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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/10/2025, n. 2698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2698 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena CATALANO Presidente
Dott. Andrea PIROLA Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
19 luglio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
NA (NA) il 3 dicembre 1959, residente in [...], via Vittorio
Veneto, n. 24 ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte, n. 16,
presso lo studio dell'avv. Alessio Di Pietro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Maria Chiara Alemagna, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 25 (C.F.: ), nata in [...] in Controparte_1 CodiceFiscale_2
data 8 febbraio 1960, residente in [...]
ed elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 3, presso lo studio dall'avv. Gloria Bresciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 119/2020 r.g.
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - contrariis reiectis -, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, nonché previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, così giudicare:
- In via principale e nel merito, in riforma parte qua della sentenza n. 6065/2024, emessa e pubblicata in data 14 giugno 2024 dal Tribunale di Milano nel giudizio r.g. 119/2020, nella persona della dott.ssa Ilaria Gentile, e notificata a mezzo pec in data 19 giugno 2024, previo rinnovo della C.T.U., riquantificare il conguaglio a favore del Sig. sulla base del valore venale Parte_1 dell'Immobile ex art. 726 c.p.c. tenendo conto delle motivazioni esposte nell'atto di appello e dei documenti, anche nuovi allegati ex art. 345 c.p.c. allo stesso atto, e quindi con la dovuta maggiorazione;
- In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e quindi di conferma della statuizione dei capi impugnati e del valore del conguaglio pari ad €. 48.007,27, in parziale riforma della Sentenza, assegnare l'Immobile al sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._3 con conguaglio a favore della Sig.ra (C.F. Controparte_1
), pari ad €. 48.007, 27. C.F._4
- Condannare, in ogni caso, l'Appellata sig.ra al Controparte_1 pagamento di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co. c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
pagina2 di 25 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come già reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento di primo grado ed ovvero:
- si insiste per l'accoglimento delle istanze come articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.: ossia per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. ovvero sui capi da 1 a 2 il sig. nato a [...] [...] e domiciliato in Via Testimone_1 Duccio di Buoninsegna 3/B - Assago (MI); sui capi da 1 a 2 il sig. - Parte_2 domiciliato in Via Duccio di Buoninsegna 5/B - Assago (MI); sui capi da 2 a 5 il sig. nato a [...] M.se (MI) il 14/08/1986 – Parte_3 domiciliato in Via Vittorio Veneto 24/54 Cornaredo (MI) – ( ); sui capi da 2 a 5 il sig. nato a [...] C.F._5 CP_2 il 18/05/1994 domiciliato c/o L. Cragno via dei Transiti 24 - Milano – ( ). Oltre all'interrogatorio formale sui capi 1- 4 della C.F._6 memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., come integrato anche nella memoria n.3 ex art. 186 comma 6 c.p.c.”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reiectis adversis, così giudicare:
respingere tutti i motivi, le domande e le eccezioni svolte in sede d'appello da per i motivi espressi in atti e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 6065/2024 rep. 5268/2024 pubblicata il 14.06.2024 dal Tribunale di Milano”.
pagina3 di 25 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da nei confronti dell'ex Controparte_1 coniuge volta a conseguire lo scioglimento della comunione Parte_1 della proprietà superficiaria indivisa, per quote del 50% ciascuno, esistente sui beni immobili (appartamento e box) siti in Assago (MI), via Duccio da
Boninsegna, n. 5/B, realizzati in regime di edilizia convenzionata e assegnati alle parti con atto del notaio del 3 luglio 1997. Persona_1
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la detta sentenza il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“scioglie la comunione ordinaria tra e Controparte_1 Parte_1 del diritto di superficie sui seguenti immobili, siti in Assago, via Duccio di
Buoninsegna, 5/B: appartamento al piano secondo del fabbricato denominato Torre D, con annesso box ad uso autorimessa al piano seminterrato, segnatamente:
- l'appartamento tipo 85-T al piano 2° del fabbricato denominato Torre D composto da tre locali oltre servizi, identificato catastalmente con il foglio 2, mappale 94, subalterno 9, categoria A/2, classe 1, vani 5,5,
- il box ad uso autorimessa al piano seminterrato, identificato catastalmente con il foglio 2, mappale 83, subalterno164, categoria C/6, classe 3, mq 13.
Coerenze dell'appartamento, indicate sull'atto di assegnazione del 1997: cortile comune al mapp. 90, corridoio e vano scala comuni, appartamento sub. 12
(altra ditta). Coerenze del box, indicate sull'atto di assegnazione del 1997: box sub 165, corsia di manovra comune, box al sub 163, cortile comune;
per l'effetto, assegna
a il diritto di superficie intero su detti beni, con Controparte_1 conguaglio a favore di della somma di € 48.007,27; Parte_1 dispone la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 20.11.2006 sulla quota del diritto di superficie di dell'immobile sito Assago, via Parte_1
Duccio Buoninsegna 5, a favore di rep. gen. 177744, rep. Controparte_1
pagina4 di 25 44416, Ufficio Provinciale di Milano, circoscrizione Milano 2, di cui alla nota di iscrizione prodotta sub doc. 3 fasc. CP_1 autorizza
l'iscrizione ex art. 2834 cc di ipoteca legale sul diritto di superficie di cui sopra assegnato a a garanzia del pagamento del conguaglio Controparte_1
a favore di;
Parte_1 letti gli artt. 91 e ss cpc, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle due parti, per la quota del 50% ciascuno ed in via solidale nei confronti del CTU”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha preliminarmente rigettato le eccezioni di rito formulate dal convenuto;
ha accolto la domanda di scioglimento della comunione, alla quale aveva aderito il convenuto;
ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, l'indivisibilità in natura degli immobili oggetto della proprietà superficiaria;
ha accolto la domanda di assegnazione in natura dei beni immobili, proposta da rilevando come, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita Controparte_1 all'incanto dell'immobile non divisibile o non comodamente divisibile si configuri come rimedio residuale al quale ricorrere solo quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.
Quanto alla determinazione del conguaglio dovuto da a Controparte_1
il giudice di prime cure ha preliminarmente ricordato la Parte_1 disciplina che regola il diritto di superficie assegnato ai superficiari nell'ambito dei programmi di edilizia convenzionata agevolata ai sensi dell'art. 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865. Ha, quindi, richiamato la previsione dell'art. 31, comma
49-bis, della legge n. 448 del 1998, secondo cui: “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni
pagina5 di 25 dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo”.
Il giudice di prime cure ha, altresì, citato la giurisprudenza di legittimità in materia di vincoli oggettivi di prezzo dei beni assegnati in superficie nell'ambito di programmi di edilizia agevolata, ricordando che: “Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli allotti costruiti, ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita;
in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione”
(Cass., 3 gennaio 2017, n. 21).
In applicazione di tali principi, dopo aver accertato che “il Convenuto ha diritto alla quota del 50% del valore del diritto di superficie ossia il 50% di €
98.163,03, che è il prezzo massimo di vendita calcolato dal Comune di Assago alla data del 24/01/2022 per le suddette unità immobiliari, come da doc. 11 allegato alla CTU”, il giudice di prime cure ha disatteso la pretesa del convenuto di calcolare il valore della sua quota del diritto di superficie tenendo conto del valore commerciale che avrebbe la quota di proprietà di un bene immobile equivalente, al netto dell'importo presumibile del riscatto per l'affrancazione del diritto di superficie dai vincoli.
In merito, il giudice ha osservato che nessuna delle parti titolari del diritto di superficie indiviso aveva proceduto al riscatto, pur potendovi, anche individualmente, come previsto dall'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del pagina6 di 25 1998; che il diritto oggetto della domanda di divisione era e rimaneva, allo stato degli atti, un diritto di superficie, “sottoposto agli stringenti vincoli soggettivi (in caso di trasferimento della quota a terzi) e oggettivi, in punto di determinazione del prezzo e, come sancito dalla Corte di legittimità nella sentenza sopra richiamata, il trasferimento della quota a prezzo superiore a quello previsto in base alla convenzione sarebbe affetto da nullità per l'eccedenza del prezzo”.
In altre parole, il giudice di prime cure ha ritenuto che “attesa la ratio pubblicistica sottesa alla disciplina che regola l'edilizia popolare agevolata e convenzionata, calcolare il valore della quota di diritto di superficie da attribuire all'altro comunista con riferimento al valore di mercato della stessa quota, se fosse in proprietà piena e al netto del riscatto, integrerebbe un'operazione speculativa, vietata dalla disciplina di riferimento, con conseguente violazione di legge”.
