TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/09/2025, n. 1007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1007 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA N.R.G.2756 /2024 CRON. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2756/2024 R.G. riservata in decisione in data 3.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASTELLI FRANCESCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, via Luigi Porta n. 12/A
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DONDONI DAVIDE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Voghera (PV), Via Emilia, 101
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Nel merito:
i PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi (c.f.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nato a [...], il [...];
pagina 1 di 5 ii ORDINARE al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casteggio (PV), in data 09.06.1987, al n. 10 del Registro degli Atti di Matrimonio, Parte II, serie A;
iii ADDEBITARE la separazione al marito in conseguenza della ripetuta e perdurante Controparte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, II comma, Codice Civile, ossia del comportamento, dello stesso resistente, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
iv ACCERTARE E DICHIARARE che i coniugi sono economicamente indipendenti;
v (in ogni caso) DICHIARARE INAMMISSIBILI – O, COMUNQUE, RIGETTARE – tutte le domande di parte resistente, ivi comprese quelle relative a (i) assegnazione della casa famigliare, (ii) pagamento, in favore dello stesso, di un “assegno unico di separazione pari ad € 150.000,00”.
In via istruttoria: la ricorrente rinnova e ripropone le proprie istanze istruttorie, anche di prova orale, come capitolate con la memoria ex art. 473bis.17, I comma, c.p.c. depositata telematicamente del 13/11/2025, da intendersi qui come integralmente trascritte.
In ogni caso:
CONDANNARE il resistente al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori di Legge”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis respingere tutte le domande ex adverso formulate e autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e pronunziare tra gli stessi la separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
La casa coniugale di proprietà della moglie resterà a lei assegnata con gli arredi.
Con vittoria di spese di causa oltre accessori di Legge e rimb. forf. 15%.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che parte ricorrente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice istruttore. Il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice istruttore assunte con ordinanza del 2.1.2025 (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. pagina 2 di 5 Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Ebbene, la sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda di addebito l'asserita violazione, da parte Pt_1 del marito, dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, in particolare il dovere di fedeltà, deducendo che il primo avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale a decorrere dall'anno 2022, con contestuale abbandono della casa familiare.
Ciò posto occorre precisare come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 12/04/2006).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda della ricorrente di addebito al marito del fallimento del matrimonio per avere quest'ultimo abbandonato la casa coniugale e intrapreso una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio e di convivenza, come confermato anche dalla relazione investigativa prodotta dalla quale emerge come, ben prima dell'introduzione del presente giudizio, il resistente abbia trascorso, almeno a decorrere dal luglio 2023 sino al febbraio del medesimo anno, tutte le notti presso l'abitazione dell'attuale compagna (v. doc. n. 10), circostanza peraltro non contestata dallo stesso;
il resistente, difatti, non ha negato gli assunti della moglie riferendo, però, che la crisi matrimoniale risalisse “ai primi anni '90” quando lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale, poi terminata, che induceva le parti “a pagina 3 di 5 raggiungere un accordo matrimoniale in relazione al quale, da quel momento in poi, le vite private e sentimentali dei coniugi si sarebbero svolte separatamente” (v. pag. 2 del ricorso”). Tuttavia, sebbene il resistente abbia negato che l'ulteriore relazione extra coniugale intrattenuta sia stata l'origine della rottura del rapporto coniugale, non ha in alcun modo assolto all'onere della prova, sul medesimo gravante, di dimostrare che l'intollerabilità della convivenza si fosse verificata per cause indipendenti dalla suddetta infedeltà, né ha provato che tale relazione extraconiugale sia iniziata in un periodo successivo al fallimento dell'unione matrimoniale, o giustificato l'abbandono da parte sua del tetto coniugale. Sul punto giova ricordare come sia “onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (da ultimo v. Cass. Civ. sez VI, 19/02/2018 n. 3923). Del resto, anche l'assunzione del resistente presso la società riferibile alla famiglia della ricorrente, avvenuta nell'anno 2021, rende difficilmente ipotizzabile che la relazione tra le parti fosse già cessata da tempo.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione con addebito di responsabilità in capo al resistente.
