Ordinanza cautelare 25 luglio 2014
Sentenza 18 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. II, sentenza 18/12/2023, n. 863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 863 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 00863/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00465/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 465 del 2014, proposto da
F.A.Zoo Mangimi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Baietta, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Alberto Avitabile in Ancona, v.le della Vittoria, 7;
contro
Suolo e Salute S.r.l. - Organismo per il Controllo delle Produzioni Biologiche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Cannistraro e Leonardo Zanetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Fabrizio La Rocca in Ancona, c.so Stamira, 17;
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso cui domicilia in Ancona, corso Mazzini, 55;
Co.T.RICO. - Comitato Trattazione Ricorsi c/o Suolo e Salute S.r.l., non costituito in giudizio;
Regione Marche, non costituita in giudizio;
nei confronti
per l'annullamento
- del provvedimento ASS ACU 14479 Prot. 479 del 14.5.2014;
- delle note di P.G.- MIPAAF PREF I n. 3801 del 4.3.2014, n. 5339 del 28.3.2014, n. 6423 del 16.4.2014 e n. 7907 del 19.5.2014;
- del Verbale Co.T.RICO del 30.5.2014 redatto in assenza di FAZOO tra le ore 16,30 e 18,30 del 30.5.2014, comunicato il 3.6.2014;
- di ogni altro provvedimento di ASS (IT BIO 004) ovvero del MIPAAF, che sia preordinato, sotteso e/o comunque connesso e/o collegato, in via diretta/indiretta/mediata/immediata ai provvedimenti ed al verbale qui impugnati, allo stato ignoto, ignorato, non conosciuto e/o conoscibile, mai comunicato e/o notificato alla ricorrente, e degli atti connessi, meglio indicati in epigrafe;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Suolo e Salute S.r.l. - Organismo per il Controllo delle Produzioni Biologiche e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, sin da sempre operante nel campo del commercio e della trasformazione di granaglie e sementi cosiddette convenzionali, dall’anno 2008 ha esteso la propria attività alla commercializzazione e trasformazione dei medesimi prodotti provenienti da coltivazioni con il metodo biologico (in particolare soia, mais e granturco).
Per tale ragione, ha stipulato con l’organismo di controllo Suolo e Salute S.r.l., autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, un contratto in virtù del quale si è assoggettato al suo controllo in ordine alla verifica del rispetto della normativa regolante l’esercizio di attività di agricoltura biologica.
Nel vigore di detto contratto, la ricorrente è stata sottoposta ai dovuti controlli. A seguito di rilevate violazioni e irregolarità, accertate anche in sede penale, l’organismo di controllo, con provvedimento prot. 479 del 14 aprile 2014 (documento n. 10 allegato al ricorso), ha disposto la misura della soppressione delle dichiarazioni di conformità al Regolamento CE n. 834/07 su taluni prodotti in carico alla ditta ricorrente.
Quest’ultima, quindi, ha agito dapprima in sede amministrativa, proponendo ricorso al CO.T.RICO. (che, con verbale del 30 maggio 2014, anch’esso impugnato, ha preso atto dell’avvenuto recesso della ditta dal sistema di controllo e si è astenuta dall'assumere qualsivoglia decisione in merito), e poi innanzi a questo Tribunale, chiedendo l’annullamento del provvedimento dell’organismo di controllo n. 479/2014 e di tutti gli atti connessi indicati in epigrafe, lamentandone l’illegittimità sotto distinti profili.
Si sono costituite in giudizio, per resistere, la società Suolo e Salute S.r.l. e il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
In via preliminare, entrambi hanno eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito giudice in favore del giudice ordinario, in ragione della natura privatistica del rapporto che nasce tra l'organismo di controllo e l'operatore che si assoggetta al sistema di controllo e certificazione, come tale regolato dalle disposizioni di diritto comune.
Sempre in via preliminare, Suolo e Salute ha altresì eccepito l’incompetenza del TAR Marche in favore del TAR Lazio con sede in Roma, dato che sono stati impugnati anche atti del MIPAF, nonché l’irricevibilità del gravame per tardività, mentre il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che i propri atti si connoterebbero come mere segnalazioni, peraltro dovute in virtù della disciplina vigente, e che gli atti dell’organismo di controllo avrebbero una loro autonomia.
Con ordinanza n. 288 del 2014 questo Tribunale ha negato la concessione di misure cautelari sulla base della seguente motivazione:
“ - permangono dubbi sull’ammissibilità del ricorso, per tutti i profili esposti nella memoria di costituzione dell’intimato organismo di controllo;
- Suolo e Salute ha allegato documentazione da cui emerge l’avvenuto espletamento di un’autonoma istruttoria, anche mediante accesso nella sede della ricorrente;
- tenuto conto dell’incidenza percentuale delle produzioni “bio” sul fatturato complessivo di FA Zoo, non appare nemmeno provato il periculum in mora ”.