Dopo aver assodato che il valore del diritto di superficie da considerare era quello indicato dal Comune di Assago, come correttamente indicato dal consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha dedotto da tale prezzo gli esborsi integralmente sostenuti da per la regolarizzazione Controparte_1 catastale e urbanistica degli immobili oggetto di causa, pari a complessivi euro
2.148,48, come documentati da parte attrice;
ha, quindi, determinato il valore totale del diritto di superficie in euro 96.014,55 (pari a euro 98.163,03 meno euro
2.148,48) e il valore della quota di pari alla metà, in euro 48.007,27, Pt_1 accertando, dunque, in tale misura il valore del conguaglio spettante al convenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 luglio 2024 Parte_1 ha proposta appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto la
[...] parziale riforma.
Costituitasi il 14 dicembre 2024, ha puntualmente replicato Controparte_1 ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
pagina7 di 25 L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 720 e 726 c.c. – sulla erronea valutazione di stima dell'Immobile e mancata rinnovazione/integrazione peritale della CTU” (p. 7, atto di appello) – l'appellante si duole delle argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della determinazione del conguaglio e formula tre diversi profili di censura.
Con un primo profilo di doglianza l'appellante lamenta che, applicando sinteticamente e acriticamente la normativa speciale in materia di edilizia convenzionata, il giudice di prime cure non abbia effettuato la necessaria distinzione tra la vendita o cessione a terzi, soggetta al vincolo normativo di prezzo e l'assegnazione della quota, con relativo conguaglio, al condividente, non soggetta agli stessi vincoli.
L'appellante afferma che la normativa richiamata specifica che l'onere reale di cui al suddetto vincolo segue il bene in tutti i successivi “passaggi di proprietà”, attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti e di impedire operazioni speculative di rivendita, mentre nel caso in esame non vi è alcun passaggio di proprietà, cessione o vendita a terzi e non potrebbe configurarsi un'ipotesi speculativa;
che oggetto di valutazione è il diritto reale dei due condividenti, che non può non tenere conto, nella sua quantificazione, dell'ulteriore diritto al riscatto ex art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del
1998, già acquisito dalle parti.
Secondo l'appellante è questa posizione giuridico patrimoniale di potenziale riscatto dei beni che avrebbe dovuto essere oggetto di stima da parte del giudice (e del consulente tecnico d'ufficio), ai sensi degli artt. 720 e 726 c.c. e che è, invece, rimasta immotivatamente esclusa in virtù di una presunta applicazione della normativa speciale, non applicabile al caso in esame.
L'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'interpretazione dell'art. 726 c.c., che impone di considerare, nella determinazione del valore venale del bene da dividere, la “possibile utilizzazione di ciascun bene”. Lamenta, dunque, che il giudice di prime cure non abbia considerato la possibile utilizzazione degli immobili e, quindi, l'acclarata ipotesi di riscatto della proprietà.
pagina8 di 25 Con un secondo profilo di censura lamenta che, pur Parte_1 riconoscendo che le parti avrebbero potuto riscattare il diritto di proprietà e, quindi, pur acclarando che tale diritto era oramai già acquisito nel patrimonio dei titolari del diritto di superficie, il giudice di prime cure abbia erroneamente concluso che, non avendolo esercitato, di detto diritto non se ne dovesse tenere conto in sede di determinazione del conguaglio.
L'appellante afferma che il diritto al riscatto era già entrato a far parte del patrimonio dei condividenti, con la conseguenza che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione (Cass., ord. 14 gennaio 2022, n. 1141), nel determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, il giudice avrebbe dovuto aver riguardo alla possibile utilizzazione degli stessi, tenuto conto anche delle condizioni di mercato;
con la conseguenza che ad essere oggetto di valutazione non doveva essere l'effettivo riscatto della proprietà, ma anche il diritto stesso al riscatto e il potenziale riscatto.
Con un terzo profilo di censura l'appellante si duole che il giudice abbia ritenuto che il calcolo del valore della quota con riferimento al valore di mercato della stessa avrebbe integrato un'operazione speculativa vietata dalla disciplina di riferimento. reputa tale assunto infondato, perché il giudice non Parte_1 avrebbe considerato che, così statuendo, il diritto di riscatto è rimasto nel solo patrimonio di mentre il coniuge non assegnatario è stato Controparte_1 ingiustificatamente penalizzato, in quanto la somma assegnatagli a titolo di conguaglio non corrisponde alla metà dell'effettivo valore venale di beni.
Secondo l'appellante la censurata statuizione viola i criteri di valutazione in materia di divisione, perché non tiene conto di tutte le circostanze utili a determinare il reale valore dei beni, evitando ingiusti vantaggi di una parte a svantaggio dell'altra. chiede, quindi, il rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio per stabilire l'effettivo valore dei beni immobili oggetto di divisione.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 720 e 726 c.c. – Sulla effettività del diritto di
pagina9 di 25 riscatto – Produzione nuovo documento ex art. 345 c.p.c. – documento sopravvenuto” (p. 16, atto di appello) – lamenta la mancata Parte_1 valorizzazione e quantificazione del diritto al riscatto al fine della determinazione del valore effettivo degli immobili e, conseguentemente, del valore del conguaglio.
Produce nel fascicolo di appello, come documento n. 1, un documento asseritamente sopravvenuto, rappresentato dalla delibera di giunta comunale n. 81 del 9 giugno 2022, adottata dal Comune di Assago e avente ad oggetto
“PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN
DIRITTO DI PROPRIETA' PER GLI INTERVENTI RESIDENZIALI COOP. IL
GERANIO '81, 0 E LA SU CP_3 CP_4 CP_5
APPROVAZIONE STIME E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”.
L'appellante afferma che l'analisi di tale documento – riguardante anche la
Cooperativa Aurora, cioè quella competente per gli immobili oggetto di causa – conferma che la possibilità di procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà era già attuale ed effettiva durante la pendenza del giudizio di primo grado;
che, a causa del mancato inoltro di tale documento da parte di (quest'ultima residente nell'appartamento e già assegnataria CP_1 dello stesso, già adibito a casa coniugale, in sede di divorzio), non è Pt_1 venuto a conoscenza di tale delibera comunale volta a favorire e a promuovere la rimozione dei vincoli, con ciò rendendogli più difficile l'esercizio del proprio diritto di riscatto.
L'appellante chiede l'ammissione del nuovo documento, affermando che egli non ha avuto la possibilità di depositarlo nel giudizio di primo grado, in quanto si tratta di documento da lui scaricato il giorno 11 luglio 2024 dal sito ufficiale, datato 9 giugno 2022 e, quindi, successivo al deposito della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. (deposito avvenuto il 9 aprile 2021) e successivo anche al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio
(deposito avvenuto il 28 marzo 2022). Aggiunge di non essere mai stato messo a conoscenza di detto documento, non essendo residente nell'appartamento oggetto di causa.
L'appellante ritiene tale documento fondamentale per la decisione della causa, poiché esso evidenzierebbe la sussistenza concreta ed effettiva del diritto al pagina10 di 25 riscatto, erroneamente non considerato dal giudice di prime cure nella determinazione del valore del conguaglio.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata e rubricato “Domanda di attribuzione dell'Immobile a favore del Sig. Pt_1 ex art. 720 c.c. – Produzione nuovo documento ex art. 345 c.p.c. – documento sopravvenuto” (p. 18, atto di appello), impugna il quarto e il Parte_1 quinto capo della sentenza di primo grado e chiede per la prima volta l'assegnazione in natura degli immobili, con riconoscimento del conguaglio nella stessa misura di quello determinato dal giudice di prime cure.
Evidenzia, ai fini della valutazione dell'assegnazione in natura, che con sentenza n. 2731/2024 del 7 marzo 2024 (prodotta come documento n. 2, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8315/2010, il
Tribunale di Milano ha revocato, con decorrenza dal 27 ottobre 2023 (data di deposito del ricorso introduttivo), l'assegnazione della casa coniugale (l'immobile oggetto dello scioglimento della comunione) a Controparte_1
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla base delle Controparte_1 seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che l'oggetto della domanda su cui è stato chiamato a decidere il Tribunale di Milano è rappresentato dallo scioglimento della comunione del diritto superficiario e non dal diritto di proprietà; che la cessione del diritto superficiario in ambito di scioglimento della comunione soggiace agli stessi limiti vincolistici previsti per tutte le altre forme di cessione di diritto di superficie di immobili in edilizia convenzionata, quali le compravendite, le donazioni, le permute, ciò mutuando, tra l'altro, le parole della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione “discende in tutti i casi dalla legge” (Cass., S.U., n.
