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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 30/04/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 891/2021 promossa da:
(c.f. ), ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1 Stato, con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA ALESSANDRELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Comiso, Viale della Resistenza n. 55;
APPELLANTE E APPELLATA IN VIA INCIDENTALE contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE SALLEMI GULINO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Vittoria, via Cav. Di Vittorio Veneto n. 5;
APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, depositata il
27.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1410/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 288/2019 del Giudice di Pace di Vittoria. Appello notificato il 6.3.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- Ritenere e dichiarare non provate le ragioni del quantum del compenso portato nella fattura n°
34/2018 in relazione al tariffario richiamato nel contratto e mai prodotto in giudizio, nonché ritenere e dichiarare non provate nel corso del giudizio di primo grado eventuali spese vive sostenute nell'interesse della sig.ra e nell'adempimento del mandato e per l'effetto revocare il D.I. Pt_1 288/2019 per la parte riguardante il pagamento della fattura 34/2018 di € 800,00. - In subordine si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler quantificare in via equitativa il giusto compenso spettante alla per la redazione della lettera di risarcimento del danno allegata nel fascicolo di parte e per CP_1 l'effetto revocare il D.I. 288/2019 per la parte riguardante il pagamento della fattura 34/2018 di € 800,00 - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellata: pagina 1 di 6 - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1/2021, pubblicata in data Pt_1
31.12.2020, resa dal Giudice di Pace di Vittoria, poiché infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento del tempestivo appello incidentale oggi formulato, riformare la sentenza n. 1/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, pubblicata in data 31.12.2020, nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda giudiziale, in riferimento al D.I. n. 288/2019, per la somma portata dalla
Fattura n. 34/2018, per quanto in motivazione, rigettando la suddetta domanda giudiziale avversaria e concedendo la provvisoria esecuzione del D.I. per la restante somma di € 900,00 e quindi ritenere e dichiarare dovuta la somma di € 900,00 portata dalla fattura n. 34/2018. - riformare la sentenza oggi impugnata nella parte in cui compensa le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la sig.ra alle spese e competenze professionali difensive del doppio Pt_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.3.2021, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1410/2019 R.G., depositata il 27.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 288/2019 del Giudice di Pace di Vittoria, si confermava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 800,00, portata dalla fattura n. 37/2018, e si compensavano le spese di lite.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 3.5.2018, CP_1 [...]
le conferiva mandato di agire per suo conto nei confronti della compagnia assicuratrice di Parte_1 controparte al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il precedente 23.2.2018, a seguito del quale la stessa riportava lesioni fisiche. In esecuzione di detto mandato, la istruiva la pratica per il risarcimento dei danni;
ciononostante, in data 29.6.2018, CP_1 la le revocava il mandato. La società, pertanto, consegnava alla parte i documenti in proprio Pt_1 possesso e le fatture n. 37/18 – relativa agli onorari per l'attività svolta – e n. 34/18 – relativa al rimborso delle spese di fisioterapia anticipate per suo conto – per un totale di € 1.700,00, che la non pagava nonostante una diffida e ripetuti solleciti, e che la chiedeva ed otteneva Pt_1 CP_1 in via monitoria.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la debenza della somma Parte_1 ingiunta. Quanto alla fattura n. 37/18, deduceva che l'attività svolta dalla era consistita in CP_1 una mera e succinta richiesta di risarcimento dei danni, per cui il corrispettivo di € 800,00 appariva manifestamente sproporzionato. Tale onorario, peraltro, sarebbe derivato da un presunto tariffario della che la società ricorrente non ha prodotto in sede monitoria. Quanto alla fattura n. 34/18, CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva della e la non esigibilità del credito, in quanto la CP_1 società ingiungente non aveva allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del ciclo di fisioterapia al dott. per conto della . Per_1 Pt_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la che ribadiva il suo CP_1 credito. In particolare, sosteneva che il tariffario contenente gli onorari della società era esposto presso i suoi uffici, per cui la ne aveva preso visione prima della stipulazione del contratto, e Pt_1 chiedeva ammettersi prova testimoniale a conferma dell'avvenuto pagamento da parte della CP_1 delle prestazioni di fisioterapia di cui la ha beneficiato. Pt_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Vittoria, in parziale accoglimento della svolta opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 800,00, portata dalla fattura n. 37/18 e relativa agli onorari della Dichiarava, invece, non dovuta per difetto di prova la CP_1 somma di € 900,00, portata dalla fattura n. 34/18 e relativa al rimborso delle spese fisioterapiche. Riteneva, infatti, non utilizzabili nel processo le dichiarazioni dei testi e del dott. Testimone_1
pagina 2 di 6 , a causa della loro incapacità a testimoniare. In ragione dell'esito della controversia, Testimone_2 compensava le spese di lite.
