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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 5740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5740 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
UDIENZA DEL 23.12.2025 N. 12554/2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Blasi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, corso Venezia n. 24
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_2
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 4.407,91 (euro quattromilaquattrocentosette//91) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“In via preliminare: viste le ordinanze con le quali la Corte d'Appello di Torino ha chiesto ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione di riesaminare la questione dell'estensione del diritto all'indennizzo per ferie “non godute” ai supplenti, in corrispondenza dei giorni di sospensione delle lezioni, si chiede di sospendere il presente giudizio in attesa che la Suprema Corte si pronunci nuovamente a riguardo
Nel merito, in ogni caso
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, quale docente supplente in scuole di ordine superiore (medie o superiori), nei seguenti anni scolastici
“1. A.S. 2019/2020 dal 30.10.2019 al 31.12.2019;
2. A.S. 2019/2020 dal 1.01.2020 al 31.1.2020;
3. A.S. 2019/2020 dal 1.02.2020 al 31.5.2020;
4. A.S. 2019/2020 dal 1.06.2020 al 30.6.2020;
5. A.S. 2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.6.2021;
6. A.S. 2021/2022 dal 25.10.2021 al 30.11.2021;
7. A.S. 2021/2022 dal 17.11.2021 al 30.6.2022” (pagg. 1-2, ricorso;
docc. 1, fascicolo ricorrente).
*
2 1.1. Con il presente giudizio, la lavoratrice rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stata adeguatamente informata di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
3 applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
*
2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al
4 delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il
5 lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_3 contro ). Controparte_4
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C‑131/04 e C‑257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere
6 stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già
7 ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa
8 interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr. anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
* 2.5. Alla luce di quanto sin qui osservato, e tenuto altresì conto dell'ormai consolidato orientamento della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano (cfr.
App. Milano, Sez. Lav., 15 dicembre 2025, n. 1013), non si ritiene sussistano i presupposti per sospendere l'odierno giudizio in attesa della pronunzia del Supremo
Collegio sui rinvii effettuati – ex art. 363bis c.p.c. – dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino.
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.1. deduce che, “nei giorni in cui non è prevista attività Parte_1 di insegnamento, il docente è comunque a disposizione dell'istituzione scolastica e presta servizio, realizzando le attività individuali funzionali all'insegnamento previste dal combinato disposto degli artt. 28 e 29 del CCNL Scuola 2006/2009 (programmazione, preparazione delle lezioni, correzioni degli elaborati, formazione, ecc…), che si svolgono senza un preciso limite orario e senza richiedere la presenza fisica a scuola. In altre parole, l'insegnante non va in ferie al termine delle lezioni. Nonostante ciò, per mera prassi, i docenti vengono considerati in ferie d'ufficio nei periodi di sospensione delle attività didattiche, sebbene – come sarà chiarito nel prosieguo – nessuna norma legittimi detta condotta. Ed invero, le disposizioni in materia prevedono che i docenti possano ottenere sei giorni di ferie nei periodi nei quali sono in corso le attività didattiche, mentre i rimanenti
9 giorni possono essere fruiti esclusivamente durante la sospensione delle lezioni, ma sempre a condizione che i riposi siano stati espressamente richiesti. Conseguentemente, in difetto di specifica domanda, il docente non usufruisce di giorni di ferie nei periodi di sospensione, ossia durante le feste e nei giorni dalla fine delle lezioni fino alla conclusione delle attività didattiche (30 giugno). Si rileva, quindi, che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai richiesto di fruire di giorni di ferie nei periodi di sospensione delle attività e che, pur non avendo goduto dei giorni maturati, non ha ottenuto il riconoscimento di alcuna indennità per le ferie non godute in violazione dell'art. 5 co. 8 del D.L.
