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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 09/05/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
________________________
R.G. 4533/23
Il Giudice monocratico del Tribunale di Trieste, Sezione Civile, dott.ssa Carmen Giuffrida, emette la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex 281 c.p.c avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis,
Promossa da:
1) , nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, Parte_1
CF-CPF n. , in proprio e per conto del figlio minore , nato il 29 C.F._1 Persona_1
gennaio 2008, a Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, CF-CPF n. , entrambi residenti C.F._2
in Rua Santa Filomena n. 44, Campinas, Stato di San Paolo, Brasile, rappresentati e difesi, giusta procura in calce redatta dal Notaio brasiliano dott. e munita di Apostille n. Persona_2
1721428-23, in data 23.08.2023;
2) , nata il [...], a [...], Stato di San Paolo, Brasile, CF- Controparte_1
CPF n. , e residente in [...]n. 84, Campinas, Stato di San Paolo, C.F._3
Rappresentati e difesi dall'Avv. Beatrice Bianchi del Foro di Milano.
Contro
Il , in persona del p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2 CP_3
distrettuale dello Stato, ritualmente notificato e costituitosi
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.10.2023, i soggetti indicati in epigrafe proponevano ricorso contro il
[...]
per ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis. CP_2
In data 20.11.2023, il Pubblico Ministero notiziato, nulla opponeva.
In data 23.12.2024, ai sensi dell'art. 127 ter, veniva fissata udienza mediante deposito di note scritte contenenti istanze e conclusioni per il giorno 05.02.2025.
In data 29.01.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note scritte.
In data 03.02.2025, si costituiva il ed eccepiva il mancato rispetto dei termini di CP_2
notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione udienza.
In data 18.02.2025, al fine di garantire la piena esplicazione del diritto di difesa, il giudice fissava una nuova udienza per comparizione, precisazione delle conclusioni e discussione mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter per il 24 marzo 2025.
In data 17.03.2025, il Difensore di parte ricorrente depositava note.
Il nulla depositava. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si rileva che la domanda è stata correttamente presentata presso la sezione specializzata del Tribunale di Trieste in quanto ex art 4 comma 5 DL 13/2017 convertito con modifiche nella L 46/2017 e novellato dall'art. 1 comma 37 della legge 206/21, quando l'attore risiede all'estero, le controversie inerenti alla cittadinanza italiana sono assegnate in base al comune di nascita del padre, madre o avo cittadino italiano.
Per quanto concerne la procedibilità, si rileva che i ricorrenti non hanno presentato domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato
Generale d'Italia in Brasile, come previsto dalla l. 91/92. Va tuttavia evidenziato che, nel caso di specie, la presentazione della domanda di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis al Competente Consolato Generale d'Italia è del tutto irrilevante in quanto l'azione giudiziale per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis via materna è un obbligo, nel senso che l'interessato non ha altre vie per vedere riconosciuta la propria cittadinanza italiana iure sanguinis. Infatti, la discendenza è anche per linea materna atteso che nella linea è presente una donna il cui figlio è nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana (1° gennaio 1948). In tali casi, l'Amministrazione, ritiene che le pronunce della Corte Costituzionale del 1975 e del 1983, che
2 hanno stabilito il principio di parità uomo-donna anche dal punto di vista della trasmissione della cittadinanza ai figli, producano effetti solo a decorrere dal 1° gennaio 1948.
In ogni caso, si sottolinea che la presentazione della domanda in via amministrativa non costituisce mai una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale di accertamento della cittadinanza italiana in quanto si tratta di accertare il diritto ad uno stato personale.
Il diritto alla cittadinanza è infatti un diritto soggettivo tutelabile immediatamente e incondizionatamente innanzi al giudice ordinario, indipendentemente dal previo esperimento di qualsiasi procedura amministrativa. Pertanto, l'assenza di certificazione amministrativa non preclude il procedimento giurisdizionale di riconoscimento di tale diritto soggettivo da parte del giudice ordinario.
Nel merito, il Giudice ritiene che la domanda dei ricorrenti sia fondata e meriti pertanto accoglimento.
Le ricorrenti hanno dato prova che l'ava da cui muove la discendenza iure sanguinis, Per_3
o figlia di e è cittadina italiana in quanto nata
[...] Persona_4 Persona_5 Per_6
a AN ( PN) il giorno 2 novembre 1889 e, pur se emigrata in Brasile, non è mai stata naturalizzata cittadina brasiliana. Al ricorso veniva, infatti, allegato certificato negativo di naturalizzazione dell'ava o Persona_3 Persona_4
Ne ella si è mai naturalizzata cittadina brasiliana in virtù della cosiddetta “grande naturalizzazione” brasiliana. Infatti, è ormai risolta la questione inerente la problematica della cd
“grande naturalizzazione” brasiliana secondo cui con decreto n. 58 del 1889, del Governo provvisorio brasiliano , veniva introdotto un meccanismo di rinuncia automatica di cittadinanza per tutti i cittadini stranieri (compresi gli italiani) residenti in [...]al 15 novembre 1889, salva dichiarazione contraria da rendersi nella rispettiva municipalità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
Infatti, con le sentenze gemelle del 24 agosto 2022 n. 25317 e n. 25318, le Sezioni Unite della
Cassazione si pronunciavano sugli effetti del decreto della cosiddetta “grande naturalizzazione”
(risalente al 1889), che aveva attribuito agli avi e ai loro discendenti stabilizzatisi in Brasile, con provvedimento massivo, la cittadinanza brasiliana, circostanza questa alla quale, secondo il Ministero degli Interni, era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana.
