare il contributo minimo anche se sospeso, quale espressione di un principio generale di solidarietà endocategoriale. I motivi sono fondati.
Preliminarmente, si rileva che contrariamente al dispositivo della sentenza impugnata, questa riguarda la sola cartella di pagamento indicata in precedenza e non anche quella n. 10220190004491425000, erroneamente indicata e oggetto di separato procedimento. Nel merito, è incontroverso sia che il per moltissimi anni e comunque per CP_1 quelli in esame, non si è cancellato dall'albo professionale, nonostante la sospensione dall'esercizio della professione disposta sin dal 2008; sia che la Pt_1 appellante ha ingiunto il pagamento del contributo minimo, ritenendolo dovuto a prescindere dallo svolgimento di attività professionale, ma per il solo elemento di fatto dell'iscrizione all'Albo, con conseguente obbligo di iscrizione alla
[...]
(anch'esso incontroverso), come univocamente affermato dalla Parte_1 giurisprudenza della Cassazione: “in tema di casse previdenziali privatizzate, ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del Parte_3 pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente, alla stregua del regolamento della predetta , l'iscrizione all'albo professionale - essendo Pt_1 irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito -, avendo il predetto regolamento definito il sistema degli obblighi contributivi in linea con i principi di cui alla l. n. 335 del 1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine degli enti.” (n. 25389/2023). Principio ripreso da precedenti sentenze della stessa Cassazione per cui “ In tema di
ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione e Parte_3 del pagamento della contribuzione minima, è condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo, invece, irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito, dovendo peraltro escludersi che la mera iscrizione ad altra gestione INPS sia di per sé ostativa all'insorgere degli obblighi nei confronti della previdenza di categoria;
dall'obbligo di iscrizione consegue, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della predetta che stabiliscono le condizioni per le quali è Pt_1 possibile derogare alla presunzione di svolgimento di attività professionale da parte degli iscritti all'albo.” (Cass. Civ. n. 28188/2022) E ancora, “dall'obbligo di iscrizione alla - previsto dallo Statuto della stessa Pt_1 con disposizione legittima - deriva, inoltre, l'applicazione delle norme regolamentari della stessa, che stabiliscono le condizioni per le quali è possibile derogare alla presunzione di attività professionale da parte degli iscritti all'albo;
l'esistenza di altra attività esclusiva con obbligo contributivo generale può incidere
3 sugli obblighi contributivi alla , invero, solo nei limiti delle condizioni fissate Pt_1 dalla , potendo in tal modo la svolgere i controlli opportuni in ordine Pt_1 Pt_1 alle attività svolte ed ai redditi prodotti;
tali condizioni, sulla base della delibera n.
2/2003 del CdA della , prevedevano l'obbligo di presentare Pt_1
l'autocertificazione ove il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA;
sulla base della successiva delibera 123/2009, l'iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa, …, laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l'attività - svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra;
da ultimo, va evidenziato che l'attribuzione di rilevanza al mancato adempimento degli oneri posti a carico del contribuente dalla disciplina della
non importa alcuna violazione dell'art. 2697 c.c., discendendo dalla piana Pt_1 applicazione della normativa statutaria e regolamentare;
”. (Cass. Civ. n. 19470/2023).
Trattasi di principi ai quali risulta essersi uniformata la successiva giurisprudenza di legittimità: vedasi da ultimo Cass. Civ. n. 30191/2024 “ai fini dell'obbligatorietà dell'iscrizione alla e del pagamento della contribuzione minima, è Pt_1 condizione sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, essendo invece irrilevante la natura occasionale dell'esercizio della professione e la mancata produzione di reddito (così Cass. nn. 4568 del 2021 e 28188 del 2022, seguite da innumerevoli successive conformi: v. da ult. Cass. n. 12695 del 2024); …, in particolare, è stato chiarito come le previsioni statutarie che la ha adottato a seguito della Pt_1 privatizzazione disposta ex lege non hanno esteso l'obbligo di iscrizione a nuove categorie di soggetti rispetto a quanto già previsto dalle leggi nn. 37/1967 e 773/1982, ma si sono limitate a ridefinire, nell'ambito del nuovo assetto normativo, il sistema degli obblighi contributivi, peraltro in linea con i principi di cui alla legge n. 335/1995, che ha consentito interventi finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine delle casse privatizzate (così, specialmente, Cass. n. 4568 del 2021, cit., in motivazione); ….. va … ribadito che l'art. 22, l. n. 773/1982, pur prevedendo che “l'iscrizione alla è obbligatoria per gli iscritti agli albi Pt_1 professionali dei geometri, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria”, teneva nondimeno fermo a carico del geometra iscritto all'albo che non esercitasse la professione con tale carattere di continuità il pagamento di un contributo di solidarietà nella misura fissata dal precedente art. 10, comma 6°, non senza rimettere ad un regolamento della la determinazione dei criteri per Pt_1 l'individuazione del requisito della continuità professionale;
… così ricostruita la portata dell'assetto normativo precedente all'innovazione rappresentata prima dal d.lgs. n. 509/1994 e poi dall'art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 (per come modificato dall'art. 1, comma 763, l. n. 296/2006, e successivamente interpretato dall'art. 1, comma 488, l. n. 147/2013), deve ritenersi che la potestà di imporre un contributo obbligatorio a carico degli iscritti all'albo che non svolgono attività professionale continuativa, unitamente a quella di individuare i presupposti di fatto per il
4 riconoscimento del requisito della continuatività medesima, fosse già prevista nella legge regolatrice dell'attività della ricorrente e che la trasformazione del Pt_1 contributo di solidarietà in contributo (soggettivo) minimo sia coerente vuoi con l'attribuzione della potestà di adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, vuoi col principio generale di universalizzazione delle tutele previdenziali fissato dall'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 (di portata chiaramente antitetica a quello che ispirava l'art. 22, l. n. 773/1982), secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate da una persona fisica deve corrispondere una specifica copertura assicurativa (cfr. in tal senso Cass. n. 28188 del 2022, cit., in motivazione);”. Ciò premesso, la tesi del primo giudice secondo cui la sospensione disciplinare dall'esercizio della professione comporterebbe anche la sospensione dall'obbligo del versamento della detta contribuzione previdenziale, per essere il professionista nell'impossibilità di percepire reddito professionale, non appare condivisibile.
