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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/02/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 766/20 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Tommasi, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pezzuto, come da mandato Controparte_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.4.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.20 il esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la in data 24.5.13 e di aver generato CP_1 insieme a costei un figlia, nata nel 2014; evidenziava che la comunione spirituale tra i coniugi si fosse dissolta in ragione della circostanza che ella avesse abbandonato l'attività lavorativa senza consultarlo, quindi avesse manifestato prolungato distacco anche rispetto alle manifestazioni fisiche del rapporto;
indicava di aver versato alla resistente, immediatamente dopo essersi allontanato dall'abitazione familiare, l'importo di € 500,00 per il suo sostentamento e di €
350,00 per il mantenimento della figlia, rimarcando, tuttavia, che ella potesse ormai attivarsi per reperire una nuova occupazione;
invocava, pertanto, l'addebito alla della separazione, nonchè l'affido esclusivo della minore ed, in via gradata, CP_1 il solo collocamento prevalente della medesima presso di sé, assumendo la fragilità caratteriale della coniuge e l'ostruzionismo rispetto alla propria frequentazione con la figlia resistente.
Con provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. emesso in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza presidenziale su istanza del ricorrente veniva disposta, sull'accordo delle parti e sino alla data della medesima la collocazione paritaria alternata della figlia, in concomitanza del solo periodo di sospensione dell'attività scolastica connessa all'emergenza epidemiologico all'epoca in corso.
La resistente, costituendosi, nel giudizio di separazione, preliminarmente assumeva che il ricorrente, nel corso del rapporto matrimoniale, l'avesse relegata in una prolungata condizione di dipendenza psicologica e materiale, costringendola a lasciare il lavoro, a cessare le interazioni con i propri congiunti, ad assumere diversi impegni con le banche a suo beneficio;
ascriveva il venir meno della comunione familiare, già minata dalla cennata condizione, alla relazione extraconiugale intrapresa dal , che lo aveva condotto ad abbandonare la Parte_1 casa familiare ed al contempo al interrompere anche la compartecipazione alle necessità economiche proprie e della figlia;
instava, pertanto, per l'addebito della separazione al ricorrente e l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso di sé; chiedeva regolamentarsi la frequentazione tra padre e figlia, nonché onerarsi il primo della contribuzione alle esigenze materiali proprie e della minore, anche in considerazione delle cospicue esposizioni verso le banche esistenti a proprio carico.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 12.10.20, preso atto delle notazioni in ordine alla serena condizione della minore nonostante l'estrema conflittualità tra le parti, svolte da CF e SS nelle relazioni depositate nel subprocedimento cautelare, veniva disposto l'affido condiviso della stessa con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata l'abitazione coniugale, quindi veniva regolamentato il diritto di visita paterno;
veniva posto a carico del un contributo di € Parte_1 400,00 mensili per il sostentamento della figlia, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie;
venivano contestualmente disposte indagini mediate Guardia di finanza in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Con provvedimento emesso in data 20.3.21 il contributo a carico del padre veniva rideterminato in 500,00, in ragione della circostanza che l'altra minore con cui il conviveva fosse figlia della sola nuova compagna, quindi, stante il Parte_1 permanere di una esacerbata conflittualità tra le parti, non sopitasi neppure tramite il percorso di mediazione dalle medesime intrapreso, veniva disposta ctu funzionale ad accertare lo stato delle complessive relazioni familiari e la presenza di eventuali condotte condizionanti;
con provvedimento del 3.3.22 venivano precisate le modalità di stazionamento della minore presso i genitori nei giorni del compleanno di ciascuno e di altre specifiche festività, quindi venivano integrate le previsioni inerenti il diritto di visita nel periodo estivo;
i SS di Squinzano venivano onerati, insieme al competente CF, di interventi di supporto alla capacità genitoriale in favore delle parti.
