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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 23/04/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con appello depositato in data 7 dicembre 2023, da
(p.i. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato ing. giusta mandato in calce agli appelli con i procuratori Parte_2
Avv. Marco Cappelletto e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. , C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. (c.f. CP_4 C.F._4 CP_5
) (c.f. , C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._7 CP_8
, (c.f. , C.F._8 Parte_3 C.F._9
(c.f. ,rappresentati e difesi come da Parte_4 C.F._10 procure allegate al ricorso di primo grado dagli avv.ti Nicoletta Sarri (pec: ed) e Domenico Zito (pec: Email_2
, Email_3 appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 408/2023 d.d. 09.06.2023, non notificata.
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno RE ..- Pt_1
CONCLUSIONI:
APPELLANTE:
“nel merito - In riforma della sentenza n. 408/2023, pubblicata in data 9.6.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.
2007/2022, non notificata, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge”.
APPELLATI:
“nel merito: - rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da confermando, Parte_1 per l'effetto, la sentenza appellata;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di Parte_1
Capo Treno) al pagamento delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti, disattendendo l'eccezione di prescrizione quinquennale - tenuto conto che è da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 - siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012.
Il giudice rigettava l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i capi treno esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Professionale” Cont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza” nonché
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Parte_5 anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 4,50).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) - disapplicata ogni contraria norma contrattuale - al pagamento “ per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012
e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art. 36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite venivano compensante per un terzo (per l'esistenza dai precedenti anche autorevoli fra cui Corte Appello di Torno di segno contrario) con condanna di parte datoriale a corrispondere la residua quota (€ 6.000,00 oltre accessori)
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.3. Con un terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i compensi percepiti per i titoli de quibus per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
.
3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma richiamando giurisprudenza conforme di merito nonché della
Suprema Corte
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 17 aprile 2025 e decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
5.1. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.2. Anche il secondo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024). La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
5.3. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_10 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In relazione alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che: • la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
• la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei principi Parte_5 in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.4. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.3.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le
4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
7. Per il rigetto integrale del gravame deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio, per ciascuno degli appelli riuniti, del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 17.04.2025 Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
TALAMO Paolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA - Sezione Lavoro
Composto dai seguenti magistrati:
Dr. Paolo TALAMO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Silvia BURELLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa con appello depositato in data 7 dicembre 2023, da
(p.i. ), in persona dell'amministratore Parte_1 P.IVA_1 delegato ing. giusta mandato in calce agli appelli con i procuratori Parte_2
Avv. Marco Cappelletto e Avv. Maria Giovanna Conti, elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo pec Email_1 appellante contro
(c.f. ), (c.f. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (c.f. , C.F._2 CP_3 C.F._3
(c.f. (c.f. CP_4 C.F._4 CP_5
) (c.f. , C.F._5 Controparte_6 C.F._6
(c.f. ), (c.f. Controparte_7 C.F._7 CP_8
, (c.f. , C.F._8 Parte_3 C.F._9
(c.f. ,rappresentati e difesi come da Parte_4 C.F._10 procure allegate al ricorso di primo grado dagli avv.ti Nicoletta Sarri (pec: ed) e Domenico Zito (pec: Email_2
, Email_3 appellati Oggetto: appello avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di
Venezia n. 408/2023 d.d. 09.06.2023, non notificata.
In punto: incidenza retribuzione continuativa ma variabile assenza dal servizio
Capi Treno RE ..- Pt_1
CONCLUSIONI:
APPELLANTE:
“nel merito - In riforma della sentenza n. 408/2023, pubblicata in data 9.6.2023, resa inter partes dal Giudice Unico del Lavoro di Venezia all'esito del giudizio R.G.L. n.
2007/2022, non notificata, accogliersi il presente appello, con ogni conseguente statuizione di legge”.
APPELLATI:
“nel merito: - rigettare in quanto infondati, in fatto e in diritto, per le ragioni meglio esposte in narrativa, tutti i motivi di appello proposti da confermando, Parte_1 per l'effetto, la sentenza appellata;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e spese di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con l'impugnata sentenza il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia ha accolto le domande dei ricorrenti (tutti al servizio di con mansioni di Parte_1
Capo Treno) al pagamento delle giornate di ferie con importi superiori a quelli corrisposti, disattendendo l'eccezione di prescrizione quinquennale - tenuto conto che è da calcolarsi a far data dal 18.07.2007 - siccome non decorre più in costanza di rapporto a seguito dell'entrata in vigore (in data 18.07.2012) della l. n. 92/2012.
