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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 114/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Sara BARAVELLI presso il cui studio, sito in Bologna, via della Zecca n. 1, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Rosa MAURO e C.F._2 dall'Avv. Rosa QUATTRIN, presso il cui studio in Bologna, via de' Gombruti n. 16, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: separazione giudiziale tra coniugi
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 9 ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis,
1. dichiarare la separazione personale dei signori e con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
2. assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. 30; Parte_1
3. con decorso dalla data della domanda disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate per il figlio maggiorenne non economicamente autonomo, come stabilite nel Protocollo del Tribunale Per_1 di Bologna, firmato il 9 agosto 2017; Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre accessori.”.
pagina 1 di 6 Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 30 settembre 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: In via provvisoria e urgente:
- emettere sentenza sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile;
- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e contestualmente ordinare a il rilascio immediato della casa coniugale sita in Bologna, Parte_1 via Valdossola n. 30; Nel merito accogliere le domande tutte già formulate dal resistente in via provvisoria da intendersi quivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 Parte_1 Persona_2 giugno 1998. Dall'unione è nato, l'11 gennaio 2001, studente universitario di ingegneria e Per_1 impiegato come operaio in forza di contratto di apprendistato professionalizzante. Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Valdossola n. 30 a Bologna, di proprietà del signor CP_1
2. Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- le sia assegnata la casa familiare, dove continuerà ad abitare con il figlio non autosufficiente;
- sia posto a carico del padre un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento di Per_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le allegazioni CP_1 della controparte, non si è opposto alla separazione e ha chiesto che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- siano rigettate le domande della controparte e sia ordinato a di Parte_1 lasciare immediatamente la casa coniugale. Nell'udienza del 15 aprile 2025 sono stati sentiti i signori e che Pt_1 CP_1 hanno precisato il contenuto dei loro atti. Con ordinanza emessa il 16 aprile 2025 la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha assegnato a la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. Parte_1
30;
- con decorso dalla data della domanda ha disposto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. La Corte d'Appello di Bologna, respingendo il reclamo proposto dal signor ha confermato l'ordinanza adottata ex art. 473 bis.22 c.p.c.. CP_1
pagina 2 di 6 Nell'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente e del resistente rispettivamente come da atti del 9 ottobre e del 30 settembre 2025. In particolare, la signora ha Pt_1 modificato le proprie conclusioni relative al mantenimento del figlio, adeguandosi alle statuizioni contenute nell'ordinanza del 16 aprile 2025. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Va senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. Nulla va disposto sull'affidamento, il collocamento e le visite all'altro genitore per il figlio dei litiganti, ormai maggiorenne. Per_1
3C. Le domande svolte dalle parti, e aventi a oggetto l'assegnazione della casa familiare alla moglie e la previsione di un contributo a carico del signor CP_1 per il mantenimento di presuppongono l'accertamento dell'autosufficienza Per_1 economica dello stesso. Il giovane, nato nel 2001, il 13 aprile 2023 è stato assunto dalla "Claret s.r.l." con mansioni di operaio in forza di contratto di apprendistato professionalizzante che cesserà il 17 aprile 2026 con orario di lavoro di 30 ore settimanali. Dal novembre 2024 è inoltre iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria presso l'ateneo telematico e-campus. nel 2023 ha percepito un reddito netto di 9.524,00 (pari a 1.058,00 euro Per_1 mensili per i nove mesi in cui ha lavorato nell'anno), mentre nel 2024 ha denunciato entrate per complessivi 14.916,00 euro netti (1.243,00 mensili). Pertanto -sebbene gli emolumenti del giovane siano aumentati- lo stesso non può ancora ritenersi autosufficiente economicamente. Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno quando quest'ultimoinizia un'attività lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica, ovvero quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato dell'impiego da parte del figlio. Orbene, nel caso di specie non ha terminato la sua formazione, essendo Per_1 studente universitario, ed è tuttora in corso di realizzazione il suo progetto di vita professionale, che evidentemente contempla il suo inserimento lavorativo come ingegnere, e non come operaio. Sotto quest'ultimo profilo, sebbene la Suprema Corte reputi che il figlio debba contemperare le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, non può non rilevarsi come il giovane debba ancora terminare gli studi e pertanto debba essergli consentito, almeno pagina 3 di 6 inizialmente di cercare un impiego che sia rispondente alla sua formazione. D'altro canto, non si può ritenere che potrebbe agevolmente perseguire il suo Per_1 obiettivo con le sue sole forze economiche, provvedendo, con il suo modesto stipendio e senza l'aiuto dei genitori, a mantenersi e a pagarsi gli studi. Inoltre, non può essere addebitato al figlio delle parti un impegno assente o anche solo scarso nel perseguimento del suo progetto di formazione, avendo appena 24 anni ed essendo prossimo a conseguire una laurea quinquennale in ingegneria. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che
[...] on è economicamente autosufficiente. Per_2
Ciò posto, la casa familiare di proprietà del signor va assegnata alla CP_1 signora . Pt_1
Da un lato, infatti, ella è l'unica parte ad averne fatto domanda, atteso che il resistente nella memoria di costituzione e in quella ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c., si è limitato a chiedere che venga ordinato alla controparte di lasciare la residenza coniugale, ma non ha instato per l'assegnazione a sé. Dall'altro lato, poi, la signora ha allegato di essere la genitrice di riferimento per il figlio, sottolineando che ella Pt_1 si è sempre occupata della gestione del ragazzo, mentre il signor -a CP_1 sostegno della sua richiesta che la moglie liberi l'appartamento di via Valdossola n. 30- ha sempre e solo allegato la circostanza, irrilevante sul punto, di essere il proprietario. Con riferimento al contributo da porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento di si deve premettere che, ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, Per_1
c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La signora : Pt_1
- continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà del marito senza versare canoni o indennità;
- dal 14 maggio 2020 è dipendente a tempo indeterminato della "Fonderia Gollini s.r.l.";
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha percepito redditi netti pari rispettivamente a 18.923,00 euro (1.577,00 mensili), a 20.091,00 euro (1.674,00 mensili) e a 21.019,00 euro (1.752,00 mensili);
- deve rifondere due finanziamenti: uno contratto con GO DU nel novembre 2022 della durata di otto anni, in rate di 333,00 mensili e il secondo stipulato con Intesa San Paolo nel gennaio 2025 della durata di dieci anni, in rate di 61,70 euro mensili. Il signor dal canto suo: CP_1
- dovrà reperire una nuova abitazione, sostenendone il costo:
- dall'8 gennaio 2014 è dipendente a tempo indeterminato della "AM-GO s.r.l.";
- per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 29.606,00 euro (2.467,00 mensili), a 29.874,00 euro (2.489,00 mensili) e a 25.772,00 euro (2.143,00 mensili); per altro, il reddito relativo a quest'ultima mensilità è stato verosimilmente maggiore, ed analogo a quello degli esercizi precedenti, pagina 4 di 6 in quanto per il 2024 è stata prodotta la sola CU, che non riporta le detrazioni che certamente spettano ancora al resistente (ad esempio per il mutuo);
- paga inoltre le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ammontanti a 621,61 mensili. La circostanza che il signor sostiene le rate del mutuo stipulato per CP_1 comprare la residenza coniugale (di sua esclusiva proprietà) in cui abitano la moglie e il figlio secondo la costante giurisprudenza deve essere tenuta in considerazione per la determinazione del contributo da porre a suo carico per il mantenimento di Per_1
Inoltre si deve valutare che quest'ultimo, pur non potendo essere ritenuto economicamente autosufficiente, ha comunque un dignitoso emolumento mensile. Sulla base delle sopra esposte considerazioni si deve stimare equo e congruo porre a carico del signor solo l'onere di versare la metà delle spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse del figlio, senza prevedere alcun contributo per il mantenimento ordinario dello stesso.
4. Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un quarto data la parziale soccombenza reciproca rispetto alle domande originariamente svolte e poste per i restanti tre quarti a carico del signor prevalentemente soccombente. CP_1
Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5, sesto comma, D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e quello medio per tutte e quattro le fasi, tenendo conto del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il 2 Parte_1 giugno 1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 7 giugno 1998, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 224, parte 2, serie, Ufficio 01, anno 1998;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) assegna a la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. 30; Parte_1
4) con decorso dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 5 di 6 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite nelle misura di un quarto (1/4);
5) condanna a rifondere a controparte i restanti tre quarti (3/4) delle Parte_2 spese processuali, che liquida per l'intero in 5.400.00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA Prima Sezione Civile Il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, composto dai sigg.ri dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente nella causa civile di primo grado sopra emarginata, promossa da nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa in giudizio dall'Avv. Sara BARAVELLI presso il cui studio, sito in Bologna, via della Zecca n. 1, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro nato a [...] il [...] (c.f Controparte_1
), rappresentato e difeso in giudizio dall'Avv. Rosa MAURO e C.F._2 dall'Avv. Rosa QUATTRIN, presso il cui studio in Bologna, via de' Gombruti n. 16, è elettivamente domiciliato RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
*** Oggetto: separazione giudiziale tra coniugi
*** CONCLUSIONI La ricorrente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 9 ottobre 2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale contrariis rejectis,
1. dichiarare la separazione personale dei signori e con ordine Parte_1 Controparte_1 all'Ufficiale di Stato Civile di procedere alle annotazioni di Legge;
2. assegnare alla sig.ra la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. 30; Parte_1
3. con decorso dalla data della domanda disporre che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate per il figlio maggiorenne non economicamente autonomo, come stabilite nel Protocollo del Tribunale Per_1 di Bologna, firmato il 9 agosto 2017; Con vittoria delle spese e dei compensi di causa, oltre accessori.”.
pagina 1 di 6 Il resistente ha concluso come da foglio di p.c. depositato il 30 settembre 2025:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis, così giudicare: In via provvisoria e urgente:
- emettere sentenza sullo status dei coniugi e autorizzarli a vivere separati, con contestuale comunicazione all'ufficiale di stato civile;
- rigettare tutte le domande proposte da parte attrice in quanto infondate in fatto e in diritto e contestualmente ordinare a il rilascio immediato della casa coniugale sita in Bologna, Parte_1 via Valdossola n. 30; Nel merito accogliere le domande tutte già formulate dal resistente in via provvisoria da intendersi quivi integralmente ritrascritte. Con vittoria di spese e competenze professionali”.
Il P.M. ha concluso: “Visto”.
*** Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione 1. e hanno contratto matrimonio a Bologna il 7 Parte_1 Persona_2 giugno 1998. Dall'unione è nato, l'11 gennaio 2001, studente universitario di ingegneria e Per_1 impiegato come operaio in forza di contratto di apprendistato professionalizzante. Il nucleo familiare ha fissato la propria residenza in un appartamento sito nella via Valdossola n. 30 a Bologna, di proprietà del signor CP_1
2. Con ricorso depositato l'8 gennaio 2025 la signora ha domandato che: Pt_1
- sia pronunciata la separazione tra i coniugi;
- le sia assegnata la casa familiare, dove continuerà ad abitare con il figlio non autosufficiente;
- sia posto a carico del padre un contributo di 200,00 euro mensili per il mantenimento di Per_1
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le allegazioni CP_1 della controparte, non si è opposto alla separazione e ha chiesto che:
- i coniugi siano autorizzati a vivere separati;
- siano rigettate le domande della controparte e sia ordinato a di Parte_1 lasciare immediatamente la casa coniugale. Nell'udienza del 15 aprile 2025 sono stati sentiti i signori e che Pt_1 CP_1 hanno precisato il contenuto dei loro atti. Con ordinanza emessa il 16 aprile 2025 la Giudice delegata:
- ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto;
- ha assegnato a la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. Parte_1
30;
- con decorso dalla data della domanda ha disposto che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017. La Corte d'Appello di Bologna, respingendo il reclamo proposto dal signor ha confermato l'ordinanza adottata ex art. 473 bis.22 c.p.c.. CP_1
pagina 2 di 6 Nell'udienza dell'11 dicembre 2025 la causa è stata rimessa al Collegio previa precisazione delle conclusioni da parte della ricorrente e del resistente rispettivamente come da atti del 9 ottobre e del 30 settembre 2025. In particolare, la signora ha Pt_1 modificato le proprie conclusioni relative al mantenimento del figlio, adeguandosi alle statuizioni contenute nell'ordinanza del 16 aprile 2025. Il P.M. è intervenuto.
