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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/01/2025 al n. 269 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Tommaso
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Piscopo Ageo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AM di ST in data 11.6.1996 dalla cui unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], maggiorenne Per_1
ed autonoma economicamente, e nato a [...] il [...], maggiorenne Per_2
non autonomo economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto di omologa del
24.5.2014 reso nel procedimento R.G. n. 3286/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra oltre al CP_1
contributo al mantenimento in favore del figlio , studente presso il Per_2
Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, maggiorenne non autonomo economicamente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 24.5.2014 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 4.12.2013, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ a) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
b) La casa familiare sita a Acerra (NA) in Via Caracciolo n° 29, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nel godimento della sig. che ivi CP_1
continuerà ad abitare unitamente ai figli.
c) Il sig. verserà alla sig. , a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, la somma di € 300,00 (Trecento/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del Protocollo COA e Tribunale di Nola del 20.5.2021 a cui testualmente ci si riporta. Detta somma di € 300,00 (Trecento/00) sarà corrisposta fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.” Per_2
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
il 10/05/1969 , il giorno 11.06.1996 a AM di ST , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.156, Parte II, Serie A, Anno 1996
);
b) assegna la casa familiare sita ad Acerra (NA) alla Via Caracciolo n.29 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
CP_1
c) dispone che il sig. corrisponda alla SI.ra , la Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Protocollo COA e Tribunale di Nola del 20.5.2021;
d) dà atto che le parti hanno definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona di
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta il 30/01/2025 al n. 269 /2025 R.G. avente ad oggetto:
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili promosso da
(C.F.: ) nato a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Esposito Tommaso
e da
(C.F.: ) nata a [...] il [...] , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Piscopo Ageo
-RICORRENTI -
con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- INTERVENIENTE NECESSARIO-
CONCLUSIONI
Come da ricorso e da note di trattazione da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/01/2025 gli epigrafati ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio concordatario in AM di ST in data 11.6.1996 dalla cui unione nascevano due figli: nata a [...] il [...], maggiorenne Per_1
ed autonoma economicamente, e nato a [...] il [...], maggiorenne Per_2
non autonomo economicamente, evidenziavano che il Tribunale di Nola aveva omologato la separazione consensuale tra i coniugi con decreto di omologa del
24.5.2014 reso nel procedimento R.G. n. 3286/2013 e che da quell'epoca la separazione si è protratta ininterrottamente.
Con note in sostituzione di udienza, ritualmente depositate, le parti si riportavano al ricorso chiedendo la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente assegnazione della casa coniugale alla sig.ra oltre al CP_1
contributo al mantenimento in favore del figlio , studente presso il Per_2
Conservatorio San Pietro a Maiella di Napoli, maggiorenne non autonomo economicamente.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere.
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè decreto di omologazione del 24.5.2014 previa comparizione delle parti dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola in data 4.12.2013, risultato non impugnato.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nei sei mesi anteriori alla proposizione della domanda di divorzio a decorrere dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al presidente, visto che non è stata eccepita la interruzione della separazione da tale data.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto ai provvedimenti accessori, i ricorrenti riportandosi al ricorso ed alle condizioni di separazione, hanno concordato le seguenti pattuizioni rilevanti in questa sede:
“ a) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
b) La casa familiare sita a Acerra (NA) in Via Caracciolo n° 29, di proprietà di entrambi i coniugi, resterà nel godimento della sig. che ivi CP_1
continuerà ad abitare unitamente ai figli.
c) Il sig. verserà alla sig. , a titolo di contributo Parte_1 CP_1
al mantenimento del figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_2
autosufficiente, la somma di € 300,00 (Trecento/00), somma che sarà versata a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, oltre il concorso al 50% delle spese straordinarie (mediche non coperte dal SSN, scolastiche, parascolastiche) secondo le linee guida del Protocollo COA e Tribunale di Nola del 20.5.2021 a cui testualmente ci si riporta. Detta somma di € 300,00 (Trecento/00) sarà corrisposta fino a quando il figlio non sarà economicamente autosufficiente.” Per_2
Ciò posto, poiché gli accordi espressi dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. ed appaiono conformi agli interessi della prole, ritiene il Tribunale di poterli recepire interamente e porli a base della presente decisione.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.:
Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998). Le spese di lite vanno integralmente compensate tenuto conto della natura del ricorso e degli accordi delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 CP_1
il 10/05/1969 , il giorno 11.06.1996 a AM di ST , trascritto presso l'Ufficio di Stato Civile di detto Comune (atto n.156, Parte II, Serie A, Anno 1996
);
b) assegna la casa familiare sita ad Acerra (NA) alla Via Caracciolo n.29 alla sig.ra che la abiterà unitamente ai figli;
CP_1
c) dispone che il sig. corrisponda alla SI.ra , la Parte_1 CP_1
complessiva somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio Per_2
maggiorenne non economicamente autosufficiente, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese mediante bonifico bancario, oltre al 50 % delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Protocollo COA e Tribunale di Nola del 20.5.2021;
d) dà atto che le parti hanno definito tra loro ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022
f) compensa le spese di lite;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti. Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 02/04/2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Vincenza Barbalucca