95/2012, il quale prevede la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie in favore dei docenti
“con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L'esponente, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento di una indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti” (pagg. 3-4, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 10, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite con la sola eccezione di quella quota di ferie che risultano effettivamente fruite (cfr. fascicolo resistente;
cfr. verbale udienza odierna e nota di deposito di parte attrice del
22 dicembre 2025).
*
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n.
9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ.,
10 SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Nel caso di specie, il ha Controparte_2 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO 2019/2020 CP_2 CONT .10.2019 AL 31.12.2019 CONTRATTO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020 CONTRATTO DAL 01.02.2020 AL 31.05.2020 CONTRATTO DAL 01.06.2020 al 30.06.2020 MATURATO 20 GIORNI DI FE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020 FE GIORNI 9 (vacanze natalizie) 28/02/2020 FE GIORNI 1 (carnevale ambrosiano) DAL 09/04/2020 AL 14/04/2020 FE GIORNI 4 (vacanze pasquali) 01/06/2020 E 08/06/2020 FE GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 16 Inoltre, alla stessa sono stati liquidati i giorni di ferie residui (8,92), come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRATTO DAL 19/10/2020 AL 30/06/2021 MATURATO 21,25 GIORNI DI FE SPECIFICARE SE PARTE RICORRENTE HA USUFRUITO DI ISTITUTI IN CORSO D'ANNO CHE HANNO RIDOTTO I GIORNI DI FE MATURATI: NO PERIODI DI ASSENZE FRUITI (allegare calendario scolastico e relativa delibera di approvazione) DAL 23/12/2020 AL 24/12/2020 GIORNI 2 DAL 28/12/2020 AL 31/12/2020 (GIORNI 4)
11 DAL 04/01/2021 AL 05/01/2021 FE GIORNI 2
DAL 19/02/2021 AL 20/02/2021 FE GIORNI 2
DAL 16/06/2021 AL 19/06/2021 FE GIORNI 4
DAL 21/06/2021 AL 26/06/2021 FE GIORNI 6
DAL 28/06/2021 AL 29/06/2021 FE GIORNI 2 TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 22 La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 12 giorni di ferie/festività soppresse effettuate con propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/22 MATURATO 18,75 GIORNI DI FE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 06/12/2021 FE GIORNI 1 (prefestivo come da calendario scolastico)
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 FE GIORNI 11 (vacanze natalizie) 04/03/20222 e 04/03/2022 1 ( CP_5 Controparte_6
DAL 08/04/2022 AL 08/0 ie
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 FE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
DAL 06/05/2022 AL 06/05/2022 (richiesta ferie)
DAL 03/06/2022 AL 03/06/2022 FE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 18 gg. di ferie La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di totale 18 giorni di ferie di cui 2 giorni di ferie effettuate con propria richiesta e 2 gg. festività soppresse, come da documentazione allegata. Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturatii” (pagg. 2- 4, memoria). Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite (cfr. fascicolo resistente): giornate che parte ricorrente ha considerato, provvedendo alla rideterminazione della domanda (cfr. verbale udienza odierna e nota di deposito di parte attrcie del 22 dicembre 2025).
Ciò posto, parte convenuta non ha ritenuto di formulare propri conteggi sulla base delle informazioni e dei dati in suo possesso nonostante, quale datrice di lavoro, fosse l'unico soggetto deputato – ove necessario – a ricalcolare quanto spettante in ragione della ritenuta corretta valutazione delle presenze in servizio;
per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei per come riformulati in occasione dell'odierna udienza di discussione a seguito delle difese dell'Amministrazione resistente, il Controparte_2 [...]
Controparte_7
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...]
, l'indennità sostitutiva delle ferie – per gli Anni Parte_1
Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022– in misura di complessivi €. 3.008,53 lordi.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna il Controparte_2
[...]
a pagare, in favore di
[...] Parte_1
, €. 3.008,53 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
[...] relativamente agli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Blasi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE LAVORO
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Chiara COLOSIMO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 con l'Avv. Blasi del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, corso Venezia n. 24
- RICORRENTE -
contro
Controparte_1
[...]
