Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 15/04/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 4694/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
con l'assistenza e difesa dell'avv. Agostino Stasi;
Parte_1
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_1
degli Avv.ti Umberto Ferrato, Marcello Carnovale, Carmela Filice e Manuela Varani;
e
, resistente contumace;
Controparte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 30.12.2019, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476201900001571000 notificata il
3.12.2019, con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003813660000,
33420130000796403000, 33420130004933077000, 33420140001750642000,
33420140003763482000, 33420140006547321000, 33420160005128023000,
33420170002903480000, 03420180002513267000 e 33420190000120524000.
Ha dedotto l'invalidità dell'atto per omessa notifica degli atti presupposti e per difetto di motivazione con riferimento al calcolo degli interessi, la decadenza dall'azione di riscossione e la prescrizione dei crediti contributivi per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si è costituito in giudizio , contestando, in via preliminare, l'inammissibilità CP_3 dell'opposizione e, nel merito, l'infondatezza della domanda di cui ha chiesto il rigetto.
Benché regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita CP_4
1
2.1 Preliminarmente, verificata la regolarità e tempestività delle notifiche, deve essere dichiarata la contumacia dell' . Controparte_5
2.2 Nel merito, premesso che spetta al giudice qualificare la domanda del contribuente al fine di sottoporla al relativo regime previsto dalla legge -a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi- deve osservarsi che, nel caso di specie, il ricorrente, impugnando la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, ha inteso proporre censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Si prospettano, infatti:
a) un'opposizione agli atti esecutivi, laddove abbia lamentato vizi contenutistici (erroneità del calcolo degli interessi), la decadenza dall'azione di riscossione e l'omessa notifica degli atti prodromici al fine di dedurne l'invalidità derivata dell'intimazione impugnata;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617
c.p.c.;
b) un'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. in funzione recuperatoria ex art. 24
d.lgs. n. 46/1999, nella misura in cui l'omessa notifica dell'atto presupposto sia allegata anche in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito anteriori alla formazione dei titoli esecutivi che si assumono mai notificati: a tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n.
4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr.
Cass. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01). Ed infatti: “Nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata” (Così statuendo, la S.C., con sentenza n. 24506/2016, in presenza di una notifica insanabilmente nulla perché recante una
"relata in bianco", ha individuato il primo atto utile nella successiva intimazione di pagamento);
c) un'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., di accertamento della prescrizione dei medesimi crediti a decorrere dalla data di (“asserita” o “eventuale”) notificazione degli avvisi
2 stessi. Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione.
Ciò posto, l'opposizione risulta tardiva e, dunque, inammissibile nella parte in cui sono eccepiti vizi formali afferenti all'avviso opposto, essendo stato il ricorso depositato in data 30.12.2019, oltre il termine perentorio di venti giorni, previsto dall'art. 617 c.p.c., dalla notifica della comunicazione avvenuta in data 3.12.2019.
2.3 Quanto all'eccezione di prescrizione, si ribadisce che quando si facciano valere ragioni estintive della pretesa precedenti alla data in cui risulta essere stato notificato l'avviso di addebito e che avrebbero dovuto essere proposte ai sensi del d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, nel termine di 40 giorni dalla notifica dello stesso, è necessario recuperare l'azione dimostrando innanzi tutto che il termine non è mai iniziato a decorrere proprio perché non vi è stata notifica idonea a determinare la conoscenza dell'iscrizione al ruolo (opposizione c.d. recuperatoria) (cfr.
Cass. 20489/2018; Cass. n. 29294/2019).
Ebbene, pur essendo l'opposizione formalmente ammissibile, non essendo decorso il termine di 40 giorni dalla notifica della comunicazione opposta, a fronte della regolare notifica degli atti presupposti (cfr. avvisi di ricevimento delle raccomandate a mezzo servizio postale in
CP_ allegati deve concludersi con la conseguente preclusione processuale dell'eccezione di prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale tra la data di maturazione degli stessi e la data di notifica degli avvisi di addebito, come correttamente fatto rilevare anche
CP_ dall' resistente.
Pertanto, l'unico motivo di opposizione che può essere indagato nel merito è quello afferente alla prescrizione maturata successivamente alla notifica dei titoli esecutivi, motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.
La doglianza è parzialmente fondata.
Considerate le date di notifica degli avvisi di addebito e quella della comunicazione in questa sede impugnata (3.12.2019), in assenza di prova di atti interruttivi medio tempore intervenuti, la prescrizione risulta maturata per i crediti contenuti negli atti nn. 33420120003813660000
(notificato il 20.12.2012), 33420130000796403000 (notificato il 9.4.2013),
33420130004933077000 (notificato il 7.2.2014), 33420140001750642000 (notificato il
16.6.2014) e 33420140003763482000 (notificato il 22.10.2014).
Al contrario, non risulta decorso il termine di prescrizione quinquennale per i crediti di cui agli avvisi di addebito nn. 33420140006547321000 (notificato il 25.3.2015),
33420160005128023000 (notificato l'8.12.2016), 33420170002903480000 (notificato il
3 21.12.2017), 03420180002513267000 (notificato il 6.8.2018) e 33420190000120524000
(notificato il 13.2.2019). Ne consegue la debenza degli importi in essi contenuti.
3. Le spese di lite, in ragione dell'esito del giudizio, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_7
- dichiara non dovuti i crediti di cui alla comunicazione opposta con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420120003813660000, n. 33420130000796403000, n.
33420130004933077000, n. 33420140001750642000 e n. 33420140003763482000;
- dichiara dovuti i crediti di cui alla comunicazione opposta con riferimento agli avvisi di addebito n. 33420140006547321000, n. 33420160005128023000, n.
33420170002903480000, n. 03420180002513267000 e n. 33420190000120524000;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 15.4.2025
La Giudice del lavoro dr.ssa Margherita Sitongia
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Melania Marchio
- Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge
113 del 2021.
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