Ordinanza cautelare 22 maggio 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 09/12/2025, n. 7931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7931 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07931/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02106/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2106 del 2025, proposto da
AN AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Coppola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto di revoca del nulla osta del 29/01/2025 , notificato in pari data a firma del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione - UTG di Napoli di Napoli PP--NA/L/Q/2023/103875 del 29.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 il dott. CC PA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il gravame che ne occupa viene impugnato il decreto di revoca del 29.1.25 del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore del ricorrente in data 1/5/2023 su istanza del 27/03/20.
Il ricorrente, in particolare, espone di avere fatto ingresso in Italia il 15.8.23 e di essere stato convocato per la sottoscrizione del contratto in data 10.10.24, allorquando era già deceduto il suo datore di lavoro (in data 27.9.24).
La Prefettura, indi, procedeva a disporre una nuova convocazione, in data 13.12.24, richiedendo di documentare la cessazione dell’attività da parte del datore.
Seguiva, in assenza di detta integrazione, la adozione del provvedimento di revoca quivi gravato, sorretto dai mezzi in appresso compendiati:
- violazione e falsa applicazione del d.lgs. 286/98 artt. 22 e ss., nonché del D.L. 21.06.2022 n. 73 convertito dalla L. 04.08.2022 n. 122 artt. 42 e ss., nonché del DPCM del 21 – 12 – 2021 e della Circolare del Ministero dell’Interno n. 3836 del 20 agosto 2007, per eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, stante la causa di forza maggiore occorsa (decesso del datore di lavoro) legittimante il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
- violazione e falsa applicazione della legge n. 241/90 – difetto di motivazione ed assenza di istruttoria procedimentale – sviamento – perplessità – violazione dei principi di ragionevolezza, trasparenza e buon andamento della res publica – violazione del giusto procedimento amministrativo, atteso che – quanto alla richiesta di produzione di documentazione atta a dimostrare la cessazione dell’attività dell’azienda- verrebbe in rilievo il decesso del datore di lavoro cui è conseguita altresì l’inattività della società, costituita in forma unipersonale.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata e la causa, al fine, è stata introitata per la decisione all’esito della udienza pubblica del 22 ottobre 2025.
Il ricorso è fondato, all’esito del congiunto scrutinio delle due doglianze che lo assistono.
Fondate, infatti, sono le censure afferenti alla omessa valutazione della sussistenza delle condizioni per la adozione di un provvedimento positivo, di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, stante il decesso dell’allegato datore di lavoro nella “pendenza” del procedimento che ne occupa.
Non è quivi in discussione, non essendo mai stata allegata neanche dalla resistente Amministrazione, la inesistenza in allora –vale a dire, al momento dell’ingresso in Italia- delle condizioni per la stipulazione del rapporto di lavoro con l’indicato datore.
La Autorità, a fronte dell’ingresso in Italia in data 15 agosto 2023, solo per la data del 10.10.2024 convocava le parti.
Il decorso di tale inusitato spatium temporis - quali che ne siano le ragioni- non è per certo imputabile al ricorrente che, indi e de relato , delle sfavorevoli sopravvenienze che ne possono discendere non può, ragionevolmente, essere chiamato a rispondere:
E, invero, già prima della adozione del gravato provvedimento la Amministrazione era stata resa edotta del decesso del datore di lavoro e, indi, messa nelle condizioni di rilasciare un permesso per attesa occupazione.
Orbene, considerata la documentazione prodotta nel presente giudizio e già presentata in sede procedimentale, relativamente al decesso del datore di lavoro intervenuto nelle more della definizione del procedimento, l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di rilasciare al ricorrente un permesso per attesa occupazione; deve in tal caso, invero, considerarsi integrata una causa di forza maggiore, siccome peraltro fatto palese dalla stessa Amministrazione nel corpo delle circolari citate da parte ricorrente.
Talchè, in conclusione, e siccome già delibato da questo TAR in sede interinale, con statuizioni dalle quali non si rinviene ragione veruna per quivi deflettere:
- il decesso del datore di lavoro era stato correttamente rappresentato alla Amministrazione;
- a fronte di tale rituale comunicazione, la Autorità non ha considerato la possibilità, al verificarsi di circostanze di “forza maggiore” non rientranti nella sfera di signoria dell’interessato, di rilasciato un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità di quanto previsto dalla circolare del medesimo Ministero dell’Interno 17 novembre 2020 n. 4623;
- la Autorità, di contro e tenuto conto dell’inerte contegno da essa serbato per oltre un anno, appare avere irragionevolmente allocato l’alea del decorso del tempo in capo al ricorrente, non assegnando veruna rilevanza al decesso – medio tempore - del datore di lavoro e, indi, alla impossibilità -nel momento in cui si è concretata la convocazione- di stipulare il contratto di soggiorno (a distanza di oltre un anno dall’ingresso in Italia);
- tale circostanza, per vero, non rientrando per certo nella sfera di signoria dell’interessato e costituendo scaturigine dell’inerte condotta della resistente Amministrazione, avrebbe dovuto indurre essa Amministrazione a rilasciare un titolo di soggiorno per attesa occupazione, anche in conformità a quanto previsto dalle circolari del medesimo Ministero.
Le peculiarità della fattispecie controversa inducono, nondimeno, a compensare le spese di lite.
La mancata ottemperanza, di poi, agli incombenti istruttori disposti dalla competente Commissione territoriale con il decreto n. 147/25, determina il mancato accoglimento della istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il gravato provvedimento.
Spese compensate.
Respinge, allo stato, la domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
NT CU, Presidente
Angela Fontana, Consigliere
CC PA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CC PA | NT CU |
IL SEGRETARIO