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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 92000378/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000378/2013 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Casareale presso il cui studio sito in Parte_1
Gravina in Puglia (Ba) alla via Giovanni Verga n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO
e in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Gurrado e Renato Gonsalvo, presso il cui Persona_1
studio sito in Gravina in Puglia (Ba) al corso C. Musacchio n. 83 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuti –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 23.03.2013 conveniva Parte_1 in giudizio , al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “A) condannare il Persona_1
Sig. al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di €. 9.133,97, a Persona_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
B) condannare il convenuto al risarcimento della somma complessiva di €. 15.000,00 ovvero di quell'altra minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale;
C) condannare, infine, il convenuto in ossequio al principio della soccombenza processuale, a rifondere spese e compensi tutti, oltre accessori di leggi del presente giudizio, in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Esponeva in fatto il ricorrente che in data 06.02.2005 , brandendo un grosso Persona_1
coltello, con minaccia e violenza lo costringeva a non rientrare nella propria abitazione, sita in
Gravina in Puglia (Ba) alla via Guardialto Piccolo s.n..
Il ricorrente si recava presso il Comando dei Carabinieri di Gravina in Puglia per denunciare l'accaduto ed il veniva arrestato e l'arma posta sotto sequestro. Per_1
In conseguenza di ciò, il si recava al Pronto Soccorso di Gravina in Puglia, dove gli Pt_1 veniva diagnosticato uno stato d'ansia reattivo con prognosi di giorni 2, cui seguivano ulteriori giorni
13.
Riferiva, poi, il ricorrente che il instaurato il processo penale nella forma del Per_1
giudizio direttissimo – in cui il si costituiva parte civile per ottenere il risarcimento dei danni Pt_1
patiti - veniva condannato dal Tribunale di Altamura con la sentenza n. 220/2010 a mesi 3 di reclusione, al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena inflitta, e al “risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, , da liquidarsi Parte_1 davanti al giudice civile”. A seguito di appello dell'imputato, in data 06.11.2010, la Corte di Appello di Bari rideterminava la pena inflitta al con la sentenza n. 1990/2012, divenuta definitiva, Per_1
confermando integralmente le statuizioni civili.
Proseguiva il inoltre, che in data 30.10.2012 la dott.ssa certificava che “il Pt_1 Per_2 signor presenta crisi d'ansia e collera improvvisa e immotivata. Per tale patologia Parte_1 assume saltuariamente ansiolitici” e che tale patologia fosse senza dubbio riconducibile ai fatti verificatisi il 06.02.2005.
Concludeva, pertanto, istando per il riconoscimento del danno patrimoniale, pari a €. 9.133,97, costituente l'esborso sostenuto per l'assistenza legale nell'ambito delle due fasi del procedimento penale;
e del danno non patrimoniale, di €. 15.000,00, per un totale di €. 24.133,97. Con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.05.2014 si costituiva in giudizio ex art. 702 bis co. 3 c.p.c. il resistente , il quale contestava la ricostruzione Persona_1
di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto del ricorso perché destituito di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Preliminarmente, evidenziava il che il tempo intercorso tra la data del ricorso e quella Per_1 dell'udienza di prima comparizione fosse eccessivamente lungo e, pertanto, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale mirante a snellire e accelerare i tempi per la trattazione del giudizio.
Inoltre, sempre in via preliminare, il non condivideva l'individuazione dell'ufficio Per_1
giudiziario, sottolineando che il Tribunale di Altamura non era mai esistito, se non nella forma di
Sezione Distaccata del Tribunale di Bari.
Deduceva il resistente, nel merito, che la somma liquidata dal Giudice penale per il pagamento delle spese riconducibili alla costituzione di parte civile in entrambi i gradi del processo penale era stata di complessivi €. 2.249,65, e che detto importo fu corrisposto a mezzo di assegno dalla consorte del , che lo inviò al procuratore del a mezzo di raccomandata Per_1 Controparte_1 Pt_1
A./R. come da allegato depositato in atti.
