Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00514/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00389/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 389 del 2012, proposto da
UN RL e AR NI, rappresentate e difese dall'avvocato Simone Salvatori, con domicilio eletto presso lo studio avv. Domenico D'Alessio in Ancona, via Giannelli, 36;
contro
Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Beatrice Riminucci, con domicilio eletto presso lo studio avv. Nicola Sbano, in Ancona, via San Martino, 23;
Comune di Saltara, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Storoni, con domicilio eletto presso lo studio avv. Giuseppe Tansella, in Ancona, corso Garibaldi, 16;
nei confronti
Rosa Tombari;
per l'annullamento, in parte qua
- della Delibera Consiglio Comunale 27/10/2011 n. 63 recante "Variante Generale al PRG vigente – approvazione";
- della Delibera di Giunta Provinciale 30/09/2011 n. 248 con la quale è stato espresso parere definitivo ai sensi dell'art. 26 co. 3 L.R. 34/1992 sul PRG di Saltara;
- della Delibera di Giunta Provinciale 24/03/2011 n. 55 con la quale è stato espresso parere con rilievi ai sensi dell'art. 26 co. 3 L.R. 34/1992 sul PRG di Saltara;
- della Delibera Consiglio Comunale 23/06/2011 n. 45 di "Controdeduzioni al parere di conformità";
- della Delibera Consiglio Comunale 14/06/2011 n.36 di "Controdeduzioni al parere di conformità-Rinvio";
- della Delibera Consiglio Comunale 30/03/2009 n. 19 di "Adozione definitiva Variante Generale al PRG";
- della Delibera Giunta Comunale 14/02/2009 n. 26 di "Approvazione criteri generali per determinazione sulle osservazioni alla variante generale al PRG";
- della Delibera Consiglia Comunale 31/07/2008 n. 33 di "Adozione Variante Generale al PRG".
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Pesaro e Urbino e del Comune di Saltara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Le ricorrenti allegano di essere comproprietarie di un’area, sita nell’ex Comune di Saltara (oggi Comune di Colli al Metauro), di mq. 5113 che nel precedente PRG era classificata di espansione residenziale mista C3, poi confermata dall’odierno PRG nella fase di adozione essendo rimasta inedificata.
L’area era inoltre interessata dalla previsione di una strada di collegamento tra via Sacca e via Flaminia (Strada Provinciale) connessa anche alla predetta espansione edilizia.
Le ricorrenti non si mostrarono tuttavia soddisfatte e presentarono un’osservazione (nr. 95) dichiarando di rinunciare al comparto edificatorio C3 e chiedendo la sua modifica, in parte con destinazione agricola E1 e in parte con destinazione edificabile di completamento B2 per realizzare una unità immobiliare necessaria al proprio nucleo familiare.
Il Consiglio Comunale accoglieva l’osservazione e introduceva un lotto di completamento B2 per edificare mq. 200 di superficie utile netta, con due piani abitabili fuori terra e altezza massima di mt. 7 alla gronda.
Tale decisione non fu tuttavia condivisa dalla Provincia di Pesaro e Urbino secondo cui, dal punto di vista urbanistico e in coerenza con la Valutazione Ambientale Strategica, veniva operata una mera sostituzione della zona di espansione C3 (che avrebbe poi dovuto essere oggetto di un piano particolareggiato unitario) con una serie disorganica di zone di completamento B2 ad edificazione diretta, quindi scollegate tra loro e disgiunte anche dalla nuova infrastruttura stradale di collegamento tra via Sacca e la via Flaminia ritenuta comunque necessaria.
Il Comune si adeguava ai rilievi provinciali e tali atti sono stati impugnati con l’odierno gravame.