Con pronuncia non definitiva resa in data 31.5.22 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con provvedimento emesso in data 22.3.23 la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale mediante collocazione paritaria alternata veniva rigettata, in ragione del rilievo che le parti risiedessero in comuni diversi e che i rapporti fossero connotati da un clima assolutamente esacerbato, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Risultando già adottata, nel corso del procedimento, la statuizione inerente lo status, devono delibarsi in questa sede solo le domande accessorie.
Con riferimento ai profili processuali, va osservato, preliminarmente, come all'udienza del 3.3.21, successiva al deposito delle memorie integrative, alcuna delle parti abbia formulato istanza di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., né abbia lamentato, alla successiva udienza del 3.5.21, l'omessa concessione dei medesimi, sicchè le notazioni svolte in merito dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale non appaiono suscettibili di condivisione;
ancora, in ordine agli esiti delle indagini della Guardia di Finanza, pervenuti in pendenza del decorso dei termini ex art. 190
c.p.c., preme rilevare come tali accertamenti non abbiano fornito alcun elemento dirimente rispetto alle vicende oggetto di delibazione. In ordine alla richiesta di addebito reciprocamente articolata, in punto di diritto, preme osservare come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis
Cass. civ. Ord. n. 25966/16); alcuna delle parti, tuttavia, ha articolato istanze istruttorie atte a fornire riscontro in merito al quadro fattuale rispettivamente delineato, peraltro in modo generico, negli atti di costituzione, sicchè nessuna delle prefate istanze può trovare accoglimento.
Con riferimento ai rapporti tra i genitori e la figlia, la ctu onerata dell'incarico, pur dando atto del l'idoneità di entrambi i genitori all'accudimento ed al sostegno affettivo della minore, aveva evidenziato un livello di conflittualità importante, connotato da abusi verbali, urla e comportamenti denigratori anche alla presenza della minore ed avesse posto l'accento: da un lato sulla difficoltà della di CP_1 controllare l'ansia ed elaborare la fine della relazione coniugale, anche in considerazione della nuova relazione intrapresa dal ricorrente nonché di percepire costui come soggetto idoneo all'accudimento della figlia;
dall'altro, le remore del a rispettare le regole imposte dalla separazione ed il suo timore di essere Parte_1 limitato nel rapporto con la figlia dall'atteggiamento materno.
La dott.ssa Pascali aveva evidenziato l'opportunità che a beneficio di ciascuna delle parti fosse attivato un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali , rimarcando che la bambina mostrasse “aspetti di insicurezza e di disagio derivanti, con ogni probabilità sia dai comportamenti dell'uno e dell'altro, sia dal clima di tensione e di reciproca sfiducia che connota ogni momento dell'interazione tra i genitori e quindi buona parte della vita della bambina stessa e dei fondamenti dai quali dovrebbe trarre invece sicurezza”; la resistente ha dato corso proficuamente a tale percorso, come indicato dai SS di Squinzano nella relazione datata 18.5.22, in cui viene tratteggiata una serena relazione madre – figlia ed una stabile interazione della minore con il padre;
il servizio di mediazione familiare attivato dai SS medesimi nel gennaio 2023 è stato interrotto dal dopo i Parte_1 primi incontri.
In ossequio ai riscontri che precedono, deve disporsi l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre;
in ordine alla richiesta di collocamento paritario alternato su base settimanale – ammessa dal Tribunale in via provvisoria limitatamente al periodo in cui la frequenza scolastica era sospesa in ragioni della pandemia COVID- preme rimarcare come l'estrema conflittualità tra le parti rilevata dalla ctu, in uno con la collocazione dei luoghi di formale residenza delle parti in comuni diversi, risultino ostative ad una soluzione di tale genere.
Ed invero, il principio della bigenitorialità postula il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, non anche il simmetrico stazionamento presso le abitazioni dei genitori, che agevola la posizione di costoro più che quella del figlio;
peraltro, non può tacersi come la stabilità di un unico ambiente di vita, da identificarsi nell'abitazione coniugale, risulti, nel caso specifico, preferibile, attesa la pluralità di sollecitazioni contrastanti, fornite dai genitori ed evidenziate dalla ctu, che già appesantiscono la condizione psicologica della minore;
tanto, anche in considerazione della circostanza che il abbia Parte_1 intrapreso una nuova convivenza e coabiti con la figlia della nuova compagna – peraltro, non vi è evidenza neppure dell'attuale effettiva residenza del medesimo.
