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Sentenza 7 maggio 2024
Sentenza 7 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 07/05/2024, n. 952 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 952 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 723 R.G.A.C. per l'anno 2020
promossa da:
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta
n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cardona che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE -
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, corso G. Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv.to Francesca Attinà che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Nicola Loiero, come da procura rilasciata su foglio separato.
- CONVENUTO-
Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché venga accertato il proprio diritto Parte_1
e la conseguente condanna del al pagamento della somma Controparte_1
di € 152.999,24 a titolo di sorte capitale;
ha chiesto altresì la condanna del CP_1
convenuto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e della somma di €
1 17.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/12. Ha ulteriormente chiesto il pagamento di € 1.0006,28 a titolo di interessi di mora ulteriori in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché degli CP_1
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora ed € 960 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 231/2002.
In via subordinata ha chiesto la condanna del al Controparte_1
pagamento della somma che dovesse ritenersi dovuta in ragione dei predetti titoli, ed in via ulteriormente subordinata la condanna della a titolo di indebito Pt_2
arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere divenuta titolare di crediti, in virtù di contratti di cessione pro soluto, portati dalle fatture agli atti emesse da
[...]
ed Org_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
Ha dedotto che benché il non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né CP_1
l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa produrrà sia la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra il e la società fornitrice, sia la documentazione comprovante CP_1
l'erogazione delle forniture.
Ha evidenziato di avere diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Ha dedotto di avere diritto anche agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi moratori, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione.
Ha chiesto anche il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
231/ 2002 pari ad € 17.320,00 poiché trattasi di diritto riconosciuto dalla direttiva europea n. 2011/7/EU recepita nel nostro ordinamento.
2 Ha poi formulato l'ulteriore richiesta di pagamento dell'importo di € 1.0006,28 per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale insoluta.
Si è costituita in giudizio il eccependo la nullità della Controparte_1
citazione, con conseguente inammissibilità della domanda poiché la sussistenza del credito per conto capitale è ancorata ad un'affermazione di poche righe, per cui manca l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni e la specificazione della domanda nell'oggetto e nel contenuto effettivo.
Nel merito ha eccepito l'inopponibilità della cessione del credito poiché trattandosi di credito vantato nei confronti della P.A. è necessaria l'accettazione del debitore/ente ceduto, che manca nel caso di specie.
Ha ulteriormente dedotto che la notifica della cessione non è avvenuta nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali.
Ha evidenziato che la richiesta di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. non è stata oggetto di cessione in favore di parte attrice e che la richiesta di interessi è una prospettazione del tutto ipotetica dato che non sono stati prodotti i contratti e quindi non risulta la fonte contrattuale di riferimento nella determinazione degli interessi dovuti in caso di ritardo o di mancato pagamento.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., questo giudicante ritenuta la causa documentalmente istruita, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per bonario componimento la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento con i limiti di seguito evidenziati.
3 Innanzitutto appare palesemente infondata l'eccezione di nullità della domanda posto che con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha dettagliato l'oggetto del giudizio specificando di essere cessionaria dei crediti portati dalle fatture azionate.
Ha altresì assolto all'onere della prova su di essa gravante producendo in giudizio con la memoria 183 VI comma primo termine c.p.c. i contratti da cui scaturisce la fonte dell'originario rapporto obbligatorio tra il e gli originari Controparte_1
creditori, ovvero ed Org_1 Org_2 Organizzazione_2 Organizzazione_3
Per contro il non ha contestato né la fonte contrattuale Controparte_1
prodotta né eventuali inadempimenti o inesatti adempimenti da parte degli enti che hanno erogato le forniture oggetto del giudizio.
Il comune piuttosto ha eccepito l'inopponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei suoi confronti, stante la sua mancata accettazione necessaria in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti di una PA.
In realtà come ha correttamente evidenziato anche l'attrice nella propria comparsa conclusionale L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 32788 del 13.12.2019).