Pertanto, aggiungeva il resistente che nient'altro fosse dovuto al poiché non avendo Pt_1
la parte civile proposto gravame avverso il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese in sede penale, la stessa non poteva essere più riproposta quando la sentenza penale fosse passata in giudicato, sicchè la domanda di risarcimento del danno patrimoniale era da ritenersi destituita di fondamento.
Proseguiva il che, con riferimento alla domanda di danno non patrimoniale, era Per_1 indimostrato e indimostrabile il nesso di causalità tra l'evento dedotto in giudizio – verificatosi il
06.02.2005 – e la diagnosi contenuta nel certificato medico a firma della dott.ssa , avvenuta Per_2 nel 2012. Quindi, il danno non patrimoniale individuato dall'attore era assolutamente arbitrario.
Precisava la parte resistente, infatti, che il svolgeva giornalmente la professione di Pt_1 autista di pullman presso l'azienda e, pertanto, non era ragionevole immaginare che avesse Pt_2
effettuato una prestazione lavorativa così stressante in presenza delle lamentate patologie psicologiche. Chiedeva, dunque, di essere autorizzato a domandare specifiche informative alla
Provincia di Bari per quel che riguardava la regolarità del servizio svolto dall'attore nel periodo tra il
2005 e il 2012.
Concludeva, quindi, il in via preliminare per l'illegittimità del giudizio per il lungo Per_1 tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e l'udienza di trattazione, nonché per l'inesistenza del giudizio medesimo non esistendo il Tribunale di Altamura;
nel merito, per il rigetto del ricorso perché privo di ogni supporto probatorio, per la dichiarazione della temerarietà della lite e, infine, per la trasformazione del rito da speciale a ordinario, stante la necessità di espletare i mezzi istruttori così come richiesti in atti;
con condanna alle spese e compensi di causa.
Con ordinanza del 03.06.2014 il precedente Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio secondo la forma del rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..
All'udienza del 01.12.2015 il precedente Giudice disponeva ctu al fine di verificare eziologia ed entità dei danni lamentati da parte attrice con i fatti di cui all'atto introduttivo ed autorizzava parte convenuta ad acquisire presso la Città Metropolitana di Bari la documentazione e le informazioni inerenti l'espletamento dell'attività lavorativa da parte dell'attore.
In data 23.01.2016 decedeva il convenuto e veniva dichiarata l'interruzione Persona_1
del processo, che su istanza depositata in cancelleria il 12.12.2017, veniva riassunto nei confronti dei suoi gli eredi , e , che si costituivano regolarmente Controparte_1 CP_2 CP_3 ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
*****
Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va chiarito che “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni
e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr. Cass. Civ. n. 33424/2019; Cass. Civ. n. 20786/2018); e che, inoltre, “nel giudizio civile di danno è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire
a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (cfr. Cass. civ. n.
27016/2022; Cass. Civ. n. 36638/2021).
Tanto premesso, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo il seguente ordine logico-giuridico. Esaminando, in primo luogo, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente derivante dall'esborso sostenuto dall'attore per ottenere l'assistenza tecnica nell'ambito dei due gradi del processo penale, la domanda è infondata.
A sostegno della propria domanda il allegava la fattura commerciale rilasciata dal Pt_1
suo legale (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte attrice); orbene, per pacifico orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, in un giudizio ordinario di cognizione non è sufficiente per l'attore l'allegazione della fattura, poiché le fatture “pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
9685/2000).
La fattura è, infatti, un documento unilaterale che non può assumere valore probatorio se non
è accompagnato dalla prova del pagamento di quanto in essa indicato.
La regola di ripartizione dell'onere della prova, infatti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cass.
Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007).
Ebbene, nel giudizio de quo, l'attore assume di aver subito un danno patrimoniale riconducibile alle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale, a carico del , Persona_1
in cui era costituito come parte civile.