In ordine al diritto di visita, le previsioni adottate da ultimo nel corso del procedimento appaiono tuttora consone alle esigenze delle parti;
le medesime contemplano lo stazionamento della figlia con il padre;
- una settimana martedì e giovedì dalle 16 alle 20, venerdì dalle 16,00 sino alla domenica alle ore 20 , con pernotto ed una settimana martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e venerdì dalle 16 sino al sabato alle ore 13,00 con pernotto;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, con pernotto;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con pernotto;
- nel periodo estivo, per due settimane anche non consecutive, la cui collocazione temporale dovrà essere comunicata alla madre entro il 31.5 ed in difetto si indicano nella prima di luglio e nella prima di agosto;
- nella giornata del compleanno della figlia, alternativamente per il pranzo o la cena;
- nel giorno del compleanno di padre e nella giornata dedicata alla festa del papà- altrettanto a beneficio della resistente per le date relative alle festività materne .
Con riferimento ai profili economici, nel corso del giudizio il contributo per il sostentamento della minore a carico del padre è stato determinato in € 500,00 mensili, a fronte di un reddito, per l'anno 2019, pari ad € 31.000,00 e per l'anno 2020 prossimo ad € 36.000,00 proveniente dall'attività svolta alle dipendenze di
Gaming Hall srl, della quale il medesimo detiene delle quote;
il ha Parte_1 documentato il proprio attuale formale stato di disoccupazione ed ha documentato, per il 2022, un reddito pari a zero;
in disparte del rilievo che egli non abbia in alcun modo precisato le circostanze in virtù delle quali sarebbe rimasto improvvisamente sprovvisto dell' attività lavorativa – evento singolare, anche in ragione del proprio ruolo rispetto a tale compagine - non può tacersi come la prospettazione della sopravvenuta capacità economica collida con esborsi pure presenti nella certificazione reddituale 2024 dal medesimo versata in atti – che contempla € 1.000,00 per spese universitarie, € 2.000,00 per interventi e dispositivi sanitari, € 400,00 a titolo di contributi per previdenza complementare.
Deve, pertanto, essere confermato l'importo del contributo di mantenimento per la minore già stabilito nel corso del procedimento, pari ad € 500,00; le spese di lite continueranno a gravare su ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente, non essendovi prova di uno squilibrio nella condizione economica delle parti: costei, in sede presidenziale, ha dichiarato di percepire il canone di locazione di un locale di sua proprietà; il suo difensore ha assunto, a fronte del deposito della relazione investigativa effettuata dal Parte_1 inerente la presenza ricorrente di costei presso una tabaccheria, che l'assistita aiutasse saltuariamente il fratello, il quale le forniva sostegno economico, ma appare verosimile che ella sia stabilmente impegnata in tale attività - attività che già aveva indicato, in sede di comparsa di costituzione, di aver svolto in precedenza presso il medesimo esercizio.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- rigetta la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
- dispone l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vederla con le modalità indicate in motivazione;
- onera il , del versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 500,00 oltre rivalutazione annuale istat a titolo di concorso al sostentamento della figlia;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 10.2.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 766/20 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Tommasi, come da Parte_1 mandato in atti
RICORRENTE
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Pezzuto, come da mandato Controparte_1 in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 24.4.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.2.20 il esponeva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario con la in data 24.5.13 e di aver generato CP_1 insieme a costei un figlia, nata nel 2014; evidenziava che la comunione spirituale tra i coniugi si fosse dissolta in ragione della circostanza che ella avesse abbandonato l'attività lavorativa senza consultarlo, quindi avesse manifestato prolungato distacco anche rispetto alle manifestazioni fisiche del rapporto;
indicava di aver versato alla resistente, immediatamente dopo essersi allontanato dall'abitazione familiare, l'importo di € 500,00 per il suo sostentamento e di €
350,00 per il mantenimento della figlia, rimarcando, tuttavia, che ella potesse ormai attivarsi per reperire una nuova occupazione;
invocava, pertanto, l'addebito alla della separazione, nonchè l'affido esclusivo della minore ed, in via gradata, CP_1 il solo collocamento prevalente della medesima presso di sé, assumendo la fragilità caratteriale della coniuge e l'ostruzionismo rispetto alla propria frequentazione con la figlia resistente.