Tale decisione veniva censurata da , che la impugnava mediante ricorso in appello Parte_1 notificato in data 6.3.2021, e ne chiedeva la riforma nella parte in cui statuisce “Ritenuti i fatti di causa e considerato quanto sopra motivato, in via preliminare la domanda giudiziale va […] rigettata in riferimento all'ingiunzione di pagamento della fattura 34/2018 spiccata dalla odierna parte CP_1 opposta, dell'importo di € 800,00, come da contratto sottoscritto dalla parte opponente in data 3.5.2018, che conferiva l'incarico alla predetta riguardanti le spese inerenti il sinistro, CP_1 qualora ciò venisse dalla stessa ritenuto opportuno, nell'ambito dell'espletamento del mandato ricevuto, con impegno, da parte dell'opponente, di rimborso delle stesse. Sic stantibus rebus, va ritenuto che la parte opposta odierna ha diritto ad ottenere la somma di € 800,00, a seguito del contratto sottoscritto dalla parte opponente, di guisa che il D.I. n° 288/2019, va confermato nella parte riguardante la somma su indicata”. L'appellante deduceva, infatti, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto anche con riferimento alla somma di cui alla fattura n. 34/18 o che, in subordine, avrebbe dovuto ridurne l'ammontare.
In data 28.6.2021, si costituiva in appello la chiedendo la conferma della sentenza nella CP_1 parte impugnata dall'appellante. Deduceva, infatti, che la società infortunistica aveva diligentemente espletato l'incarico conferitole dalla fino alla revoca del mandato ed aveva, pertanto, diritto al Pt_1 corrispettivo richiesto e ritenuto congruo dal giudice di prime cure. Proponeva altresì appello incidentale, impugnando la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria:
- nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione ritenendo “le dichiarazioni testimoniali assunte in udienza, con riferimento ai testi e Dott. non utilizzabili nel Testimone_1 Testimone_2 processo de quo, atteso che il primo, oltre ad essere il genero del titolare della parte opposta, risulta essere dipendente della ed il secondo, in quanto, collaborando con la ed avendo CP_1 CP_1 avuto come paziente la parte opponente, nell'anno 2018, potenzialmente, potrebbe avere un interesse nella causa che potrebbe giustificare la sua partecipazione al giudizio;
ne consegue la revoca dell'ordinanza depositata in data 10.03.2020, e la carenza di legittimazione attiva della CP_1 odierna parte opposta, limitatamente alla ingiunzione di pagamento del D.I. de quo, per la somma di cui alla Fattura n. 34/2018 dell'importo di € 900,00, che a dire della predetta parte opposta, avrebbe effettuato in favore del Dott. peraltro, non provato, avendo effettuato il pagamento Testimone_2 in contanti ed il pagamento in contanti non può essere provato a mezzo di testimoni che, per il premesso, non hanno capacità a testimoniare”;
- nella parte in cui compensa le spese processuali.
La deduceva, infatti, che i testi sentiti non erano titolari di un interesse in giudizio tale da CP_1 determinarne l'incapacità a testimoniare e che le loro dichiarazioni erano, pertanto, idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento delle sedute di fisioterapia di cui la ha incontestatamente usufruito, con Pt_1 il conseguente diritto al rimborso.
Con provvedimento del 22.1.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
In data 3.5.2018, conferiva mandato alla società infortunistica Leon s.r.l. “affinché Parte_1 agisca in nome e per conto mio nei confronti della compagnia d'assicurazione di controparte per ottenere il risarcimento dei danni tutti da me subiti in occasione del sinistro o maltolto del 23/02/2018”, verificatosi alle ore 8:30 circa a Comiso, nell'intersezione tra Via P.ssa Elena e Via Dante Alighieri (cfr. all. 1 fascicolo monitorio di parte appellante). In esecuzione di detto mandato, lo stesso 3.5.2018 la inviava per conto della una diffida a mezzo pec all'Allianz Ras Ass.ni, CP_1 Pt_1 pagina 3 di 6 società assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, chiedendole di provvedere al risarcimento dei danni patiti dall'assistita per effetto di tale incidente (cfr. all. 4 fascicolo monitorio). In data 15.6.2018, l' riscontrava la missiva, nominando il consulente medico incaricato di eseguire gli esami CP_2 volti a quantificare le lesioni subite dalla (cfr. all. 5 fascicolo monitorio). Successivamente, in Pt_1 data 29.6.2018, la comunicava alla la revoca del mandato affidatole (cfr. all. 6 Pt_1 CP_1 fascicolo monitorio).