Trattasi di principio valido anche nel nostro caso benché i contratti per cui è causa sono stati tutti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 555/1999.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza summenzionata, la legge 554 del 1999 non ha abrogato la disposizione del 1923, in quanto si riferisce ad un particolare e specifico tipo di crediti. L'articolo 115 della legge n. 554 del 1999, poi modificata dal codice appalti
(D.Ivo 163 del 2006) nel primo comma si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto.
4 E dunque introduce una speciale disciplina per questo tipo crediti, prevedendo altresì il perfezionamento della cessione alla mancata opposizione della pubblica amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica, mentre per quelli avente fonte in atti diversi continua ad applicarsi la disciplina generale sulla contabilità pubblica e successive modificazioni, la quale, come abbiamo visto, attraverso la giurisprudenza sopra richiamata, si applica alle sole amministrazioni statali, con esclusione dunque di quelle aventi ambito territorialmente delimitato, come è nel Cont caso delle ex IPab (regionali o infraregionali) oggi . La stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 131 del 2013) prende atto di questo differente ambito di disciplina a seconda che la cessione riguardi un credito da appalto, caso in cui si applica la legge n. 554 del 1999, poi modificata dalla legge 163 del 2006, ed il caso in cui il credito non deriva da appalto, ed allora si applica il regime della legge n.
2440 del 1923, il cui ambito, come si è visto, è limitato ai crediti verso lo e le Pt_3
sue articolazioni.
L'applicazione dei summenzionati principi al caso di specie portano questo giudicante ad affermare che la cessione è perfettamente valida ed efficace anche se la notifica non è avvenuta con le modalità indicate dal comune convenuto ed in mancanza di accettazione del medesimo, atteso che pur essendo stati conclusi tra il
Comune Convenuto e le società originarie creditrici dei contratti di somministrazione per i quali opera il divieto di cessione senza l'adesione della pubblica amministrazione (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 24758/2021), il comune non è un'amministrazione dello stato e quindi il divieto non è ad esso applicabile (ex plurimis Tribunale di Benevento sentenza dell'8.11.2022 allegata con la comparsa conclusionale di parte attorea).
Ne consegue che certamente è dovuta la sorte capitale in favore di nel minore importo di € 7.455,14, poiché nelle more del Parte_4
giudizio è intervenuto il pagamento di buona parte della sorte capitale, per come documentato dal comune convenuto che con le note di trattazione scritta depositate in
5 data 7.03.2023, per l'udienza del 9.03.2023 ha allegato le relative quietanze di pagamento.
Sulle somme portate dalle fatture a titolo di sorte capitale sono dovuti anche gli interessi di mora ai sensi del dlgs. 231/2002, rientrando le obbligazioni per cui è causa nel novero delle transazioni commerciali di cui all'art. 2 del dlgs. 231/2002.
In assenza di diversa previsione contrattuale, che non risulta dagli atti , i predetti interessi sono dovuti, in base al disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo al termine per la scadenza del pagamento, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Sono dovuti anche gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale.
Al riguardo giova evidenziare che trova applicazione la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c. la quale stabilisce che in assenza di accordo delle parti, debba trovare applicazione il saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii, anziché il saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283 c.c.
Ne consegue che detti interessi sono dovuti ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto D.lgs. n. 231/2002.
Non può essere operato sugli interessi lo scomputo effettuato sulla sorte capitale, pur richiesto dal convenuto, posto che gli stessi sono maturati in base al disposto CP_1
di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002, mentre il pagamento di gran parte del capitale è avvenuto solo nel corso del giudizio, quando i predetti interessi erano già maturati per intero.
2.1.Non è dovuto in favore dell'attrice l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 del dlgs
231/2002.
6 Ed invero la norma testualmente stabilisce che Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Ciò posto l'attrice non ha provato che per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ha dovuto sostenere costi ulteriori da quelli sostenuti per affrontare l'odierno giudizio, da ritenersi ricompresi nella misura delle spese di lite come liquidate in dispositivo (in tal senso Tribunale di Catanzaro sentenza del
10.10.2022 allegata dall'attrice).
2.2.Nulla invece è dovuto a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del comune di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, non essendo stata specificata né la natura di tali crediti, né essendo stata allegata la fonte contrattuale da cui tali crediti scaturiscono.
