Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 3483/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.3483 del Ruolo Generale degli Affari Volontaria giurisdizione dell'anno 2024, avente per oggetto: divorzio congiunto
TRA
, nato ad [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
nata a [...] il [...], c.f.: , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi, dall'avv. Fabio Cristarelli, c.f.: , presso il cui C.F._3
studio in Casoria (NA), alla Via San Pietro, n. 15, elettivamente domiciliano come da procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note di trattazione scritta depositate in data 20.12.2024 le parti insistevano per l'accoglimento della domanda finalizzata alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni indicate in ricorso.
Il PM ha apposto il visto in data 27.11.2024.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
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e (ad oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti), e che, venuta meno Per_2 Per_3
l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione, definita con sentenza del Tribunale di
Napoli n. 8463/2011 del 05.07.2011, emessa a definizione del giudizio recante r.g. 1813/2007.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte depositate in data 20.12.2024, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 27.11.2024.
Ciò posto la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli, in data 26.06.2007, nel procedimento di separazione conclusosi n. r.g. 1813/2007, conclusosi con l'emissione della sentenza n. 8463/2011 del 05.07.2011, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1. I ricorrenti si danno reciprocamente atto che, nel corso degli anni, hanno raggiunto
l'autosufficienza economica e, pertanto, in riforma a quanto stabilito nella sentenza di separazione, alcun assegno di mantenimento è tra gli stessi dovuto;
2. i figli, divenuti maggiorenni, hanno raggiunto l'autonomia economica e, pertanto, in riforma a quanto stabilito nella sentenza di separazione, nulla è più dovuto a titolo di mantenimento in loro favore;
”.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative (e sono conformi all'interesse della prole) il Tribunale li recepisce integralmente.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Arzano il 24.06.1978 da
, nato ad [...] il [...], c.f.: , e Parte_1 C.F._1
pagina 2 di 3 nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2
, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
C.F._2
b) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Arzano di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 59 parte II serie A - anno 1978) per le incombenze di cui al DPR 396/2000;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 20.01.2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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