L'unico atto documentato, compiuto dalla per conto della nel periodo di tempo CP_1 Pt_1 intercorrente tra il conferimento dell'incarico di trattazione stragiudiziale del sinistro (3.5.2018) e la sua revoca (29.6.2018), è la lettera avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni del 3.5.2018 indirizzata all'Allianz Ras Ass.ni. La società infortunistica non ha fornito prova di alcuna ulteriore attività effettuata in favore dell'appellante, essendosi limitata alla labiale affermazione di aver intrattenuto una corrispondenza con la compagnia assicurativa e di aver effettuato numerose telefonate ai suoi numeri verdi.
Alla luce di ciò, la somma richiesta a mezzo della fattura n. 37/18 a titolo di “onorari sviluppo pratica”, per un ammontare complessivo di € 800,00, appare manifestamente sproporzionata e deve essere ridotta.
Ai fini della rideterminazione dell'onorario non giova alcuna clausola contrattuale.
Invero, il terzo capoverso del contratto di mandato prevede “le spettanze della CP_1 ammonteranno alla somma che le sarà riconosciuta e liquidata dalla compagnia d'assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto dal tariffario della stessa esposto presso i loro uffici”. CP_1
La società, tuttavia, nonostante ripetuti solleciti di controparte, non ha prodotto in giudizio tale tariffario.
Il quarto capoverso del contratto di mandato prevede “il sottoscritto, in caso di revoca del mandato o di rinuncia allo stesso, riconosce espressamente all' […] il pagamento delle spese di Parte_2 patrocinio da calcolarsi nella misura del 20% + IVA sull'ammontare presunto della liquidazione, in base a quanto indicato nella perizia medico legale redatta in nome e per conto del cliente o del preventivo di spesa consegnato dallo stesso”. Nel caso di specie, tuttavia, la revoca del mandato è avvenuta prima della nomina di un medico legale per conto della , per cui non può farsi Pt_1 applicazione di detto metodo di calcolo.
Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla rideterminazione del compenso in via equitativa.
Facendo applicazione dei parametri per i compensi per la professione forense per l'attività stragiudiziale stabiliti dal DM n. 147/2022, proporzionalmente ridotti del 20% in ragione della mancanza di abilitazione all'esercizio della professione forense in capo agli operatori della CP_1 considerando l'ammontare del corrispettivo liquidato dalla società assicurativa come risultante dagli allegati al fascicolo monitorio (€ 5.000,00) e ritenendo che la abbia fornito un contributo CP_1 minimo al buon esito della liquidazione, si ritiene equo riconoscere alla società un corrispettivo pari ad
€ 200,00 (5% sul valore dell'affare, ridotto del 20%).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la deve essere condannata al pagamento in Pt_1 favore della della minor somma di € 200,00 a titolo di onorari. CP_1
Anche l'appello incidentale svolto dalla è fondato e deve essere accolto. CP_1
Il giudice di prime cure ha dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura n. 34/2018, relativa al rimborso delle spese fisioterapiche anticipate dalla per conto della , per mancata CP_1 Pt_1 prova dell'effettivo pagamento delle stesse, in quanto ha ritenuto inutilizzabili per incapacità a testimoniare le dichiarazioni dei testi escussi e dott. Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 6 Anzitutto, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo. In assenza della preventiva eccezione di incapacità, la testimonianza del teste incapace, che sia stata nondimeno ammessa ed assunta, deve ritenersi valida, poiché non sarebbe ormai ammissibile un'eccezione di nullità in assenza di quella di incapacità, avuto riguardo alla regola (art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (Cass. n. 29714/2023).
Dall'esame del fascicolo di primo grado non risulta, tuttavia, che la abbia mai eccepito Pt_1 l'incapacità a testimoniare dei testi di controparte.
Inoltre, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167/2018).
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. n. 2075/2013).
I testi dott. e non sono titolari di un interesse siffatto solo perché, Testimone_2 Testimone_1 rispettivamente, il primo ha provveduto all'esecuzione delle prestazioni di fisioterapia in favore della e ha dichiarato di collaborare con la ed il secondo è dipendente della e Pt_1 CP_1 CP_1 genero del rappresentante della società. Deve, pertanto, essere esclusa la loro incapacità a testimoniare.