18135/2015; Cass., sez. II, 3 gennaio 2017, n. 21); che le norme in materia di cessione di diritto superficiario su immobili costruiti in edilizia convenzionata sono imperative e cogenti e prevalgono su altre nome;
che, in mancanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, l'oggetto dello scioglimento della comunione resta il diritto di superficie, certamente di valore pagina11 di 25 inferiore al secondo;
che non è stato privato in alcun modo di qualsiasi Pt_1 diritto, in quanto egli non ha mai pagato il riscatto;
con riferimento al secondo motivo di appello, che non vi è prova che sia stata la sola destinataria della comunicazione del Comune di Assago CP_1 del 9 giugno 2022, contenente la delibera n. 81 del 9 giugno 2022, né che abbia sottaciuto tale comunicazione a che l'appellante CP_1 Pt_1 avrebbe potuto svolgere domanda di riscatto già nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla detta comunicazione, in forza della normativa vigente al momento dell'instaurazione del processo (l. n. 108/2021 e l. n.
51/2022); che è rimasto inerte sino ad ora, come ha rilevato lo stesso Pt_1 giudice di prime cure nell'ordinanza del 15 aprile 2023 con la quale ha rigettato la richiesta del convenuto di indagare sul possibile valore futuro degli immobili, ritenendola meramente esplorativa e dovendo indicare solo il valore attuale;
con riferimento al terzo motivo di appello, che la domanda di assegnazione
è inammissibile, perché esula dal thema decidendum, relativo al diritto di superficie e perché l'art. 345 c.p.c. preclude domande ed eccezioni nuove;
che l'interesse di non è mai stato rivolto all'assegnazione dei beni per intero;
Pt_1 che l'istanza di assegnazione deve essere rigettata, considerato che dal 1997 ad oggi vive stabilmente nell'appartamento oggetto di causa e ha sempre CP_1 pagato spese ordinarie e straordinarie, spesso anche per l'ex coniuge, dovendo poi procedere giudizialmente per il recupero;
che ad oggi l'ex marito non ha pagato la quota del 50%, oltre ad euro 7.000,00 per spese straordinarie inerenti il rifacimento della facciata e del cappotto, maturate prima della sentenza impugnata;
che nel corso degli anni ha apportato delle migliorie agli CP_1 immobili, a cui non ha partecipato;
che l'appellante risiede a Cornaredo Pt_1
e vive stabilmente nella casa che ha acquistato fittiziamente per il figlio
; che, in ogni caso, l'art. 729 c.c. non ha carattere assoluto ed è Parte_3 derogabile in base a valutazioni discrezionali, tenendo conto di elementi di natura oggettiva e soggettiva che la Corte di Cassazione ha enucleato negli anni, quali la materiale disponibilità del bene già stabilizzatasi nel tempo tra i condividenti;
il vedersi attribuire il lotto dove il condividente abitava con la propria famiglia da anni e nessuno degli altri condividenti aveva chiesto prima l'attribuzione.
L'esame del gravame.
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
pagina12 di 25 Il primo profilo di censura – concernente l'asserita inapplicabilità del vincolo di prezzo previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 allo scioglimento della comunione, sull'assunto che non si tratterebbe di atto di cessione a terzi – non può essere accolto.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18135 del 2015
- risolvendo la questione di massima di particolare importanza individuata in materia - ha stabilito il principio di diritto secondo cui "il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata L. n. 865 del
1971, ex art. 35, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione L. n.
448 del 1998, ex art. 31, comma 49 bis, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita".
Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio
2018, n. 13345, in termini essenziali, con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione “ha statuito che il vincolo del prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi della citata L. n. 865 del 1971, art. 35, non spiega efficacia limitata al primo trasferimento, ovvero in ordine a quello intervenuto tra il costruttore ed il primo avente causa, ma segue l'immobile, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà.
Le Sezioni unite, nel privilegiare questa opzione dogmatica, hanno sottolineato la differenza tra le convenzioni cc.dd. "P.E.E.P." (di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35) e la c.d. "legge Bucalossi" (L. n. 19 del 1977, artt. 7 e 8, oggi inseriti nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 18), chiarendo che solo per quest'ultima sarebbe possibile affermare che unico destinatario di obblighi e divieti è il costruttore/concessionario, per espressa formulazione di legge;
così non è per le convenzioni P.E.E.P., ove la norma non indirizza gli obblighi al solo costruttore, bensì erga omnes. Da ciò consegue che, per le convenzioni P.E.E.P., i prezzi imposti sono vincolanti per tutti gli aventi causa, a prescindere dal decorso del tempo.
A questa soluzione le Sezioni unite sono pervenute anche valorizzando le indicazioni implicitamente scaturenti da un sopravvenuto recente intervento normativo. Infatti, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (e, specificamente, con il suo art. 5, comma 3 bis) è stato introdotto la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31,
pagina13 di 25 comma 49 bis, il quale prevede oggi che il vincolo del prezzo massimo di cessione contenuto in una convenzione P.E.E.P. possa essere rimosso, a richiesta del proprietario dell'alloggio, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, mediante una apposita convenzione stipulata con il Comune, da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione, contestualmente al versamento di un corrispettivo determinato dal Comune medesimo secondo i parametri indicati nella legge.
Da tale previsione normativa emerge, dunque, con chiarezza - sempre ad avviso delle Sezioni unite - che il vincolo attinente al prezzo massimo di cessione non è affatto limitato alla sola vendita intervenuta tra il costruttore e il primo acquirente, ma segue il bene, a titolo di onere (rectius: vincolo) reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune.
Tale soluzione, oltre che rispondente al dato normativo, si pone in sintonia anche con la stessa ratio della legge. Il permanere del vincolo di prezzo, infatti, evita che le agevolazioni concesse si trasformino in uno strumento di speculazione non solo in relazione alla prima vendita, ma anche con riguardo a quelle successive, consentendo di far raggiungere all'immobile lo scopo pubblico
a cui esso è preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà.
Da tutta questa ricostruzione discende che la clausola sul prezzo convenuta dalle parti, esorbitante i limiti di legge, costituisce una pattuizione nulla;
tuttavia, trattandosi di una nullità parziale, il contratto deve essere eterointegrato (ex art.
1339 c.c.) con il prezzo imposto dalla legge. Nè - hanno rimarcato le Sezioni unite
- sarebbe possibile contestare che il prezzo è contenuto in una convenzione, e non nella legge: le convenzioni "in quanto promananti in forza (di) (...) delega legislativa, traggono da quest'ultima, direttamente, il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c.". Si viene così a costituire una relatio "autorizzata" della legge all'accordo urbanistico. Da qui l'affermazione della conclusione finale in base alla quale può essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo (della promittente venditrice) di concludere il contratto, con la sostituzione automatica della clausola del prezzo con una somma calmierata e calcolata in base alla legge
pagina14 di 25 In definitiva, con la soluzione interpretativa scelta le Sezioni unite hanno inteso evitare l'effetto che le agevolazioni concesse a soggetti in precarie condizioni economiche per acquistare la proprietà, sia piena che superficiaria, di alloggi costruiti con il contributo dello Stato, si trasformino in uno strumento di speculazione, eludendo così gli scopi perseguiti dalla normativa di settore” (così,
Cass. n. 13345 del 2018).
Il vincolo del prezzo massimo di cessione in esame opera, dunque, con efficacia erga omnes, in relazione a tutti i trasferimenti di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune.
L'applicabilità del vincolo normativo in esame anche agli atti (negoziali o giudiziali) di scioglimento della comunione (ereditaria o ordinaria) deriva dalla natura traslativa di tali atti e, quanto alle sentenze di divisione, altresì, dall'espressa condizione dell'azione prevista dalla legge sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, sì che non è consentito al giudice di disporre un effetto giuridico che è precluso alle parti raggiungere in via negoziale.
Per una migliore comprensione è opportuno richiamare i principi di diritto che sono stati affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di scioglimento della comunione ereditaria e irregolarità urbanistico edilizie.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021 ha statuito che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La citata sentenza ha chiarito che “L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di
pagina15 di 25 scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge”.
Ha precisato che: “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo
o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà.
E' chiaro, dunque, che l'idea secondo cui la divisione non costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente economico, essendo chiaro che il passaggio dalla contitolarità pro quota dei beni comuni alla titolarità esclusiva della porzione non si traduce in un incremento patrimoniale per il condividente.
Tuttavia, sul piano della modificazione della sfera giuridica dei condividenti, è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perchè con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa (efficacia, peraltro, della quale non si dubitava nè nel diritto romano nè in quello intermedio).
D'altra parte, l'acquisto che il compartecipe consegue tramite la divisione non è diverso, sul piano effettuale, da quello che il compartecipe potrebbe ottenere ove acquistasse la proprietà esclusiva dello stesso cespite in virtù di un normale negozio traslativo (ad es. compravendita), per volontà unanime dei coeredi”.
pagina16 di 25 Con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che “La divisione, come si è detto, dà luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente;
e tale mutamento, che vale a determinare la natura costitutivo-traslativa dell'atto divisorio, è logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo” e che “è pacifico che il principio dell'efficacia retroattiva della divisione ereditaria di cui all'art. 757 c.c. si applichi anche agli atti di scioglimento della comunione ordinaria (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del
05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 8315 del 16/08/1990)”.
Ha, quindi, concluso che “La divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione.
Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la L. n. 47 del 1985 e il D.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi”.
Ha ribadito che il fenomeno divisorio ha carattere unitario, tanto che la disciplina dettata dal codice civile per la divisione ereditaria si applica anche allo scioglimento della comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 c.c.) e che persino l'effetto retroattivo previsto per la divisione ereditaria vale anche per le divisioni dei beni comuni.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, inoltre, ricordato come “questa
Suprema Corte abbia già avuto occasione di precisare che la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, (ora D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, art.
46, comma 1) si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001;
Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003).
Il principio si pone in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro
pagina17 di 25 parti; laddove questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932
c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6
– 2, n. 1505 del 22/01/2018).
Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
nè il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi”.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, nel caso in esame, considerata, dunque, la natura traslativa-costitutiva dell'atto di divisione (ereditaria e ordinaria) e tenuto conto che la divisione giudiziale è soggetta agli stessi limiti normativi previsti per quella negoziale, si deve affermare che il vincolo del prezzo previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 per gli edifici di edilizia convenzionata (c.d. P.E.E.P.) trova applicazione a tutti gli atti traslativi, ivi compresi gli atti (negoziali e giudiziali) di scioglimento della comunione dei diritti reali su tali edifici.
Non può, pertanto, il giudice disporre lo scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati di edilizia convenzionata, senza osservare il limite del prezzo massimo di cessione imposto dalla legge.
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, individuando il valore dei beni oggetto del diritto di superficie nel prezzo convenzionato fissato dal Comune di Assago.
Anche il secondo profilo di censura – concernente l'omessa valutazione del diritto al riscatto maturato dai condividenti e la conseguente asserita violazione pagina18 di 25 dell'art. 726 c.c., per non essere stato determinato il valore effettivo di mercato dei beni immobili oggetto di causa – non può essere accolto.
Ogni cessione degli immobili di edilizia convenzionata che avvenga oltre il prezzo massimo di cui alla convenzione, in mancanza di affrancazione, è parzialmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., quanto al prezzo.
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito, invero, che “Il vincolo attinente al prezzo massimo di cessione di immobili, realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della citata L. n. 865/1971, non è affatto limitato alla sola vendita intervenuta tra il costruttore e il primo acquirente, ma segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune. Tale soluzione, oltre che rispondente al dato normativo, si pone in sintonia anche con la stessa ratio della legge. Il permanere del vincolo di prezzo, infatti, evita che le agevolazioni concesse si trasformino in uno strumento di speculazione non solo in relazione alla prima vendita, ma anche con riguardo a quelle successive, consentendo di far raggiungere all'immobile lo scopo pubblico a cui esso è preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà. Pertanto, la clausola sul prezzo convenuta dalle parti, esorbitante i limiti di legge, costituisce una pattuizione nulla;
tuttavia, trattandosi di una nullità parziale, il contratto deve essere eterointegrato (ex art. 1339 c.c.) con il prezzo imposto dalla legge” (Cass.
n. 13345 del 2018, cit.).
Il carattere speciale della disciplina imperativa in materia di prezzo imposto per gli edifici di edilizia convenzionata comporta che detta disciplina debba prevalere su quella prevista dall'art. 726 c.c. in materia di divisione, con la conseguenza che il valore venale degli immobili invocato dall'appellante resta inevitabilmente compresso da tale disciplina.
Nel caso in esame, il valore venale attuale degli immobili (oggetto di mero diritto di superficie e non di proprietà, non essendo stata esercitata la facoltà di riscatto prevista dall'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998) è necessariamente condizionato dai criteri di calcolo imposti dalla convenzione sulla base dei parametri dettati dalla legge.
pagina19 di 25 Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, individuato il valore di stima degli immobili nel prezzo convenzionato individuato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base della stima effettuata dal Comune di Assago.
Alla luce delle argomentazioni precedentemente svolte si appalesa privo di fondamento anche l'ultimo profilo di censura, con il quale si denuncia la violazione dei criteri di cui all'art. 726 c.c.
Il giudice ha correttamente stimato i beni dedotti in giudizio, facendo applicazione della disciplina vincolistica, essendo i beni oggetto di un diritto di superficie, per non essere stata esercitata la facoltà di riscatto e la conseguente trasformazione di tale diritto in proprietà.
Il giudice ha correttamente tenuto conto della situazione giuridica attuale e, quindi, del dato certo del mancato esercizio della facoltà di riscatto, la quale non può, attesa la sua natura (di contenuto o manifestazione del diritto soggettivo), considerarsi oggetto di autonoma valutazione rispetto al diritto di superficie al quale inerisce. Ciò tanto più nel caso in esame, in cui la valorizzazione sul piano economico della facoltà di riscatto e la conseguente stima del valore venale dei beni, quali invocate dall'appellante, conducono alla violazione della disciplina imperativa del vincolo di prezzo.
In ultima analisi, alla luce delle considerazioni in precedenza espresse, va evidenziata l'inconferenza della giurisprudenza citata dall'appellante, vieppiù quella in materia di esecuzioni immobiliari richiamata nella comparsa conclusionale.
In conclusione, affermata l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e la completezza dell'attività istruttoria, deve essere confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alla stima dei beni immobili dedotti in giudizio e, conseguentemente, al calcolo del conguaglio dovuto dall'assegnataria a CP_1 Pt_1
Il secondo motivo di impugnazione – che ripropone la censura della mancata valorizzazione del diritto (rectius, facoltà) di riscatto - rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
Come è stato in precedenza argomentato, la cessione del diritto superficiario di immobile, in ambito di scioglimento della comunione, soggiace agli stessi pagina20 di 25 limiti vincolistici previsti per tutte le forme di cessione di diritto di superficie di immobili in edilizia convenzionata.
Il documento nuovo (doc. n. 1) prodotto dall'appellante, pur ammissibile in quanto sopravvenuto, essendosi formato successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., è, tuttavia, irrilevante, poiché, indipendentemente dalla circostanza (peraltro, non provata) che l'odierno appellante sia stato messo o meno nelle condizioni di esercitare la facoltà di riscatto, non muta la natura del diritto dedotto in giudizio, che è e rimane un mero diritto di superficie e non di proprietà, necessariamente di minor valore rispetto a quest'ultimo, anche in ragione della richiamata disciplina vincolistica prevista per il diritto superficiario su immobili in edilizia convenzionata.
Va, quindi, confermata la determinazione del conguaglio compiuta dal giudice di prime cure, appalesandosi come superflua la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante propone per la priva volta in appello la domanda di assegnazione in natura degli immobili oggetto di causa, con ciò rimettendo in discussione la decisione del giudice di prime cure sul punto.
Il motivo non può essere accolto.
In via preliminare è opportuno ricordare, in ragione dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, che la domanda di assegnazione proposta nel presente giudizio da è ammissibile. Pt_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello” (Cass., ord. 6 febbraio 2019, n. 3497).
Ancora di recente, investita della questione relativa alla tempestività dell'istanza di attribuzione di cui all'art. 720 c.c., la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei
pagina21 di 25 comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019,
n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013).
Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta
l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno 1999, n. 5392; Cass. 14 maggio2008 n. 12119).
A ciò si aggiunge la considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta dal legislatore” (Cass., ord. 8 settembre 2021, n.
24174).
E' priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità formulata da in ragione dell'asserito mutamento della domanda, poiché l'istanza ex CP_1 art. 720 c.c. non muta né la causa petendi né l'oggetto del giudizio, attenendo solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni (cfr.
Cass. 3 settembre 2019, n. 22038).
Accertata, quindi, l'ammissibilità dell'istanza di assegnazione proposta da nel presente giudizio, si impone la rivalutazione della Parte_1 decisione gravata, essendosi in presenza di più domande di attribuzione degli stessi beni.
E' opportuno precisare, in ragione delle difese di che nel caso in CP_1 esame non trova applicazione l'art. 729 c.c., il quale riguarda l'assegnazione dei lotti, mentre i beni immobili dedotti in giudizio non sono comodamente divisibili e, quindi, non sono frazionabili in lotti.
Nel caso in esame trova applicazione l'art. 720 c.c., il quale prevede che, se il bene non è comodamente divisibile, questo venga assegnato a uno dei condividenti che ne faccia richiesta, in particolare a quello con la quota maggiore, oppure venga venduto all'incanto se nessuno ne fa richiesta o in caso di quote uguali.
pagina22 di 25 La Corte di Cassazione riconosce al giudice il potere discrezionale di derogare ai criteri di cui all'art. 720 c.c., purché assolva all'obbligo di adeguata e logica motivazione (cfr. Cass. n. 22038 del 2019).
In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 c.c., devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass. 11 luglio 1995, n. 7588; Cass. 23 ottobre 2001, n. 12998).
In quest'ordine di principi, si ritiene di confermare l'assegnazione in natura dei beni dedotti in giudizio a poiché ciò corrisponde all'interesse Controparte_1 comune dei condividenti, considerate le seguenti circostanze: si tratta di beni nel godimento della parte appellata sin dal 1997 e nei quali ha abitato stabilmente con i figli sino a quando essi hanno Controparte_1 raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica (mentre si era Pt_1 allontanato dalla casa coniugale sin dal 1998); ha sempre pagato le spese ordinarie e straordinarie relative Controparte_1
a detti immobili, spesso anche per conto dell'ex coniuge, dovendo poi procedere giudizialmente nei suoi confronti, come risulta dagli atti di causa e dalla sentenza gravata;
si è sempre occupata della manutenzione degli immobili, Controparte_1 anche apportandovi delle migliorie.
In conclusione, la situazione di fatto evidenziata, quale esistente all'epoca della presente decisione sull'assegnazione in natura dei beni in comune, giustifica l'assegnazione dei beni in contestazione a e la conseguente Controparte_1 conferma, sia pure con la diversa motivazione evidenziata, della decisione già assunta in tal senso dal giudice di prime cure.
Alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite a favore della parte appellata.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
pagina23 di 25 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (corrispondente al valore dei beni oggetto di causa, quale accertato nella sentenza gravata e, quindi, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 119/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata, con la diversa parziale motivazione evidenziata;
AN
pagina24 di 25 a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott. MA ET
pagina25 di 25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
L A C O R T E D'A P P E L L O D I M I L A N O
SEZIONE II CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Elena CATALANO Presidente
Dott. Andrea PIROLA Consigliere
Dott. MA ANDRETTA Consigliere estensore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 2208 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, promossa con atto di citazione notificato il
19 luglio 2024 ai sensi della legge n. 53 del 1994
da
(C.F.: ), nato a Parte_1 CodiceFiscale_1
NA (NA) il 3 dicembre 1959, residente in [...], via Vittorio
Veneto, n. 24 ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte, n. 16,
presso lo studio dell'avv. Alessio Di Pietro, che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'avv. Maria Chiara Alemagna, giusta procura allegata all'atto di citazione in appello
APPELLANTE
Contro
pagina1 di 25 (C.F.: ), nata in [...] in Controparte_1 CodiceFiscale_2
data 8 febbraio 1960, residente in [...]
ed elettivamente domiciliata in Milano, via Podgora, n. 3, presso lo studio dall'avv. Gloria Bresciani, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di risposta
APPELLATA
PER LA RIFORMA
Della sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 dal Tribunale di
Milano nella causa iscritta al n. 119/2020 r.g.
OGGETTO: Divisione di beni non caduti in successione
Conclusioni:
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita - contrariis reiectis -, previe le declaratorie tutte del caso in rito e merito, nonché previa acquisizione del fascicolo d'ufficio, così giudicare:
- In via principale e nel merito, in riforma parte qua della sentenza n. 6065/2024, emessa e pubblicata in data 14 giugno 2024 dal Tribunale di Milano nel giudizio r.g. 119/2020, nella persona della dott.ssa Ilaria Gentile, e notificata a mezzo pec in data 19 giugno 2024, previo rinnovo della C.T.U., riquantificare il conguaglio a favore del Sig. sulla base del valore venale Parte_1 dell'Immobile ex art. 726 c.p.c. tenendo conto delle motivazioni esposte nell'atto di appello e dei documenti, anche nuovi allegati ex art. 345 c.p.c. allo stesso atto, e quindi con la dovuta maggiorazione;
- In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda in via principale e quindi di conferma della statuizione dei capi impugnati e del valore del conguaglio pari ad €. 48.007,27, in parziale riforma della Sentenza, assegnare l'Immobile al sig. (C.F. ), Parte_1 C.F._3 con conguaglio a favore della Sig.ra (C.F. Controparte_1
), pari ad €. 48.007, 27. C.F._4
- Condannare, in ogni caso, l'Appellata sig.ra al Controparte_1 pagamento di spese, competenze e onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. Si chiede, ai sensi dell'art. 347, ultimo co. c.p.c. ordinarsi al Cancelliere la trasmissione del fascicolo d'Ufficio di primo grado.
pagina2 di 25 In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado, come già reiterate in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa conclusionale depositata nel procedimento di primo grado ed ovvero:
- si insiste per l'accoglimento delle istanze come articolate nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c.: ossia per l'ammissione dei capitoli di prova testimoniale formulati nella memoria n. 2 ex art. 183 comma 6 c.p.c. ovvero sui capi da 1 a 2 il sig. nato a [...] [...] e domiciliato in Via Testimone_1 Duccio di Buoninsegna 3/B - Assago (MI); sui capi da 1 a 2 il sig. - Parte_2 domiciliato in Via Duccio di Buoninsegna 5/B - Assago (MI); sui capi da 2 a 5 il sig. nato a [...] M.se (MI) il 14/08/1986 – Parte_3 domiciliato in Via Vittorio Veneto 24/54 Cornaredo (MI) – ( ); sui capi da 2 a 5 il sig. nato a [...] C.F._5 CP_2 il 18/05/1994 domiciliato c/o L. Cragno via dei Transiti 24 - Milano – ( ). Oltre all'interrogatorio formale sui capi 1- 4 della C.F._6 memoria n.2 ex art. 183 comma 6 c.p.c., come integrato anche nella memoria n.3 ex art. 186 comma 6 c.p.c.”.
Per la parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, reiectis adversis, così giudicare:
respingere tutti i motivi, le domande e le eccezioni svolte in sede d'appello da per i motivi espressi in atti e, per l'effetto, confermare Parte_1 integralmente la sentenza n. 6065/2024 rep. 5268/2024 pubblicata il 14.06.2024 dal Tribunale di Milano”.
pagina3 di 25 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, il Tribunale di
Milano ha deciso la causa instaurata da nei confronti dell'ex Controparte_1 coniuge volta a conseguire lo scioglimento della comunione Parte_1 della proprietà superficiaria indivisa, per quote del 50% ciascuno, esistente sui beni immobili (appartamento e box) siti in Assago (MI), via Duccio da
Boninsegna, n. 5/B, realizzati in regime di edilizia convenzionata e assegnati alle parti con atto del notaio del 3 luglio 1997. Persona_1
Istruita la causa mediante acquisizione dei documenti rispettivamente depositati dalle parti ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, con la detta sentenza il Tribunale di Milano ha disposto nei seguenti termini:
“scioglie la comunione ordinaria tra e Controparte_1 Parte_1 del diritto di superficie sui seguenti immobili, siti in Assago, via Duccio di
Buoninsegna, 5/B: appartamento al piano secondo del fabbricato denominato Torre D, con annesso box ad uso autorimessa al piano seminterrato, segnatamente:
- l'appartamento tipo 85-T al piano 2° del fabbricato denominato Torre D composto da tre locali oltre servizi, identificato catastalmente con il foglio 2, mappale 94, subalterno 9, categoria A/2, classe 1, vani 5,5,
- il box ad uso autorimessa al piano seminterrato, identificato catastalmente con il foglio 2, mappale 83, subalterno164, categoria C/6, classe 3, mq 13.