Le spese che seguono la soccombenza, devono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022 come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del in qualità di legale rappresentante p.t. al CP_1 CP_3
pagamento della somma di € 7.455,14, in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. quale credito residuo sull'intera sorte capitale;
7 - Condanna il in persona del Sindaco in qualità di Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. degli interessi di mora ed anatocistici sull'intera sorte capitale per come chiarito in parte motiva;
- Condanna il in persona del Sindaco in qualità di Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. della metà delle spese di lite che liquida per intero nell'importo di € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00, per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro 7.05.2024
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessia Dattilo , ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 723 R.G.A.C. per l'anno 2020
promossa da:
(C.F.: ) in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Milano, corso Magenta
n. 84, presso lo studio degli avv.ti Paolo Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e
Giuseppe Cardona che la rappresentano e difendono in forza di procura allegata all'atto di citazione.
- ATTRICE -
Contro
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catanzaro, corso G. Mazzini n. 4, presso lo studio dell'avv.to Francesca Attinà che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to Nicola Loiero, come da procura rilasciata su foglio separato.
- CONVENUTO-
Oggetto: cessione dei crediti.
Conclusioni delle parti: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha agito in giudizio affinché venga accertato il proprio diritto Parte_1
e la conseguente condanna del al pagamento della somma Controparte_1
di € 152.999,24 a titolo di sorte capitale;
ha chiesto altresì la condanna del CP_1
convenuto al pagamento degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. 231/2002 nonché degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori e della somma di €
1 17.320,00 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. n. 231/2002 come novellato dal d.lgs. n. 192/12. Ha ulteriormente chiesto il pagamento di € 1.0006,28 a titolo di interessi di mora ulteriori in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte del di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale, nonché degli CP_1
interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora ed € 960 ai sensi dell'art. 6 comma 2 del d.lgs. 231/2002.
In via subordinata ha chiesto la condanna del al Controparte_1
pagamento della somma che dovesse ritenersi dovuta in ragione dei predetti titoli, ed in via ulteriormente subordinata la condanna della a titolo di indebito Pt_2
arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c., oltre ad interessi e rivalutazione monetaria del dovuto al soddisfo. Il tutto con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A fondamento della domanda ha dedotto di essere divenuta titolare di crediti, in virtù di contratti di cessione pro soluto, portati dalle fatture agli atti emesse da
[...]
ed Org_1 Organizzazione_2 Organizzazione_3
Ha dedotto che benché il non abbia contestato né l'ammontare dei crediti né CP_1
l'erogazione delle forniture per il cui pagamento le fatture sono state emesse, in corso di causa produrrà sia la documentazione comprovante il rapporto contrattuale intercorso tra il e la società fornitrice, sia la documentazione comprovante CP_1
l'erogazione delle forniture.
Ha evidenziato di avere diritto al pagamento degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale sino al saldo.
Ha dedotto di avere diritto anche agli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c., prodotti dagli interessi moratori, con decorrenza dalla notifica dell'atto di citazione.
Ha chiesto anche il pagamento dell'importo dovuto ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n.
231/ 2002 pari ad € 17.320,00 poiché trattasi di diritto riconosciuto dalla direttiva europea n. 2011/7/EU recepita nel nostro ordinamento.
2 Ha poi formulato l'ulteriore richiesta di pagamento dell'importo di € 1.0006,28 per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale insoluta.
Si è costituita in giudizio il eccependo la nullità della Controparte_1
citazione, con conseguente inammissibilità della domanda poiché la sussistenza del credito per conto capitale è ancorata ad un'affermazione di poche righe, per cui manca l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni e la specificazione della domanda nell'oggetto e nel contenuto effettivo.
Nel merito ha eccepito l'inopponibilità della cessione del credito poiché trattandosi di credito vantato nei confronti della P.A. è necessaria l'accettazione del debitore/ente ceduto, che manca nel caso di specie.
Ha ulteriormente dedotto che la notifica della cessione non è avvenuta nelle forme previste ex lege, ovvero nelle forme degli atti processuali.
Ha evidenziato che la richiesta di pagamento di un indennizzo ai sensi dell'art. 2041
c.c. non è stata oggetto di cessione in favore di parte attrice e che la richiesta di interessi è una prospettazione del tutto ipotetica dato che non sono stati prodotti i contratti e quindi non risulta la fonte contrattuale di riferimento nella determinazione degli interessi dovuti in caso di ritardo o di mancato pagamento.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c., questo giudicante ritenuta la causa documentalmente istruita, l'ha rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo un rinvio per bonario componimento la causa è stata nuovamente rinviata per la precisazione delle conclusioni in ragione del carico di ruolo aggravato dall'emergenza Covid ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 16.01.2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
2.Tanto premesso la domanda deve trovare accoglimento con i limiti di seguito evidenziati.
3 Innanzitutto appare palesemente infondata l'eccezione di nullità della domanda posto che con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha dettagliato l'oggetto del giudizio specificando di essere cessionaria dei crediti portati dalle fatture azionate.
Ha altresì assolto all'onere della prova su di essa gravante producendo in giudizio con la memoria 183 VI comma primo termine c.p.c. i contratti da cui scaturisce la fonte dell'originario rapporto obbligatorio tra il e gli originari Controparte_1
creditori, ovvero ed Org_1 Org_2 Organizzazione_2 Organizzazione_3
Per contro il non ha contestato né la fonte contrattuale Controparte_1
prodotta né eventuali inadempimenti o inesatti adempimenti da parte degli enti che hanno erogato le forniture oggetto del giudizio.
Il comune piuttosto ha eccepito l'inopponibilità della cessione dei crediti oggetto di causa nei suoi confronti, stante la sua mancata accettazione necessaria in caso di cessione dei crediti vantati nei confronti di una PA.
In realtà come ha correttamente evidenziato anche l'attrice nella propria comparsa conclusionale L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 32788 del 13.12.2019).
Trattasi di principio valido anche nel nostro caso benché i contratti per cui è causa sono stati tutti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge 555/1999.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire la giurisprudenza di legittimità nella parte motiva dell'ordinanza summenzionata, la legge 554 del 1999 non ha abrogato la disposizione del 1923, in quanto si riferisce ad un particolare e specifico tipo di crediti. L'articolo 115 della legge n. 554 del 1999, poi modificata dal codice appalti
(D.Ivo 163 del 2006) nel primo comma si riferisce, infatti, espressamente ai crediti vantati a titolo di corrispettivo di appalto.
4 E dunque introduce una speciale disciplina per questo tipo crediti, prevedendo altresì il perfezionamento della cessione alla mancata opposizione della pubblica amministrazione nel termine di 15 giorni dalla notifica, mentre per quelli avente fonte in atti diversi continua ad applicarsi la disciplina generale sulla contabilità pubblica e successive modificazioni, la quale, come abbiamo visto, attraverso la giurisprudenza sopra richiamata, si applica alle sole amministrazioni statali, con esclusione dunque di quelle aventi ambito territorialmente delimitato, come è nel Cont caso delle ex IPab (regionali o infraregionali) oggi . La stessa Corte
Costituzionale (sentenza n. 131 del 2013) prende atto di questo differente ambito di disciplina a seconda che la cessione riguardi un credito da appalto, caso in cui si applica la legge n. 554 del 1999, poi modificata dalla legge 163 del 2006, ed il caso in cui il credito non deriva da appalto, ed allora si applica il regime della legge n.
2440 del 1923, il cui ambito, come si è visto, è limitato ai crediti verso lo e le Pt_3
sue articolazioni.
L'applicazione dei summenzionati principi al caso di specie portano questo giudicante ad affermare che la cessione è perfettamente valida ed efficace anche se la notifica non è avvenuta con le modalità indicate dal comune convenuto ed in mancanza di accettazione del medesimo, atteso che pur essendo stati conclusi tra il
Comune Convenuto e le società originarie creditrici dei contratti di somministrazione per i quali opera il divieto di cessione senza l'adesione della pubblica amministrazione (in tal senso Cass. Civ. ordinanza n. 24758/2021), il comune non è un'amministrazione dello stato e quindi il divieto non è ad esso applicabile (ex plurimis Tribunale di Benevento sentenza dell'8.11.2022 allegata con la comparsa conclusionale di parte attorea).