2. Si sono costituiti, per resistere al ricorso, l’originario Comune di Saltara e la Provincia di Pesaro e Urbino.
3. Con il primo ad articolato motivo vengono dedotti violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto quanto segue:
- la Provincia si sarebbe dovuta limitare ad esprimere un parere sulla conformità del nuovo PRG con la disciplina urbanistica superiore di riferimento (PPAR, PIT e PTC). Nel caso in esame ha invece esercitato poteri discrezionali in materia di scelte urbanistiche molto dettagliate che rientrano nella competenza esclusiva del Comune (censura I.A);
- l’operato della Provincia non trova giustificazione neanche nel Piano Territoriale di Coordinamento che è diretto a orientare la pianificazione comunale ma non a sostituirla, specie nelle questioni dettagliate come quella in esame che riguarda una area di appena mq. 5000, non connessa con opere infrastrutturali strategiche ed inserita in un contesto già urbanizzato. In caso contrario il PTCP deve considerarsi illegittimo e viene impugnato per contrasto con la disciplina urbanistica regionale (censure I.B e I.C);
- in ogni caso le indicazioni fornite dalla Provincia sono carenti di motivazione e risultano sostanzialmente incomprensibili poiché affidate ad argomentazioni essenzialmente generiche fuori contesto e senza considerare il notevole risparmio di suolo che l’osservazione della ricorrente comportava. Infatti la zona di espansione C3 prevedeva un volume realizzabile di circa mc. 4600 con un carico urbanistico di 46 nuovi abitanti insediabili, mentre l’accoglimento dell’osservazione aveva ridotto l’edificabilità ad un’abitazione familiare di appena mq. 200, pari ad un volume di mc. 600 e solo 6 nuovi abitanti insediabili (censura I.D).
Le censure sono infondate.
Partendo dagli ultimi profili di doglianza, va osservato che la questione è ben diversa rispetto a quella che le ricorrenti tendono a minimizzare raffrontando le previsioni di adozione (zona C3 di espansione residenziale) e il lotto edificabile B2 con mq. 200 di superficie utile che venne introdotto, in sostituzione, dopo le osservazioni.
Esaminando le planimetrie versate in atti emerge chiaramente che l’originaria zona di espansione C3 non è stata sostituita con un solo piccolo lotto edificabile B2 (come richiesto dalle ricorrenti), ma con una serie di lotti di completamento, edificabili in maniera autonoma e scollegata tra loro.
In sostanza l’area di espansione, che avrebbe dovuto essere oggetto di un successivo Piano Particolareggiato legato anche alla nuova infrastruttura stradale, è stata trasformata in una zona di completamento suddivisa in singoli lotti con una disciplina semi-particolareggiata di edificazione diretta e autonoma definita direttamente dal PRG e scollegata con altre infrastrutture di urbanizzazione primaria (come la strada di collegamento tra Via Sacca e via Flaminia).
La Provincia ha quindi visto giusto e ha reso una motivazione tutt’altro che generica (contrariamente a quanto prospettano le ricorrenti) rilevando, in via generale, un “modus operandi” (tra piano adottato e piano modificato a seguito delle osservazioni) che “di fatto bypassa la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e il parere motivato di cui alla determinazione n. 184 del 27/10/2009…. Non vi è dubbio infatti che il complesso delle osservazioni dei soggetti privati, introducendo nuove aree o ampliando in modo indiscriminato e disorganico le aree di espansione già previste dalla Variante Generale, hanno puntualmente modificato le scelte pianificatorie originarie già vagliate in sede di Scoping di VAS….” (cfr. paragrafo 5.2, Relazione istruttoria allegata alla delibera di G.P. n. 55/2011).
Nel caso specifico è stato poi rilevato che: “Tale area, nell’ambito della procedura di VAS e nell’adozione della variante aveva una destinazione C di espansione residenziale con la previsione di una viabilità di collegamento tra via Sacca e la SP Flaminia. Con l’adozione definitiva tale previsione è stata sostituita con una serie di zone B2 che vanificano la scelta di piano ed individuazione infrastrutturale” (cfr. Paragrafo 5.2 cit. – Zone B2 il loc. Pian del Teneglio).
