Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/01/2025, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
La Corte, composta dai sigg. Magistrati
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Dott. Cristina Fois Consigliere – relatore
Dott. Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 535 del Ruolo Generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, promossa da
( , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo De Cesaro, come da Parte_1 P.IVA_1
procura in atti;
appellante
e
( ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Angela Cavallo e Diego Lumbau, come da procura in atti;
appellata
All' udienza del 20 settembre 2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione, a parziale riforma della sentenza impugnata e confermata quindi l'intervenuta conclusione tra e del contratto di trasporto Controparte_2 Parte_1 di cui all'offerta del 21.12.2018, condannare, per i fatti e le ragioni dedotti, la
[...] al pagamento, in favore della della somma di € Controparte_2 Parte_1
114.763,25 e/o di quella diversa che verrà ritenuta giusta ed equa, il tutto con la maggiorazione degli interessi da quantificarsi ai sensi del D.Lgs 231/2002. Confermata la sentenza per il resto e con vittoria di spese e competenze di avvocato per ambo i gradi di giudizio..”.
“Voglia codesta Ill.ma Corte d'Appello, ogni contraria istanza disattesa e respinta a riforma della Sentenza del Tribunale di Sassari, n. 619/2022, previa valutazione dell'ammissibilità dell'appello principale: • in via principale: • accertata e dichiarata la mancata conclusione di un rapporto contrattuale tra le parti regolamentato dall'offerta del 21 dicembre 2018, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'appellata all'appellante per gli importi di cui alla fattura n. 21 del 10 febbraio 2021; • in via subordinata, qualora l'offerta del 21 dicembre 2018 dovesse essere ritenuta vincolante, in quanto avente natura contrattuale: • confermato l'accertamento di avvenuto utilizzo di sub-vettori da parte dell'appellante accertare e dichiarare che la subvezione avveniva senza specifica autorizzazione da parte di SMS e, conseguentemente, accertare e dichiarare il contratto risolto ai sensi dell'art.
6-ter, comma II, del D. Lgs. 286/2005; • confermare l'importo effettivamente dovuto dall'appellata all'appellante a titolo di risarcimento del danno come da sentenza di primo grado con conseguente rigetto delle domande dell'appellante. • in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.”
Motivi in fatto e diritto
(d'ora in poi anche solo ) citava in giudizio Controparte_1 CP_1 dinanzi al Tribunale di Sassari (d'ora in poi anche solo ed esponeva: Parte_1 Pt_1
di aver intrattenuto un rapporto commerciale con la società convenuta per il trasporto su gomma di bentonite nelle tratte S'Aliderru-Porto RE e Fiume Santo-Porto RE per il prezzo di
€ 2,40 a tonnellata per il 2018; che il 21.12.2018 aveva inviato un'offerta per cui a partire dal Pt_1
2019 sarebbe stata applicata la tariffa di € 3 a tonnellata a condizione della stipula di un contratto triennale con quantità annuale minima garantita di 150.000 tonnellate annue trasportate;
nonostante Par l'offerta non fosse stata accettata da , pretendeva l'importo di € 114.763,25 per la CP_1
differenza tra le tonnellate trasportate e il minimo pattuito, nonché gli interessi moratori per gli anni
2019, 2020 e 2021 per € 3.022,86. L'attrice negava che l'accordo potesse considerarsi concluso per facta concludentia (data anche la previsione dell'art. 6 D.Lgs. 286 del 2005 sulla forma scritta dei contratti di trasporto), atteso che all'offerta era seguito un assoluto silenzio di . In via CP_1 subordinata, qualora il Tribunale avesse ritenuto perfezionato l'accordo modificativo, chiedeva che si tenesse conto del ridimensionamento degli scambi commerciali derivante dalla pandemia.