In prossimità dell’udienza pubblica di discussione, sia la ricorrente che la società Suolo e Salute hanno presentato memorie. In particolare la prima, nelle proprie memorie conclusive, pur sottolineando le oscillazioni giurisprudenziali registratesi tra la data di proposizione del ricorso e gli anni successivi, che hanno riguardato il tema della giurisdizione in ordine a controversie aventi ad oggetto la contestazione degli atti degli organismi di controllo in materia di agricoltura biologica, ha mostrato di aderire all’eccezione di controparte, prendendo atto del fatto che si è via via consolidato, nel tempo, l’indirizzo ermeneutico secondo cui tali controversie spettano alla giurisdizione ordinaria.
Alla pubblica udienza del 23 novembre 2023, la causa, dopo la discussione orale, è stata trattenuta in decisione.
2. Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da Suolo e Salute, dal momento che le impugnate note del MIPAAF, come pure rilevato dal Ministero a sostegno della propria eccezione di difetto di legittimazione passiva, non hanno natura provvedimentale, ma costituiscono mere segnalazioni (dovute) sulla base delle quali l’organismo di controllo ha emesso i propri provvedimenti, i quali costituiscono, pertanto, il vero oggetto del gravame.
3. Ciò posto, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito giudice.
Invero, come pure evidenziato dalla parte ricorrente, dopo le prime oscillazioni giurisprudenziali sul tema della giurisdizione in controversie aventi ad oggetto atti emanati da organismi di controllo degli operatori di agricoltura biologica nell’ambito del rapporto intercorrente tra questi ultimi e gli stessi enti di controllo (tra le altre, vedasi TAR Basilicata, Sez. I, 22 novembre 2018, n. 772, che richiama, in senso contrario, TAR Puglia, Bari, Sez. II, 14 luglio 2017, n. 813; Cons. Stato, Sez. III, 18 giugno 2019, n. 4114, che ha annullato TAR Basilicata n. 772/2018, a sua volta cassata da Cass. Civ., SS.UU., 28 gennaio 2021, n. 1914), la giurisprudenza è ormai approdata ad una soluzione univoca.
In particolare, la pronuncia della Corte di Cassazione da ultimo citata (alle cui argomentazioni per brevità si rimanda), nel richiamare i principi contenuti nell’ordinanza delle Sezioni Unite civili n. 9678 del 5 aprile 2019 – secondo cui “ l’organismo autorizzato ex D.Lgs. n. 220 del 1995, non assume la veste di P.A. ex art. 7 c.p.c., nè può affermarsi che eserciti (quantomeno nell'esecuzione del contratto di certificazione), funzioni pubbliche. Le certificazioni, come osservato anche in dottrina, sono in realtà strumenti di circolazione di "informazioni" destinate in particolare ai consumatori, quali attestazioni di conformità del prodotto agli standards di legge e di "garanzia" dell'affidabilità al riguardo dell'impresa e dei suoi prodotti ” – ha ribadito l'affermazione della sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in controversie, quale quella in esame, vertenti tra organismo di controllo ed operatore del settore dell'agricoltura biologica, aventi ad oggetto le misure adottate da parte dell'organismo di controllo in caso di riscontrate non conformità da parte dell'operatore sottoposto a verifica; ciò sia per il fatto che per un sistema, quale quello delle Società Organismi di Attestazione (SOA), analogo a quello del biologico, la giurisprudenza è ormai concorde nell'affermare la giurisdizione del giudice ordinario nell'ambito dei rapporti tra SOA ed imprese di costruzione, sia perché, dovendosi far riferimento al c.d. petitum sostanziale, la domanda va correlata alla posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio, che, nonostante il diverso petitum di annullamento dei provvedimenti impugnati, deve ritenersi di diritto soggettivo, dovendo appunto escludersi che l'organismo autorizzato assuma la veste di pubblica amministrazione ex art. 7, comma 2, cod. proc. amm., ovvero eserciti, nell'ambito dell'esecuzione del contratto di certificazione, funzioni pubbliche.
Va dunque dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario sulla presente controversia, dinanzi al quale il processo potrà essere riassunto nel termine di cui all'art. 11, comma 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda originaria.
4. Le spese processuali possono essere compensate, avuto riguardo al fatto che, sulla questione di giurisdizione affrontata, sussistevano oscillazioni giurisprudenziali all’epoca della proposizione del ricorso, risolte solo nelle more del giudizio. Peraltro, resta ancora impregiudicata la decisione di merito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Si ritiene invece equo porre ad esclusivo carico della parte ricorrente la spesa del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate, fatto salvo quelle per il contributo unificato, che restano a carico della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Renata Emma Ianigro, Presidente
Giovanni Ruiu, Consigliere
Simona De Mattia, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona De Mattia | Renata Emma Ianigro |
IL SEGRETARIO