(C.F. )
[...] P.IVA_1 con l'Avv. Serafino e l'Avv. Rovelli, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la Gestione del Contenzioso del Lavoro in Milano, via Soderini n. 24
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto a tempo determinato, indennità sostitutiva ferie All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 20 ottobre 2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano – Sezione Lavoro – il
Controparte_2
[...]
per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“In via principale e nel merito: accertato il diritto di parte ricorrente a non essere collocata in ferie d'ufficio nei giorni di sospensione delle lezioni per tutti i motivi svolti in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione dell'indennità sostitutiva per ferie non godute per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di €. 4.407,91 (euro quattromilaquattrocentosette//91) oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo, o quella maggiore o minore somma che l'Ill.mo Giudice riterrà di giustizia”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si sono costituiti tardivamente in giudizio il
[...]
Controparte_2
eccependo
[...]
l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese;
in particolare, le Amministrazioni resistenti hanno domandato di:
“In via preliminare: viste le ordinanze con le quali la Corte d'Appello di Torino ha chiesto ex art. 363 bis c.p.c. alla Corte di Cassazione di riesaminare la questione dell'estensione del diritto all'indennizzo per ferie “non godute” ai supplenti, in corrispondenza dei giorni di sospensione delle lezioni, si chiede di sospendere il presente giudizio in attesa che la Suprema Corte si pronunci nuovamente a riguardo
Nel merito, in ogni caso
RESPINGERE tutte le domande di cui al ricorso introduttivo, siccome inammissibili e/o comunque infondate in fatto ed in diritto, anche per scongiurare un arricchimento senza una giusta causa, ai sensi dell'art. 2041 c.c.”.
Con vittoria delle spese di lite, da liquidarsi ex art. 4, co. 42, Legge 183/2011.
*** * ***
1. Come risulta dalla documentazione di causa, ha Parte_1 prestato servizio in favore dell'Amministrazione convenuta, quale docente supplente in scuole di ordine superiore (medie o superiori), nei seguenti anni scolastici
“1. A.S. 2019/2020 dal 30.10.2019 al 31.12.2019;
2. A.S. 2019/2020 dal 1.01.2020 al 31.1.2020;
3. A.S. 2019/2020 dal 1.02.2020 al 31.5.2020;
4. A.S. 2019/2020 dal 1.06.2020 al 30.6.2020;
5. A.S. 2020/2021 dal 19.10.2020 al 30.6.2021;
6. A.S. 2021/2022 dal 25.10.2021 al 30.11.2021;
7. A.S. 2021/2022 dal 17.11.2021 al 30.6.2022” (pagg. 1-2, ricorso;
docc. 1, fascicolo ricorrente).
*
2 1.1. Con il presente giudizio, la lavoratrice rivendica il diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva per i giorni di ferie non richiesti e mai fruiti.
A fondamento della domanda così svolta, sostiene di non esser mai stata adeguatamente informata di poter fruire dei giorni di ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, comunque, di non esser stata formalmente invitata dai dirigenti scolastici a goderne, con avviso espresso della perdita in caso di mancata richiesta.
***
2. Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
*
2.1. Sotto un profilo di ordine generale, deve rammentarsi quanto segue.
Ai sensi dell'art. 1, co. 54-56, Legge 228/2012, “54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 55. All'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie». 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013”.