Sulle ulteriori domande
Considerato che pacificamente il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 nulla va previsto in merito alla ex casa coniugale, immobile del resto rimasto nella disponibilità della ricorrente che ne è proprietaria.
Del pari, avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti, non vi sono statuizioni di carattere economico da assumere.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del resistente, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 11/07/2024 così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Casteggio il 6/6/1987 (anno 1987, atto n. 10 , parte II, serie A );
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) condanna a rifondere a , le spese del procedimento, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.600,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Il Tribunale di Pavia - II sezione civile – riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2756/2024 R.G. riservata in decisione in data 3.7.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. CASTELLI FRANCESCO e con Parte_1 C.F._1 domicilio eletto in Pavia, via Luigi Porta n. 12/A
RICORRENTE
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DONDONI DAVIDE e con Controparte_1 C.F._2 domicilio eletto in Voghera (PV), Via Emilia, 101
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI PARTE RICORRENTE:
“Nel merito:
i PRONUNZIARE la separazione personale dei coniugi (c.f.: Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f.: ), C.F._1 Controparte_1 C.F._2 nato a [...], il [...];
pagina 1 di 5 ii ORDINARE al competente Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione dell'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Casteggio (PV), in data 09.06.1987, al n. 10 del Registro degli Atti di Matrimonio, Parte II, serie A;
iii ADDEBITARE la separazione al marito in conseguenza della ripetuta e perdurante Controparte_1 violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ex art. 151, II comma, Codice Civile, ossia del comportamento, dello stesso resistente, contrario ai doveri che derivano dal matrimonio;
iv ACCERTARE E DICHIARARE che i coniugi sono economicamente indipendenti;
v (in ogni caso) DICHIARARE INAMMISSIBILI – O, COMUNQUE, RIGETTARE – tutte le domande di parte resistente, ivi comprese quelle relative a (i) assegnazione della casa famigliare, (ii) pagamento, in favore dello stesso, di un “assegno unico di separazione pari ad € 150.000,00”.
In via istruttoria: la ricorrente rinnova e ripropone le proprie istanze istruttorie, anche di prova orale, come capitolate con la memoria ex art. 473bis.17, I comma, c.p.c. depositata telematicamente del 13/11/2025, da intendersi qui come integralmente trascritte.
In ogni caso:
CONDANNARE il resistente al pagamento dei compensi e delle spese di lite, oltre accessori di Legge”.
CONCLUSIONI PARTE RESISTENTE:
“ Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto per le motivazioni di cui in premessa contrariis reiectis respingere tutte le domande ex adverso formulate e autorizzare i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto e pronunziare tra gli stessi la separazione personale alle seguenti
CONDIZIONI
La casa coniugale di proprietà della moglie resterà a lei assegnata con gli arredi.
Con vittoria di spese di causa oltre accessori di Legge e rimb. forf. 15%.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, evidenziato che parte ricorrente, nelle conclusioni definitive rassegnate, ha riproposto istanze istruttorie già esaminate dal giudice istruttore. Il Collegio ritiene di fare proprie le decisioni del giudice istruttore assunte con ordinanza del 2.1.2025 (da intendersi qui richiamate) e di non dover quindi rimettere la causa sul ruolo per l'espletamento di prove non ammesse, non necessitando, peraltro, la causa di un supplemento di istruttoria.
Sulla domanda di separazione giudiziale
Nel merito, ritiene il Collegio che la domanda di separazione giudiziale proposta dalla ricorrente sia meritevole di accoglimento: infatti, costituendosi in giudizio, il resistente ha aderito a tale domanda;
appare, inoltre, pacifico che l'affectio coniugalis sia venuta meno, con conseguente intollerabilità della prosecuzione della convivenza. pagina 2 di 5 Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia della separazione personale
Sulla domanda di addebito della separazione proposta dalla ricorrente
Per quanto riguarda la domanda di addebito della separazione al marito proposta dalla ricorrente, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita); ed il nesso di causalità tra la detta violazione e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza” (cfr. Cass., Sez. 1civile n. 14840 del 27.06.2006 e più di recente Cass. Sez. I civile, n. 40795 del 20.12.2021).
