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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/09/2025, n. 4237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4237 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 2914/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 2914/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pio Alghiri.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Francesco Mascolo.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con decreto n. 344/2016, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva a il pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 10 somma di € 90.613,00, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento della merce di cui alla fattura n. 7 del 21 maggio 2010.
I.2. Avverso detto decreto proponeva opposizione il Controparte_1
deducendo di non aver mai ordinato né ricevuto la merce. Chiedeva,
[...]
pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge, incluse la condanna alle spese di lite ed agli onorari, nonché la condanna per lite temeraria.
Nel giudizio di opposizione si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
I.3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 879/2020, pubblicata in data 13 giugno 2020, a seguito della valutazione delle prove e ritenendo più attendibili le allegazioni della parte opponente, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. veniva, altresì, condannato Parte_1
al pagamento, in favore della società opponente, delle spese del giudizio di opposizione, che venivano liquidate in complessivi € 11.000,00, di cui € 500,00 per spese ed € 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata proponeva gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla Parte_1
controparte.
Con esso l'appellante ha censurato l'ordinanza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado lamentando, a suo dire, una non corretta valutazione delle risultanze probatorie documentali e testimoniali. L'appellante esponeva, nel dettaglio, che agli atti risultava depositato un Documento di Trasporto sottoscritto da un soggetto che si qualificava come preposto alla ricezione della merce e che, in pagina 2 di 10 sede di prova testimoniale, confermava tanto l'avvenuta fornitura quanto la propria sottoscrizione del documento.
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado, a suo dire, non avrebbe adeguatamente motivato la valutazione concernente l'attendibilità dei testi escussi. In particolare, censurava il giudizio del Tribunale di inaffidabilità del terzo, che aveva confermato per iscritto l'avvenuta consegna della merce, nonché la credibilità riconosciuta invece a due soggetti, dipendenti della parte opponente –
e dunque non terzi estranei – che avevano invece dichiarato che la fornitura non era mai avvenuta.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, il quale avrebbe ritenuto, a suo dire, non rilevante il
D.D.T. relativo alla fornitura contestata, in quanto privo della firma dello spedizioniere, a differenza dei D.D.T. relativi alle precedenti forniture non contestate.
Con il quarto motivo, l'appellante chiedeva la riforma integrale del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite, rilevando come il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla parte opponente e pur avendo escluso qualsivoglia condotta scorretta o malafede da parte dell'odierno appellante, abbia tuttavia ritenuto sussistente una soccombenza integrale, condannando la parte opposta al pagamento per intero delle spese processuali. Pertanto, l'appellante, Pt_1
, concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 90.613,00, oltre interessi dalla data di scadenza dell'obbligazione fino all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché al rimborso delle spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 10 In via meramente subordinata, per l'ipotesi di rigetto del gravame, ha chiesto la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
II.2. Si costituiva la società contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di controparte e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
II.3. All'udienza del 22 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va detto che l'atto di appello, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, è da considerarsi rispettoso di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante infatti, “Gli articoli 342 e
434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(vedi Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono pagina 4 di 10 censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va respinto il primo motivo di appello.
Sul punto, la Corte ritiene di dover pienamente condividere la motivazione offerta dal giudice di prime cure, la quale risulta logicamente argomentata, giuridicamente corretta e fondata su una valutazione coerente e puntuale del materiale probatorio versato in atti.
La domanda di pagamento avanzata da aveva ad oggetto Parte_1
l'asserito mancato pagamento della fattura n. 7 del 21.05.2010, dell'importo di €
90.600,00, posta a fondamento del ricorso monitorio, avente ad oggetto la fornitura di materiale grafico e tipografico (quali block notes, agende, biglietti da visita, carta intestata e altri stampati). Tuttavia, tale pretesa risulta priva di adeguato supporto documentale e probatorio e si pone in evidente contrasto con risultanze documentali e processuali di segno contrario che rendono di contro verisimile la inesistenza del diritto di credito azionato.
In primo luogo, non è stata fornita la prova che la merce oggetto della fattura
(costituita tra l'altro da una fornitura di materiale di Cancelleria ingentissima e del tutto sproporzionata sul piano quantitativo – ben 67 colli - ed economico - €
90.600,00 - rispetto alle precedenti commesse della società appellata e alle sue dimensioni imprenditoriali), sia stata effettivamente ordinata dalla società
, non risultando prodotto dall'appellante alcun Controparte_1
pagina 5 di 10 documento attestante l'inoltro o la ricezione di un tale ordine (né comunicazioni scritte, né conferme d'ordine, né altra corrispondenza commerciale in tal senso).