Quanto alla lamentata inammissibilità della prova orale, in primo luogo occorre rilevare che, nel giudizio di primo grado, la ha tempestivamente proposto le richieste istruttorie in sede di CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
In secondo luogo, il giudice ben può ammettere la prova testimoniale, in deroga al limite fissato dal primo comma per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, secondo comma, c.c. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, purché, però, venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. n. 26898/2022).
Nel caso di specie, assume rilievo determinante la circostanza che la non ha negato di aver Pt_1 beneficiato delle sedute di fisioterapia di cui la chiede il rimborso, né ha dedotto di aver CP_1 provveduto personalmente al loro pagamento. In assenza di documentazione appare, pertanto, necessario verificare a mezzo di testimonianza se tali prestazioni siano state saldate ed eventualmente da chi.
Peraltro, può rinvenirsi un principio di prova per iscritto rilevante ai sensi dell'art. 2724, primo comma, c.c. nella clausola del contratto di mandato in base alla quale la “autorizza sin d'ora la Pt_1 [...] CP_
conferendole quindi anche specifico mandato in tal senso, ad anticipare, parzialmente o integralmente, le spese mediche […] qualora ciò venga dalla stessa ritenuto opportuno nell'ambito dell'espletamento del mandato ricevuto, e m'impegno a rimborsare integralmente alla ogni CP_1 anticipazione a semplice richiesta della stessa”. pagina 5 di 6 Per quanto esposto, le testimonianze assunte risultano valide e liberamente apprezzabili sotto il profilo dell'attendibilità.
In particolare, occorre attribuire rilievo alle dichiarazioni del teste dott. che alla Testimone_2 domanda “Vero o no che la fattura che mi viene esibita mi è stata interamente pagata dalla CP_1 ha risposto “Si è vero, confermo la fattura che mi viene esibita” (cfr. verbale di udienza del 21.7.2020).
In considerazione del fatto che il dott. ha confermato di aver ricevuto il corrispettivo della Per_1 prestazione eseguita e che l'appellante non ha dedotto di avervi provveduto personalmente, si desume che tale corrispettivo sia stato anticipato dalla società infortunistica, che ha, pertanto, diritto al relativo rimborso. Non vi è, infatti, motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, che, se non avesse ricevuto il pagamento, avrebbe avuto interesse a rilevarlo.
Alla luce di ciò, in accoglimento dell'appello incidentale, la deve essere condannata a Pt_1 rimborsare alla la somma di € 900,00, portata dalla fattura n. 34/2018. Tale somma si unisce CP_1 a quella dovuta alla società a titolo di onorari, rideterminata in € 200,00, per un totale di € 1.100,00.
Le spese di lite del primo grado seguono la misura della soccombenza;
quelle di secondo grado vanno integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 891/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 1/2021 del 31.12.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria il 13.6.2019 e condanna
[...]
a corrispondere alla la somma di € 1.100,00; Parte_1 CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida per il Parte_1 CP_1 primo grado in € 200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%; compensa le spese di lite del secondo grado.
Ragusa, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 891/2021 promossa da:
(c.f. ), ammessa al patrocinio a spese dello Parte_1 C.F._1 Stato, con il patrocinio dell'avv. RAFFAELLA ALESSANDRELLO, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Comiso, Viale della Resistenza n. 55;
APPELLANTE E APPELLATA IN VIA INCIDENTALE contro
(p.iva , in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. SALVATORE SALLEMI GULINO, elettivamente domiciliata presso il difensore in Vittoria, via Cav. Di Vittorio Veneto n. 5;
APPELLATA E APPELLANTE IN VIA INCIDENTALE
OGGETTO: Atto di appello avverso la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, depositata il
27.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1410/2019 R.G., avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo n. 288/2019 del Giudice di Pace di Vittoria. Appello notificato il 6.3.2021.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
- Ritenere e dichiarare non provate le ragioni del quantum del compenso portato nella fattura n°
34/2018 in relazione al tariffario richiamato nel contratto e mai prodotto in giudizio, nonché ritenere e dichiarare non provate nel corso del giudizio di primo grado eventuali spese vive sostenute nell'interesse della sig.ra e nell'adempimento del mandato e per l'effetto revocare il D.I. Pt_1 288/2019 per la parte riguardante il pagamento della fattura 34/2018 di € 800,00. - In subordine si chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler quantificare in via equitativa il giusto compenso spettante alla per la redazione della lettera di risarcimento del danno allegata nel fascicolo di parte e per CP_1 l'effetto revocare il D.I. 288/2019 per la parte riguardante il pagamento della fattura 34/2018 di € 800,00 - Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori di legge.
