CA
Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/05/2025, n. 1821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1821 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2160/2023 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNI BATTISTA MAGGIOLO, con studio in San Marco 3472, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), ora Controparte_1 C.F._1 [...]
, contumaci Controparte_2
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Roberto Venturi, con studio in Stradone Porta Palio n. 36, Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023, n. 1846
MOTIVAZIONE
• premesso che nel presente giudizio di appello è stata pronunciata la sentenza non definitiva 3 aprile 2025 n. 989/25 e che successivamente alla sentenza, in data 16 aprile 2025, il difensore dell'appellante, munito di procura speciale, ha comunicato di rinunciare agli atti, essendo stato raggiunto un accordo transattivo;
• rilevato che la rinuncia è regolare ed è stata accettata dal difensore procuratore speciale della parte appellata costituita, “a spese compensate”;
• rilevato che il CTU nominato ing. ha comunicato Persona_1 con nota 17 aprile 2025 che le operazioni peritali, disposte con ordinanza 3 aprile 2025 al fine della determinazione del quantum del danno, non erano iniziate, sicché non è necessario procedere a una liquidazione del compenso;
• osservato che l'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115 non
è applicabile in caso di rinuncia all'appello perché il procedimento viene definito con un provvedimento di estinzione e non d'inammissibilità o improcedibilità e che, anche in caso di estinzione del giudizio, la sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non avendo pronunciato unicamente su questioni di rito, rimane efficace;
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere est. la Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte D'Appello di Venezia, in persona dei magistrati: dott.ssa Clotilde Parise Presidente dott.ssa Elena Rossi Consigliere dott. Gianluca Bordon Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 2160/2023 R.G. promossa da
(C.F. , assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avvocato domiciliatario GIOVANNI BATTISTA MAGGIOLO, con studio in San Marco 3472, Venezia
PARTE APPELLANTE contro
(C.F. ), ora Controparte_1 C.F._1 [...]
, contumaci Controparte_2
(P.IVA ), Controparte_3 P.IVA_2 assistita e difesa dall'avvocato domiciliatario Roberto Venturi, con studio in Stradone Porta Palio n. 36, Verona
PARTI APPELLATE
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona 2 ottobre 2023, n. 1846
MOTIVAZIONE
• premesso che nel presente giudizio di appello è stata pronunciata la sentenza non definitiva 3 aprile 2025 n. 989/25 e che successivamente alla sentenza, in data 16 aprile 2025, il difensore dell'appellante, munito di procura speciale, ha comunicato di rinunciare agli atti, essendo stato raggiunto un accordo transattivo;
• rilevato che la rinuncia è regolare ed è stata accettata dal difensore procuratore speciale della parte appellata costituita, “a spese compensate”;
• rilevato che il CTU nominato ing. ha comunicato Persona_1 con nota 17 aprile 2025 che le operazioni peritali, disposte con ordinanza 3 aprile 2025 al fine della determinazione del quantum del danno, non erano iniziate, sicché non è necessario procedere a una liquidazione del compenso;
• osservato che l'art. 13 comma 1 quater, D.P.R. 30.5.02, n. 115 non
è applicabile in caso di rinuncia all'appello perché il procedimento viene definito con un provvedimento di estinzione e non d'inammissibilità o improcedibilità e che, anche in caso di estinzione del giudizio, la sentenza non definitiva, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., non avendo pronunciato unicamente su questioni di rito, rimane efficace;
P.Q.M.
visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del giudizio di appello.
Nulla sulle spese di lite.
Venezia, 15 maggio 2025
il Consigliere est. la Presidente
dott. Gianluca Bordon dott.ssa Clotilde Parise
pag. 2/2