In secondo luogo, neppure può ritenersi provata la consegna della detta merce.
Al riguardo va rilevato che la documentazione prodotta al riguardo dall'appellante, quale il DDT e il modulo di spedizione, presenta delle evidenti e significative incongruenze nelle date che portano senza dubbio a inficiare la portata probatoria della stessa. Difatti la fattura n. 7 posta dall'appellante a base della sua azione è datata 21.05.2010, il DDT n. 18 reca la data del 18.03.2010, mentre il modulo di spedizione della Mail Boxes riporta come data di invio della merce il 24.05.2010, ovvero una data di molto successiva rispetto a quella del
DDT e successiva anche alla data di emissione della fattura, scansione temporale questa del tutto inverisimile sia dal punto di vista logico che commerciale. Difatti è evidente che l'avviso/modulo di spedizione della merce tramite corriere privato avrebbe dovuto avere la stessa data del DDT (che risulta tra l'altro anche firmato per ricezione merce) o comunque data immediatamente antecedente ad esso, ma non certo una data di oltre due mesi successiva rispetto a quella del DDT. Tale inverisimiglianza è avvalorata dalla ulteriore circostanza, contraria alla corrente pratica commerciale, che la fattura risulta essere stata emessa in data (21.05.2010), ovvero antecedente rispetto alla data di spedizione della merce come risultante dal modulo del corriere Mail
Boxes datato 24.05.2010.
Elemento fondamentale e determinante circa la inverisimiglianza della prospettazione fattuale attorea è, comunque, costituito dalla produzione, da parte della società appellata, di una versione della medesima fattura ad essa precedentemente comunicata (contraddistinta dallo stesso numero, data ed importo) avente tuttavia un oggetto completamente diverso in quanto riferita ad attività di “procacciamento di clientela e affari” nel settore lattiero-caseario, viaggi di lavoro, progetti ed altro.
pagina 6 di 10 Tale differente descrizione dell'oggetto della fattura risulta altresì coerente con quanto riportato nel registro IVA fatture del , dove la medesima fattura n. Pt_1
7/2010 è annotata come “ricavi per prestazioni di serv”, abbreviazione quest'ultima verisimilmente da intendersi come di servizi, senza alcun riferimento a ricavi da vendita/consegna merce.
La insuperabile discrasia tra le due versioni della fattura non può che determinare forti dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta da Pt_1
e sulla reale esistenza della fornitura dedotta in giudizio, inficiando
[...]
irrimediabilmente la valenza probatoria di detta documentazione e rendendo verisimile che il contenuto della fattura prodotta in giudizio dall'appellante sia stato modificato successivamente ed artatamente, proprio per supportare sul piano probatorio una pretesa creditoria che sarebbe restata altrimenti priva di riscontri documentali.
A rafforzare ulteriormente tale ricostruzione intervengono altri documenti, anch'essi prodotti in giudizio, consistenti in due comunicazioni formali, tutte risalenti ad un periodo antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio
(ovvero datata 25.11.2010 e del maggio 2012), inviate dai precedenti legali del sig. (rispettivamente avv.ti Teresa Incoronato e Adele Di Lorenzo) Parte_1
alla società , nelle quali si sollecita il pagamento Controparte_1
della fattura n. 7 del 21.05.2010, descritta però chiaramente come relativa ad
“attività di procacciamento di affari” ovvero con indicazione di un oggetto del tutto diverso ed estraneo al presente giudizio (comunicazioni comunque anch'esse contestate in modo puntuale nel contenuto dalla società appellata che più volte in risposta disconosceva la legittimità della pretesa e l'effettivo svolgimento di tale attività di procacciamento di affari).
A conferma di quanto sopra, risulta inoltre prodotta in atti anche una comunicazione sottoscritta personalmente dal sig. nella quale Parte_1
questi, nel perorare i suoi diritti, fa palesemente riferimento ad attività del tutto pagina 7 di 10 diverse da quelle di fornitura di merce, e riconducibili anche in questo caso a prestazioni di intermediazione commerciale per il procacciamento di affari. Tale dichiarazione, proveniente dallo stesso appellante, smentisce ancora una volta la divergente versione dei fatti dedotta in giudizio e rafforza ulteriormente il quadro complessivo già di assoluta inattendibilità della prospettazione attorea, rendendo ancor più verisimile che la merce oggetto della fattura n. 7 (seconda versione), dallo stesso posta a fondamento dell'azione monitoria, non è mai stata né ordinata, né consegnata alla società appellata.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica delle questioni ad essi sottese, anch'essi risultano infondati.
Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha svolto un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie, correttamente ritenendo inattendibile, per tutte le ragioni innanzi esposte, la testimonianza, tra l'altro generica, resa da
, indicata quale testimone dall'appellante. La teste, infatti, si è Parte_2
limitata a riconoscere la propria firma sul DDT, che per le motivazioni di cui sopra appare non veritiero, senza fornire alcuna indicazione utile e concreta sulle modalità e circostanze di tempo e di luogo di consegna della merce e sui quantitativi asseritamente ricevuti per conto dell'azienda (numero di colli, dimensioni, mezzo di trasporto utilizzato, etc.). Tenuto anche conto della portata della presunta fornitura – svariate migliaia di articoli per un totale dichiarato di
67 colli – tale genericità rende ancora più inverisimile ed inutilizzabile ai fini della decisione tale testimonianza.
Peraltro, la stessa teste ha dichiarato di svolgere mansioni di traduttrice, non risultando né dipendente né collaboratrice diretta dell'impresa appellante.
Risulta quindi del tutto anomalo che una spedizione di tale rilievo sia pagina 8 di 10 quantitativo che economico possa essere stata consegnata dallo spedizioniere a tale persona, consegna di cui peraltro mancano del tutto ulteriori riscontri.
Tale testimonianza contrasta, inoltre, in modo insuperabile con quelle fornite dagli altri due testi addotti da controparte che univocamente hanno invece escluso detta consegna di merce, per cui anche sotto tale profilo essa appare inattendibile come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado.
Infine, anche il quarto motivo di appello è privo di fondamento.
La condanna alle spese di lite inflitta dal Tribunale all'appellante è difatti conforme al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., correttamente applicato nel caso di specie dal giudice di primo grado. Infine, il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal , per costante giurisprudenza non Controparte_1
incide sull'esito complessivo della causa e pertanto non giustifica in alcun modo una deroga al criterio ordinario della ripartizione delle spese processuali fondato sul principio di soccombenza.
L'appello va pertanto integralmente respinto con conferma della sentenza oggetto di impugnativa, comprese le statuizioni sulle spese processuali ivi contenute.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellante Controparte_1 Pt_1
e si liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore della prima, come da
[...]
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa in base al valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui esse hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di pagina 9 di 10 quella istruttoria non svolta in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 879/2020, pubblicata il 13 giugno 2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario avv.
Francesco Mascolo;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.c. 2914/2020 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dell'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Pio Alghiri.
APPELLANTE contro
(C.F. ), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1
difesa dall'avv. Francesco Mascolo.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni del 22.05.2025 e comparse conclusionali depositate in atti.
I.1. Con decreto n. 344/2016, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva a il pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_1
pagina 1 di 10 somma di € 90.613,00, oltre interessi e spese di procedura, per il mancato pagamento della merce di cui alla fattura n. 7 del 21 maggio 2010.
I.2. Avverso detto decreto proponeva opposizione il Controparte_1
deducendo di non aver mai ordinato né ricevuto la merce. Chiedeva,
[...]
pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo, con ogni conseguenza di legge, incluse la condanna alle spese di lite ed agli onorari, nonché la condanna per lite temeraria.
Nel giudizio di opposizione si costituiva chiedendo il rigetto Parte_1
dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, per l'effetto, la condanna dell'opponente al pagamento delle somme ingiunte.
I.3. Il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 879/2020, pubblicata in data 13 giugno 2020, a seguito della valutazione delle prove e ritenendo più attendibili le allegazioni della parte opponente, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo opposto. veniva, altresì, condannato Parte_1
al pagamento, in favore della società opponente, delle spese del giudizio di opposizione, che venivano liquidate in complessivi € 11.000,00, di cui € 500,00 per spese ed € 10.500,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
II.1. Avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata proponeva gravame con atto di citazione in appello ritualmente notificato alla Parte_1
controparte.