Invero, soltanto in caso di cancellazione dall'Albo, non è espressamente dovuto il successivo versamento di alcun contributo, mentre nel caso della sospensione disciplinare, nulla è detto circa il venire meno dell'obbligo contributivo.
Deve peraltro, tenersi presente che la cancellazione e la sospensione hanno lo stesso effetto di impedire l'esercizio della libera professione, sì che ritenere che entrambi i casi comportino il venire meno dell'obbligo di versamento del contributo, annullerebbe la ragione della stessa distinzione, rendendo, ai fini che rilevano nel presente giudizio, superflua una delle due.
In realtà, la cancellazione, oltre a determinare l'impedimento legale all'esercizio della professione, obbliga il geometra a una nuova iscrizione, precludendo il conteggio degli anni a fini pensionistici per tutto il periodo della cancellazione, senza possibilità di recupero dello stesso periodo, mentre nel caso della sospensione, questa può essere revocata previo pagamento di tutti gli importi richiesti, maggiorati degli interessi, dando continuità retroattiva alla anzianità contributiva sia pure al minimo.
Ancora, mentre la cancellazione, quale impedimento legale, comporta l'onere per la di provare lo svolgimento di attività professionale al fine di pretendere il Pt_1 versamento dei corrispondenti contributi, non altrettanto può dirsi nel caso di mera sospensione cautelare, che, come detto, comporta comunque il permanere dell'iscrizione all'albo e, quindi, anche alla cassa e onera l'iscritto dell'obbligo di provare la propria inattività professionale secondo le modalità tassative previste dalla appellante. Pt_1
Sul punto, va evidenziato che, secondo il regolamento della appellata, il Pt_1 professionista è tenuto – rientrando tra i soggetti indicati dal comma 1 dell'art.
8 - ad effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 del predetto regolamento, con la conseguenza prevista dal 9° comma in caso di omessa dichiarazione come appunto avvenuto nel caso di specie (elemento non contestato) in cui il mai risulta avere effettuato dette comunicazioni. Pt_4
Dichiarazione che è obbligato a inviare anche il geometra che non ha percepito reddito dall'attività professionale (e, dunque, anche il geometra sospeso), come previsto dall'art. 15 del citato regolamento. Dichiarazione obbligatoria anche al fine della determinazione del contributo minimo dovuto “in ogni caso” ex art. 1 per effetto della sola iscrizione alla cassa.
