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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/06/2025, n. 1263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1263 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 12.06.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8276/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 7261/2021
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Mariarosaria Buscetto, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria
Capua Vetere alla Via Convento delle Grazie n.28
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 27.12.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
20.09.2019 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 7261/2021) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 7261/2021, disposto il rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, all'udienza del 12.06.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
02.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 27.12.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse errato nella valutazione del quadro Persona_1
sanitario che affligge la ricorrente atteso che nelle more della fase di atp era intervenuto un significativo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente che la rendono incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Il CTU nominato nel presente giudizio, Dott. , nella Persona_2
relazione depositata, a seguito dell'esame della documentazione versata in atti e della visita peritale, ha riscontrato ed accertato: “La sig.ra
[...]
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1
alla via Latina n° 42, codice fiscale: , coniugata, C.F._1 pensionata, per quanto all'esame clinico eseguito e per quanto desumibile
3 dalla documentazione sanitaria in atti, applicata la formula per le infermità concorrenti, viste le tabelle per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard, per minorazioni multiple coesistenti,
a nostro parere, è da ritenersi, senz'altro, Pt_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età in misura grave pari al 100% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, certamente sottovalutate dalla competente commissione di prima istanza. Questo riconoscimento non implica il diritto automatico alla concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché tale indennità spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 11/02/80 n° 18 et Legge 21/11/88 n° 508). Nel caso in esame, si ritiene che la ricorrente, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, considerata la documentazione visionata e, in particolare, considerato l'esito dell'esame clinico e dei test di performance somministrati ed allegati (cui si rimanda),
NON si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita;
NON si può, dunque, riconoscere, a nostro avviso, il diritto ad usufruire dei benefici di legge derivanti dall'indennità di accompagnamento. Viceversa, in considerazione del quadro clinico generale riscontrato all'atto della visita medico legale e della documentazione sanitaria acquisita in corso di causa, riteniamo che ella possa considerarsi quale “soggetto in situazione di handicap con connotazione di gravità” ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n°104/92, con decorrenza gennaio 2025, epoca della visita di cui al presente elaborato, in mancanza di altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente. Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed
4 immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, la ricorrente va dichiarata persona che versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità con decorrenza dal mese di gennaio 2025, non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante l'accoglimento parziale della domanda e considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara parte ricorrente affetta da handicap con connotazione di gravità, con decorrenza da gennaio 2025;
b) dichiara non sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 12 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa
Valentina Ricchezza, all'udienza del 12.06.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8276/2023 cui è stata riunita quella recante R.G. n. 7261/2021
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rapp.to e difeso, giusta mandato in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv.
Mariarosaria Buscetto, presso cui elettivamente domicilia in Santa Maria
Capua Vetere alla Via Convento delle Grazie n.28
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
Presidente p.t, rappresentato e difeso dall'avv. indicato in atti, giusta procura, ed elettivamente domiciliato in Caserta, loc. San Benedetto alla via
Arena
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo.
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 27.12.2023 l'istante ha convenuto dinanzi a questo Giudice l' esponendo che in data CP_1
20.09.2019 aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile e che la domanda non aveva avuto esito positivo.
1 Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. R.G. n. 7261/2021) nella presente sede contestava le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati gli danno diritto alla provvidenza richiesta.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Disposta la riunione alla presente causa del fascicolo relativo al procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis, comma
1, c.p.c., svoltosi tra le stesse parti e rubricato al n. R.G. 7261/2021, disposto il rinnovo delle operazioni peritali nella presente fase del giudizio, all'udienza del 12.06.2025, la causa veniva decisa come da sentenza letta all'esito della camera di consiglio.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data
02.11.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 28.11.2023 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 27.12.2023 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
2 Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo parte opponente contestava le conclusioni rassegnate dal ctu evidenziando che esse non fossero obiettive e che il dott. avesse errato nella valutazione del quadro Persona_1
sanitario che affligge la ricorrente atteso che nelle more della fase di atp era intervenuto un significativo aggravamento delle condizioni di salute della ricorrente che la rendono incapace di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
I rilievi formulati implicavano la necessità di procedere ad ulteriori approfondimenti e chiarimenti in ordine all'elaborato peritale (sul punto cfr.
Cass., 10/03/2006 n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
Il CTU nominato nel presente giudizio, Dott. , nella Persona_2
relazione depositata, a seguito dell'esame della documentazione versata in atti e della visita peritale, ha riscontrato ed accertato: “La sig.ra
[...]
, nata il [...] a [...] ed ivi residente, Parte_1
alla via Latina n° 42, codice fiscale: , coniugata, C.F._1 pensionata, per quanto all'esame clinico eseguito e per quanto desumibile
3 dalla documentazione sanitaria in atti, applicata la formula per le infermità concorrenti, viste le tabelle per il calcolo dell'invalidità secondo la formula “a scalare” di Balthazard, per minorazioni multiple coesistenti,
a nostro parere, è da ritenersi, senz'altro, Pt_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti propri della sua età in misura grave pari al 100% a decorrere sin dall'epoca della domanda amministrativa, per le patologie già documentate a quella data e, a nostro giudizio, certamente sottovalutate dalla competente commissione di prima istanza. Questo riconoscimento non implica il diritto automatico alla concessione dell'indennità di accompagnamento, poiché tale indennità spetta, per esplicito dettato legislativo, ai soggetti che si trovano nell'impossibilità di deambulare e/o di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'aiuto permanente di un accompagnatore (Legge 11/02/80 n° 18 et Legge 21/11/88 n° 508). Nel caso in esame, si ritiene che la ricorrente, all'atto della visita medico legale di cui alla presente Consulenza Tecnica, considerata la documentazione visionata e, in particolare, considerato l'esito dell'esame clinico e dei test di performance somministrati ed allegati (cui si rimanda),
NON si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore e/o di compiere gli atti quotidiani della vita;
NON si può, dunque, riconoscere, a nostro avviso, il diritto ad usufruire dei benefici di legge derivanti dall'indennità di accompagnamento. Viceversa, in considerazione del quadro clinico generale riscontrato all'atto della visita medico legale e della documentazione sanitaria acquisita in corso di causa, riteniamo che ella possa considerarsi quale “soggetto in situazione di handicap con connotazione di gravità” ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n°104/92, con decorrenza gennaio 2025, epoca della visita di cui al presente elaborato, in mancanza di altra idonea documentazione in atti, utile a diversa valutazione medico legale”.
Alla luce dei chiarimenti resi, si ritiene che il ricorso vada accolto parzialmente. Le considerazioni espresse dal consulente, motivate ed
4 immuni da vizi logici, sono ampiamente condivise e richiamate dal giudicante in quanto pienamente supportate dalla documentazione sanitaria in atti.
Sulla base delle superiori conclusioni, la ricorrente va dichiarata persona che versa in una condizione di handicap con connotazione di gravità con decorrenza dal mese di gennaio 2025, non ricorrono, invece, i presupposti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Le spese di lite si considerano integralmente compensate stante l'accoglimento parziale della domanda e considerata la individuata decorrenza in epoca notevolmente successiva alla proposizione della domanda amministrativa.
Le spese di consulenza vanno poste definitivamente a carico dell' e CP_1
liquidate come da separato decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) in accoglimento parziale del ricorso dichiara parte ricorrente affetta da handicap con connotazione di gravità, con decorrenza da gennaio 2025;
b) dichiara non sussistente il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
c) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
d) pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica CP_1
che liquida come da separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 12 giugno 2025
La giudice dr.ssa Valentina Ricchezza
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