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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/06/2025, n. 3043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3043 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13642/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. ORLANDO Parte_1
VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
2.08.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ORLANDO VINCENZO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla CTU della fase di A.T.P., alla documentazione medica e alla relazione di C.T.P. in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 70%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “esiti di mastectomia sinistra per carcinoma in follow-up negativo per recidiva di malattia in soggetto con disturbo depressivo reattivo persistente”.
Non può essere condivisa, perché incompleta, sulla scorta della documentazione medica in atti, la suddetta diagnosi operata dal C.T.U., nè la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate, sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Per gli esiti dell'intervento chirurgico di asportazione neoplasia mammaria sopra rappresentati
(mastectomia sinistra, limitazione di 1/3 dei movimenti della spalla e braccio sinistro da linfoadenectomia ascellare sinistra, disturbo depressivo persistente), si ritiene corretto fare riferimento alla voce tabellata al codice n. 9323 “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” che prevede la percentuale fissa del 70% che si intende riconoscere nel caso in specie.”.
Il C.T.U. ha errato, in primo luogo, perché non ha riconosciuto la patologia psichica assegnandole un codice tabellare, trattandosi di patologia tabellata al cod. 2205, in relazione a quanto diagnosticato sia dalla Commissione
Medica che nelle certificazioni in atti e nella stessa CTU (“da circa 5 anni insorgenza di disturbo depressivo in trattamento farmacologico da correlare alla patologia neoplastica ed agli esiti della stessa), che danno atto di una sindrome depressiva persistente, che può ritenersi da quanto emerge dagli atti di tipo endoreattivo e di grado medio, in quanto certamente superiore a quello lieve;
il predetto codice prevede una percentuale fissa del 25%. La patologia andrebbe comunque valutata almeno con il cod. 2204 che prevede una percentuale fissa del 10%, che va aggiunta a quella come sopra ritenuta dal C.T.U., utilizzando la formula salomonica, attesa la connessione fra le patologie ritenuta da parte dello stesso CTU, così raggiungendo una percentuale complessiva del 76,50% + o – 5 in relazione all'incapacità lavorativa specifica, che qui va ritenuta, in relazione all'età lavorativa della ricorrente, almeno meritevole di 2 punti aggiuntivi, e così per un'invalidità del 79% (che sarebbe del 88% applicando il cod. 2205 ritenendo la Patologia depressiva di grado medio).
Il C.T.U., poi, ha errato non valutando per nulla la fibromialgia, documentata nelle certificazioni mediche in atti, citate dallo stesso C.T.U..
Orbene, la fibromialgia va valutata in modo autonomo e, secondo le linee guida della Regione Siciliana, in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, in misura fissa del 50%.
Orbene, applicando alla complessiva percentuale di invalidità del 79% in relazione alle patologie neoplastica e psichica e a quella del 50% per la fibromialgia la formula riduzionistica si ottiene una invalidità complessiva totale del 90%, sussistente sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(la fibromialgia è documentata sin dal febbraio 2022), con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 30.06.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 13642/2024 R.G..L., promossa
D A
rappresentato e difeso dall' avv. ORLANDO Parte_1
VINCENZO ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in
Indirizzo Telematico
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_1
difeso dall'avv. SPARACINO MARIA GRAZIA e dall'avv. RIZZO
ADRIANA GIOVANNA, elettivamente domiciliato presso
AVVOCATURA INPS in VIA LAURANA, 59 PALERMO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla
Cancelleria e depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente si trova nelle condizioni sanitarie previste per la concessione dell'assegno mensile di invalidità civile, con decorrenza dal
2.08.2023, data di presentazione della domanda amministrativa.
Condanna l' alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle spese del CP_1
presente giudizio di opposizione, che si liquidano in complessivi € 3.500,00, ivi comprese quelle della fase di A.T.P., per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. ORLANDO VINCENZO, antistatario.
Pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica, CP_1
espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/09/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa
(assegno mensile di invalidità civile).
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, resisteva in giudizio l CP_1
chiedendo verificarsi le condizioni di ammissibilità della domanda, e, in via principale, dichiararsi la insussistenza del diritto vantato ex adverso in difetto dei requisiti sanitari e/o socio economici, rigettarsi il ricorso perché infondato, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
In particolare, l' , dopo avere ritenuto esente da qualunque vizio la CP_2
relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo, ha rilevato che il diritto alla chiesta prestazione assistenziale era subordinato anche alla sussistenza di specifici requisiti socio economici, in ordine ai quali parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova, e chiedeva in caso di positivo accertamento sanitario, dichiararsi solo la sussistenza del medesimo. La causa, senza ulteriore istruzione rispetto alla CTU della fase di A.T.P., alla documentazione medica e alla relazione di C.T.P. in atti, veniva rinviata per la decisione a udienza sostituita con note scritte.
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte, esaminati gli atti e documenti di causa e le note depositate, la causa viene decisa con la presente sentenza, completa di dispositivo e motivi della decisione.
Il ricorso va accolto, per quanto di ragione.
Orbene, nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non sia in possesso dei requisiti sanitari per la fruizione dell'assegno mensile di invalidità civile, essendo invalida nella misura del 70%, sin dalla data della domanda amministrativa, in relazione agli esiti delle seguenti patologie: “esiti di mastectomia sinistra per carcinoma in follow-up negativo per recidiva di malattia in soggetto con disturbo depressivo reattivo persistente”.
Non può essere condivisa, perché incompleta, sulla scorta della documentazione medica in atti, la suddetta diagnosi operata dal C.T.U., nè la valutazione dell'invalidità derivante dalle patologie accertate, sulla scorta delle tabelle di legge.
Ed invero, sulla scorta della previsione delle Tabelle di legge, la cui applicazione è obbligatoria per la determinazione dell'invalidità civile e della sua misura, a ciascuna patologia va assegnato un codice tabellare, in via diretta se si tratta di patologia tabellata o eventualmente per analogia ove non tabellata, se essa incida sulla capacità del soggetto. Successivamente, per le patologie concorrenti – che hanno incidenza funzionale sui medesimi organi o apparati – va applicato il calcolo salomonico alle percentuali di invalidità riconosciute per ogni singola patologia (ove non già indicata dalle tabelle la percentuale complessiva da esse derivante, come ad esempio accade per perdita visiva di un occhio e le diverse percentuali di riduzione nell'occhio controlaterale ai codici
5006, 5007 e 5008); in ipotesi di coesistenza poi di queste patologie con altre, va applicato il calcolo riduzionistico in relazione alle percentuali di invalidità delle patologie coesistenti, una delle quali potrebbe essere il risultato dell'applicazione della formula salomonica ad altre concorrenti.
L'applicazione di un codice tabellare a patologia non tabellata per analogia comporta l'applicazione ad essa della medesima percentuale di invalidità prevista
– in modo fisso o nell'ambito di un range – per il codice tabellare applicato per analogia, atteso che diversamente il consulente finisce per non applicare le
Tabelle di legge, la cui applicazione come detto è invece obbligatoria, attribuendo una propria valutazione e sostituendola a quella delle Tabelle di legge.
Orbene, il C.T.U. non si è attenuto ai criteri e principi come sopra delineati previsti nelle Tabelle di legge, avendo valutato:
“Per gli esiti dell'intervento chirurgico di asportazione neoplasia mammaria sopra rappresentati
(mastectomia sinistra, limitazione di 1/3 dei movimenti della spalla e braccio sinistro da linfoadenectomia ascellare sinistra, disturbo depressivo persistente), si ritiene corretto fare riferimento alla voce tabellata al codice n. 9323 “neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale” che prevede la percentuale fissa del 70% che si intende riconoscere nel caso in specie.”.
Il C.T.U. ha errato, in primo luogo, perché non ha riconosciuto la patologia psichica assegnandole un codice tabellare, trattandosi di patologia tabellata al cod. 2205, in relazione a quanto diagnosticato sia dalla Commissione
Medica che nelle certificazioni in atti e nella stessa CTU (“da circa 5 anni insorgenza di disturbo depressivo in trattamento farmacologico da correlare alla patologia neoplastica ed agli esiti della stessa), che danno atto di una sindrome depressiva persistente, che può ritenersi da quanto emerge dagli atti di tipo endoreattivo e di grado medio, in quanto certamente superiore a quello lieve;
il predetto codice prevede una percentuale fissa del 25%. La patologia andrebbe comunque valutata almeno con il cod. 2204 che prevede una percentuale fissa del 10%, che va aggiunta a quella come sopra ritenuta dal C.T.U., utilizzando la formula salomonica, attesa la connessione fra le patologie ritenuta da parte dello stesso CTU, così raggiungendo una percentuale complessiva del 76,50% + o – 5 in relazione all'incapacità lavorativa specifica, che qui va ritenuta, in relazione all'età lavorativa della ricorrente, almeno meritevole di 2 punti aggiuntivi, e così per un'invalidità del 79% (che sarebbe del 88% applicando il cod. 2205 ritenendo la Patologia depressiva di grado medio).
Il C.T.U., poi, ha errato non valutando per nulla la fibromialgia, documentata nelle certificazioni mediche in atti, citate dallo stesso C.T.U..
Orbene, la fibromialgia va valutata in modo autonomo e, secondo le linee guida della Regione Siciliana, in particolare applicando per analogia il cod. 9303 artrite reumatoide, in misura fissa del 50%.
Orbene, applicando alla complessiva percentuale di invalidità del 79% in relazione alle patologie neoplastica e psichica e a quella del 50% per la fibromialgia la formula riduzionistica si ottiene una invalidità complessiva totale del 90%, sussistente sin dalla data di presentazione della domanda amministrativa
(la fibromialgia è documentata sin dal febbraio 2022), con conseguente sussistenza del requisito sanitario per il chiesto assegno mensile di assistenza sin da detta data.
Il ricorso va, quindi, accolto con le statuizioni di cui alla parte dispositiva.
Le spese di lite del presente giudizio di opposizione seguono la totale soccombenza dell' e si liquidano in parte dispositiva, così come quelle della CP_1
fase di A.T.P., attesa la decorrenza riconosciuta della prestazione sin dalla data della domanda.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, lì 30.06.2025 - a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 07/05/2025
LA GIUDICE
Paola Marino