Per effetto delle suddette modifiche, l'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012, per come convertito in Legge 135/2012, prevede: “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si
3 applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
*
2.2. Come correttamente evidenziato da questo Tribunale, “la normativa sopra richiamata fissa senza dubbio il principio generale secondo cui, nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, il personale debba obbligatoriamente fruire delle ferie secondo le previsioni dei relativi ordinamenti. L'art. 1, comma 54 della legge 228/2012, di fatto, specifica tale principio in relazione ai docenti (di ogni ordine e grado), individuando nei calendari scolastici la fonte di riferimento per i periodi obbligatori di godimento delle ferie. Tuttavia, deve rilevarsi che tale ultima disciplina non viene espressamente estesa dalla legge anche ai docenti a termine. Ciò è d'altra parte comprensibile avuto riguardo al fatto che (per effetto delle modifiche dell'art. 1 comma 55) il citato art. 5, comma 8, esclude espressamente il personale docente sia supplente breve e saltuario che con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche. Si badi bene, l'esclusione non riguarda unicamente la tematica della liquidazione delle indennità per le ferie non godute, ma l'intera disciplina circa l'obbligatorietà della fruizione delle ferie secondo i principi generali sopra richiamati e valevoli per tutto il restante personale delle pubbliche amministrazioni a tempo indeterminato” (Trib. Milano, Sez. Lav., 27 maggio 2025, n. 2457).
Ne deriva che, per i docenti assunti a tempo determinato, che non possono ritenersi obbligati a fruire delle ferie nel periodo di sospensione delle lezioni, restano ferme, sia la necessità di un'esplicita richiesta di fruizione, sia la necessità di un espresso invito del dirigente a goderne, pena la perdita della relativa indennità.
In questo senso, d'altronde, depone l'inciso dell'art. 5, co. 8, D.L. 95/2012 (per come convertito in Legge 135/2012), “limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”: la disciplina in parola non trova applicazione, nei confronti degli assunti a termine, avuto riguardo al
4 delta residuo rispetto alle ferie complessivamente spettanti, derivante dallo scomputo dei giorni di ferie delle quali il docente abbia goduto o sia stato invitato a fruire;
per questi ultimi, il lavoratore non potrà poi richiedere l'indennità sostitutiva delle ferie.
Si rammenti, peraltro, che “la norma è stata oggetto della sentenza della Corte costituzionale del 06 maggio 2016, n. 95; ivi, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione dell'art. 3 Cost., dell'art. 36 Cost., commi 1 e 3, e dell'art. 117
Cost., comma 1, (in relazione alla Dir. 4 novembre 2003, n. 2003/88/CE, art. 7) il giudice delle leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente ovvero che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile. In sintesi, la Corte costituzionale ha evidenziato che il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed Europea” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022,
n. 14268 – parte motiva).
Come opportunamente osservato da questo Tribunale, “la lettura fornita dalla Corte
Costituzionale della norma in oggetto è da intendersi nel senso di un divieto alla monetizzazione delle ferie per il personale delle amministrazioni non assoluto, che si estende solo ai casi in cui il dipendente, pur essendo nelle condizioni di programmare le ferie in vista della cessazione volontaria del rapporto di lavoro, non vi abbia provveduto per cause non imputabili al datore di lavoro. Difatti, chiarisce la Consulta, la norma correla il divieto ai casi di cessazione del rapporto di lavoro “per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età””
(Trib. Milano, Sez. Lav., 20 settembre 2023, n. 2944).
*
2.3. Fermo quanto appena osservato, deve rammentarsi che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il
5 lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto –, i giorni di ferie annuali retribuite maturati per tale periodo ai sensi delle suddette disposizioni, e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per dette ferie annuali non godute in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il giudice del rinvio è, a tale riguardo, tenuto a verificare, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, se gli sia possibile pervenire a un'interpretazione di tale diritto che sia in grado di garantire la piena effettività del diritto dell'Unione” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, Max-Planck-Gesellschaft zur eV Controparte_3 contro ). Controparte_4
Il Giudice Europeo, in particolare, ha osservato: “…45. A tal fine, e come rilevato anche dall'avvocato generale ai paragrafi da 41 a 43 delle sue conclusioni, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. 46. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro (v., per analogia, sentenza del 16 marzo 2006, e a., C‑131/04 e C‑257/04, Persona_1
EU:C:2006:177, punto 68). Ove quest'ultimo non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88. 47
Se, invece, detto datore di lavoro è in grado di assolvere l'onere probatorio gravante sul medesimo a tale riguardo, e risulti quindi che il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere
6 stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle medesime, l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/88 non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute…” (CGUE, 6 novembre 2018, C-684/16, §§45-47).