Il giudice rigettava l'eccezione di nullità del ricorso essendo le voci retributive esattamente specificate nel libello introduttivo ed, in applicazione della giurisprudenza comunitaria e dell'art. 7 della direttiva n. 88/2003 - che prevede il diritto del lavoratore ad un periodo di ferie di almeno 4 settimane l'anno che siano retribuita - accertava che la retribuzione percepita e prevista dalle fonti interne
(anche collettive) deve essere adeguata e dissuasiva rispetto alla facoltà del lavoratore di non fruire delle ferie.
Riteneva che per i capi treno esistono indennità che sono legate e connesse alla prestazione lavorativa specifica quale l'”Indennità di Utilizzazione Professionale” Cont
[acronimo c.d. che è corrisposta nelle giornate di presenza in ragione delle mansioni (personale in mobilità ovvero di scorta) e delle ore e chilometri], quale la c.d. “indennità di riserva”, l'”indennità di assenza dalla residenza” nonché
“provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno” e di conseguenza accertava il diritto a percepire tale indennità collegata allo status professionale di Parte_5 anche nelle giornate di ferie (in cui era previsto il solo importo fisso di € 4,50).
A sostegno della propria interpretazione richiamava giurisprudenza della Suprema
Corte (n. 13425/2019 e n. 22401/2020 che a sua volta richiama giurisprudenza della CGUE in punto ferie (che si era espressa con riferimento al personale di viaggio marittimo) ritenendo che la normativa interna dovesse soggiacere al principio di primazia del diritto dell'UE, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di costituzionalità sollevata sull'erroneo presupposto dell'autonomia della contrattazione collettiva rispetto ai principi posti dalla direttiva n. 88/2003 sulla nozione di “ferie annuali retribuite”.
Il giudice riconosceva il diritto all'inclusione nella retribuzione da corrispondere per i giorni di ferie (effettivi) delle suddette indennità per escludendone la natura indennitaria in quanto collegata direttamente alla tipologia di mansione svolta, non trattandosi di esborsi occasionali né di compensi per una modalità temporanea della mansione (tipico della trasferta), ma di emolumenti corrisposti proprio per il disagio intrinseco alla mansione.
Tanto premesso accertava il diritto dei ricorrenti (con conseguenziale pronuncia di condanna generica della convenuta) - disapplicata ogni contraria norma contrattuale - al pagamento “ per ciascuna giornata di quattro settimane di ferie retribuite, di una retribuzione media comprensiva delle indennità previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), dall'art. 31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012
e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), dall'art. 32 CCA (“indennità scorta vetture eccedenti”), dall'art. 36.5 CCA (“Provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”), retribuzione media calcolata sulla sommatoria dei compensi percepiti a tali titoli per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50”, con condanna al pagamento delle relative differenze retributive, oltre alla rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dalle singole scadenze al saldo. Le spese di lite venivano compensante per un terzo (per l'esistenza dai precedenti anche autorevoli fra cui Corte Appello di Torno di segno contrario) con condanna di parte datoriale a corrispondere la residua quota (€ 6.000,00 oltre accessori)
2. Impugna la sentenza formulando quattro (4) motivi di gravame. Parte_1
2.1. Con il primo motivo insiste nell'eccezione di nullità del ricorso per genericità della domanda nella quale mancava allegazione dei fatti costitutivi della pretesa.
2.2. Con il secondo motivo si duole del capo della sentenza laddove ha erroneamente ritenuto che il termine di prescrizione quinquennale delle differenze retributive maturate decorresse dalla data di cessazione del rapporto di lavoro anche per i rapporti di lavoro a cui si applicano le tutele dell'art. 18 St. Lav. dopo la modifica introdotta dalla c.d. legge Fornero.
2.3. Con un terzo articolato motivo censura la sentenza per aver erroneamente interpretato i principi di materia di retribuzione enunciati dalla CGUE.
Sostiene l'insussistenza di un principio di “omnicomprensività della retribuzione”, laddove l'ordinamento prevede la preminenza delle norme collettive in una materia di natura contrattuale, ove le parti hanno comunque disciplinato le indennità e gli elementi retributivi che devono essere considerati ai fini del compenso delle ferie;
richiama art. 31 comma 5 e art. 68 per la retribuzione delle ferie e art. 77 per indennità di assenza che equipara alla disciplina della trasferta (le stesse parti collettive ne escludono l'incidenza ai fini retributivi e la non valenza fiscale).