Osservava, inoltre, come nelle fatture fosse stato applicato per le tonnellate non trasportate lo stesso
Par prezzo di quelle trasportate nonostante non avesse subito alcun costo, con evidente ingiustificato arricchimento. Sempre nell'ipotesi di ritenuta conclusione del contratto, ne domandava la risoluzione per inadempimento per essersi controparte avvalsa sempre più spesso di sub-vettori. si costituiva in giudizio e sosteneva che l'offerta del 21.12.2018, frutto di Parte_1 un'articolata trattativa dei rispettivi rappresentanti legali, era stata accettata da per facta CP_1 concludentia, posto che l'attrice aveva dato esecuzione al contratto proprio con le modalità offerte da come peraltro si ricavava anche dalla richiesta del 19.11.2020, con la quale Parte_1
aveva sollecitato la modifica, non accettata, delle nuove condizioni. Sosteneva inoltre che CP_1 la clausola del minimo garantito era stata frutto di un'attenta valutazione delle parti, che l'avevano prevista per compensare il gravoso impegno richiesto al vettore, che avrebbe dovuto impiegare tutto il suo parco mezzi senza poter accettare altri incarichi. Contestava ogni suo inadempimento osservando come la subvezione, oltre a non essere vietata dal legislatore, era stata sempre conosciuta e accettata da controparte. Inoltre, rappresentava come i trasporti si fossero sempre svolti regolarmente senza alcuna contestazione, domandando in via riconvenzionale la condanna di al pagamento dell'importo di €114.763,25 a titolo di differenza tra i quantitativi trasportati CP_1
e i minimi garantiti, nonché l'importo di € 3.022,86 per interessi. In subordine, domandava la condanna di al pagamento degli stessi importi a titolo di risarcimento del danno. CP_3
Il Tribunale, istruita la causa con prove documentali e orali, con sentenza n. 619/2002 del
7/6/2022, accertava l'intervenuta conclusione tra le parti per facta concludentia di un contratto alle condizioni di cui all'offerta del 21.12.2018; rigettava la domanda di risoluzione proposta da
, ritenendo irrilevante e tollerato il ricorso alla sub-vezione. Rigettava, altresì, la domanda CP_1 riconvenzionale di pagamento dell'importo di € 114.763,25, affermando che il contratto non aveva previsto alcuna sanzione per l'eventuale trasporto di un quantitativo inferiore alle 150.000 tonnellate annue, mentre non aveva allegato e provato il preteso danno da Parte_1
inadempimento contrattuale per le diverse occasioni perdute e la perdita di guadagni alternativi. Il tribunale accoglieva invece la domanda riconvenzionale di pagamento degli interessi sulle fatture pregresse, non avendo contestato né la tempestività dei pagamenti né gli importi. CP_1
Avverso la sentenza ha proposto appello lamentandone l'erroneità e Parte_1
contraddittorietà nella parte in cui il Tribunale, dopo aver correttamente accertato la conclusione di un contratto alle nuove condizioni offerte da non aveva riconosciuto il credito da Parte_1
“minimo garantito”, che integrava una clausola penale pattuita dalle parti a garanzia dell'esatto adempimento della prestazione convenuta. Ciò secondo un'interpretazione condivisa anche dalla controparte che, nel difendersi dalle domande avverse, aveva domandato la riduzione di quella che secondo la comune intenzione dei contraenti era da considerarsi una clausola penale.
Ha resistito all'appello , eccependo la novità e tardività dei motivi d'appello, fondati CP_1
sulla qualificazione della clausola del minimo garantito in termini di penale, proponendo a sua volta appello incidentale: 1) nella parte in cui il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto perfezionato un accordo modificativo per facta concludentia nonostante fosse mancata la prova dell'applicazione delle nuove condizioni, emerse soltanto con la richiesta di pagamento inviata da 23 Parte_1 mesi dopo, nella quale per la prima volta aveva fatto riferimento al “vigente accordo del
21.12.2018”. Secondo A.P. il tribunale aveva ritenuto erroneamente vincolante un nuovo accordo nonostante fosse mancata la prova della volontà di stipulare un accordo quadro o un contratto di somministrazione per la durata di tre anni, peraltro superando le prescrizioni normative sulla forma scritta dei contratti di trasporto. Con un secondo motivo reiterava inoltre l'eccezione di risoluzione
Par del contratto per inadempimento di per violazione della clausola sul divieto di sub-vezione.
La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione all'udienza indicata, assegnando alle parti i termini di legge per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
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Per ragioni di ordine logico va affrontato con precedenza il primo motivo di appello incidentale, con il quale censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto CP_3
concluso per facta concludentia, e pertanto impegnativo e vigente tra le parti, un contratto di trasporto conforme all'offerta di del 21.12.2018. L'appellante incidentale nega infatti di aver Pt_1
mai concluso un “accordo quadro” o di “somministrazione”, sostenendo che il silenzio seguito all'offerta di A.P. del 21.12.2018 fosse da intendersi come un rifiuto della modifica delle precedenti condizioni contrattuali, e non come tacita accettazione, come erroneamente ritenuto dal primo giudice in sentenza.
Il motivo è privo di pregio.
A scanso di equivoci, va detto che le condizioni contrattuali della proposta del 21/12/2018, che si vedrà accettata da per fatti concludenti, costituiscono il contenuto di un normale contratto CP_1 di trasporto di merci su gomma, della durata di tre anni, al prezzo di € 3 a tonnellata di materiale trasportato e con un minimo garantito di 150.000 tonnellate annue (di cui si dirà oltre). Non si vede per quale ragione, e soprattutto con quali rilevanti ripercussioni sulle modalità di formazione dell'accordo, debba essere scomodata la figura del contratto quadro o della somministrazione, Par trattandosi inconfutabilmente dell'obbligazione liberamente assunta da di trasporto di un quantitativo minimo di bentonite da un luogo ad un altro verso corrispettivo. Né si vede per quali ragioni la pattuizione di un termine di durata (tre anni), palesemente finalizzato a dare stabilità al rapporto di collaborazione continuativa esistente tra le due imprese (legate anche da rapporti personali delle rispettive compagini sociali), possa essere considerato elemento idoneo a trasformarlo in una diversa figura contrattuale, trattandosi pacificamente di più viaggi facenti capo ad un unico rapporto contrattuale della durata di tre anni. Contratto che si è realmente concluso per facta concludentia alle condizioni indicate nell'offerta di
AP del dicembre 2018 per tutte le ragioni già evidenziate dal Tribunale. Par Non è contestato che per i due anni in considerazione (2019 e 2020) abbia eseguito i trasporti per conto di al prezzo di € 3 a tonnellata, visto che si controverte soltanto del c.d. CP_3
“minimo garantito” non movimentato, e non anche del costo del materiale effettivamente trasportato, che deve desumersi regolarmente pagato da al prezzo di 3 €/tonnellata. CP_1
Ciò significa che ha dato spontanea e continuativa attuazione alle nuove condizioni CP_3
contrattuali proposte da corrispondendo senza riserve di alcun tipo il prezzo di € 3 a tonnellata Pt_1
per il materiale trasportato. Aumento tariffario che costituiva anche la principale condizione contrattuale proposta dal vettore nell'offerta del dicembre 2018, certamente mai praticata prima dalle parti, ma nemmeno sul mercato, dove i prezzi di mercato si aggiravano intorno ai 2,40 €/t, come si ricava dalle produzioni delle parti.
Se ciò non bastasse, la prova testimoniale espletata nel giudizio di primo grado (teste ha Tes_1
consentito di ricostruire le ulteriori modalità esecutive del trasporto, anch'esse attuate in conformità alla proposta contrattuale (impiego di dieci mezzi di AP, preavviso di due giorni, trasporti nei giorni feriali per otto ore, dalle 8 alle 17,00) così dando ulteriore conforto alla conclusione del contratto mediante concreta attuazione delle nuove condizioni contrattuali per quasi due anni di vigenza del rapporto.
Infine, l'elemento presuntivo più significativo - del fatto che il contratto fosse vigente e impegnativo tra le parti dal 1 gennaio 2019 a tutte le condizioni indicate nella proposta del precedente 21.12.2018 (che peraltro si dice aver fatto seguito…all'odierno incontro tra il Vostro Par sig. e il nostro sig. ..) - è dato dalla mail inviata ad il Persona_1 Persona_2
19.11.2020, con la quale richiedeva la modifica delle condizioni tariffarie, proponendo CP_1
l'applicazione € 2,20 e € 2,00 a tonnellata per il trasporto del materiale a Porto RE
(rispettivamente da S'Aliderru e Fiume Santo), giustificando tale riduzione (evidentemente rispetto ai € 3/t pacificamente applicati sino a quel momento dalle parti) con ragioni varie: la situazione di emergenza sanitaria, il mancato adeguamento delle tariffe al costo del carburante, l'importanza degli eventi meteo e le problematiche sorte durante gli ultimi anni di collaborazione fattiva tra le due aziende.