Con esso l'appellante ha censurato l'ordinanza di prime cure sulla base essenzialmente di quattro motivi di doglianza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censurava la sentenza di primo grado lamentando, a suo dire, una non corretta valutazione delle risultanze probatorie documentali e testimoniali. L'appellante esponeva, nel dettaglio, che agli atti risultava depositato un Documento di Trasporto sottoscritto da un soggetto che si qualificava come preposto alla ricezione della merce e che, in pagina 2 di 10 sede di prova testimoniale, confermava tanto l'avvenuta fornitura quanto la propria sottoscrizione del documento.
Con il secondo motivo di appello, strettamente connesso al primo, l'appellante deduceva che il giudice di primo grado, a suo dire, non avrebbe adeguatamente motivato la valutazione concernente l'attendibilità dei testi escussi. In particolare, censurava il giudizio del Tribunale di inaffidabilità del terzo, che aveva confermato per iscritto l'avvenuta consegna della merce, nonché la credibilità riconosciuta invece a due soggetti, dipendenti della parte opponente –
e dunque non terzi estranei – che avevano invece dichiarato che la fornitura non era mai avvenuta.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante censurava la valutazione compiuta dal giudice di primo grado, il quale avrebbe ritenuto, a suo dire, non rilevante il
D.D.T. relativo alla fornitura contestata, in quanto privo della firma dello spedizioniere, a differenza dei D.D.T. relativi alle precedenti forniture non contestate.
Con il quarto motivo, l'appellante chiedeva la riforma integrale del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite, rilevando come il giudice di primo grado, pur avendo rigettato la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta dalla parte opponente e pur avendo escluso qualsivoglia condotta scorretta o malafede da parte dell'odierno appellante, abbia tuttavia ritenuto sussistente una soccombenza integrale, condannando la parte opposta al pagamento per intero delle spese processuali. Pertanto, l'appellante, Pt_1
, concludeva per la riforma integrale della sentenza impugnata e
[...]
l'accoglimento delle conclusioni formulate nell'atto di appello, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 90.613,00, oltre interessi dalla data di scadenza dell'obbligazione fino all'effettivo saldo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché al rimborso delle spese e competenze professionali relative ad entrambi i gradi di giudizio.
pagina 3 di 10 In via meramente subordinata, per l'ipotesi di rigetto del gravame, ha chiesto la compensazione delle spese di lite del doppio grado.
II.2. Si costituiva la società contestando Controparte_1
integralmente le deduzioni di controparte e replicando puntualmente ai motivi di appello, reiterando e argomentando la propria ricostruzione dei fatti anche alla luce della documentazione acquisita nel giudizio di primo grado. Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite.
II.3. All'udienza del 22 maggio 2025, la causa veniva riservata in decisione con la concessione di termini abbreviati di 60 + 20 giorni di cui all'art. 190 c.p.c.
In via preliminare va detto che l'atto di appello, contrariamente a quanto eccepito dalla società appellata, è da considerarsi rispettoso di quanto disposto dall'art. 342 c.p.c. Secondo giurisprudenza costante infatti, “Gli articoli 342 e
434 del Cpc, nel testo formulato dal Dl 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”
(vedi Cass. 03/11/2020, n.24262). Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, infatti, non è necessaria la trascrizione testuale delle parti di sentenza gravate, essendo sufficiente l'indicazione dei passaggi argomentativi che si intendono pagina 4 di 10 censurare unitamente alle ragioni di dissenso, in modo da sostenere l'idoneità di queste ragioni a determinare le modifiche della decisione impugnata.
Nella fattispecie “de quo”, dalla lettura complessiva dell'atto di appello è possibile desumere agevolmente quali siano i punti della sentenza di primo grado che l'appellante ha inteso impugnare e soprattutto quali siano le motivazioni che, se condivise, dovrebbero condurre alla riforma della decisione.
Nel merito l'appello è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Va respinto il primo motivo di appello.
Sul punto, la Corte ritiene di dover pienamente condividere la motivazione offerta dal giudice di prime cure, la quale risulta logicamente argomentata, giuridicamente corretta e fondata su una valutazione coerente e puntuale del materiale probatorio versato in atti.
La domanda di pagamento avanzata da aveva ad oggetto Parte_1
l'asserito mancato pagamento della fattura n. 7 del 21.05.2010, dell'importo di €
90.600,00, posta a fondamento del ricorso monitorio, avente ad oggetto la fornitura di materiale grafico e tipografico (quali block notes, agende, biglietti da visita, carta intestata e altri stampati). Tuttavia, tale pretesa risulta priva di adeguato supporto documentale e probatorio e si pone in evidente contrasto con risultanze documentali e processuali di segno contrario che rendono di contro verisimile la inesistenza del diritto di credito azionato.
