Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 25/02/2025, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Michele De Maria - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.135/2024 R.G.L. promossa in grado di appello d a rappresentato e difeso dall'avvocato Claudia Spotorno. Parte_1
- APPELLANTE - contro
Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Cacioppo.
- APPELLATO -
Oggetto: rendita vitalizia o equivalente. CP_1
All'udienza del 30.01.2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti di causa.
IN FATTO
Con ricorso depositato l'8 febbraio 2024 ha interposto gravame avverso Parte_1 la sentenza n.4434/2024 con la quale il Tribunale di Palermo aveva rigettato la Pt_2 domanda di riconoscimento del suo diritto al conseguimento dell'indennità per CP_1 malattia professionale (“Asbestosi e/o BPCO, secondarie all'esposizione ad amianto ed
IPA gas nitrosi”) assertivamente causata dalla pluriennale attività lavorativa quale
“marittimo” a bordo delle navi petrolieri americane TEXACO (dal 01/06/1964 al 01/11/1972) e successivamente (dal 01/11/1975 al 31/12/2000) come “saldatore elettrico”, a bordo delle navi in costruzione o riparazione, alle dipendenze della presso il Cantiere Navale di Palermo. Controparte_2
Deduce l'appellante l'erroneità delle conclusioni del CTU sulle quali si fonda l'impugnata statuizione.
Ha resistito in giudizio, con memoria del 5 marzo 2024, l' contestando l'avversa CP_1 censura e domandando la conferma della pronuncia de qua.
Disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare le patologie sofferte dall'appellante, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'odierna udienza, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata definitiva come da dispositivo in calce alla presente.
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L'appello merita accoglimento. All'esito della disposta consulenza tecnica d'ufficio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. ord. n.11917/2021; Cass. ord. 4352/2019; Cass. sent. n.10222/2009) e le cui conclusioni si condividono integralmente - anche alla luce dei chiarimenti forniti in risposta alle osservazioni critiche alla relazione peritale ad iniziativa del consulente dell' - in quanto CP_1 immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, il CTU incaricato, specialista in malattie dell'apparato respiratorio, ha accertato la natura professionale della patologia sofferta dall'appellante (“broncopneumopatia cronica ostruttiva”), dalla quale è derivato un danno biologico pari al 6%, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Tanto premesso, in riforma della sentenza impugnata, accertato in capo all'appellante un danno biologico nella misura del 6%, l deve essere condannato al pagamento, in CP_1 favore di controparte del relativo indennizzo, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito.
L' , parte soccombente, deve essere, altresì, condannato alla rifusione in favore di CP_1 delle spese del doppio grado del giudizio, da liquidarsi e distrarsi come Parte_1 da dispositivo.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese delle ctu espletate in entrambi i CP_1 gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.434/2014, emessa in data 1° febbraio 2024 dal Tribunale di Palermo, riconosce in capo a per la causali di cui in motivazione, un danno biologico pari Parte_1 al 6%, e per l'effetto condanna l' a corrispondergli il relativo indennizzo, a far data CP_1 dalla presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi nella misura legale e l'ulteriore eventuale somma a titolo di maggior danno subito per la diminuzione di valore del credito (determinata secondo l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per il settore dell'industria), applicata la detrazione di cui all'art. 16, comma 6, L.412/91. Condanna l' alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese processuali CP_1 del doppio grado del giudizio che liquida per il primo grado in € 1.400,00 e per l'appello in
€1.800,00, disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Claudia Spotorno, dichiaratasi antistataria.
Pone definitivamente a carico dell' . le spese liquidate per le CTU espletate in CP_1 entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Palermo il 30 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Michele De Maria
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