Richiesta di modifica (espressamente non accettata da AP) di condizioni contrattuali evidentemente in vigore ed impegnative per le parti.
A questo punto, il silenzio di accompagnato dalla spontanea esecuzione dei trasporti a CP_3
tutte le restanti nuove condizioni contrattuali (il prezzo di 3 euro a tonnellata e le diverse modalità esecutive) non può essere inteso altrimenti che come accettazione della proposta contrattuale nel suo complesso, articolata in un insieme di clausole, tra loro espressamente condizionate le une alle altre (si legge nell'offerta del 21/12/2018 che … la predetta offerta è da intendersi valida esclusivamente all'avverarsi delle seguenti condizioni operative).
Il contenuto economico del nuovo accordo contrattuale, che si afferma (senza contestazioni) frutto dell'incontro tra i due rispettivi rappresentanti legali, era volto infatti a creare di fatto un rapporto di Par esclusiva tre le due società mediante l'impiego di tutti i mezzi di (spesso anche di terzi) per i trasporti da eseguire per conto di , con la contropartita (per di fare CP_1 Parte_1
affidamento su un introito minimo attraverso il meccanismo della quantità minima garantita di materiale movimentato, che equivale poi ad una prestazione pecuniaria minima di 450.000 euro annui (€ 3X 150.000 tonnellate).
Ferma dunque la vigenza tra le parti del contratto a tutte le condizioni indicate nella proposta del
21.12.2018, si tratta ora di ricostruire la portata e il significato della clausola, con la quale le parti hanno pattuito una quantità annua minima garantita di 150.000 tonnellate di materiale effettivamente trasportato, considerata dal tribunale un'obbligazione non assistita da una specifica previsione risarcitoria, pertanto soggetta all'onere probatorio di AP, che si è anche detto non assolto.
Statuizione, quest'ultima, che ha costituito oggetto del principale motivo di appello di Parte_1
che in questa sede ha invocato la disciplina della clausola penale ai fini del riconoscimento dell'importo di € 114.763,25, equivalente alla differenza tra il costo del materiale movimentato e il minimo annuo garantito di € 150.000 tonnellate.
Ebbene, il motivo di appello è fondato, seppure con le precisazioni che seguono sull'interpretazione della clausola.
La ricostruzione seguita dal Tribunale non convince affatto la Corte, soprattutto nella parte in cui ha condizionato il riconoscimento della differenza di costo per il minimo garantito all'allegazione e alla prova dell'effettivo pregiudizio subito.
In realtà, come anticipato, la previsione di un minimo garantito era evidentemente pattuita
Par nell'interesse di che, a fronte della messa a disposizione di tutti i suoi mezzi a favore di
, si garantiva appunto l'introito minimo annuo di € 450.000, derivante dal sicuro trasporto CP_1 di almeno 150.000 tonnellate (3 € per 150.000), peraltro calcolato (come riferito dal teste Tes_1
sul quantitativo di 155.000 tonnellate di materiale movimentato nell'anno precedente. Con tale pattuizione Shipping si obbligava dunque anticipatamente a pagare comunque il minimo di 150.000 tonnellate annue, indipendentemente dall'effettivo trasporto. Trattandosi della controprestazione Par alla cui esecuzione Shipping si era liberamente impegnata, accettando la proposta di su quest'ultima non gravava alcuna ulteriore prova del danno concretamente subito, trovando il relativo credito titolo esclusivamente nel contratto vigente e impegnativo tra le parti.
La vigenza del contratto obbligava infatti le parti ad eseguire le rispettive prestazioni e, per quel che maggiormente qui interessa, obbligava a garantire il corrispettivo annuo di 150.000 CP_1
tonnellate movimentate. Lo stesso riferimento lessicale al termine “garanzia” e al “quantitativo minimo” non può essere interpretato altrimenti che come impegno di di corrispondere CP_1
l'equivalente di 150.000 tonnellate annue, con speculare diritto di AP di contare su un introito equivalente al prezzo convenuto di 3 euro per 150.000 tonnellate annue.
