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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/12/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - nelle persone dei magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6971/2025 r.g., promossa da nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'avv. Lisa C.F._1
Agati del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore - ricorrente contro
nato a [...] il [...] (c.f. CP_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Nicola C.F._2
Casadio del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - resistente con l'intervento del
Pubblico Ministero
1 avente ad oggetto: “cessazione degli effetti civili del matrimonio”.
Conclusioni della ricorrente:
“si riporta al contenuto delle note scritte autorizzate depositate telematicamente in data 20/10/2025”.
Conclusioni del resistente:
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in AB (Marocco) il giorno
10.03.2015 con atto registrato presso l'Ufficio di Stato Civile del
Comune di Bologna al N. 201 parte 2 serie C01 dell'anno 2015, celebrato tra il Sig. e . CP_1 Parte_1
Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bologna di annotare a margine dell'atto di matrimonio l'emananda sentenza”.
Il Pubblico Ministero non ha rassegnato conclusioni.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 26 maggio 2025, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con a AB CP_1
(Marocco) il 10 marzo 2015, che dall'unione non erano nati figli, che i coniugi si erano separati giudizialmente come da sentenza del Tribunale di Bologna n. 1308/2024 del 3 maggio 2024 e che dal 5 marzo 2024, giorno in cui la sola ricorrente era comparsa innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione giudiziale, era trascorso oltre un anno, senza che vi fosse stata alcuna riconciliazione, chiedeva che il Tribunale pronunciasse la
2 cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il convenuto.
Si costituiva in giudizio associandosi alla CP_1
domanda proposta dalla ricorrente.
Disposta, su richiesta dei coniugi, la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., depositate le note scritte, con allegate dichiarazioni sottoscritte da ciascuna parte, in cui la ricorrente ed il convenuto rinunciavano espressamente a comparire all'udienza, confermavano la volontà di divorziare e dichiaravano di non volersi riconciliare, ed integrata la documentazione prodotta, con la prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, il Presidente relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulle trascritte conclusioni dei coniugi.
Preliminarmente, occorre dare atto del fatto che è consolidato il principio giurisprudenziale, al quale questo Ufficio intende attenersi, secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile – come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi – è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (v. Cass., sez. I, sentenza 24 maggio
2005, n. 10894; in tal senso anche Cass., sez. I, sentenza 21 gennaio 2005, n. 1345), e in forza del quale, analogamente, “nelle
3 controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni” (cfr.
Cass., sez. I, sentenza 3 marzo 2000, n. 2381; ma ancora, tra le altre: Cass., sez. VI - 1, ordinanza 23 giugno 2020, n. 12254, Cass., sez. I, sentenza 26 marzo 2015, n. 6136, Cass., sez. VI – 1, ordinanza 2 ottobre 2013, n. 22567, Cass., sez. II, sentenza 28 settembre 2006, n. 21065).
Nel caso di specie, il Pubblico Ministero non ha inteso esercitare concretamente il proprio potere di intervento, ma, considerata la rituale e tempestiva comunicazione degli atti per via telematica in data 12 giugno 2025, il contradditorio deve ritenersi integrato.
Ciò premesso, rileva il Collegio che, essendo passata in giudicato la sentenza di separazione personale, essendosi protratto lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta
4 riconciliazione, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 3, n. 2, lett.
b), della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e succ. mod., per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente e dal convenuto, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, avuto riguardo al contenuto degli atti difensivi e alla volontà espressa da e Parte_1 CP_1
di non volersi riconciliare.
Non vi sono domande accessorie rispetto alla pronuncia del divorzio.
Le spese processuali si compensano integralmente, in considerazione della natura necessaria del giudizio, della comune domanda proposta dai coniugi e dell'assenza di richieste in merito alla regolamentazione delle spese.
P. Q. M.
il Tribunale di Bologna in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a AB (Marocco) il 10 marzo 2015 dai coniugi nata a [...] il [...] e nato Parte_1 CP_1
a Sbata (Marocco) il 27 settembre 1983, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Bologna, al n. 201, parte II, serie
C01, dell'anno 2015;
b) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di Bologna di procedere all'annotazione della presente sentenza;
5 c) compensa integralmente fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale, il 25 novembre 2025.
Il Presidente est.
dott. Stefano Giusberti
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