Coerenze dell'appartamento, indicate sull'atto di assegnazione del 1997: cortile comune al mapp. 90, corridoio e vano scala comuni, appartamento sub. 12
(altra ditta). Coerenze del box, indicate sull'atto di assegnazione del 1997: box sub 165, corsia di manovra comune, box al sub 163, cortile comune;
per l'effetto, assegna
a il diritto di superficie intero su detti beni, con Controparte_1 conguaglio a favore di della somma di € 48.007,27; Parte_1 dispone la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta il 20.11.2006 sulla quota del diritto di superficie di dell'immobile sito Assago, via Parte_1
Duccio Buoninsegna 5, a favore di rep. gen. 177744, rep. Controparte_1
pagina4 di 25 44416, Ufficio Provinciale di Milano, circoscrizione Milano 2, di cui alla nota di iscrizione prodotta sub doc. 3 fasc. CP_1 autorizza
l'iscrizione ex art. 2834 cc di ipoteca legale sul diritto di superficie di cui sopra assegnato a a garanzia del pagamento del conguaglio Controparte_1
a favore di;
Parte_1 letti gli artt. 91 e ss cpc, compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
pone in via definitiva le spese della CTU, come liquidate in corso di causa, a carico delle due parti, per la quota del 50% ciascuno ed in via solidale nei confronti del CTU”.
Per quanto di interesse nel presente processo, il giudice di prime cure ha preliminarmente rigettato le eccezioni di rito formulate dal convenuto;
ha accolto la domanda di scioglimento della comunione, alla quale aveva aderito il convenuto;
ha accertato, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa, l'indivisibilità in natura degli immobili oggetto della proprietà superficiaria;
ha accolto la domanda di assegnazione in natura dei beni immobili, proposta da rilevando come, ai sensi dell'art. 720 c.c., la vendita Controparte_1 all'incanto dell'immobile non divisibile o non comodamente divisibile si configuri come rimedio residuale al quale ricorrere solo quando nessuno dei condividenti voglia giovarsi della facoltà di attribuzione dell'intero.
Quanto alla determinazione del conguaglio dovuto da a Controparte_1
il giudice di prime cure ha preliminarmente ricordato la Parte_1 disciplina che regola il diritto di superficie assegnato ai superficiari nell'ambito dei programmi di edilizia convenzionata agevolata ai sensi dell'art. 35 della legge
22 ottobre 1971, n. 865. Ha, quindi, richiamato la previsione dell'art. 31, comma
49-bis, della legge n. 448 del 1998, secondo cui: “49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni
pagina5 di 25 dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo”.
Il giudice di prime cure ha, altresì, citato la giurisprudenza di legittimità in materia di vincoli oggettivi di prezzo dei beni assegnati in superficie nell'ambito di programmi di edilizia agevolata, ricordando che: “Il vincolo del prezzo massimo di cessione degli allotti costruiti, ex art. 35 della l. n. 865 del 1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della l. n. 179 del 1992, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione, ex art. 31, comma 49-bis, della l. n. 448 del 1998, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, attesa la “ratio legis” di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita;
in tal caso, pertanto, la clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e sostituita di diritto, ex artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con altra contemplante il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione”
(Cass., 3 gennaio 2017, n. 21).
In applicazione di tali principi, dopo aver accertato che “il Convenuto ha diritto alla quota del 50% del valore del diritto di superficie ossia il 50% di €
98.163,03, che è il prezzo massimo di vendita calcolato dal Comune di Assago alla data del 24/01/2022 per le suddette unità immobiliari, come da doc. 11 allegato alla CTU”, il giudice di prime cure ha disatteso la pretesa del convenuto di calcolare il valore della sua quota del diritto di superficie tenendo conto del valore commerciale che avrebbe la quota di proprietà di un bene immobile equivalente, al netto dell'importo presumibile del riscatto per l'affrancazione del diritto di superficie dai vincoli.
In merito, il giudice ha osservato che nessuna delle parti titolari del diritto di superficie indiviso aveva proceduto al riscatto, pur potendovi, anche individualmente, come previsto dall'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del pagina6 di 25 1998; che il diritto oggetto della domanda di divisione era e rimaneva, allo stato degli atti, un diritto di superficie, “sottoposto agli stringenti vincoli soggettivi (in caso di trasferimento della quota a terzi) e oggettivi, in punto di determinazione del prezzo e, come sancito dalla Corte di legittimità nella sentenza sopra richiamata, il trasferimento della quota a prezzo superiore a quello previsto in base alla convenzione sarebbe affetto da nullità per l'eccedenza del prezzo”.
In altre parole, il giudice di prime cure ha ritenuto che “attesa la ratio pubblicistica sottesa alla disciplina che regola l'edilizia popolare agevolata e convenzionata, calcolare il valore della quota di diritto di superficie da attribuire all'altro comunista con riferimento al valore di mercato della stessa quota, se fosse in proprietà piena e al netto del riscatto, integrerebbe un'operazione speculativa, vietata dalla disciplina di riferimento, con conseguente violazione di legge”.
Dopo aver assodato che il valore del diritto di superficie da considerare era quello indicato dal Comune di Assago, come correttamente indicato dal consulente tecnico d'ufficio, il giudice di prime cure ha dedotto da tale prezzo gli esborsi integralmente sostenuti da per la regolarizzazione Controparte_1 catastale e urbanistica degli immobili oggetto di causa, pari a complessivi euro
2.148,48, come documentati da parte attrice;
ha, quindi, determinato il valore totale del diritto di superficie in euro 96.014,55 (pari a euro 98.163,03 meno euro
2.148,48) e il valore della quota di pari alla metà, in euro 48.007,27, Pt_1 accertando, dunque, in tale misura il valore del conguaglio spettante al convenuto.
Con atto di citazione ritualmente notificato il 19 luglio 2024 Parte_1 ha proposta appello avverso la detta sentenza, di cui ha chiesto la
[...] parziale riforma.
Costituitasi il 14 dicembre 2024, ha puntualmente replicato Controparte_1 ai motivi di gravame, chiedendone il rigetto.
Non essendo possibile conciliare la lite, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione all'udienza del 23 settembre 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno precisato le conclusioni e depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini (rispettivamente, sessanta giorni, trenta giorni e quindici giorni prima della detta udienza) all'uopo assegnati dal consigliere istruttore con provvedimento emesso ai sensi del novellato art. 352 c.p.c.
pagina7 di 25 L'appello di . Parte_1
PRIMO MOTIVO.
Con un primo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 720 e 726 c.c. – sulla erronea valutazione di stima dell'Immobile e mancata rinnovazione/integrazione peritale della CTU” (p. 7, atto di appello) – l'appellante si duole delle argomentazioni poste dal giudice di prime cure a fondamento della determinazione del conguaglio e formula tre diversi profili di censura.
Con un primo profilo di doglianza l'appellante lamenta che, applicando sinteticamente e acriticamente la normativa speciale in materia di edilizia convenzionata, il giudice di prime cure non abbia effettuato la necessaria distinzione tra la vendita o cessione a terzi, soggetta al vincolo normativo di prezzo e l'assegnazione della quota, con relativo conguaglio, al condividente, non soggetta agli stessi vincoli.
L'appellante afferma che la normativa richiamata specifica che l'onere reale di cui al suddetto vincolo segue il bene in tutti i successivi “passaggi di proprietà”, attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti e di impedire operazioni speculative di rivendita, mentre nel caso in esame non vi è alcun passaggio di proprietà, cessione o vendita a terzi e non potrebbe configurarsi un'ipotesi speculativa;
che oggetto di valutazione è il diritto reale dei due condividenti, che non può non tenere conto, nella sua quantificazione, dell'ulteriore diritto al riscatto ex art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del
1998, già acquisito dalle parti.
Secondo l'appellante è questa posizione giuridico patrimoniale di potenziale riscatto dei beni che avrebbe dovuto essere oggetto di stima da parte del giudice (e del consulente tecnico d'ufficio), ai sensi degli artt. 720 e 726 c.c. e che è, invece, rimasta immotivatamente esclusa in virtù di una presunta applicazione della normativa speciale, non applicabile al caso in esame.