Il fatto poi che il vettore abbia preteso il suo credito con un intervallo maggiore, dopo due anni anziché annualmente, non è un elemento significativo della non vincolatività della clausola o della rinuncia del vettore al relativo diritto, considerati i rapporti di collaborazione continuativa esistenti tra le due società, legate anche da rapporti personali degli organi amministrativi, oltre che commerciali.
Par Dunque, il richiamo alla clausola penale, fatto da nell'atto di appello, oltre a non vincolare la
Corte, libera di qualificare i fatti dedotti dalle parti e scegliere a quale fattispecie astratta ricondurli, non è pertinente, poiché non si tratta della previsione di un danno forfetario conseguente ad un inadempimento, ma soltanto della prestazione alla cui esecuzione si era contrattualmente CP_1
obbligata. Par Ora, trattandosi di prestazione contrattuale, per l'insorgenza del credito di era sufficiente la prova del titolo, ossia l'esistenza di un contratto valido e impegnativo per le parti, mentre tutte le ulteriori considerazioni e valutazioni, sull'economicità dell'offerta e sul concreto pregiudizio realmente subito dal vettore, facevano parte della normale alea contrattuale liberamente assunta dalle parti in sede di conclusione dell'accordo.
In accoglimento dello specifico motivo d'appello e in riforma della sentenza del Tribunale,
deve essere pertanto condannata al pagamento di € 114.763,25, pari alla differenza tra il CP_1
quantitativo di materiale movimentato e il minimo garantito per contratto.
Infine, non merita accoglimento l'ulteriore motivo di appello incidentale, con il quale ha CP_1 reiterato l'eccezione di risoluzione del contratto per inadempimento del divieto di sub-vezione.
Ammesso e non concesso infatti che viga nei contratti di trasporto un divieto di sub-vezione
(l'invocato art.
6-ter D.Lgs. 286/2005 si limita a prevedere la necessità di un accordo, peraltro anche in corso di esecuzione del contratto), si tratta in ogni caso di disposizioni che tutelano interessi privatistici, pertanto liberamente disponibili dalle parti, che ben possono avvalersi per il trasporto di sub trasportatori senza modificare la parte contrattualmente obbligata e pertanto responsabile. Prassi, quella del sub trasporto, alla quale ha fatto sistematicamente Parte_1 ricorso nell'esecuzione della prestazione, come si evince dal prospetto prodotto dalla stessa società appellata senza incontrare alcuna rimostranza della mittente. Modalità esecutiva, anch'essa accettata da per fatti concludenti, che non ha comportato alcuna alterazione del sinallagma CP_1 contrattuale in danno del mittente che possa aver giustificato l'invocata risoluzione del contratto.
In conclusione, in accoglimento dell'appello principale e in parziale riforma della sentenza del
Tribunale, è condannata al pagamento, in favore della Controparte_1 [...]
della somma di € 114.763,25, oltre interessi ex D.Lgs 231/2002 da febbraio 2021 al Parte_1
saldo.
Le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nei valori medi del relativo scaglione, seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico di Controparte_1
dandosi anche atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte dell'appellante incidentale ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n.
115/2002.
PQM
La Corte, disattesa ogni diversa deduzione eccezione e domanda, definitivamente decidendo, accoglie l'appello proposto da e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Parte_1
di Sassari n. 619/2022 pubblicata il 7/6/2022, che si conferma nella restante parte:
1) condanna in persona del legale rappresentante al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € 114.763,25 oltre interessi ai Parte_1
sensi del D.Lgs. 231/2002 da febbraio 2021 al saldo;
2) condanna parte appellata alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida in € 14.103,00 ed € 12.154,00 per compensi professionali rispettivamente del primo e del secondo grado del giudizio, oltre spese vive, rimborso spese generali, IVA e CPA.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato da parte di ai sensi dell'art. 13 comma 1 bis e 1 quater DPR n. Controparte_1
115/2002.
Così deciso in Sassari nella Camera di Consiglio del 9/1/2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Cristina Fois dr.ssa Cinzia Caleffi