Per l'appellata: pagina 1 di 6 - rigettare l'appello proposto dalla sig.ra avverso la sentenza n. 1/2021, pubblicata in data Pt_1
31.12.2020, resa dal Giudice di Pace di Vittoria, poiché infondato in fatto e in diritto;
- in accoglimento del tempestivo appello incidentale oggi formulato, riformare la sentenza n. 1/2021 emessa dal Giudice di Pace di Vittoria, pubblicata in data 31.12.2020, nella parte in cui accoglie parzialmente la domanda giudiziale, in riferimento al D.I. n. 288/2019, per la somma portata dalla
Fattura n. 34/2018, per quanto in motivazione, rigettando la suddetta domanda giudiziale avversaria e concedendo la provvisoria esecuzione del D.I. per la restante somma di € 900,00 e quindi ritenere e dichiarare dovuta la somma di € 900,00 portata dalla fattura n. 34/2018. - riformare la sentenza oggi impugnata nella parte in cui compensa le spese di lite liquidate con il decreto ingiuntivo opposto;
- in ogni caso, condannare la sig.ra alle spese e competenze professionali difensive del doppio Pt_1 grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15% e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 6.3.2021, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria, emessa nell'ambito del giudizio iscritto al n. 1410/2019 R.G., depositata il 27.10.2020 e pubblicata il 31.12.2020, con la quale, in parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo n. 288/2019 del Giudice di Pace di Vittoria, si confermava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 800,00, portata dalla fattura n. 37/2018, e si compensavano le spese di lite.
In seno al ricorso per decreto ingiuntivo, la deduceva che, in data 3.5.2018, CP_1 [...]
le conferiva mandato di agire per suo conto nei confronti della compagnia assicuratrice di Parte_1 controparte al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione del sinistro verificatosi il precedente 23.2.2018, a seguito del quale la stessa riportava lesioni fisiche. In esecuzione di detto mandato, la istruiva la pratica per il risarcimento dei danni;
ciononostante, in data 29.6.2018, CP_1 la le revocava il mandato. La società, pertanto, consegnava alla parte i documenti in proprio Pt_1 possesso e le fatture n. 37/18 – relativa agli onorari per l'attività svolta – e n. 34/18 – relativa al rimborso delle spese di fisioterapia anticipate per suo conto – per un totale di € 1.700,00, che la non pagava nonostante una diffida e ripetuti solleciti, e che la chiedeva ed otteneva Pt_1 CP_1 in via monitoria.
In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, contestava la debenza della somma Parte_1 ingiunta. Quanto alla fattura n. 37/18, deduceva che l'attività svolta dalla era consistita in CP_1 una mera e succinta richiesta di risarcimento dei danni, per cui il corrispettivo di € 800,00 appariva manifestamente sproporzionato. Tale onorario, peraltro, sarebbe derivato da un presunto tariffario della che la società ricorrente non ha prodotto in sede monitoria. Quanto alla fattura n. 34/18, CP_1 eccepiva il difetto di legittimazione attiva della e la non esigibilità del credito, in quanto la CP_1 società ingiungente non aveva allegato alcuna documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del ciclo di fisioterapia al dott. per conto della . Per_1 Pt_1
Si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la che ribadiva il suo CP_1 credito. In particolare, sosteneva che il tariffario contenente gli onorari della società era esposto presso i suoi uffici, per cui la ne aveva preso visione prima della stipulazione del contratto, e Pt_1 chiedeva ammettersi prova testimoniale a conferma dell'avvenuto pagamento da parte della CP_1 delle prestazioni di fisioterapia di cui la ha beneficiato. Pt_1
All'esito del giudizio, il Giudice di Pace di Vittoria, in parziale accoglimento della svolta opposizione, confermava il decreto ingiuntivo opposto limitatamente alla somma di € 800,00, portata dalla fattura n. 37/18 e relativa agli onorari della Dichiarava, invece, non dovuta per difetto di prova la CP_1 somma di € 900,00, portata dalla fattura n. 34/18 e relativa al rimborso delle spese fisioterapiche. Riteneva, infatti, non utilizzabili nel processo le dichiarazioni dei testi e del dott. Testimone_1
pagina 2 di 6 , a causa della loro incapacità a testimoniare. In ragione dell'esito della controversia, Testimone_2 compensava le spese di lite.