L'appellante ritiene che il giudice avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza di legittimità formatasi sull'interpretazione dell'art. 726 c.c., che impone di considerare, nella determinazione del valore venale del bene da dividere, la “possibile utilizzazione di ciascun bene”. Lamenta, dunque, che il giudice di prime cure non abbia considerato la possibile utilizzazione degli immobili e, quindi, l'acclarata ipotesi di riscatto della proprietà.
pagina8 di 25 Con un secondo profilo di censura lamenta che, pur Parte_1 riconoscendo che le parti avrebbero potuto riscattare il diritto di proprietà e, quindi, pur acclarando che tale diritto era oramai già acquisito nel patrimonio dei titolari del diritto di superficie, il giudice di prime cure abbia erroneamente concluso che, non avendolo esercitato, di detto diritto non se ne dovesse tenere conto in sede di determinazione del conguaglio.
L'appellante afferma che il diritto al riscatto era già entrato a far parte del patrimonio dei condividenti, con la conseguenza che, in applicazione dei principi sanciti dalla Corte di Cassazione (Cass., ord. 14 gennaio 2022, n. 1141), nel determinare il valore venale dei beni che formano oggetto della divisione, il giudice avrebbe dovuto aver riguardo alla possibile utilizzazione degli stessi, tenuto conto anche delle condizioni di mercato;
con la conseguenza che ad essere oggetto di valutazione non doveva essere l'effettivo riscatto della proprietà, ma anche il diritto stesso al riscatto e il potenziale riscatto.
Con un terzo profilo di censura l'appellante si duole che il giudice abbia ritenuto che il calcolo del valore della quota con riferimento al valore di mercato della stessa avrebbe integrato un'operazione speculativa vietata dalla disciplina di riferimento. reputa tale assunto infondato, perché il giudice non Parte_1 avrebbe considerato che, così statuendo, il diritto di riscatto è rimasto nel solo patrimonio di mentre il coniuge non assegnatario è stato Controparte_1 ingiustificatamente penalizzato, in quanto la somma assegnatagli a titolo di conguaglio non corrisponde alla metà dell'effettivo valore venale di beni.
Secondo l'appellante la censurata statuizione viola i criteri di valutazione in materia di divisione, perché non tiene conto di tutte le circostanze utili a determinare il reale valore dei beni, evitando ingiusti vantaggi di una parte a svantaggio dell'altra. chiede, quindi, il rinnovo della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio per stabilire l'effettivo valore dei beni immobili oggetto di divisione.
SECONDO MOTIVO.
Con un secondo motivo di gravame – rubricato “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1116, 720 e 726 c.c. – Sulla effettività del diritto di
pagina9 di 25 riscatto – Produzione nuovo documento ex art. 345 c.p.c. – documento sopravvenuto” (p. 16, atto di appello) – lamenta la mancata Parte_1 valorizzazione e quantificazione del diritto al riscatto al fine della determinazione del valore effettivo degli immobili e, conseguentemente, del valore del conguaglio.
Produce nel fascicolo di appello, come documento n. 1, un documento asseritamente sopravvenuto, rappresentato dalla delibera di giunta comunale n. 81 del 9 giugno 2022, adottata dal Comune di Assago e avente ad oggetto
“PROCEDIMENTO DI TRASFORMAZIONE DA DIRITTO DI SUPERFICIE IN
DIRITTO DI PROPRIETA' PER GLI INTERVENTI RESIDENZIALI COOP. IL
GERANIO '81, 0 E LA SU CP_3 CP_4 CP_5
APPROVAZIONE STIME E DETERMINAZIONI CONSEGUENTI”.
L'appellante afferma che l'analisi di tale documento – riguardante anche la
Cooperativa Aurora, cioè quella competente per gli immobili oggetto di causa – conferma che la possibilità di procedere alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà era già attuale ed effettiva durante la pendenza del giudizio di primo grado;
che, a causa del mancato inoltro di tale documento da parte di (quest'ultima residente nell'appartamento e già assegnataria CP_1 dello stesso, già adibito a casa coniugale, in sede di divorzio), non è Pt_1 venuto a conoscenza di tale delibera comunale volta a favorire e a promuovere la rimozione dei vincoli, con ciò rendendogli più difficile l'esercizio del proprio diritto di riscatto.
L'appellante chiede l'ammissione del nuovo documento, affermando che egli non ha avuto la possibilità di depositarlo nel giudizio di primo grado, in quanto si tratta di documento da lui scaricato il giorno 11 luglio 2024 dal sito ufficiale, datato 9 giugno 2022 e, quindi, successivo al deposito della memoria di cui all'art. 183, sesto comma, n. 3), c.p.c. (deposito avvenuto il 9 aprile 2021) e successivo anche al deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio
(deposito avvenuto il 28 marzo 2022). Aggiunge di non essere mai stato messo a conoscenza di detto documento, non essendo residente nell'appartamento oggetto di causa.
L'appellante ritiene tale documento fondamentale per la decisione della causa, poiché esso evidenzierebbe la sussistenza concreta ed effettiva del diritto al pagina10 di 25 riscatto, erroneamente non considerato dal giudice di prime cure nella determinazione del valore del conguaglio.
TERZO MOTIVO.
Con un terzo e ultimo motivo di impugnazione, formulato in via subordinata e rubricato “Domanda di attribuzione dell'Immobile a favore del Sig. Pt_1 ex art. 720 c.c. – Produzione nuovo documento ex art. 345 c.p.c. – documento sopravvenuto” (p. 18, atto di appello), impugna il quarto e il Parte_1 quinto capo della sentenza di primo grado e chiede per la prima volta l'assegnazione in natura degli immobili, con riconoscimento del conguaglio nella stessa misura di quello determinato dal giudice di prime cure.
Evidenzia, ai fini della valutazione dell'assegnazione in natura, che con sentenza n. 2731/2024 del 7 marzo 2024 (prodotta come documento n. 2, ai sensi dell'art. 345 c.p.c.), a parziale modifica della sentenza di divorzio n. 8315/2010, il
Tribunale di Milano ha revocato, con decorrenza dal 27 ottobre 2023 (data di deposito del ricorso introduttivo), l'assegnazione della casa coniugale (l'immobile oggetto dello scioglimento della comunione) a Controparte_1
Le difese della parte appellata. chiede la conferma della sentenza gravata sulla base delle Controparte_1 seguenti argomentazioni: con riferimento al primo motivo di appello, che l'oggetto della domanda su cui è stato chiamato a decidere il Tribunale di Milano è rappresentato dallo scioglimento della comunione del diritto superficiario e non dal diritto di proprietà; che la cessione del diritto superficiario in ambito di scioglimento della comunione soggiace agli stessi limiti vincolistici previsti per tutte le altre forme di cessione di diritto di superficie di immobili in edilizia convenzionata, quali le compravendite, le donazioni, le permute, ciò mutuando, tra l'altro, le parole della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha affermato che il vincolo del prezzo massimo di cessione “discende in tutti i casi dalla legge” (Cass., S.U., n.
18135/2015; Cass., sez. II, 3 gennaio 2017, n. 21); che le norme in materia di cessione di diritto superficiario su immobili costruiti in edilizia convenzionata sono imperative e cogenti e prevalgono su altre nome;
che, in mancanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà, l'oggetto dello scioglimento della comunione resta il diritto di superficie, certamente di valore pagina11 di 25 inferiore al secondo;
che non è stato privato in alcun modo di qualsiasi Pt_1 diritto, in quanto egli non ha mai pagato il riscatto;
con riferimento al secondo motivo di appello, che non vi è prova che sia stata la sola destinataria della comunicazione del Comune di Assago CP_1 del 9 giugno 2022, contenente la delibera n. 81 del 9 giugno 2022, né che abbia sottaciuto tale comunicazione a che l'appellante CP_1 Pt_1 avrebbe potuto svolgere domanda di riscatto già nel corso del giudizio di primo grado, indipendentemente dalla detta comunicazione, in forza della normativa vigente al momento dell'instaurazione del processo (l. n. 108/2021 e l. n.
