Articolo 1 della Legge 10 agosto 1950, n. 876
Articolo 2
Versione
14 novembre 1950
Art. 1.
Sono assunte a carico dello Stato, fino al 30 giugno 1949, le spese relative al trasporto ferroviario di merci in arrivo in Italia o in transito sul percorso italiano, destinate gratuitamente alla Commissione mista di soccorso della Croce Rossa Internazionale di Ginevra e da questa alle popolazioni dei paesi vittime della guerra.
Entrata in vigore il 14 novembre 1950