La domanda non merita accoglimento poiché l'unico elemento dedotto a sostegno di suddetto pagamento è la fattura commerciale che, da sola, non è idonea a supportare tale richiesta. Tanto vale indipendentemente da una valutazione di merito sul nesso di causalità tra il processo penale affrontato dal – seppur come parte civile – e il danno patrimoniale derivato dal non documentato Pt_1
pagamento nei confronti del proprio difensore, nonché da una valutazione sulla spirata possibilità, per l'odierno attore, di impugnare la liquidazione delle spese nel processo penale, come eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta.
Pertanto, la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale di €. 9.133,97 va rigettata per la ragioni innanzi esposte.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, invece, essa ancorchè fondata nell'an, deve essere rideterminata apparendo sproporzionato il quantum richiesto dal Pt_1 A tal proposito, giova premettere che la voce di pregiudizio non patrimoniale, domandata espressamente dall'attore, è da intendersi quale sofferenza soggettiva, patema d'animo causata dal reato e spettante ex art. 2059 c.c., in conseguenza dell'accertato reato.
Orbene, se è vero che del pregiudizio non patrimoniale è necessario allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. Civ. n. 12236/2012), è anche vero che nel caso di specie, pur dovendosi a tal fine utilizzare il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., l'entità del danno patito può comunque determinarsi per presunzioni, sulla base dalla descrizione della vicenda delittuosa contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio e dai documenti allegati che possono all'uopo fornire utili elementi sia per la comprensione della gravità del fatto che delle possibili conseguenze scaturenti dallo stesso.
Infatti, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'indagine sulla presunzione dell'entità del c.d. danno morale da reato va condotta “sulla scorta del criterio presuntivo di proporzionalità diretta, alla luce del quale a una più intensa gravità della condotta corrisponde una maggiore efficacia probatoria della presunzione semplice, della massima di comune esperienza o del fatto notorio” (cfr. Cass. Civ. n. 8477/2020).
Ebbene, la fattispecie che qui ci occupa, secondo l'id quod plerumque accidit, è stata certamente idonea a provocare al un danno morale;
come è emerso dalla sentenza definitiva Pt_1
n. 1990/2012 della Corte d'Appello di Bari (R.G. n. 722/2011), è stato giudicato Persona_1
colpevole del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), poiché brandendo un coltello di genere vietato inseguiva la persona offesa , costringendolo a non recarsi presso il proprio Parte_1
domicilio.
È evidente che una vicenda di tale tenore può legittimamente provocare una sofferenza, seppur temporanea, a chi ne rimane vittima, come può dedursi non solo dalle massime di comune esperienza ma anche dal certificato di Pronto Soccorso allegato, nel quale all'odierno attore veniva diagnosticato uno “stato d'ansia reattivo” con una prognosi di giorni 2 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Il delitto di violenza privata, inoltre, è un delitto contro la libertà morale e appartiene, quindi, al più ampio novero dei delitti contro la libertà individuale, diritto inviolabile costituzionalmente tutelato.
Al fine della quantificazione equitativa del danno andrà individuata l'intensità della violazione della libertà morale e fisica, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo, nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (cfr. Cass. pen. n. 51643/2019).
Quanto all'intensità, al turbamento psichico e alle conseguenze sul piano psicologico individuale si è pocanzi detto;
con riferimento agli effetti proiettati nel tempo, invece, non si ritiene provato il nesso di causalità (e né può essere ritenuto soddisfatto attraverso una presunzione semplice) tra il turbamento derivato dal reato e la diagnosi effettuata ben 7 anni dopo (il 30.05.2012) dal medico di famiglia del dott.ssa , in cui si fa genericamente riferimento a “crisi d'ansia e Pt_1 Per_2 di collera improvvisa e immotivata” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte attrice): nesso di causalità, peraltro, negato anche dal c.t.u. nella visita psichiatrica e valutazione psicodiagnostica del
2016, allegata al fascicolo del giudizio.
Per quanto attiene all'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima, infine, non vi sono sufficienti elementi probatori, né presuntivi, per poterla valutare e, di conseguenza, quantificare.
Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ritiene equa la somma di €. 1.500,00 quale risarcimento del danno morale da reato subito dall'attore , in applicazione del Parte_1
combinato disposto dagli artt. 2059, 2056, 1226 c.c.
Come noto, invero, l'importo in oggetto liquidato, quantificato alla data della liquidazione ed avente natura di debito di valore, va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del
“costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione Civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione Civile, sez. III,
07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale
(al 2012) della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat alla data sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della sentenza di prime cure sulla base dell'apposito indice fornito dall'I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria.
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod.civ. (Cassazione Civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'esito della lite (integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e considerevole riduzione della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale), appare equo disporne la compensazione nella misura di 1/2, ponendo la restante metà – secondo il principio di soccombenza - a carico dei convenuti, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento tenuto conto del valore effettivo della causa (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 20% in considerazione dell'effettiva attività svolta in giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000378/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, AN , e al pagamento, in solido Controparte_1 CP_2 CP_3 tra loro, della somma di €. 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in narrativa;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida per l'intero in
€. 2.041,60, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge – ANNDO
i convenuti , e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 CP_2 CP_3 in favore dell'attore , della restante metà. Parte_1
Così deciso in Bari il 14.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica costituito dal Giudice dott.ssa Simona Merra ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 92000378/2013 di R.G. promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Casareale presso il cui studio sito in Parte_1
Gravina in Puglia (Ba) alla via Giovanni Verga n. 106 ha eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- attore -
CONTRO
e in qualità di eredi di Controparte_1 CP_2 CP_3
rappresentati e difesi dagli avv.ti Vito Gurrado e Renato Gonsalvo, presso il cui Persona_1
studio sito in Gravina in Puglia (Ba) al corso C. Musacchio n. 83 hanno eletto domicilio, giusta mandato in atti;
- convenuti –
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 10.06.2024 e nei rispettivi scritti difensivi.
CONSIDERATO IN FATTO ED IN DIRITTO che quanto al profilo processuale inerente alla decisione della causa mette conto rilevare che l'udienza di discussione è stata celebrata in applicazione del disposto dell'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c. mediante comparizione figurata nelle forme della trattazione c.d. scritta (cfr. decreto di fissazione udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. notificato in data 23.03.2013 conveniva Parte_1 in giudizio , al fine di vedere accogliere le seguenti conclusioni: “A) condannare il Persona_1
Sig. al pagamento, in favore dell'istante, della somma complessiva di €. 9.133,97, a Persona_1
titolo di danno patrimoniale, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì della maturazione del credito e sino all'effettivo soddisfo;
B) condannare il convenuto al risarcimento della somma complessiva di €. 15.000,00 ovvero di quell'altra minore o maggiore che risulterà di giustizia, oltre interessi e danni da svalutazione monetaria dal dì della domanda e sino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale;
C) condannare, infine, il convenuto in ossequio al principio della soccombenza processuale, a rifondere spese e compensi tutti, oltre accessori di leggi del presente giudizio, in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario”.
Esponeva in fatto il ricorrente che in data 06.02.2005 , brandendo un grosso Persona_1
coltello, con minaccia e violenza lo costringeva a non rientrare nella propria abitazione, sita in
Gravina in Puglia (Ba) alla via Guardialto Piccolo s.n..
Il ricorrente si recava presso il Comando dei Carabinieri di Gravina in Puglia per denunciare l'accaduto ed il veniva arrestato e l'arma posta sotto sequestro. Per_1
In conseguenza di ciò, il si recava al Pronto Soccorso di Gravina in Puglia, dove gli Pt_1 veniva diagnosticato uno stato d'ansia reattivo con prognosi di giorni 2, cui seguivano ulteriori giorni
13.