Con provvedimento ex art. 709 ter c.p.c. emesso in epoca antecedente alla celebrazione dell'udienza presidenziale su istanza del ricorrente veniva disposta, sull'accordo delle parti e sino alla data della medesima la collocazione paritaria alternata della figlia, in concomitanza del solo periodo di sospensione dell'attività scolastica connessa all'emergenza epidemiologico all'epoca in corso.
La resistente, costituendosi, nel giudizio di separazione, preliminarmente assumeva che il ricorrente, nel corso del rapporto matrimoniale, l'avesse relegata in una prolungata condizione di dipendenza psicologica e materiale, costringendola a lasciare il lavoro, a cessare le interazioni con i propri congiunti, ad assumere diversi impegni con le banche a suo beneficio;
ascriveva il venir meno della comunione familiare, già minata dalla cennata condizione, alla relazione extraconiugale intrapresa dal , che lo aveva condotto ad abbandonare la Parte_1 casa familiare ed al contempo al interrompere anche la compartecipazione alle necessità economiche proprie e della figlia;
instava, pertanto, per l'addebito della separazione al ricorrente e l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso di sé; chiedeva regolamentarsi la frequentazione tra padre e figlia, nonché onerarsi il primo della contribuzione alle esigenze materiali proprie e della minore, anche in considerazione delle cospicue esposizioni verso le banche esistenti a proprio carico.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 12.10.20, preso atto delle notazioni in ordine alla serena condizione della minore nonostante l'estrema conflittualità tra le parti, svolte da CF e SS nelle relazioni depositate nel subprocedimento cautelare, veniva disposto l'affido condiviso della stessa con collocazione prevalente presso la madre, cui veniva assegnata l'abitazione coniugale, quindi veniva regolamentato il diritto di visita paterno;
veniva posto a carico del un contributo di € Parte_1 400,00 mensili per il sostentamento della figlia, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie;
venivano contestualmente disposte indagini mediate Guardia di finanza in ordine alla capacità reddituale e patrimoniale delle parti.
Con provvedimento emesso in data 20.3.21 il contributo a carico del padre veniva rideterminato in 500,00, in ragione della circostanza che l'altra minore con cui il conviveva fosse figlia della sola nuova compagna, quindi, stante il Parte_1 permanere di una esacerbata conflittualità tra le parti, non sopitasi neppure tramite il percorso di mediazione dalle medesime intrapreso, veniva disposta ctu funzionale ad accertare lo stato delle complessive relazioni familiari e la presenza di eventuali condotte condizionanti;
con provvedimento del 3.3.22 venivano precisate le modalità di stazionamento della minore presso i genitori nei giorni del compleanno di ciascuno e di altre specifiche festività, quindi venivano integrate le previsioni inerenti il diritto di visita nel periodo estivo;
i SS di Squinzano venivano onerati, insieme al competente CF, di interventi di supporto alla capacità genitoriale in favore delle parti.
Con pronuncia non definitiva resa in data 31.5.22 veniva adottata la statuizione inerente lo status;
con provvedimento emesso in data 22.3.23 la richiesta di modifica del provvedimento presidenziale mediante collocazione paritaria alternata veniva rigettata, in ragione del rilievo che le parti risiedessero in comuni diversi e che i rapporti fossero connotati da un clima assolutamente esacerbato, quindi la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 24.4.24 i procuratori delle parti curavano tale incombente, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
Risultando già adottata, nel corso del procedimento, la statuizione inerente lo status, devono delibarsi in questa sede solo le domande accessorie.