3. Effettuate queste premesse, è possibile esaminare le domande avanzate dalle parti. 3A. Va senz'altro pronunziata la separazione personale fra i coniugi, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti difensivi di entrambe le parti (dai quali emerge una conflittualità insanabile) e dalle dichiarazioni sia della ricorrente sia del resistente. 3B. Nulla va disposto sull'affidamento, il collocamento e le visite all'altro genitore per il figlio dei litiganti, ormai maggiorenne. Per_1
3C. Le domande svolte dalle parti, e aventi a oggetto l'assegnazione della casa familiare alla moglie e la previsione di un contributo a carico del signor CP_1 per il mantenimento di presuppongono l'accertamento dell'autosufficienza Per_1 economica dello stesso. Il giovane, nato nel 2001, il 13 aprile 2023 è stato assunto dalla "Claret s.r.l." con mansioni di operaio in forza di contratto di apprendistato professionalizzante che cesserà il 17 aprile 2026 con orario di lavoro di 30 ore settimanali. Dal novembre 2024 è inoltre iscritto al corso di laurea magistrale in Ingegneria presso l'ateneo telematico e-campus. nel 2023 ha percepito un reddito netto di 9.524,00 (pari a 1.058,00 euro Per_1 mensili per i nove mesi in cui ha lavorato nell'anno), mentre nel 2024 ha denunciato entrate per complessivi 14.916,00 euro netti (1.243,00 mensili). Pertanto -sebbene gli emolumenti del giovane siano aumentati- lo stesso non può ancora ritenersi autosufficiente economicamente. Invero, secondo la costante e consolidata giurisprudenza, l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno quando quest'ultimoinizia un'attività lavorativa che gli permette di raggiungere l'indipendenza economica, ovvero quando il mancato svolgimento di un'attività lavorativa dipende da inerzia, rifiuto o abbandono ingiustificato dell'impiego da parte del figlio. Orbene, nel caso di specie non ha terminato la sua formazione, essendo Per_1 studente universitario, ed è tuttora in corso di realizzazione il suo progetto di vita professionale, che evidentemente contempla il suo inserimento lavorativo come ingegnere, e non come operaio. Sotto quest'ultimo profilo, sebbene la Suprema Corte reputi che il figlio debba contemperare le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata, non può non rilevarsi come il giovane debba ancora terminare gli studi e pertanto debba essergli consentito, almeno pagina 3 di 6 inizialmente di cercare un impiego che sia rispondente alla sua formazione. D'altro canto, non si può ritenere che potrebbe agevolmente perseguire il suo Per_1 obiettivo con le sue sole forze economiche, provvedendo, con il suo modesto stipendio e senza l'aiuto dei genitori, a mantenersi e a pagarsi gli studi. Inoltre, non può essere addebitato al figlio delle parti un impegno assente o anche solo scarso nel perseguimento del suo progetto di formazione, avendo appena 24 anni ed essendo prossimo a conseguire una laurea quinquennale in ingegneria. Alla luce delle sopra esposte considerazioni, si deve concludere che
[...] on è economicamente autosufficiente. Per_2
Ciò posto, la casa familiare di proprietà del signor va assegnata alla CP_1 signora . Pt_1
Da un lato, infatti, ella è l'unica parte ad averne fatto domanda, atteso che il resistente nella memoria di costituzione e in quella ex art. 473 bis.17, secondo comma, c.p.c., si è limitato a chiedere che venga ordinato alla controparte di lasciare la residenza coniugale, ma non ha instato per l'assegnazione a sé. Dall'altro lato, poi, la signora ha allegato di essere la genitrice di riferimento per il figlio, sottolineando che ella Pt_1 si è sempre occupata della gestione del ragazzo, mentre il signor -a CP_1 sostegno della sua richiesta che la moglie liberi l'appartamento di via Valdossola n. 30- ha sempre e solo allegato la circostanza, irrilevante sul punto, di essere il proprietario. Con riferimento al contributo da porre a carico del signor per il CP_1 mantenimento di si deve premettere che, ai sensi dell'art. 316 bis, primo comma, Per_1