5 Obbligatorietà riconosciuta dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 12668/2003 per cui “Le comunicazioni alla Parte_5 geometri relative al reddito professionale ( ai fini dell'irpef) e Parte_3 al volume complessivo di affari ( ai fini dell'iva), previste dall'art. 17 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, sono obbligatorie per tutti i geometri iscritti al relativo albo professionale, ancorché essi non siano iscritti alla , atteso che tali Pt_1 comunicazioni sono funzionali all'adempimento dell'obbligo contributivo che - sia pure in misura minore - grava anche sugli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla , in quanto ciò che rileva è il solo elemento oggettivo del Pt_1 potenziale esercizio dell'attività professionale, connesso alla iscrizione al relativo albo.”. Principio ribadito da Cass. N. 14432/2004, nonché dalla giurisprudenza successiva. D'altra parte si è precisato che “L'art. 1 della legge 4 febbraio 1967 n. 37, sul riordinamento della Cassa nazionale di previdenza a favore dei geometri, il quale, innovando la normativa precedente, prevede come obbligatoria l' iscrizione alla
medesima di tutti gli iscritti nell'albo professionale, comporta che il diritto Pt_1 del geometra al trattamento assicurativo va riconosciuto in base al riscontro obiettivo di detta iscrizione all'albo, a prescindere dall'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa.” (Cass. Civ. n. 7543/1993; 3675/1982). A quanto sopra, deve aggiungersi che la sospensione dall'Albo per motivi disciplinari non osta allo svolgimento di attività da parte del geometra sospeso come, ad esempio, quella di Coordinatore per la Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili in fase di progettazione o di esecuzione dei lavori: infatti, il Geometra in regola con l'obbligo di aggiornamento previsto dal D.Lgs 81/08 e s.m.i., sebbene sospeso dall'Albo anche per motivi disciplinari, può continuare a svolgere l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere, in quanto per lo svolgimento di tale attività la normativa non richiede l'iscrizione all'Albo o al Collegio. D'altra parte, “secondo la delibera n. 123 del 20 maggio 2009, approvata con DM 14 luglio 2009, i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici e società hanno l'obbligo di iscrizione alla a meno che, 1) siano inquadrati nel ruolo Pt_1 professionale di geometra previsto dal CCNL e l'attività svolta nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, rientri tra le mansioni di quel ruolo, oppure, 2) presentino una dichiarazione in cui il datore di lavoro attesti che il dipendente nello svolgimento delle mansioni non eserciti attività libero-professionale riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro professionale né sottoscrive atti nella medesima qualità.” (Cass. Civ. n. 26330/2024). E nel caso di specie, il non solo non ha fornito alcuna giustificazione del CP_1 fatto di avere voluto rimanere iscritto all'Albo invece che cancellarsi volontariamente: ciò che lascia presumere uno specifico interesse a permanere iscritto, ma neppure ha allegato di avere svolto un'attività lavorativa per la quale non è richiesto l'utilizzo potenziale delle conoscenze professionali del geometra (Cfr. Cass. Civ. n. 34277/2024). Ancora, deve richiamarsi l'orientamento della Cassazione che non esclude l'obbligo contributivo a carico dell'iscritto alla ancorché iscritto ad altra Pt_1 gestione previdenziale o sia pensionato in quanto “l'obbligo di contribuzione alla
è astrattamente compatibile con la contestuale iscrizione ad Pt_1 un'assicurazione generale, tanto più in presenza di contestuale iscrizione all'albo:
6 dopo la riforma complessiva del sistema pensionistico attuata dalla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 25, si è affermato il principio generale - opposto rispetto a quello precedentemente fissato dalla L. n. 773 del 1982, art. 22 - secondo cui a ciascuna della attività lavorative e/o professionali esercitate dal contribuente deve corrispondere una specifica copertura assicurativa.” (Cass. Civ. n. 5473/2025; 5183/2025). Merita altresì osservarsi che l'appellato neppure ha chiarito il perché non ha impugnato il provvedimento di sospensione cautelare a tempo indeterminato, in se contrario alla previsione dell'art. 27 del Titolo IV del Codice che prevede che
“Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929 n. 274 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della sanzione commessa, sono: a) l'avvertimento; b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione”. Quest'ultimo prevedeva e prevede che “Le sanzioni disciplinari che il [collegio di disciplina] può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: l'avvertimento; la censura;
la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
la cancellazione dall'albo”. Quanto sopra precisato risulta essere fatto proprio nel regolamento quota associativa del Consiglio del Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano in data 16.4.2019, il cui art. 7, comma 4, stabilisce che “I sospesi dall'esercizio della professione rimangono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento delle quote annuali riferite all'intero periodo in cui vige la sospensione.”. Infine, non appare utilmente invocabile nel caso di specie quanto affermato dalla Cassazione civile con l'ordinanza n. 12695/2024 considerato che, da un lato, essa si riferisce alla distinzione tra geometri iscritti e quelli non iscritti alla e tra la Pt_1 diversa natura e misura dei contributi che devono essere corrisposti dai primi e dai secondi: distinzione che rimanda ad accertamenti di fatto che avrebbero dovuto essere proposti nel corso del giudizio di primo grado ed eventualmente avere formato oggetto di motivo di impugnazione, per contro del tutto assenti nel presente giudizio;
dall'altro, la fattispecie esaminata dalla citata sentenza di legittimità ha quale presupposto quello dell'iscrizione d'ufficio del geometra alla mentre nel caso in esame l'appellante è risultato iscritto da lungo data alla Pt_1
Cassa predetta ed ha mantenuto detta iscrizione nonostante il richiamato provvedimento di sospensione.
In conclusione, deve riformarsi la sentenza con conseguente disciplina delle spese processuali dei due gradi di giudizio che seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
Definitivamente pronunciando;
accoglie l'appello proposto dalla , in persona del legale rappresentante, Pt_2 avverso la sentenza n. 417/2021 pronunciata dal Tribunale di Sassari, sezione lavoro, nel contraddittorio con;
Controparte_1
7 per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, rigetta tutti i motivi di opposizione proposti dal con i ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti;
Pt_4 condanna l'appellato alla rifusione all'appellante dei compensi dei due gradi di giudizio che liquida, quanto al primo grado in € 2.700,00 complessivi per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge;
quanto al presente grado, in € 64,50 per spese borsuali, in € 2.900,00 per tutte le fasi, oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge.
Giorni 5 per la motivazione
Sassari, 26.2.2025 Il Presidente
Dott. Marcello Giacalone est.
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