Tale decisione veniva censurata da , che la impugnava mediante ricorso in appello Parte_1 notificato in data 6.3.2021, e ne chiedeva la riforma nella parte in cui statuisce “Ritenuti i fatti di causa e considerato quanto sopra motivato, in via preliminare la domanda giudiziale va […] rigettata in riferimento all'ingiunzione di pagamento della fattura 34/2018 spiccata dalla odierna parte CP_1 opposta, dell'importo di € 800,00, come da contratto sottoscritto dalla parte opponente in data 3.5.2018, che conferiva l'incarico alla predetta riguardanti le spese inerenti il sinistro, CP_1 qualora ciò venisse dalla stessa ritenuto opportuno, nell'ambito dell'espletamento del mandato ricevuto, con impegno, da parte dell'opponente, di rimborso delle stesse. Sic stantibus rebus, va ritenuto che la parte opposta odierna ha diritto ad ottenere la somma di € 800,00, a seguito del contratto sottoscritto dalla parte opponente, di guisa che il D.I. n° 288/2019, va confermato nella parte riguardante la somma su indicata”. L'appellante deduceva, infatti, che il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo opposto anche con riferimento alla somma di cui alla fattura n. 34/18 o che, in subordine, avrebbe dovuto ridurne l'ammontare.
In data 28.6.2021, si costituiva in appello la chiedendo la conferma della sentenza nella CP_1 parte impugnata dall'appellante. Deduceva, infatti, che la società infortunistica aveva diligentemente espletato l'incarico conferitole dalla fino alla revoca del mandato ed aveva, pertanto, diritto al Pt_1 corrispettivo richiesto e ritenuto congruo dal giudice di prime cure. Proponeva altresì appello incidentale, impugnando la sentenza n. 1/2021 del Giudice di Pace di Vittoria:
- nella parte in cui accoglie parzialmente l'opposizione ritenendo “le dichiarazioni testimoniali assunte in udienza, con riferimento ai testi e Dott. non utilizzabili nel Testimone_1 Testimone_2 processo de quo, atteso che il primo, oltre ad essere il genero del titolare della parte opposta, risulta essere dipendente della ed il secondo, in quanto, collaborando con la ed avendo CP_1 CP_1 avuto come paziente la parte opponente, nell'anno 2018, potenzialmente, potrebbe avere un interesse nella causa che potrebbe giustificare la sua partecipazione al giudizio;
ne consegue la revoca dell'ordinanza depositata in data 10.03.2020, e la carenza di legittimazione attiva della CP_1 odierna parte opposta, limitatamente alla ingiunzione di pagamento del D.I. de quo, per la somma di cui alla Fattura n. 34/2018 dell'importo di € 900,00, che a dire della predetta parte opposta, avrebbe effettuato in favore del Dott. peraltro, non provato, avendo effettuato il pagamento Testimone_2 in contanti ed il pagamento in contanti non può essere provato a mezzo di testimoni che, per il premesso, non hanno capacità a testimoniare”;
- nella parte in cui compensa le spese processuali.
La deduceva, infatti, che i testi sentiti non erano titolari di un interesse in giudizio tale da CP_1 determinarne l'incapacità a testimoniare e che le loro dichiarazioni erano, pertanto, idonee a dimostrare l'avvenuto pagamento delle sedute di fisioterapia di cui la ha incontestatamente usufruito, con Pt_1 il conseguente diritto al rimborso.
Con provvedimento del 22.1.2025, il Giudice rimetteva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'appello principale è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
In data 3.5.2018, conferiva mandato alla società infortunistica Leon s.r.l. “affinché Parte_1 agisca in nome e per conto mio nei confronti della compagnia d'assicurazione di controparte per ottenere il risarcimento dei danni tutti da me subiti in occasione del sinistro o maltolto del 23/02/2018”, verificatosi alle ore 8:30 circa a Comiso, nell'intersezione tra Via P.ssa Elena e Via Dante Alighieri (cfr. all. 1 fascicolo monitorio di parte appellante). In esecuzione di detto mandato, lo stesso 3.5.2018 la inviava per conto della una diffida a mezzo pec all'Allianz Ras Ass.ni, CP_1 Pt_1 pagina 3 di 6 società assicuratrice del veicolo coinvolto nel sinistro, chiedendole di provvedere al risarcimento dei danni patiti dall'assistita per effetto di tale incidente (cfr. all. 4 fascicolo monitorio). In data 15.6.2018, l' riscontrava la missiva, nominando il consulente medico incaricato di eseguire gli esami CP_2 volti a quantificare le lesioni subite dalla (cfr. all. 5 fascicolo monitorio). Successivamente, in Pt_1 data 29.6.2018, la comunicava alla la revoca del mandato affidatole (cfr. all. 6 Pt_1 CP_1 fascicolo monitorio).