In primo luogo, non è stata fornita la prova che la merce oggetto della fattura
(costituita tra l'altro da una fornitura di materiale di Cancelleria ingentissima e del tutto sproporzionata sul piano quantitativo – ben 67 colli - ed economico - €
90.600,00 - rispetto alle precedenti commesse della società appellata e alle sue dimensioni imprenditoriali), sia stata effettivamente ordinata dalla società
, non risultando prodotto dall'appellante alcun Controparte_1
pagina 5 di 10 documento attestante l'inoltro o la ricezione di un tale ordine (né comunicazioni scritte, né conferme d'ordine, né altra corrispondenza commerciale in tal senso).
In secondo luogo, neppure può ritenersi provata la consegna della detta merce.
Al riguardo va rilevato che la documentazione prodotta al riguardo dall'appellante, quale il DDT e il modulo di spedizione, presenta delle evidenti e significative incongruenze nelle date che portano senza dubbio a inficiare la portata probatoria della stessa. Difatti la fattura n. 7 posta dall'appellante a base della sua azione è datata 21.05.2010, il DDT n. 18 reca la data del 18.03.2010, mentre il modulo di spedizione della Mail Boxes riporta come data di invio della merce il 24.05.2010, ovvero una data di molto successiva rispetto a quella del
DDT e successiva anche alla data di emissione della fattura, scansione temporale questa del tutto inverisimile sia dal punto di vista logico che commerciale. Difatti è evidente che l'avviso/modulo di spedizione della merce tramite corriere privato avrebbe dovuto avere la stessa data del DDT (che risulta tra l'altro anche firmato per ricezione merce) o comunque data immediatamente antecedente ad esso, ma non certo una data di oltre due mesi successiva rispetto a quella del DDT. Tale inverisimiglianza è avvalorata dalla ulteriore circostanza, contraria alla corrente pratica commerciale, che la fattura risulta essere stata emessa in data (21.05.2010), ovvero antecedente rispetto alla data di spedizione della merce come risultante dal modulo del corriere Mail
Boxes datato 24.05.2010.
Elemento fondamentale e determinante circa la inverisimiglianza della prospettazione fattuale attorea è, comunque, costituito dalla produzione, da parte della società appellata, di una versione della medesima fattura ad essa precedentemente comunicata (contraddistinta dallo stesso numero, data ed importo) avente tuttavia un oggetto completamente diverso in quanto riferita ad attività di “procacciamento di clientela e affari” nel settore lattiero-caseario, viaggi di lavoro, progetti ed altro.
pagina 6 di 10 Tale differente descrizione dell'oggetto della fattura risulta altresì coerente con quanto riportato nel registro IVA fatture del , dove la medesima fattura n. Pt_1
7/2010 è annotata come “ricavi per prestazioni di serv”, abbreviazione quest'ultima verisimilmente da intendersi come di servizi, senza alcun riferimento a ricavi da vendita/consegna merce.
La insuperabile discrasia tra le due versioni della fattura non può che determinare forti dubbi sulla veridicità della documentazione prodotta da Pt_1
e sulla reale esistenza della fornitura dedotta in giudizio, inficiando
[...]
irrimediabilmente la valenza probatoria di detta documentazione e rendendo verisimile che il contenuto della fattura prodotta in giudizio dall'appellante sia stato modificato successivamente ed artatamente, proprio per supportare sul piano probatorio una pretesa creditoria che sarebbe restata altrimenti priva di riscontri documentali.
A rafforzare ulteriormente tale ricostruzione intervengono altri documenti, anch'essi prodotti in giudizio, consistenti in due comunicazioni formali, tutte risalenti ad un periodo antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio
(ovvero datata 25.11.2010 e del maggio 2012), inviate dai precedenti legali del sig. (rispettivamente avv.ti Teresa Incoronato e Adele Di Lorenzo) Parte_1
alla società , nelle quali si sollecita il pagamento Controparte_1
della fattura n. 7 del 21.05.2010, descritta però chiaramente come relativa ad
“attività di procacciamento di affari” ovvero con indicazione di un oggetto del tutto diverso ed estraneo al presente giudizio (comunicazioni comunque anch'esse contestate in modo puntuale nel contenuto dalla società appellata che più volte in risposta disconosceva la legittimità della pretesa e l'effettivo svolgimento di tale attività di procacciamento di affari).