Con riferimento ai profili processuali, va osservato, preliminarmente, come all'udienza del 3.3.21, successiva al deposito delle memorie integrative, alcuna delle parti abbia formulato istanza di concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., né abbia lamentato, alla successiva udienza del 3.5.21, l'omessa concessione dei medesimi, sicchè le notazioni svolte in merito dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale non appaiono suscettibili di condivisione;
ancora, in ordine agli esiti delle indagini della Guardia di Finanza, pervenuti in pendenza del decorso dei termini ex art. 190
c.p.c., preme rilevare come tali accertamenti non abbiano fornito alcun elemento dirimente rispetto alle vicende oggetto di delibazione. In ordine alla richiesta di addebito reciprocamente articolata, in punto di diritto, preme osservare come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis
Cass. civ. Ord. n. 25966/16); alcuna delle parti, tuttavia, ha articolato istanze istruttorie atte a fornire riscontro in merito al quadro fattuale rispettivamente delineato, peraltro in modo generico, negli atti di costituzione, sicchè nessuna delle prefate istanze può trovare accoglimento.
Con riferimento ai rapporti tra i genitori e la figlia, la ctu onerata dell'incarico, pur dando atto del l'idoneità di entrambi i genitori all'accudimento ed al sostegno affettivo della minore, aveva evidenziato un livello di conflittualità importante, connotato da abusi verbali, urla e comportamenti denigratori anche alla presenza della minore ed avesse posto l'accento: da un lato sulla difficoltà della di CP_1 controllare l'ansia ed elaborare la fine della relazione coniugale, anche in considerazione della nuova relazione intrapresa dal ricorrente nonché di percepire costui come soggetto idoneo all'accudimento della figlia;
dall'altro, le remore del a rispettare le regole imposte dalla separazione ed il suo timore di essere Parte_1 limitato nel rapporto con la figlia dall'atteggiamento materno.
La dott.ssa Pascali aveva evidenziato l'opportunità che a beneficio di ciascuna delle parti fosse attivato un percorso di sostegno alle funzioni genitoriali , rimarcando che la bambina mostrasse “aspetti di insicurezza e di disagio derivanti, con ogni probabilità sia dai comportamenti dell'uno e dell'altro, sia dal clima di tensione e di reciproca sfiducia che connota ogni momento dell'interazione tra i genitori e quindi buona parte della vita della bambina stessa e dei fondamenti dai quali dovrebbe trarre invece sicurezza”; la resistente ha dato corso proficuamente a tale percorso, come indicato dai SS di Squinzano nella relazione datata 18.5.22, in cui viene tratteggiata una serena relazione madre – figlia ed una stabile interazione della minore con il padre;
il servizio di mediazione familiare attivato dai SS medesimi nel gennaio 2023 è stato interrotto dal dopo i Parte_1 primi incontri.
In ossequio ai riscontri che precedono, deve disporsi l'affido condiviso della minore, con collocazione prevalente presso la madre;
in ordine alla richiesta di collocamento paritario alternato su base settimanale – ammessa dal Tribunale in via provvisoria limitatamente al periodo in cui la frequenza scolastica era sospesa in ragioni della pandemia COVID- preme rimarcare come l'estrema conflittualità tra le parti rilevata dalla ctu, in uno con la collocazione dei luoghi di formale residenza delle parti in comuni diversi, risultino ostative ad una soluzione di tale genere.
Ed invero, il principio della bigenitorialità postula il diritto del minore di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, non anche il simmetrico stazionamento presso le abitazioni dei genitori, che agevola la posizione di costoro più che quella del figlio;
peraltro, non può tacersi come la stabilità di un unico ambiente di vita, da identificarsi nell'abitazione coniugale, risulti, nel caso specifico, preferibile, attesa la pluralità di sollecitazioni contrastanti, fornite dai genitori ed evidenziate dalla ctu, che già appesantiscono la condizione psicologica della minore;
tanto, anche in considerazione della circostanza che il abbia Parte_1 intrapreso una nuova convivenza e coabiti con la figlia della nuova compagna – peraltro, non vi è evidenza neppure dell'attuale effettiva residenza del medesimo.