Il raffronto tra previsione ex ante (variante adottata provvisoriamente) e previsione ex post (variante adottata in via definitiva) non può quindi essere limitato all’intera zona di espansione C2 e ad uno solo dei lotti B2 di nuova istituzione, ma va effettuato guardando il disegno urbanistico complessivo che viene modificato, quindi l’intera zona di espansione (compresa la nuova infrastruttura stradale) e l’insieme dei nuovi lotti di completamento che l’hanno sostituita secondo la logica particellare che aveva invece ispirato le precedenti scelte urbanistiche dell’amministrazione comunale.
Le doglianze muovono quindi da una erronea impostazione di fondo che poi si ripercuote sulla censura riguardante i poteri esercitati dalla Provincia, la quale non si è affatto sostituita al Comune nel prevedere discipline dettagliate secondo un proprio disegno urbanistico, ma ha operato in maniera esattamente contraria, cioè richiamando il Comune all’osservanza dei criteri di impostazione del nuovo PRG che esso aveva autonomamente definito (avendo poi ottenuto il benestare in sede di VAS), per superare il sistema precedente basato su una politica urbanistica parcellizzata di varianti puntuali fuori da una programmazione generale e organica dello sviluppo territoriale.
4. Con il secondo e ultimo motivo viene dedotta violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili. In particolare viene dedotto che la previsione urbanistica del PRG provvisoriamente adottato (zona di espansione C3 e infrastruttura viabilistico) era già contemplata dal precedente PRG che tuttavia è rimasto inattuato perché trattasi di previsioni non realizzabili e non fattibili come ammesso anche dal Comune. Viene infine dedotta disparità di trattamento rispetto a situazioni analoghe sulle quali il Comune ha invece ritenuto di controdedurre ai rilievi provinciali (osservazioni 37 e 93).
4.1 Anche queste ultime censure vanno disattese.
4.2 Riguardo alla pretesa inattuabilità della zona di espansione C3, va osservato che la censura sembra muovere non tanto da difficoltà di carattere tecnico-esecutivo o economico (che non vengono infatti allegate), ma da ragioni essenzialmente procedurali e semplificatorie poiché sembra comunque emergere la chiara volontà dei proprietari di voler costruire, svincolandosi però tra loro e rendendosi autonomi, cosa che non sarebbe invece stata possibile attraverso la pianificazione particolareggiata di secondo livello.
L’amministrazione dispone tuttavia di strumenti per superare l’inerzia dei proprietari attraverso poteri ingiuntivi, sostitutivi ed anche espropriativi (cfr. ad es. artt. 20 e 24, Legge n. 1150/1942).
Il maggiore o minore gradimento, dei privati, di una procedura attuativa rispetto ad un’altra non può quindi considerarsi condizione impeditiva all’attuazione delle previsioni di PRG che ne giustifica lo stralcio.
4.3 Circa la dedotta disparità di trattamento va innanzitutto ricordato che, per costante giurisprudenza, il vizio può sussistere solo di fronte a situazioni identiche e non solo analoghe (cfr., tra le ultime, TAR Marche, Sez. I, 3/3/2025 n. 144; 5/6/2024 n. 550; Cons. Stato, Sez. IV, 15/3/2024 n. 2535; TAR Marche, Sez. I, 30/4/2024 n. 430).
Nel caso in esame non risulta che nella zona di Pian del Tenaglio, dove era prevista l’originaria area di espansione C3, ci siano stati trattamenti differenziati rispetto a situazioni identiche, poiché l’intera zona C3 era stata stralciata dopo le controdeduzioni e sostituita da zone B2, mentre la Provincia ne ha chiesto semplicemente il ripristino senza differenziare le posizioni dei singoli proprietari. Il Comune ha poi recepito in toto le prescrizioni provinciali, anche qui senza introdurre differenziazioni nella zona che qui interessa.
In difetto di allegazioni più precise, che avrebbero dovuto fornire le ricorrenti, la censura va disattesa.
5. In conclusione il ricorso va integralmente respinto.
6. Le spese di giudizio possono tuttavia essere compensate per ragioni equitative.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
La presente sentenza sarà eseguita dall'Autorità amministrativa ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Gianluca Morri, Consigliere, Estensore
Tommaso Capitanio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Morri | Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO