Articolo 50 della Legge 2 aprile 1968, n. 480
Articolo 49Articolo 51
Versione
14 maggio 1968
Art. 50.
I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1957-58, sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da riscuotere sulleentrate
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1957-58
(articolo 46)............................. L. 188.238.340 Somme rimaste da riscuotere sui residui
degli esercizi precedenti (articolo 48)... L. 312.469 Somme riscosse e non versate (colonna s
del riepilogo dell'entrata)............... L. 1.979
------------ Residui attivi al 30 giugno 1958... L. 188.552.788
Entrata in vigore il 14 maggio 1968