Innanzitutto, le Sezioni Unite osservano che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero. In base alla legislazione italiana, la perdita della cittadinanza italiana non può dirsi perfezionata da una qualche forma di accettazione di quella straniera, impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione, desunta dal semplice silenzio, potendosi invece verificare solo per effetto di un atto
3 volontario ed esplicito. D'altronde, il diritto di cittadinanza appartiene al novero dei diritti fondamentali a cui non si addice l'estensione automatica di presunzioni che, come quelle dettate da un comportamento asseritamente concludente di ordine puramente negativo, possono assumere – a certe condizioni di legge - normale rilievo nel distinto settore dei diritti patrimoniali.
Tale conclusione è del tutto conforme agli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., all'art. 15 della
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 dai quali si evince che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti e che può perdersi solo per rinuncia.
Va osservato che sebbene il passaggio per linea matrilineare dall'ava ai suoi figli sia avvenuto durante la vigenza della l.555/1912 - che non permetteva alla donna di trasmettere la cittadinanza italiana, se non in via residuale, e statuiva la perdita della cittadinanza italiana della donna che contraeva matrimonio con cittadino straniero – la cittadinanza è stata comunque trasmessa. Infatti, su entrambe le questioni è intervenuta in modo risolutivo la Corte Costituzionale con le seguenti sentenze:
- la sentenza n. 87/1975 della C. Cost., che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 3, della legge n. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna senza volontà di questa in caso di matrimonio con cittadino straniero.
- la sentenza n. 30/1983della C. Cost., pubblicata in data 16/02/1983 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1,n. 1 e 2, della legge n. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva l'acquisto della cittadinanza italiana per i figli di madre cittadina, e dell'art. 2, comma 2 della stessa legge nella parte in cui sanciva in ogni caso la prevalenza della cittadinanza del padre nella trasmissione dello stato di cittadino ai figli.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4466/2009, ha infine risolto anche l' annoso contrasto giurisprudenziale dichiarando l'effetto retroattivo nel tempo delle sopra citate sentenze della Corte Costituzionale.
Pertanto, alla luce delle superiori sentenze l'ava o pur se donna Persona_3 Persona_4
e sposata con cittadino straniero, manteneva la cittadinanza italiana trasmettendola al proprio figlio nato [...] che a sua volta la trasmetteva alla propria figlia e quest'ultima Persona_7
alle proprie figlie, odierne ricorrenti.
Alla luce delle superiori considerazioni, l'ava, non avendo mai perso la cittadinanza italiana, la trasmetteva “iure sanguinis” ai propri discendenti.
4 Le ricorrenti hanno altresì provato la linea di discendenza, mediante la documentazione appositamente tradotta e apostillata (certificati di nascita e certificati di matrimonio).
Alla luce delle superiori considerazioni, la domanda va accolta e, per l'effetto, dichiarato che le ricorrenti sono cittadine italiane.
In conseguenza dell'accoglimento della domanda dichiarativa della cittadinanza italiana dei ricorrenti, va altresì accolta la domanda con cui si chiede di ordinare al Ministero competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti. Il Giudice rileva infatti che la domanda di cittadinanza iure sanguinis è una azione di mero accertamento con cui si richiede all'Autorità giudiziaria il riconoscimento dello status di cittadino italiano per discendenza. In caso di accoglimento della domanda, l'ordine di intimare il convenuto e, in sua vece, l'ufficiale dello stato civile competente, a procedere Controparte_2
“alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti” non costituisce una condanna di facere in senso tecnico – ancor più se non è previsto l'annullamento di un provvedimento amministrativo di diniego – in quanto la cogenza del dictum non deriva dal disposto della Autorità giudiziaria ma dal complesso di norme, costituzionali e non, che regolano le annotazioni nel registro dello stato civile e della cittadinanza. Anche in assenza dell'ordine de quo pronunciato dal Giudice, all'esito dell'ammissione della domanda dello status civitatis, il
[...]
, quale Autorità amministrativamente competente che gestisce e coordina l'intera materia CP_2 della cittadinanza e dello stato civile (art. 14 del D.Lgs. n. 300/99) e, per esso, l'ufficiale di stato civile, quale organo periferico della Amministrazione statale (art. l, comma 2, del D.P.R. n. 396/00) ovvero il soggetto materialmente tenuto ad effettuare le varie trascrizioni, iscrizioni ed altri adempimenti (art. 14 del D.Lgs. n. 267/00), è comunque tenuto a compiere tutti gli atti conseguenti al riconoscimento dello status di cittadino italiano iure sanguinis.
In ordine alle spese, il Tribunale ritiene che l'assenza di un provvedimento di diniego proveniente dall'autorità amministrativa giustifichi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_2
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della
5 cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite.
In Trieste il 09.05.2025
Il Giudice
Carmen Giuffrida
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