In ordine al diritto di visita, le previsioni adottate da ultimo nel corso del procedimento appaiono tuttora consone alle esigenze delle parti;
le medesime contemplano lo stazionamento della figlia con il padre;
- una settimana martedì e giovedì dalle 16 alle 20, venerdì dalle 16,00 sino alla domenica alle ore 20 , con pernotto ed una settimana martedì e giovedì dalle 16 alle 20 e venerdì dalle 16 sino al sabato alle ore 13,00 con pernotto;
- durante le festività natalizie, ad anni alterni, o dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 06 gennaio, con pernotto;
durante le vacanze pasquali per tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, o la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, con pernotto;
- nel periodo estivo, per due settimane anche non consecutive, la cui collocazione temporale dovrà essere comunicata alla madre entro il 31.5 ed in difetto si indicano nella prima di luglio e nella prima di agosto;
- nella giornata del compleanno della figlia, alternativamente per il pranzo o la cena;
- nel giorno del compleanno di padre e nella giornata dedicata alla festa del papà- altrettanto a beneficio della resistente per le date relative alle festività materne .
Con riferimento ai profili economici, nel corso del giudizio il contributo per il sostentamento della minore a carico del padre è stato determinato in € 500,00 mensili, a fronte di un reddito, per l'anno 2019, pari ad € 31.000,00 e per l'anno 2020 prossimo ad € 36.000,00 proveniente dall'attività svolta alle dipendenze di
Gaming Hall srl, della quale il medesimo detiene delle quote;
il ha Parte_1 documentato il proprio attuale formale stato di disoccupazione ed ha documentato, per il 2022, un reddito pari a zero;
in disparte del rilievo che egli non abbia in alcun modo precisato le circostanze in virtù delle quali sarebbe rimasto improvvisamente sprovvisto dell' attività lavorativa – evento singolare, anche in ragione del proprio ruolo rispetto a tale compagine - non può tacersi come la prospettazione della sopravvenuta capacità economica collida con esborsi pure presenti nella certificazione reddituale 2024 dal medesimo versata in atti – che contempla € 1.000,00 per spese universitarie, € 2.000,00 per interventi e dispositivi sanitari, € 400,00 a titolo di contributi per previdenza complementare.
Deve, pertanto, essere confermato l'importo del contributo di mantenimento per la minore già stabilito nel corso del procedimento, pari ad € 500,00; le spese di lite continueranno a gravare su ciascuna delle parti nella misura del 50%.
Non può, invece, trovare accoglimento la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente, non essendovi prova di uno squilibrio nella condizione economica delle parti: costei, in sede presidenziale, ha dichiarato di percepire il canone di locazione di un locale di sua proprietà; il suo difensore ha assunto, a fronte del deposito della relazione investigativa effettuata dal Parte_1 inerente la presenza ricorrente di costei presso una tabaccheria, che l'assistita aiutasse saltuariamente il fratello, il quale le forniva sostegno economico, ma appare verosimile che ella sia stabilmente impegnata in tale attività - attività che già aveva indicato, in sede di comparsa di costituzione, di aver svolto in precedenza presso il medesimo esercizio.
Le spese di lite, in ragione della reciproca soccombenza, vengono compensate tra le parti.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta le reciproche domande di addebito;
- rigetta la domanda di attribuzione di un assegno di mantenimento formulata dalla resistente;
- dispone l'affido condiviso della figlia, con collocazione prevalente presso la madre;
dispone che il padre possa vederla con le modalità indicate in motivazione;
- onera il , del versamento, entro il giorno 15 di ogni mese, della somma Parte_1 di € 500,00 oltre rivalutazione annuale istat a titolo di concorso al sostentamento della figlia;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Lecce, 10.2.25
Il giudice estensore La Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott.ssa Cinzia Mondatore