* 2.4. Sulla base dei suddetti principi, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “18.
La Corte di Giustizia, grande sezione, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16) nell'interpretare la Dir. n. 2003/88/CE, art. 7, in combinazione con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, art. 31, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di poter esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto ad un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. 19. In particolare, il giudice Europeo ha precisato che la Dir. n. 2003/88, art. 7, paragrafo 1, non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che ha perso il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a tal fine egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo – se necessario formalmente – a farlo, e, nel contempo, informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. 20. Le siffatte condizioni possono essere ricondotte in via interpretativa al testo del D.L. n. 95 del 2012, art. 5, comma 8, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che la Corte Costituzionale ha già
7 ritenuto essere richiesta dalla norma” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 – parte motiva).
Ha, quindi, affermato che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. Civ., Sez. Lav., 5 maggio 2022, n. 14268 - ordinanza).
La ragione, invero, ben si comprende posto che solo la piena consapevolezza circa la possibilità di fruire delle ferie ne consente l'effettivo godimento, da intendersi quale libertà assoluta di organizzare il tempo a disposizione in funzione delle sole esigenze personali e familiari, senza alcun obbligo e/o vincolo – nemmeno potenziale
– di ordine lavorativo.
Recentemente, il Supremo Collegio è nuovamente intervenuto sul tema nei medesimi termini.
Il Giudice di Legittimità, in primo luogo, ha escluso “che i docenti non di ruolo possano essere considerati automaticamente in ferie, in assenza di loro richiesta o di provvedimento esplicito del dirigente scolastico, durante i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali (ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative) di cui al comma 54 dell'art. 1 della legge n. 228 del 2012” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno
2024, n. 16715).
In secondo luogo, ha ribadito che “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa
8 interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande
Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-
619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (Cass. Civ., Sez. Lav., 17 giugno 2024, n. 16715; cfr. anche Cass. Civ., Sez.
Lav., 7 maggio 2025, n. 11968).
* 2.5. Alla luce di quanto sin qui osservato, e tenuto altresì conto dell'ormai consolidato orientamento della Sezione Lavoro della Corte di Appello di Milano (cfr.
App. Milano, Sez. Lav., 15 dicembre 2025, n. 1013), non si ritiene sussistano i presupposti per sospendere l'odierno giudizio in attesa della pronunzia del Supremo
Collegio sui rinvii effettuati – ex art. 363bis c.p.c. – dalla Sezione Lavoro della Corte di Appello di Torino.
***
3. Chiarito il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, nel merito si osserva quanto segue.
*
3.1. deduce che, “nei giorni in cui non è prevista attività Parte_1 di insegnamento, il docente è comunque a disposizione dell'istituzione scolastica e presta servizio, realizzando le attività individuali funzionali all'insegnamento previste dal combinato disposto degli artt. 28 e 29 del CCNL Scuola 2006/2009 (programmazione, preparazione delle lezioni, correzioni degli elaborati, formazione, ecc…), che si svolgono senza un preciso limite orario e senza richiedere la presenza fisica a scuola. In altre parole, l'insegnante non va in ferie al termine delle lezioni. Nonostante ciò, per mera prassi, i docenti vengono considerati in ferie d'ufficio nei periodi di sospensione delle attività didattiche, sebbene – come sarà chiarito nel prosieguo – nessuna norma legittimi detta condotta. Ed invero, le disposizioni in materia prevedono che i docenti possano ottenere sei giorni di ferie nei periodi nei quali sono in corso le attività didattiche, mentre i rimanenti
9 giorni possono essere fruiti esclusivamente durante la sospensione delle lezioni, ma sempre a condizione che i riposi siano stati espressamente richiesti. Conseguentemente, in difetto di specifica domanda, il docente non usufruisce di giorni di ferie nei periodi di sospensione, ossia durante le feste e nei giorni dalla fine delle lezioni fino alla conclusione delle attività didattiche (30 giugno). Si rileva, quindi, che, nel caso di specie, parte ricorrente non ha mai richiesto di fruire di giorni di ferie nei periodi di sospensione delle attività e che, pur non avendo goduto dei giorni maturati, non ha ottenuto il riconoscimento di alcuna indennità per le ferie non godute in violazione dell'art. 5 co. 8 del D.L.