Riferiva, poi, il ricorrente che il instaurato il processo penale nella forma del Per_1
giudizio direttissimo – in cui il si costituiva parte civile per ottenere il risarcimento dei danni Pt_1
patiti - veniva condannato dal Tribunale di Altamura con la sentenza n. 220/2010 a mesi 3 di reclusione, al pagamento delle spese processuali, con sospensione condizionale della pena inflitta, e al “risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, , da liquidarsi Parte_1 davanti al giudice civile”. A seguito di appello dell'imputato, in data 06.11.2010, la Corte di Appello di Bari rideterminava la pena inflitta al con la sentenza n. 1990/2012, divenuta definitiva, Per_1
confermando integralmente le statuizioni civili.
Proseguiva il inoltre, che in data 30.10.2012 la dott.ssa certificava che “il Pt_1 Per_2 signor presenta crisi d'ansia e collera improvvisa e immotivata. Per tale patologia Parte_1 assume saltuariamente ansiolitici” e che tale patologia fosse senza dubbio riconducibile ai fatti verificatisi il 06.02.2005.
Concludeva, pertanto, istando per il riconoscimento del danno patrimoniale, pari a €. 9.133,97, costituente l'esborso sostenuto per l'assistenza legale nell'ambito delle due fasi del procedimento penale;
e del danno non patrimoniale, di €. 15.000,00, per un totale di €. 24.133,97. Con memoria di costituzione e risposta depositata in cancelleria il 12.05.2014 si costituiva in giudizio ex art. 702 bis co. 3 c.p.c. il resistente , il quale contestava la ricostruzione Persona_1
di controparte in quanto infondata in fatto e in diritto, istando per il rigetto del ricorso perché destituito di fondamento giuridico, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi del giudizio.
Preliminarmente, evidenziava il che il tempo intercorso tra la data del ricorso e quella Per_1 dell'udienza di prima comparizione fosse eccessivamente lungo e, pertanto, in contrasto con un consolidato orientamento giurisprudenziale mirante a snellire e accelerare i tempi per la trattazione del giudizio.
Inoltre, sempre in via preliminare, il non condivideva l'individuazione dell'ufficio Per_1
giudiziario, sottolineando che il Tribunale di Altamura non era mai esistito, se non nella forma di
Sezione Distaccata del Tribunale di Bari.
Deduceva il resistente, nel merito, che la somma liquidata dal Giudice penale per il pagamento delle spese riconducibili alla costituzione di parte civile in entrambi i gradi del processo penale era stata di complessivi €. 2.249,65, e che detto importo fu corrisposto a mezzo di assegno dalla consorte del , che lo inviò al procuratore del a mezzo di raccomandata Per_1 Controparte_1 Pt_1
A./R. come da allegato depositato in atti.
Pertanto, aggiungeva il resistente che nient'altro fosse dovuto al poiché non avendo Pt_1
la parte civile proposto gravame avverso il capo della sentenza relativo alla liquidazione delle spese in sede penale, la stessa non poteva essere più riproposta quando la sentenza penale fosse passata in giudicato, sicchè la domanda di risarcimento del danno patrimoniale era da ritenersi destituita di fondamento.
Proseguiva il che, con riferimento alla domanda di danno non patrimoniale, era Per_1 indimostrato e indimostrabile il nesso di causalità tra l'evento dedotto in giudizio – verificatosi il
06.02.2005 – e la diagnosi contenuta nel certificato medico a firma della dott.ssa , avvenuta Per_2 nel 2012. Quindi, il danno non patrimoniale individuato dall'attore era assolutamente arbitrario.
Precisava la parte resistente, infatti, che il svolgeva giornalmente la professione di Pt_1 autista di pullman presso l'azienda e, pertanto, non era ragionevole immaginare che avesse Pt_2
effettuato una prestazione lavorativa così stressante in presenza delle lamentate patologie psicologiche. Chiedeva, dunque, di essere autorizzato a domandare specifiche informative alla
Provincia di Bari per quel che riguardava la regolarità del servizio svolto dall'attore nel periodo tra il
2005 e il 2012.