Valorizza la giurisprudenza eurounitaria nel senso non di coincidenza ma di paragonabilità della retribuzione.
Ritiene, comunque, la ridotta incidenza delle indennità de quibus sulla retribuzione dei lavoratori appellati, per cui non si ravviserebbe, in concreto, alcun effetto dissuasivo delle ferie.
Censura la decisione laddove non ha considerato in modo adeguato l'evoluzione della disciplina contrattuale collettiva della IUP, dal CCNL 1990 fino alla confluenza del 2003 e al CCNL Mobilità 2012, nonché ai contratti aziendali del Gruppo: nella disciplina collettiva la parte iniziale fissa dell'emolumento era stata inglobata nel salario di produttività (pacificamente corrisposto anche durante le ferie); una parte variabile, detta media di impianto, era stata cristallizzata in un importo fisso giornaliero di € 12,80 e inclusa anch'essa nella retribuzione feriale. Secondo l'appellante, invece, la decisione ha semplificato eccessivamente il problema, riducendolo alla sola natura dell'emolumento e trascurando la valutazione di mera “paragonabilità” (e non di coincidenza) tra retribuzione per ferie e retribuzione ordinaria, richiesta dalla giurisprudenza, sempre pronunciatasi in casi in cui la parte variabile di retribuzione era del tutto esclusa dalla retribuzione per ferie.
Ribadisce, in particolare, che le indennità di scorta vetture eccedenti ha natura variabile mentre le provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treni ha anche natura indennitaria e non retributiva.
Si duole della circostanza che il giudice ha accolto la domanda senza dichiarare nulle le norme collettive.
Richiama a sostegno delle proprie tesi giurisprudenza di merito, in particolare Corte di Appello di Torino che ha condivisibilmente ritenuto come la retribuzione per ferie non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria non dovendo solo scendere ad un livello sotto il quale diventi tale da dissuadere il lavoratore dalla fruizione delle ferie.
2.4. Con il quarto motivo si duole anche in punto quantum debeatur del criterio di calcolo adottato per calcolare - ai fini della statuizione di condanna generica adottata - le differenze retributive.
In particolare, ritiene che fine di ottenere un importo presunto relativo alle competenze accessorie spettanti durante le giornate di ferie, il giudicante avrebbe dovuto applicare il divisore contrattualmente previsto per la retribuzione giornaliera (26x12, e quindi 312) e non invece calcolare la retribuzione media sommando i compensi percepiti per i titoli de quibus per i 12 mesi precedenti la fruizione di ferie, diviso il numero di giorni lavorati per lo stesso periodo, detratto l'importo fisso giornaliero di € 4,50.
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3. Radicatosi il contradditorio gli appellati difendono la sentenza della quale chiedono l'integrale conferma richiamando giurisprudenza conforme di merito nonché della
Suprema Corte
4. La causa è stata discussa all'udienza del giorno 17 aprile 2025 e decisa come da separato dispositivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello è infondato.
5.1. Il primo motivo di gravame - relativo alla nullità del libello introduttivo - è privo di pregio come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure.
Osserva il Collegio come, nel rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda, o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente la mancata indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo indicate, pur se non notificata unitamente al ricorso stesso
La nullità sussiste allorquando, attraverso l'esame complessivo dell'atto, non sia assolutamente possibile l'individuazione dell'oggetto della domanda o delle ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fonda, perché in tal caso il convenuto non è messo in grado di predisporre le necessarie difese e il giudice non è posto in condizione di conoscere l'esatto oggetto del giudizio ai fini dell'esercizio dei suoi poteri di indagine e di decisione (cfr. Cass. n. 3143/2019).
Tali ipotesi di nullità non sussistevano nel caso di specie, poiché il ricorso contiene la domanda di condanna generica di pagamento durante il godimento delle ferie di somme a titolo di retribuzione comprensiva dell'indennità di scorta, dell'indennità di riserva e dell'indennità di assenza dalla residenza ex art. 7 della direttiva 2003/88 e art. 31 della CDFUE, con indicazione dunque delle norme di legge e contrattuali sulle quali la domanda stessa era fondata, e dunque con sufficiente allegazione del petitum e della causa petendi.
