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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9982 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9982 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 27303/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a: Messina (ME) il 18/10/1990 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianluca Perrone presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Persona_1
Nato a: (Marocco) il 28.03.1992 Parte_2 cittadino: marocchino Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Grandati e l'Avv. Ferruccio Giola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buscate (MI) in data 1.07.2013 (anno 2013 atto n. 3 parte I) In separazione dei beni. dall'unione non sono nati figli FATTO Con ricorso depositato in data 19/07/2025, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la separazione dal coniuge che si è costituito in data 03/10/2025, Persona_1 aderendo alla domanda della ricorrente. Con successiva istanza del 28/11/2025, le parti rappresentando di aver raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni: pagina 1 di 2 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dai coniugi tra loro, i quali dichiarano sin
d'ora di essere economicamente autosufficienti;
3) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo l'uno dall'altro, rinunciando definitivamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa creditoria l'uno nei confronti dell'altro;
Le parti hanno, al contempo, chiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c. e di sostituire l'udienza con note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Persona_1 hanno contratto matrimonio civile in Buscate (MI) in data 1.07.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buscate (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. est. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 19/07/2025 da 1) Parte_1
Nata a: Messina (ME) il 18/10/1990 cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Gianluca Perrone presso il quale ha eletto domicilio telematico e 2) Persona_1
Nato a: (Marocco) il 28.03.1992 Parte_2 cittadino: marocchino Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Barbara Grandati e l'Avv. Ferruccio Giola presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Buscate (MI) in data 1.07.2013 (anno 2013 atto n. 3 parte I) In separazione dei beni. dall'unione non sono nati figli FATTO Con ricorso depositato in data 19/07/2025, chiedeva al Tribunale di Milano di Parte_1 pronunciare la separazione dal coniuge che si è costituito in data 03/10/2025, Persona_1 aderendo alla domanda della ricorrente. Con successiva istanza del 28/11/2025, le parti rappresentando di aver raggiunto un accordo a definizione della presente controversia alle seguenti condizioni: pagina 1 di 2 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) nessun assegno di mantenimento verrà corrisposto dai coniugi tra loro, i quali dichiarano sin
d'ora di essere economicamente autosufficienti;
3) i coniugi dichiarano di non aver più nulla a pretendere per qualsivoglia ragione e/o titolo l'uno dall'altro, rinunciando definitivamente e reciprocamente a qualsiasi pretesa creditoria l'uno nei confronti dell'altro;
Le parti hanno, al contempo, chiesto di procedersi ai sensi dell'art. 473bis. 51 c.p.c. e di sostituire l'udienza con note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Persona_1 hanno contratto matrimonio civile in Buscate (MI) in data 1.07.2013;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Buscate (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 10/12/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Amato Maria Laura
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