95/2012, il quale prevede la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie in favore dei docenti
“con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. L'esponente, pertanto, ha diritto ad ottenere il riconoscimento di una indennità sostitutiva per i giorni di ferie residui non goduti” (pagg. 3-4, ricorso).
L'Amministrazione afferma che “gli Istituti scolastici presso cui la ricorrente ha prestato servizio hanno regolarmente informato la stessa della necessità di usufruire delle ferie” (pag. 10, memoria), ma – costituitasi, peraltro, tardivamente – ha omesso di provare di aver effettivamente avvisato la ricorrente in ordine alla necessità di godere delle ferie alle condizioni di cui alla normativa di riferimento e, soprattutto, di averla formalmente invitata a fruirne.
Ne consegue che le ferie non godute debbono, senz'altro, essere retribuite con la sola eccezione di quella quota di ferie che risultano effettivamente fruite (cfr. fascicolo resistente;
cfr. verbale udienza odierna e nota di deposito di parte attrice del
22 dicembre 2025).
*
3.2.
Per questi motivi
, sussiste il diritto di parte ricorrente di percepire l'indennità sostitutiva per tutte le ferie maturate e non godute.
Avuto particolare riguardo al quantum a tal titolo spettante, deve rammentarsi che,
“nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione in primo grado – rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto – rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice” (Cass. Civ., Sez. Lav., 10 giugno 2003, n.
9285; nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., 8 gennaio 2003, n. 85; Cass. Civ.,
10 SS. UU., 23 gennaio 2002, n. 761); il Supremo Collegio ha chiarito che “nel rito del lavoro, il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice, e la contestazione successiva in grado di appello è tardiva ed inammissibile” (Cass. Civ., Sez. Lav., 18 febbraio 2011, n. 4051).
Nel caso di specie, il ha Controparte_2 dedotto:
“Dai controlli amministrativi effettuati presso le istituzioni scolastiche negli anni citati risulta agli atti quanto segue: ANNO 2019/2020 CP_2 CONT .10.2019 AL 31.12.2019 CONTRATTO DAL 01.01.2020 AL 31.01.2020 CONTRATTO DAL 01.02.2020 AL 31.05.2020 CONTRATTO DAL 01.06.2020 al 30.06.2020 MATURATO 20 GIORNI DI FE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: DAL 23/12/2019 AL 06/01/2020 FE GIORNI 9 (vacanze natalizie) 28/02/2020 FE GIORNI 1 (carnevale ambrosiano) DAL 09/04/2020 AL 14/04/2020 FE GIORNI 4 (vacanze pasquali) 01/06/2020 E 08/06/2020 FE GIORNI 2 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 16 Inoltre, alla stessa sono stati liquidati i giorni di ferie residui (8,92), come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2020/2021 ANNO SCOLASTICO 2020/2021 CONTRATTO DAL 19/10/2020 AL 30/06/2021 MATURATO 21,25 GIORNI DI FE SPECIFICARE SE PARTE RICORRENTE HA USUFRUITO DI ISTITUTI IN CORSO D'ANNO CHE HANNO RIDOTTO I GIORNI DI FE MATURATI: NO PERIODI DI ASSENZE FRUITI (allegare calendario scolastico e relativa delibera di approvazione) DAL 23/12/2020 AL 24/12/2020 GIORNI 2 DAL 28/12/2020 AL 31/12/2020 (GIORNI 4)
11 DAL 04/01/2021 AL 05/01/2021 FE GIORNI 2
DAL 19/02/2021 AL 20/02/2021 FE GIORNI 2
DAL 16/06/2021 AL 19/06/2021 FE GIORNI 4
DAL 21/06/2021 AL 26/06/2021 FE GIORNI 6