c.c. i genitori hanno il dovere di mantenere i figli, anche se nati fuori da matrimonio, in concorso tra loro, in proporzione delle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro professionale o casalingo. La signora : Pt_1
- continuerà ad abitare nella casa familiare di proprietà del marito senza versare canoni o indennità;
- dal 14 maggio 2020 è dipendente a tempo indeterminato della "Fonderia Gollini s.r.l.";
- per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 ha percepito redditi netti pari rispettivamente a 18.923,00 euro (1.577,00 mensili), a 20.091,00 euro (1.674,00 mensili) e a 21.019,00 euro (1.752,00 mensili);
- deve rifondere due finanziamenti: uno contratto con GO DU nel novembre 2022 della durata di otto anni, in rate di 333,00 mensili e il secondo stipulato con Intesa San Paolo nel gennaio 2025 della durata di dieci anni, in rate di 61,70 euro mensili. Il signor dal canto suo: CP_1
- dovrà reperire una nuova abitazione, sostenendone il costo:
- dall'8 gennaio 2014 è dipendente a tempo indeterminato della "AM-GO s.r.l.";
- per gli anni di imposta 2022, 2023 e 2024 ha denunciato redditi netti pari rispettivamente a 29.606,00 euro (2.467,00 mensili), a 29.874,00 euro (2.489,00 mensili) e a 25.772,00 euro (2.143,00 mensili); per altro, il reddito relativo a quest'ultima mensilità è stato verosimilmente maggiore, ed analogo a quello degli esercizi precedenti, pagina 4 di 6 in quanto per il 2024 è stata prodotta la sola CU, che non riporta le detrazioni che certamente spettano ancora al resistente (ad esempio per il mutuo);
- paga inoltre le rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa familiare, ammontanti a 621,61 mensili. La circostanza che il signor sostiene le rate del mutuo stipulato per CP_1 comprare la residenza coniugale (di sua esclusiva proprietà) in cui abitano la moglie e il figlio secondo la costante giurisprudenza deve essere tenuta in considerazione per la determinazione del contributo da porre a suo carico per il mantenimento di Per_1
Inoltre si deve valutare che quest'ultimo, pur non potendo essere ritenuto economicamente autosufficiente, ha comunque un dignitoso emolumento mensile. Sulla base delle sopra esposte considerazioni si deve stimare equo e congruo porre a carico del signor solo l'onere di versare la metà delle spese straordinarie CP_1 sostenute nell'interesse del figlio, senza prevedere alcun contributo per il mantenimento ordinario dello stesso.
4. Le spese di lite debbono essere compensate nella misura di un quarto data la parziale soccombenza reciproca rispetto alle domande originariamente svolte e poste per i restanti tre quarti a carico del signor prevalentemente soccombente. CP_1
Ciò premesso, i compensi vanno determinati valutando il procedimento in esame di valore indeterminabile (Cass. 610/99) con riferimento allo scaglione da € 26.000 a € 52.000 ex art.5, sesto comma, D.M. cit. e quantificando il dovuto in valori compresi tra il minimo e quello medio per tutte e quattro le fasi, tenendo conto del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta,
1) pronuncia la separazione personale fra i coniugi , nata a [...] il 2 Parte_1 giugno 1971, e nato a [...] il [...], unitisi in Controparte_1 matrimonio a Bologna il 7 giugno 1998, atto trascritto nei Registri di Matrimonio del predetto Comune al numero 224, parte 2, serie, Ufficio 01, anno 1998;
2) ordina all'Ufficiale dello stato civile del suddetto Comune di procedere alla annotazione della presente sentenza.
3) assegna a la casa coniugale, sita in Bologna, via Valdossola n. 30; Parte_1
4) con decorso dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo pagina 5 di 6 scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
4) compensa le spese di lite nelle misura di un quarto (1/4);
5) condanna a rifondere a controparte i restanti tre quarti (3/4) delle Parte_2 spese processuali, che liquida per l'intero in 5.400.00, oltre a rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile del 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente
dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla pagina 6 di 6