L'unico atto documentato, compiuto dalla per conto della nel periodo di tempo CP_1 Pt_1 intercorrente tra il conferimento dell'incarico di trattazione stragiudiziale del sinistro (3.5.2018) e la sua revoca (29.6.2018), è la lettera avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni del 3.5.2018 indirizzata all'Allianz Ras Ass.ni. La società infortunistica non ha fornito prova di alcuna ulteriore attività effettuata in favore dell'appellante, essendosi limitata alla labiale affermazione di aver intrattenuto una corrispondenza con la compagnia assicurativa e di aver effettuato numerose telefonate ai suoi numeri verdi.
Alla luce di ciò, la somma richiesta a mezzo della fattura n. 37/18 a titolo di “onorari sviluppo pratica”, per un ammontare complessivo di € 800,00, appare manifestamente sproporzionata e deve essere ridotta.
Ai fini della rideterminazione dell'onorario non giova alcuna clausola contrattuale.
Invero, il terzo capoverso del contratto di mandato prevede “le spettanze della CP_1 ammonteranno alla somma che le sarà riconosciuta e liquidata dalla compagnia d'assicurazione fino alla concorrenza di quanto previsto dal tariffario della stessa esposto presso i loro uffici”. CP_1
La società, tuttavia, nonostante ripetuti solleciti di controparte, non ha prodotto in giudizio tale tariffario.
Il quarto capoverso del contratto di mandato prevede “il sottoscritto, in caso di revoca del mandato o di rinuncia allo stesso, riconosce espressamente all' […] il pagamento delle spese di Parte_2 patrocinio da calcolarsi nella misura del 20% + IVA sull'ammontare presunto della liquidazione, in base a quanto indicato nella perizia medico legale redatta in nome e per conto del cliente o del preventivo di spesa consegnato dallo stesso”. Nel caso di specie, tuttavia, la revoca del mandato è avvenuta prima della nomina di un medico legale per conto della , per cui non può farsi Pt_1 applicazione di detto metodo di calcolo.
Si ritiene, pertanto, opportuno procedere alla rideterminazione del compenso in via equitativa.
Facendo applicazione dei parametri per i compensi per la professione forense per l'attività stragiudiziale stabiliti dal DM n. 147/2022, proporzionalmente ridotti del 20% in ragione della mancanza di abilitazione all'esercizio della professione forense in capo agli operatori della CP_1 considerando l'ammontare del corrispettivo liquidato dalla società assicurativa come risultante dagli allegati al fascicolo monitorio (€ 5.000,00) e ritenendo che la abbia fornito un contributo CP_1 minimo al buon esito della liquidazione, si ritiene equo riconoscere alla società un corrispettivo pari ad
€ 200,00 (5% sul valore dell'affare, ridotto del 20%).
Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, la deve essere condannata al pagamento in Pt_1 favore della della minor somma di € 200,00 a titolo di onorari. CP_1
Anche l'appello incidentale svolto dalla è fondato e deve essere accolto. CP_1
Il giudice di prime cure ha dichiarato non dovuta la somma di cui alla fattura n. 34/2018, relativa al rimborso delle spese fisioterapiche anticipate dalla per conto della , per mancata CP_1 Pt_1 prova dell'effettivo pagamento delle stesse, in quanto ha ritenuto inutilizzabili per incapacità a testimoniare le dichiarazioni dei testi escussi e dott. Testimone_1 Testimone_2
pagina 4 di 6 Anzitutto, l'incapacità a testimoniare disciplinata dall'articolo 246 cod. proc. civ. non è rilevabile d'ufficio, sicché la parte interessata ha l'onere di eccepirla, pena la definitiva preclusione, prima dell'ammissione del mezzo. In assenza della preventiva eccezione di incapacità, la testimonianza del teste incapace, che sia stata nondimeno ammessa ed assunta, deve ritenersi valida, poiché non sarebbe ormai ammissibile un'eccezione di nullità in assenza di quella di incapacità, avuto riguardo alla regola (art. 157, ultimo comma, cod. proc. civ.), secondo cui la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente (Cass. n. 29714/2023).
Dall'esame del fascicolo di primo grado non risulta, tuttavia, che la abbia mai eccepito Pt_1 l'incapacità a testimoniare dei testi di controparte.
Inoltre, l'incapacità a deporre prevista dall'art. 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del processo - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste - né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Cass. n. 167/2018).