A conferma di quanto sopra, risulta inoltre prodotta in atti anche una comunicazione sottoscritta personalmente dal sig. nella quale Parte_1
questi, nel perorare i suoi diritti, fa palesemente riferimento ad attività del tutto pagina 7 di 10 diverse da quelle di fornitura di merce, e riconducibili anche in questo caso a prestazioni di intermediazione commerciale per il procacciamento di affari. Tale dichiarazione, proveniente dallo stesso appellante, smentisce ancora una volta la divergente versione dei fatti dedotta in giudizio e rafforza ulteriormente il quadro complessivo già di assoluta inattendibilità della prospettazione attorea, rendendo ancor più verisimile che la merce oggetto della fattura n. 7 (seconda versione), dallo stesso posta a fondamento dell'azione monitoria, non è mai stata né ordinata, né consegnata alla società appellata.
Quanto al secondo e terzo motivo di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per la stretta connessione logico-giuridica delle questioni ad essi sottese, anch'essi risultano infondati.
Il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha svolto un'attenta valutazione delle risultanze istruttorie, correttamente ritenendo inattendibile, per tutte le ragioni innanzi esposte, la testimonianza, tra l'altro generica, resa da
, indicata quale testimone dall'appellante. La teste, infatti, si è Parte_2
limitata a riconoscere la propria firma sul DDT, che per le motivazioni di cui sopra appare non veritiero, senza fornire alcuna indicazione utile e concreta sulle modalità e circostanze di tempo e di luogo di consegna della merce e sui quantitativi asseritamente ricevuti per conto dell'azienda (numero di colli, dimensioni, mezzo di trasporto utilizzato, etc.). Tenuto anche conto della portata della presunta fornitura – svariate migliaia di articoli per un totale dichiarato di
67 colli – tale genericità rende ancora più inverisimile ed inutilizzabile ai fini della decisione tale testimonianza.
Peraltro, la stessa teste ha dichiarato di svolgere mansioni di traduttrice, non risultando né dipendente né collaboratrice diretta dell'impresa appellante.
Risulta quindi del tutto anomalo che una spedizione di tale rilievo sia pagina 8 di 10 quantitativo che economico possa essere stata consegnata dallo spedizioniere a tale persona, consegna di cui peraltro mancano del tutto ulteriori riscontri.
Tale testimonianza contrasta, inoltre, in modo insuperabile con quelle fornite dagli altri due testi addotti da controparte che univocamente hanno invece escluso detta consegna di merce, per cui anche sotto tale profilo essa appare inattendibile come correttamente rilevato dal Tribunale in primo grado.
Infine, anche il quarto motivo di appello è privo di fondamento.
La condanna alle spese di lite inflitta dal Tribunale all'appellante è difatti conforme al principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., correttamente applicato nel caso di specie dal giudice di primo grado. Infine, il mancato accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c. proposta dal , per costante giurisprudenza non Controparte_1
incide sull'esito complessivo della causa e pertanto non giustifica in alcun modo una deroga al criterio ordinario della ripartizione delle spese processuali fondato sul principio di soccombenza.
L'appello va pertanto integralmente respinto con conferma della sentenza oggetto di impugnativa, comprese le statuizioni sulle spese processuali ivi contenute.
Le spese processuali del grado di appello sostenute dall'appellata
[...]
devono seguire la soccombenza dell'appellante Controparte_1 Pt_1
e si liquidano a carico di quest'ultimo, ed in favore della prima, come da
[...]
dispositivo ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 147 del
13/08/2022, tenuto conto del valore della causa in base al valore della causa
(scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00) ed applicato per ciascuna fase di giudizio cui esse hanno effettivamente partecipato (con esclusione dunque di pagina 9 di 10 quella istruttoria non svolta in appello) l'importo tabellare medio previsto dal detto DM.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello respinto, l'appellante soccombente ha l'obbligo di versare Parte_1
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 879/2020, pubblicata il 13 giugno 2020, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Parte_1
delle spese del presente grado di Controparte_1
giudizio che si liquidano in € 9.991,00 per compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva
e Cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario avv.
Francesco Mascolo;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 12.09.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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