5.2. Anche il secondo motivo non merita miglior sorte.
A tale proposito va richiamato l'orientamento già espresso dalla Sezione Lavoro con pronunce di questa Corte territoriale invocate dagli appellati (sentenza n.
588/2021 nonché n. 673/2022 della Corte di Appello Venezia, Sezione Lavoro), questione peraltro esaminata in termini assolutamente conformi nel costrutto argomentativo anche dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 26246/2022
(recentemente confermata da Cass. n. 11766/2024). La Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della l. n. 92 del 2012 e del
d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro.”
5.3. Il terzo motivo di vero e proprio merito deve essere parimenti reietto.
La giurisprudenza di legittimità (cfr. n. 13428/2019, Cass. n. 22401/2020) ha elaborato il concetto di “nozione europea di retribuzione" riferita alla retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della
Direttiva 2003/88/CE, così come interpretata dalle pronunzie della Corte di
Giustizia dell'Unione europea.
Tale norma dispone che “1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali.
2. Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro”.
La CGUE, con le sentenze Wi. (C-155/10) e Lock (C-539/12), in sede di rinvio pregiudiziale, ha interpretato tale norma nel senso che l'espressione “ferie annuali retribuite” comporta non solo che per la durata delle ferie annuali la retribuzione deve essere mantenuta, ma che al lavoratore deve essere assicurata “una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro”, con la conseguenza che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” e ciò al fine di evitare “un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie”, in quanto una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie.
Nel caso in cui la retribuzione complessiva del lavoratore sia composta di diversi elementi, per determinare il trattamento retributivo spettante durante le ferie annuali è necessario considerare ogni importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva che sia diretto a compensare qualsiasi disagio intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è chiamato a svolgere nonché quegli elementi della retribuzione che si ricollegano allo status personale e professionale del lavoratore (ad es. anzianità, qualità di superiore gerarchico, qualifiche professionali).
Devono, invece, essere esclusi quegli elementi della retribuzione globale che sono esclusivamente diretti a coprire i costi occasionali o accessori che insorgono in occasione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Secondo la giurisprudenza di legittimità dai principi espressi dalla giurisprudenza comunitaria si desume una “nozione europea di retribuzione”, dovuta al lavoratore durante il periodo delle ferie annuali ai sensi dell'art. 7 della direttiva 88/2003/CE, vincolante “ultra partes” in considerazione del “valore di ulteriore fonte del diritto comunitario” che deve essere riconosciuto all'interpretazione offerta dalla Corte di
Giustizia, interprete qualificata del diritto UE (cfr. Cass. civ. n. 13428/2019 cit.).
Tale nozione europea di retribuzione è stata funzionalmente collegata alla effettività del diritto al godimento delle ferie, che nell'ordinamento italiano è qualificato come “irrinunciabile” da una norma di rango costituzionale (art. 36, comma 3, Cost.) e trova una disciplina interna, a livello di fonti primarie, nell'art. 2109 c.c. e nell'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 ed è inderogabile dalle fonti negoziali/collettive in ossequio al principio di primazia del diritto UE.
Sulle questioni oggetto di controversia la Suprema Corte si è già espressa con plurime pronunce (cfr. da ultimo Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 13932/2024 in contenzioso relative alle cd. indennità di Controparte_10 utilizzazione professionale (IUP), l'indennità per assenza dalla residenza,
l'indennità di scorta vetture eccedenti a favore) le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c.
In relazione alla contestazione di assenza di un nesso intrinseco con le mansioni svolte dai ricorrenti e con la loro qualificazione professionale degli emolumenti denominati “indennità scorta vetture eccedenti” e “provvigioni per vendita titoli di viaggio a bordo treno”, trattandosi di competenze occasionale e non continuative, osserva la Corte che: • la prima indennità vale a compensare il disagio di dover effettuare il controllo di un numero maggiore di vetture, e si configura così quale maggiorazione dell'indennità di scorta;
• la seconda consiste in un'indennità inerente ad una mansione tipica del capotreno, che controlla i titoli di viaggio e cura la regolarizzazione degli stessi con emissioni di eventuali nuovi biglietti e sanzioni – e che pertanto ha certamente natura retributiva - essendo volte a compensare il disagio di dover procedere all'emissione dei titoli di viaggio di cui i passeggeri risultano sprovvisti, non limitando la propria attività al mero controllo.