Concludeva, quindi, il in via preliminare per l'illegittimità del giudizio per il lungo Per_1 tempo intercorso tra la proposizione del ricorso e l'udienza di trattazione, nonché per l'inesistenza del giudizio medesimo non esistendo il Tribunale di Altamura;
nel merito, per il rigetto del ricorso perché privo di ogni supporto probatorio, per la dichiarazione della temerarietà della lite e, infine, per la trasformazione del rito da speciale a ordinario, stante la necessità di espletare i mezzi istruttori così come richiesti in atti;
con condanna alle spese e compensi di causa.
Con ordinanza del 03.06.2014 il precedente Giudice disponeva la prosecuzione del giudizio secondo la forma del rito ordinario, fissando l'udienza ex art. 183 c.p.c..
All'udienza del 01.12.2015 il precedente Giudice disponeva ctu al fine di verificare eziologia ed entità dei danni lamentati da parte attrice con i fatti di cui all'atto introduttivo ed autorizzava parte convenuta ad acquisire presso la Città Metropolitana di Bari la documentazione e le informazioni inerenti l'espletamento dell'attività lavorativa da parte dell'attore.
In data 23.01.2016 decedeva il convenuto e veniva dichiarata l'interruzione Persona_1
del processo, che su istanza depositata in cancelleria il 12.12.2017, veniva riassunto nei confronti dei suoi gli eredi , e , che si costituivano regolarmente Controparte_1 CP_2 CP_3 ai sensi dell'art. 303 c.p.c.
Esaurita l'attività istruttoria, dopo numerosi rinvii dettati da esigenze di riorganizzazione del ruolo di cognizione, anche in conseguenza della soppressione della Sezione Distaccata di Altamura e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la causa veniva rinviata all'udienza del 10.06.2024, per la precisazione delle conclusioni, ove veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
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Tanto premesso in punto di fatto, la domanda è parzialmente fondata e merita accoglimento per quanto di ragione.
Preliminarmente va chiarito che “ai sensi dell'art. 651 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e della sua illiceità penale e all'affermazione che
l'imputato lo ha commesso, con esclusione della colpevolezza, il cui esame è autonomamente demandato al giudice civile. Detta sentenza non è, inoltre, vincolante con riferimento alle valutazioni
e qualificazioni giuridiche attinenti agli effetti civili della pronuncia, quali sono quelle che riguardano l'individuazione delle conseguenze dannose che possono dare luogo a fattispecie di danno risarcibile” (cfr. Cass. Civ. n. 33424/2019; Cass. Civ. n. 20786/2018); e che, inoltre, “nel giudizio civile di danno è riconosciuto al giudice il potere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio sotto il profilo della loro rilevanza civilistica, per pervenire
a soluzioni e qualificazioni non vincolate dall'esito del processo penale” (cfr. Cass. civ. n.
27016/2022; Cass. Civ. n. 36638/2021).
Tanto premesso, le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono esaminarsi secondo il seguente ordine logico-giuridico. Esaminando, in primo luogo, la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, asseritamente derivante dall'esborso sostenuto dall'attore per ottenere l'assistenza tecnica nell'ambito dei due gradi del processo penale, la domanda è infondata.
A sostegno della propria domanda il allegava la fattura commerciale rilasciata dal Pt_1
suo legale (cfr. doc. n. 5 del fascicolo di parte attrice); orbene, per pacifico orientamento della
Suprema Corte di Cassazione, in un giudizio ordinario di cognizione non è sufficiente per l'attore l'allegazione della fattura, poiché le fatture “pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, hanno tal valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l'inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. ex multis, Cass. Civ. n.
9685/2000).
La fattura è, infatti, un documento unilaterale che non può assumere valore probatorio se non
è accompagnato dalla prova del pagamento di quanto in essa indicato.
La regola di ripartizione dell'onere della prova, infatti, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore che fa valere un diritto in giudizio ed ha, quindi, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto di credito (cfr. ex multis, Cass.
Civ. n. 24815/2005; Cass. Civ. n. 2421/2006; Cass. Civ. n. 12765/2007).