Ebbene, la sig.ra ha posto a fondamento della sua domanda di addebito l'asserita violazione, da parte Pt_1 del marito, dei doveri fondamentali derivanti dal matrimonio, in particolare il dovere di fedeltà, deducendo che il primo avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale a decorrere dall'anno 2022, con contestuale abbandono della casa familiare.
Ciò posto occorre precisare come “In tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. Pertanto, la riferita infedeltà può essere causa (anche esclusiva) dell'addebito della separazione solo quando risulti accertato che ad essa sia, in fatto, riconducibile la crisi dell'unione, mentre il relativo comportamento (infedele), se successivo al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza, non è, di per sé solo, rilevante e non può, conseguentemente, giustificare una pronuncia di addebito” (cfr. Cass. Civ. Sez. 1, Sentenza n. 8512 del 12/04/2006).
Applicando i principi esposti al caso in esame, ritiene il Collegio di dover accogliere la domanda della ricorrente di addebito al marito del fallimento del matrimonio per avere quest'ultimo abbandonato la casa coniugale e intrapreso una relazione extra coniugale in costanza di matrimonio e di convivenza, come confermato anche dalla relazione investigativa prodotta dalla quale emerge come, ben prima dell'introduzione del presente giudizio, il resistente abbia trascorso, almeno a decorrere dal luglio 2023 sino al febbraio del medesimo anno, tutte le notti presso l'abitazione dell'attuale compagna (v. doc. n. 10), circostanza peraltro non contestata dallo stesso;
il resistente, difatti, non ha negato gli assunti della moglie riferendo, però, che la crisi matrimoniale risalisse “ai primi anni '90” quando lo stesso intratteneva una relazione extraconiugale, poi terminata, che induceva le parti “a pagina 3 di 5 raggiungere un accordo matrimoniale in relazione al quale, da quel momento in poi, le vite private e sentimentali dei coniugi si sarebbero svolte separatamente” (v. pag. 2 del ricorso”). Tuttavia, sebbene il resistente abbia negato che l'ulteriore relazione extra coniugale intrattenuta sia stata l'origine della rottura del rapporto coniugale, non ha in alcun modo assolto all'onere della prova, sul medesimo gravante, di dimostrare che l'intollerabilità della convivenza si fosse verificata per cause indipendenti dalla suddetta infedeltà, né ha provato che tale relazione extraconiugale sia iniziata in un periodo successivo al fallimento dell'unione matrimoniale, o giustificato l'abbandono da parte sua del tetto coniugale. Sul punto giova ricordare come sia “onere di chi eccepisce
l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà” (da ultimo v. Cass. Civ. sez VI, 19/02/2018 n. 3923). Del resto, anche l'assunzione del resistente presso la società riferibile alla famiglia della ricorrente, avvenuta nell'anno 2021, rende difficilmente ipotizzabile che la relazione tra le parti fosse già cessata da tempo.
Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione con addebito di responsabilità in capo al resistente.
Sulle ulteriori domande
Considerato che pacificamente il figlio della coppia è maggiorenne ed economicamente indipendente, Per_1 nulla va previsto in merito alla ex casa coniugale, immobile del resto rimasto nella disponibilità della ricorrente che ne è proprietaria.
Del pari, avendo le parti dichiarato di essere economicamente indipendenti, non vi sono statuizioni di carattere economico da assumere.
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono la soccombenza;
esse, pertanto, vanno poste a carico del resistente, avuto riguardo all'entità della causa ed alle questioni trattate e sono liquidate in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando nella causa promossa da con ricorso Parte_1 depositato in data 11/07/2024 così decide:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in Casteggio il 6/6/1987 (anno 1987, atto n. 10 , parte II, serie A );
2) Ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di legge;
3) addebita la separazione a;
Controparte_1
4) condanna a rifondere a , le spese del procedimento, che liquida in € Controparte_1 Parte_1
4.600,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi pagina 4 di 5 Così deciso nella Camera di Consiglio del 4.9.2025
Il giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore
La Presidente
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 5 di 5