DAL 28/06/2021 AL 29/06/2021 FE GIORNI 2 TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 22 La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di 12 giorni di ferie/festività soppresse effettuate con propria richiesta, come da documentazione allegata. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturati. ANNO SCOLASTICO 2021/22 MATURATO 18,75 GIORNI DI FE PERIODI DI ASSENZE FRUITI: 06/12/2021 FE GIORNI 1 (prefestivo come da calendario scolastico)
DAL 23/12/2021 AL 07/01/2022 FE GIORNI 11 (vacanze natalizie) 04/03/20222 e 04/03/2022 1 ( CP_5 Controparte_6
DAL 08/04/2022 AL 08/0 ie
DAL 14/04/2022 AL 19/04/2022 FE GIORNI 4 (vacanze pasquali)
DAL 06/05/2022 AL 06/05/2022 (richiesta ferie)
DAL 03/06/2022 AL 03/06/2022 FE GIORNI 1 (sospensione didattica da calendario scolastico) TOTALE GIORNI DI FE FRUITI 18 gg. di ferie La docente ha usufruito, in tale anno scolastico, di totale 18 giorni di ferie di cui 2 giorni di ferie effettuate con propria richiesta e 2 gg. festività soppresse, come da documentazione allegata. Inoltre, è stata emanata una circolare con cui i docenti venivano invitati a presentare domanda di ferie. Considerando i giorni di sospensione delle attività didattiche in corso d'anno, di quelli alla fine delle lezioni, e dei giorni di ferie in corso d'anno richiesti e ottenuti dalla docente, la stessa ha goduto interamente di tutti i giorni di ferie maturatii” (pagg. 2- 4, memoria). Richiamati i principi già sopra enunciati, è evidente che può tenersi esclusivamente conto delle ferie effettivamente fruite (cfr. fascicolo resistente): giornate che parte ricorrente ha considerato, provvedendo alla rideterminazione della domanda (cfr. verbale udienza odierna e nota di deposito di parte attrcie del 22 dicembre 2025).
Ciò posto, parte convenuta non ha ritenuto di formulare propri conteggi sulla base delle informazioni e dei dati in suo possesso nonostante, quale datrice di lavoro, fosse l'unico soggetto deputato – ove necessario – a ricalcolare quanto spettante in ragione della ritenuta corretta valutazione delle presenze in servizio;
per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei per come riformulati in occasione dell'odierna udienza di discussione a seguito delle difese dell'Amministrazione resistente, il Controparte_2 [...]
Controparte_7
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
debbono essere condannati a pagare, in favore di
[...]
, l'indennità sostitutiva delle ferie – per gli Anni Parte_1
Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022– in misura di complessivi €. 3.008,53 lordi.
Alla somma così quantificata, dovranno essere aggiunti i soli interessi legali dal dovuto al saldo: stanti le previsioni dell'art. 16 Legge 412/1991 e dell'art. 22, co. 36,
Legge 724/1994, infatti, l'ormai costante orientamento giurisprudenziale esclude che per i crediti da lavoro dei pubblici dipendenti siano cumulabili interessi legali e rivalutazione (Corte Costituzionale, 27 marzo 2003, n. 82; cfr., da ultimo, (Cass. Civ.,
Sez. Lav., 20 luglio 2020, n. 13624).
*** * ***
4. La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, condanna il Controparte_2
[...]
a pagare, in favore di
[...] Parte_1
, €. 3.008,53 a titolo di indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute
[...] relativamente agli Anni Scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 1.314,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Blasi.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 23 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott.ssa Chiara COLOSIMO
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