Ebbene, nel giudizio de quo, l'attore assume di aver subito un danno patrimoniale riconducibile alle spese legali sostenute per la difesa nel processo penale, a carico del , Persona_1
in cui era costituito come parte civile.
La domanda non merita accoglimento poiché l'unico elemento dedotto a sostegno di suddetto pagamento è la fattura commerciale che, da sola, non è idonea a supportare tale richiesta. Tanto vale indipendentemente da una valutazione di merito sul nesso di causalità tra il processo penale affrontato dal – seppur come parte civile – e il danno patrimoniale derivato dal non documentato Pt_1
pagamento nei confronti del proprio difensore, nonché da una valutazione sulla spirata possibilità, per l'odierno attore, di impugnare la liquidazione delle spese nel processo penale, come eccepito dal convenuto nella comparsa di risposta.
Pertanto, la richiesta di risarcimento di danno patrimoniale di €. 9.133,97 va rigettata per la ragioni innanzi esposte.
Passando ad esaminare la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, invece, essa ancorchè fondata nell'an, deve essere rideterminata apparendo sproporzionato il quantum richiesto dal Pt_1 A tal proposito, giova premettere che la voce di pregiudizio non patrimoniale, domandata espressamente dall'attore, è da intendersi quale sofferenza soggettiva, patema d'animo causata dal reato e spettante ex art. 2059 c.c., in conseguenza dell'accertato reato.
Orbene, se è vero che del pregiudizio non patrimoniale è necessario allegare e provare gli elementi costitutivi (cfr. Cass. Civ. n. 12236/2012), è anche vero che nel caso di specie, pur dovendosi a tal fine utilizzare il criterio equitativo di cui all'art. 1226 c.c., l'entità del danno patito può comunque determinarsi per presunzioni, sulla base dalla descrizione della vicenda delittuosa contenuta nello stesso atto introduttivo del giudizio e dai documenti allegati che possono all'uopo fornire utili elementi sia per la comprensione della gravità del fatto che delle possibili conseguenze scaturenti dallo stesso.
Infatti, come da insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'indagine sulla presunzione dell'entità del c.d. danno morale da reato va condotta “sulla scorta del criterio presuntivo di proporzionalità diretta, alla luce del quale a una più intensa gravità della condotta corrisponde una maggiore efficacia probatoria della presunzione semplice, della massima di comune esperienza o del fatto notorio” (cfr. Cass. Civ. n. 8477/2020).
Ebbene, la fattispecie che qui ci occupa, secondo l'id quod plerumque accidit, è stata certamente idonea a provocare al un danno morale;
come è emerso dalla sentenza definitiva Pt_1
n. 1990/2012 della Corte d'Appello di Bari (R.G. n. 722/2011), è stato giudicato Persona_1
colpevole del reato di violenza privata (art. 610 c.p.), poiché brandendo un coltello di genere vietato inseguiva la persona offesa , costringendolo a non recarsi presso il proprio Parte_1
domicilio.
È evidente che una vicenda di tale tenore può legittimamente provocare una sofferenza, seppur temporanea, a chi ne rimane vittima, come può dedursi non solo dalle massime di comune esperienza ma anche dal certificato di Pronto Soccorso allegato, nel quale all'odierno attore veniva diagnosticato uno “stato d'ansia reattivo” con una prognosi di giorni 2 (cfr. doc. n. 3 allegato al fascicolo di parte attrice).
Il delitto di violenza privata, inoltre, è un delitto contro la libertà morale e appartiene, quindi, al più ampio novero dei delitti contro la libertà individuale, diritto inviolabile costituzionalmente tutelato.
Al fine della quantificazione equitativa del danno andrà individuata l'intensità della violazione della libertà morale e fisica, del turbamento psichico cagionato e delle conseguenze sul piano psicologico individuale e dei rapporti intersoggettivi, degli effetti proiettati nel tempo, nonché dell'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima (cfr. Cass. pen. n. 51643/2019).
