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Decreto 13 febbraio 2025
Decreto 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, decreto 13/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R. V.G. 11540/2024
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonella Guerra Presidente
Dott.Massimo Vaccari Giudice rel. ed est.
Dott. Silvia Rizzuto Giudice
nel procedimento di reclamo promosso da
, con l'Avv. DEVOTO MADDALENA Parte_1
RECLAMANTE
CONTRO
AVV. in qualità di con Controparte_1 Controparte_2
gli avv.ti Maurizio Moncher e Lorenzo Soffiati
RECLAMATA
avente ad oggetto il decreto in data 2 agosto 2024 con i quale il Giudice
Contro Tutelare ha liquidato in favore dell una indennità di euro € 840,00;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2024;
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA
Rilevato che
Il reclamo è quasi integralmente fondato e come tale merita di essere accolto per quanto di ragione con la conseguenza che il decreto reclamato va riformato nei termini di cui subito si dirà;
tale conclusione discende dalla considerazione che la reclamata ha dimostrato di aver svolto, nel periodo di tempo che va dal 16.12.2023 al 7.3.2024, solo una minima parte delle attività che aveva elencato nell'istanza di liquidazione accolta dal giudice tutelare ovvero tre ricariche della carta prepagata utilizzata per la gestione nonché la redazione della relazione e del rendiconto relativi al predetto, invero piuttosto limitato, periodo di tempo;
Contro si noti che nell'istanza di liquidazione l aveva dedotto anche di aver redatto delle mail, il cui numero non ha precisato e che non ha prodotto a corredo dell'istanza medesima, e delle telefonate delle quali parimenti non ha precisato né il numero né la durata cosicchè non si può tener conto delle relative attività e risulta irrilevante il solo dato della maggior durata dell'incarico rispetto a quella indicata dal reclamante;
l'indennità che può riconoscersi per lo svolgimento delle predette, poco impegnative attività è pari ad euro 200,00 oltre accessori;
venendo alla regolamentazione delle spese del procedimento l'accoglimento quasi integrale del reclamo giustifica un giudizio di prevalente soccombenza della reclamata, stimabile nei tre quarti della somma da liquidarsi a titolo di
2 compenso, sulla base dell'applicazione in via analogica dei parametri per i procedimenti cautelari in difetto di parametri specifici per il procedimento di reclamo;
P. Q. M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto e a parziale modifica del decreto reclamato ridetermina in euro 200,00, oltre accessori la somma dovuta alla reclamata a titolo di indennità per il periodo dal 16.12.2023 al 7.3.2024;
condanna la reclamata a rifondere al reclamante i tre quarti delle spese del procedimento, che liquida nella somma di euro 342,75, oltre rimborso spese generali ed accessori, compensando tra le parti il restante quarto.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio in data 06/02/2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Antonella Guerra
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TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Verona, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Antonella Guerra Presidente
Dott.Massimo Vaccari Giudice rel. ed est.
Dott. Silvia Rizzuto Giudice
nel procedimento di reclamo promosso da
, con l'Avv. DEVOTO MADDALENA Parte_1
RECLAMANTE
CONTRO
AVV. in qualità di con Controparte_1 Controparte_2
gli avv.ti Maurizio Moncher e Lorenzo Soffiati
RECLAMATA
avente ad oggetto il decreto in data 2 agosto 2024 con i quale il Giudice
Contro Tutelare ha liquidato in favore dell una indennità di euro € 840,00;
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 31.10.2024;
ha pronunciato la seguente
1 ORDINANZA
Rilevato che
Il reclamo è quasi integralmente fondato e come tale merita di essere accolto per quanto di ragione con la conseguenza che il decreto reclamato va riformato nei termini di cui subito si dirà;
tale conclusione discende dalla considerazione che la reclamata ha dimostrato di aver svolto, nel periodo di tempo che va dal 16.12.2023 al 7.3.2024, solo una minima parte delle attività che aveva elencato nell'istanza di liquidazione accolta dal giudice tutelare ovvero tre ricariche della carta prepagata utilizzata per la gestione nonché la redazione della relazione e del rendiconto relativi al predetto, invero piuttosto limitato, periodo di tempo;
Contro si noti che nell'istanza di liquidazione l aveva dedotto anche di aver redatto delle mail, il cui numero non ha precisato e che non ha prodotto a corredo dell'istanza medesima, e delle telefonate delle quali parimenti non ha precisato né il numero né la durata cosicchè non si può tener conto delle relative attività e risulta irrilevante il solo dato della maggior durata dell'incarico rispetto a quella indicata dal reclamante;
l'indennità che può riconoscersi per lo svolgimento delle predette, poco impegnative attività è pari ad euro 200,00 oltre accessori;
venendo alla regolamentazione delle spese del procedimento l'accoglimento quasi integrale del reclamo giustifica un giudizio di prevalente soccombenza della reclamata, stimabile nei tre quarti della somma da liquidarsi a titolo di
2 compenso, sulla base dell'applicazione in via analogica dei parametri per i procedimenti cautelari in difetto di parametri specifici per il procedimento di reclamo;
P. Q. M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto e a parziale modifica del decreto reclamato ridetermina in euro 200,00, oltre accessori la somma dovuta alla reclamata a titolo di indennità per il periodo dal 16.12.2023 al 7.3.2024;
condanna la reclamata a rifondere al reclamante i tre quarti delle spese del procedimento, che liquida nella somma di euro 342,75, oltre rimborso spese generali ed accessori, compensando tra le parti il restante quarto.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio in data 06/02/2025
LA PRESIDENTE
Dott.ssa Antonella Guerra
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