L'interesse che dà luogo ad incapacità a testimoniare, a norma dell'art. 246 cod. proc. civ., è l'interesse giuridico, personale, concreto, che legittima l'azione o l'intervento in giudizio, sicché il lavoratore dipendente di una parte in causa non è, per ciò solo, incapace di testimoniare, né può ritenersi, per questa sola ragione, scarsamente attendibile (Cass. n. 2075/2013).
I testi dott. e non sono titolari di un interesse siffatto solo perché, Testimone_2 Testimone_1 rispettivamente, il primo ha provveduto all'esecuzione delle prestazioni di fisioterapia in favore della e ha dichiarato di collaborare con la ed il secondo è dipendente della e Pt_1 CP_1 CP_1 genero del rappresentante della società. Deve, pertanto, essere esclusa la loro incapacità a testimoniare.
Quanto alla lamentata inammissibilità della prova orale, in primo luogo occorre rilevare che, nel giudizio di primo grado, la ha tempestivamente proposto le richieste istruttorie in sede di CP_1 comparsa di costituzione e risposta.
In secondo luogo, il giudice ben può ammettere la prova testimoniale, in deroga al limite fissato dal primo comma per il valore eccedente quello di euro 2,58, atteso che l'art. 2721, secondo comma, c.c. gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio è ricollegato alla qualità delle parti, alla natura del contratto e ad ogni altra circostanza, purché, però, venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass. n. 26898/2022).
Nel caso di specie, assume rilievo determinante la circostanza che la non ha negato di aver Pt_1 beneficiato delle sedute di fisioterapia di cui la chiede il rimborso, né ha dedotto di aver CP_1 provveduto personalmente al loro pagamento. In assenza di documentazione appare, pertanto, necessario verificare a mezzo di testimonianza se tali prestazioni siano state saldate ed eventualmente da chi.
Peraltro, può rinvenirsi un principio di prova per iscritto rilevante ai sensi dell'art. 2724, primo comma, c.c. nella clausola del contratto di mandato in base alla quale la “autorizza sin d'ora la Pt_1 [...] CP_
conferendole quindi anche specifico mandato in tal senso, ad anticipare, parzialmente o integralmente, le spese mediche […] qualora ciò venga dalla stessa ritenuto opportuno nell'ambito dell'espletamento del mandato ricevuto, e m'impegno a rimborsare integralmente alla ogni CP_1 anticipazione a semplice richiesta della stessa”. pagina 5 di 6 Per quanto esposto, le testimonianze assunte risultano valide e liberamente apprezzabili sotto il profilo dell'attendibilità.
In particolare, occorre attribuire rilievo alle dichiarazioni del teste dott. che alla Testimone_2 domanda “Vero o no che la fattura che mi viene esibita mi è stata interamente pagata dalla CP_1 ha risposto “Si è vero, confermo la fattura che mi viene esibita” (cfr. verbale di udienza del 21.7.2020).
In considerazione del fatto che il dott. ha confermato di aver ricevuto il corrispettivo della Per_1 prestazione eseguita e che l'appellante non ha dedotto di avervi provveduto personalmente, si desume che tale corrispettivo sia stato anticipato dalla società infortunistica, che ha, pertanto, diritto al relativo rimborso. Non vi è, infatti, motivo di dubitare dell'attendibilità del teste, che, se non avesse ricevuto il pagamento, avrebbe avuto interesse a rilevarlo.
Alla luce di ciò, in accoglimento dell'appello incidentale, la deve essere condannata a Pt_1 rimborsare alla la somma di € 900,00, portata dalla fattura n. 34/2018. Tale somma si unisce CP_1 a quella dovuta alla società a titolo di onorari, rideterminata in € 200,00, per un totale di € 1.100,00.
Le spese di lite del primo grado seguono la misura della soccombenza;
quelle di secondo grado vanno integralmente compensate, attesa la reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 891/2021, disattesa ogni contraria istanza, difesa o eccezione: in parziale accoglimento dell'appello principale, in totale accoglimento dell'appello incidentale e in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Vittoria n. 1/2021 del 31.12.2020, revoca il decreto ingiuntivo n. 288/2019 emesso dal Giudice di Pace di Vittoria il 13.6.2019 e condanna
[...]
a corrispondere alla la somma di € 1.100,00; Parte_1 CP_1 condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che liquida per il Parte_1 CP_1 primo grado in € 200,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario al 15%; compensa le spese di lite del secondo grado.
Ragusa, 30/04/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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