Quanto all'intensità, al turbamento psichico e alle conseguenze sul piano psicologico individuale si è pocanzi detto;
con riferimento agli effetti proiettati nel tempo, invece, non si ritiene provato il nesso di causalità (e né può essere ritenuto soddisfatto attraverso una presunzione semplice) tra il turbamento derivato dal reato e la diagnosi effettuata ben 7 anni dopo (il 30.05.2012) dal medico di famiglia del dott.ssa , in cui si fa genericamente riferimento a “crisi d'ansia e Pt_1 Per_2 di collera improvvisa e immotivata” (cfr. doc. n. 4 allegato al fascicolo di parte attrice): nesso di causalità, peraltro, negato anche dal c.t.u. nella visita psichiatrica e valutazione psicodiagnostica del
2016, allegata al fascicolo del giudizio.
Per quanto attiene all'incidenza del fatto criminoso sulla personalità della vittima, infine, non vi sono sufficienti elementi probatori, né presuntivi, per poterla valutare e, di conseguenza, quantificare.
Alla luce di quanto esposto, questo Tribunale ritiene equa la somma di €. 1.500,00 quale risarcimento del danno morale da reato subito dall'attore , in applicazione del Parte_1
combinato disposto dagli artt. 2059, 2056, 1226 c.c.
Come noto, invero, l'importo in oggetto liquidato, quantificato alla data della liquidazione ed avente natura di debito di valore, va maggiorato secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di cui alla sentenza della Corte di Cassazione, sez. un., 17 febbraio 1995 n. 1712, secondo il quale gli interessi sui debiti di valore vanno calcolati sulla somma corrispondente al valore dell'importo al momento dell'illecito, via via rivalutato anno per anno sulla base degli indici Istat del
“costo della vita” (accessori che possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio come chiariscono sul punto Cassazione Civile, sez. III, 28/04/2010, n. 10193 e Cassazione Civile, sez. III,
07 luglio 2009, n. 15928). Poiché la somma liquidata è stata, come detto, determinata al valore attuale
(al 2012) della moneta, per il calcolo degli interessi, in applicazione del criterio indicato dalla citata sentenza della S.C, la stessa deve essere previamente devalutata in base ai predetti indici Istat alla data sinistro e sulla stessa, progressivamente rivalutata da tale data, devono calcolarsi gli interessi al tasso legale da calcolarsi annualmente sulle somme via via rivalutate anno per anno sino alla data di deposito della sentenza di prime cure sulla base dell'apposito indice fornito dall'I.S.T.A.T. per l'aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai dell'industria.
Dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo, invece, sulle somme liquidate a titolo di danno, vanno corrisposti i soli interessi legali, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod.civ. (Cassazione Civile, sez. III, 6 novembre 1996, n. 9648).
Quanto alle spese processuali, in ragione dell'esito della lite (integrale rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale e considerevole riduzione della somma riconosciuta a titolo di danno non patrimoniale), appare equo disporne la compensazione nella misura di 1/2, ponendo la restante metà – secondo il principio di soccombenza - a carico dei convenuti, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147/2022, in base allo scaglione di riferimento tenuto conto del valore effettivo della causa (da €. 1.101,00 a €. 5.200,00), secondo i valori medi, con riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva, trattazione/istruttoria e decisionale, con riduzione del 20% in considerazione dell'effettiva attività svolta in giudizio e della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nella causa iscritta al R.G. n. 92000378/2013, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE, per quanto di ragione, la domanda proposta da e, per Parte_1
l'effetto, AN , e al pagamento, in solido Controparte_1 CP_2 CP_3 tra loro, della somma di €. 1.500,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi come in narrativa;
2) COMPENSA nella misura di ½ le spese del presente giudizio – che liquida per l'intero in
€. 2.041,60, oltre rimborso spese forfettario 15%, IVA e CPA come per legge – ANNDO
i convenuti , e , in solido tra loro, al pagamento, Controparte_1 CP_2 CP_3 in favore dell'attore , della restante metà. Parte_1
Così deciso in Bari il 14.01.2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Merra