Ne consegue che certamente è dovuta la sorte capitale in favore di nel minore importo di € 7.455,14, poiché nelle more del Parte_4
giudizio è intervenuto il pagamento di buona parte della sorte capitale, per come documentato dal comune convenuto che con le note di trattazione scritta depositate in
5 data 7.03.2023, per l'udienza del 9.03.2023 ha allegato le relative quietanze di pagamento.
Sulle somme portate dalle fatture a titolo di sorte capitale sono dovuti anche gli interessi di mora ai sensi del dlgs. 231/2002, rientrando le obbligazioni per cui è causa nel novero delle transazioni commerciali di cui all'art. 2 del dlgs. 231/2002.
In assenza di diversa previsione contrattuale, che non risulta dagli atti , i predetti interessi sono dovuti, in base al disposto di cui all'art. 4 del d.lgs. 231/2002, dal giorno successivo al termine per la scadenza del pagamento, ovvero entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.
Sono dovuti anche gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale.
Al riguardo giova evidenziare che trova applicazione la disciplina dell'art. 1284, comma 4, c.c. la quale stabilisce che in assenza di accordo delle parti, debba trovare applicazione il saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii, anziché il saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283 c.c.
Ne consegue che detti interessi sono dovuti ex art. 1283 c.c. sugli interessi maturati da almeno 6 mesi dalla data dell'atto di citazione, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del predetto D.lgs. n. 231/2002.
Non può essere operato sugli interessi lo scomputo effettuato sulla sorte capitale, pur richiesto dal convenuto, posto che gli stessi sono maturati in base al disposto CP_1
di cui all'art. 4 del dlgs 231/2002, mentre il pagamento di gran parte del capitale è avvenuto solo nel corso del giudizio, quando i predetti interessi erano già maturati per intero.
2.1.Non è dovuto in favore dell'attrice l'importo richiesto ai sensi dell'art. 6 del dlgs
231/2002.
6 Ed invero la norma testualmente stabilisce che Nei casi previsti dall'articolo 3, il creditore ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte.
2. Al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno. È fatta salva la prova del maggior danno, che può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Ciò posto l'attrice non ha provato che per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ha dovuto sostenere costi ulteriori da quelli sostenuti per affrontare l'odierno giudizio, da ritenersi ricompresi nella misura delle spese di lite come liquidate in dispositivo (in tal senso Tribunale di Catanzaro sentenza del
10.10.2022 allegata dall'attrice).
2.2.Nulla invece è dovuto a titolo di interessi di mora maturati per il tardivo pagamento da parte del comune di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta, non essendo stata specificata né la natura di tali crediti, né essendo stata allegata la fonte contrattuale da cui tali crediti scaturiscono.
Le spese che seguono la soccombenza, devono essere compensate per la metà in ragione del parziale accoglimento della domanda e vengono liquidate ai sensi del
D.M. 147/2022 come in dispositivo con la precisazione che in base al valore della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 nei valori medi.
PQM
il TRIBUNALE DI CATANZARO, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna il
[...]
in persona del in qualità di legale rappresentante p.t. al CP_1 CP_3
pagamento della somma di € 7.455,14, in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. quale credito residuo sull'intera sorte capitale;
7 - Condanna il in persona del Sindaco in qualità di Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. degli interessi di mora ed anatocistici sull'intera sorte capitale per come chiarito in parte motiva;
- Condanna il in persona del Sindaco in qualità di Controparte_1
legale rappresentante p.t. al pagamento in favore di in Parte_1
persone del legale rappresentante p.t. della metà delle spese di lite che liquida per intero nell'importo di € 786,00 per esborsi ed € 14.103,00, per compensi professionali oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Catanzaro 7.05.2024
Il Giudice
Dr.ssa Alessia Dattilo
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