Dunque, l'aleatorietà o l'occasionalità è forse meglio contenuta nella nozione di variabilità della voce, non prevedibile ex ante, ma nondimeno rientrante nelle mansioni ordinarie del , sicché entrambe tali voci, alla luce dei principi Parte_5 in precedenza evidenziati, devono includersi nella retribuzione feriale.
In conclusione, tutti gli emolumenti sopra esaminati presentano, quindi, i requisiti fissati dalla giurisprudenza della C.G.U.E. perché essi siano inclusi nella retribuzione da corrispondere durante i periodi feriali.
La quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie ad opera della contrattazione collettiva non può, infatti, in alcun modo escludere la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale.
Tale vaglio, da compiere secondo fondamentale criterio di giudizio desumibile dall'assetto normativo e giurisprudenziale così tracciato appare quello di una omogeneità tendenziale fra la retribuzione delle ferie annuali e quella ordinaria del lavoratore, prevale certamente sulla determinazione operata dalle parti sociali, il cui effetto dissuasivo rispetto alla fruizione delle ferie – se accertato nel caso concreto – ne determina l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente.
In tale ottica risulta infatti decisiva – non già la misura solo parziale della decurtazione – bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
Sotto entrambi gli aspetti l'impugnata decisione risulta pienamente condivisibile.
Nel caso di specie si tratta di quote la cui entità è solo apparentemente contenuta e può apprezzarsi, nella sua effettiva portata, proprio alla luce di una comparazione su base mensile.
Si tratta di dati tali da evidenziare, ad avviso della Corte, una indubbia potenzialità dissuasiva della riduzione di stipendio cagionata dal godimento delle ferie, sia nella sua portata complessiva che in quella specificamente riferibile alle parti variabili, secondo la corretta valutazione operata dal primo Giudice.
Dunque, non è condivisibile l'affermazione dell'appellante per la quale il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che la retribuzione delle ferie debba coincidere con quella dei giorni di lavoro, mentre la giurisprudenza comunitaria si limiterebbe a una più limitata nozione di “paragonabilità”, come condiviso dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza n. 457/2022 (annullata con rinvio da Cass. n. 14089/2024 cit.).
Osserva la Corte, infine, che l'art. 10 del Dlgs. n. 66/2003 delega alla contrattazione collettiva solo l'introduzione di disposizioni di miglior favore o la disciplina della fruizione delle ferie, null'altro.
Di conseguenza, stante la natura imperativa ed incondizionata delle disposizioni contenute nell'articolo 31, paragrafo 2, della CDFUE. e nell'art. 7 c. 1 Dir. 2003/88, come interpretate dalla Corte di Giustizia, le stesse si sostituiscono automaticamente ex art. 1419 co. 2 c.c. a tutte le norme in contrasto, senza che la nullità possa estendersi all'intero testo contrattuale o alla intera clausola regolatrice dell'istituto.
5.4. Il quarto motivo è infondato tenuto anche conto di quanto illustrato nel precedente punto 5.3.
Il divisore 26, invocato dall'appellante, si applica solo a fini convenzionali ed alle competenze fisse, mentre per le competenze variabili– quali quelle oggetto di causa– che sono legate alle effettive presenze in servizio, il divisore convenzionale non è utilizzabile essendo a tal fine idoneo un divisore basato sulle presenze reali, al fine di individuare una retribuzione media basata sul periodo di lavoro effettivo, come richiesto dalla giurisprudenza GCUE (cfr. C-385/17, TORSTEN HEIN, punto
37).
Osserva la Corte, inoltre, che nella direttiva 2003/88, non si prevede affatto che le
4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre, nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr.. Cass. n. 20216/2022, punto 30), si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le 4 settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
6. Le spese del grado seguono la soccombenza (valore di causa superiore indeterminabile) e vengono liquidate, come in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi previsti dal d.m. 55/2014 (in ragione della serialità del contenzioso), al limitato aumento ai sensi del disposto dell'art. 4 comma 2° (tenuto conto della ripetitività delle difese essendo le posizioni dei lavoratori appellati sovrapponibili) ed alle tariffe professionali vigenti, senza tenere conto delle spese relative alla fase istruttoria.
7. Per il rigetto integrale del gravame deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio, per ciascuno degli appelli riuniti, del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigettata e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore degli appellati delle spese del grado di giudizio, liquidate in € 4.000,00 per compensi oltre rimborso forfetario spese generali ex lege, IVA e CPA;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 17.04.2025 Il Consigliere estensore
PUCCETTI Lorenzo
Il Presidente
TALAMO Paolo