51/2022); che è rimasto inerte sino ad ora, come ha rilevato lo stesso Pt_1 giudice di prime cure nell'ordinanza del 15 aprile 2023 con la quale ha rigettato la richiesta del convenuto di indagare sul possibile valore futuro degli immobili, ritenendola meramente esplorativa e dovendo indicare solo il valore attuale;
con riferimento al terzo motivo di appello, che la domanda di assegnazione
è inammissibile, perché esula dal thema decidendum, relativo al diritto di superficie e perché l'art. 345 c.p.c. preclude domande ed eccezioni nuove;
che l'interesse di non è mai stato rivolto all'assegnazione dei beni per intero;
Pt_1 che l'istanza di assegnazione deve essere rigettata, considerato che dal 1997 ad oggi vive stabilmente nell'appartamento oggetto di causa e ha sempre CP_1 pagato spese ordinarie e straordinarie, spesso anche per l'ex coniuge, dovendo poi procedere giudizialmente per il recupero;
che ad oggi l'ex marito non ha pagato la quota del 50%, oltre ad euro 7.000,00 per spese straordinarie inerenti il rifacimento della facciata e del cappotto, maturate prima della sentenza impugnata;
che nel corso degli anni ha apportato delle migliorie agli CP_1 immobili, a cui non ha partecipato;
che l'appellante risiede a Cornaredo Pt_1
e vive stabilmente nella casa che ha acquistato fittiziamente per il figlio
; che, in ogni caso, l'art. 729 c.c. non ha carattere assoluto ed è Parte_3 derogabile in base a valutazioni discrezionali, tenendo conto di elementi di natura oggettiva e soggettiva che la Corte di Cassazione ha enucleato negli anni, quali la materiale disponibilità del bene già stabilizzatasi nel tempo tra i condividenti;
il vedersi attribuire il lotto dove il condividente abitava con la propria famiglia da anni e nessuno degli altri condividenti aveva chiesto prima l'attribuzione.
L'esame del gravame.
Il primo motivo di appello è privo di fondamento.
pagina12 di 25 Il primo profilo di censura – concernente l'asserita inapplicabilità del vincolo di prezzo previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 allo scioglimento della comunione, sull'assunto che non si tratterebbe di atto di cessione a terzi – non può essere accolto.
La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18135 del 2015
- risolvendo la questione di massima di particolare importanza individuata in materia - ha stabilito il principio di diritto secondo cui "il vincolo del prezzo massimo di cessione dell'immobile in regime di edilizia agevolata L. n. 865 del
1971, ex art. 35, qualora non sia intervenuta la convenzione di rimozione L. n.
448 del 1998, ex art. 31, comma 49 bis, segue il bene nei passaggi di proprietà, a titolo di onere reale, con efficacia indefinita, attesa la ratio legis di garantire la casa ai meno abbienti, senza consentire operazioni speculative di rivendita".
Come è stato chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28 maggio
2018, n. 13345, in termini essenziali, con la citata pronuncia delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione “ha statuito che il vincolo del prezzo massimo di cessione di immobili realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi della citata L. n. 865 del 1971, art. 35, non spiega efficacia limitata al primo trasferimento, ovvero in ordine a quello intervenuto tra il costruttore ed il primo avente causa, ma segue l'immobile, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà.
Le Sezioni unite, nel privilegiare questa opzione dogmatica, hanno sottolineato la differenza tra le convenzioni cc.dd. "P.E.E.P." (di cui alla L. n. 865 del 1971, art. 35) e la c.d. "legge Bucalossi" (L. n. 19 del 1977, artt. 7 e 8, oggi inseriti nel D.P.R. n. 380 del 2001, art. 18), chiarendo che solo per quest'ultima sarebbe possibile affermare che unico destinatario di obblighi e divieti è il costruttore/concessionario, per espressa formulazione di legge;
così non è per le convenzioni P.E.E.P., ove la norma non indirizza gli obblighi al solo costruttore, bensì erga omnes. Da ciò consegue che, per le convenzioni P.E.E.P., i prezzi imposti sono vincolanti per tutti gli aventi causa, a prescindere dal decorso del tempo.
A questa soluzione le Sezioni unite sono pervenute anche valorizzando le indicazioni implicitamente scaturenti da un sopravvenuto recente intervento normativo. Infatti, con il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (e, specificamente, con il suo art. 5, comma 3 bis) è stato introdotto la L. 23 dicembre 1998, n. 448, art. 31,
pagina13 di 25 comma 49 bis, il quale prevede oggi che il vincolo del prezzo massimo di cessione contenuto in una convenzione P.E.E.P. possa essere rimosso, a richiesta del proprietario dell'alloggio, trascorsi cinque anni dalla data del primo trasferimento, mediante una apposita convenzione stipulata con il Comune, da redigere in forma pubblica e soggetta a trascrizione, contestualmente al versamento di un corrispettivo determinato dal Comune medesimo secondo i parametri indicati nella legge.
Da tale previsione normativa emerge, dunque, con chiarezza - sempre ad avviso delle Sezioni unite - che il vincolo attinente al prezzo massimo di cessione non è affatto limitato alla sola vendita intervenuta tra il costruttore e il primo acquirente, ma segue il bene, a titolo di onere (rectius: vincolo) reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune.
Tale soluzione, oltre che rispondente al dato normativo, si pone in sintonia anche con la stessa ratio della legge. Il permanere del vincolo di prezzo, infatti, evita che le agevolazioni concesse si trasformino in uno strumento di speculazione non solo in relazione alla prima vendita, ma anche con riguardo a quelle successive, consentendo di far raggiungere all'immobile lo scopo pubblico
a cui esso è preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà.
Da tutta questa ricostruzione discende che la clausola sul prezzo convenuta dalle parti, esorbitante i limiti di legge, costituisce una pattuizione nulla;
tuttavia, trattandosi di una nullità parziale, il contratto deve essere eterointegrato (ex art.
1339 c.c.) con il prezzo imposto dalla legge. Nè - hanno rimarcato le Sezioni unite
- sarebbe possibile contestare che il prezzo è contenuto in una convenzione, e non nella legge: le convenzioni "in quanto promananti in forza (di) (...) delega legislativa, traggono da quest'ultima, direttamente, il carattere di imperatività e pertanto debbono ritenersi compresi nella previsione dell'art. 1339 c.c.". Si viene così a costituire una relatio "autorizzata" della legge all'accordo urbanistico. Da qui l'affermazione della conclusione finale in base alla quale può essere accolta la domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo (della promittente venditrice) di concludere il contratto, con la sostituzione automatica della clausola del prezzo con una somma calmierata e calcolata in base alla legge
pagina14 di 25 In definitiva, con la soluzione interpretativa scelta le Sezioni unite hanno inteso evitare l'effetto che le agevolazioni concesse a soggetti in precarie condizioni economiche per acquistare la proprietà, sia piena che superficiaria, di alloggi costruiti con il contributo dello Stato, si trasformino in uno strumento di speculazione, eludendo così gli scopi perseguiti dalla normativa di settore” (così,
Cass. n. 13345 del 2018).
Il vincolo del prezzo massimo di cessione in esame opera, dunque, con efficacia erga omnes, in relazione a tutti i trasferimenti di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune.
L'applicabilità del vincolo normativo in esame anche agli atti (negoziali o giudiziali) di scioglimento della comunione (ereditaria o ordinaria) deriva dalla natura traslativa di tali atti e, quanto alle sentenze di divisione, altresì, dall'espressa condizione dell'azione prevista dalla legge sotto il profilo della
“possibilità giuridica”, sì che non è consentito al giudice di disporre un effetto giuridico che è precluso alle parti raggiungere in via negoziale.
Per una migliore comprensione è opportuno richiamare i principi di diritto che sono stati affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di scioglimento della comunione ereditaria e irregolarità urbanistico edilizie.
La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, 7 ottobre 2019, n. 25021 ha statuito che “Quando sia proposta domanda di scioglimento di una comunione (ordinaria
o ereditaria che sia), il giudice non può disporre la divisione che abbia ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione circa gli estremi della concessione edilizia e degli atti ad essa equipollenti, come richiesti dall'art. 46 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dall'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, costituendo la regolarità edilizia del fabbricato condizione dell'azione ex art. 713 c.c., sotto il profilo della "possibilità giuridica", e non potendo la pronuncia del giudice realizzare un effetto maggiore
e diverso rispetto a quello che è consentito alle parti nell'ambito della loro autonomia negoziale. La mancanza della documentazione attestante la regolarità edilizia dell'edificio e il mancato esame di essa da parte del giudice sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio”.
La citata sentenza ha chiarito che “L'atto di scioglimento della comunione ereditaria va dunque assimilato, quanto alla natura e ai suoi effetti, all'atto di
pagina15 di 25 scioglimento della comunione ordinaria: entrambi costituiscono contratti plurilaterali ad effetti reali e con funzione distributiva, con i quali i contraenti si ripartiscono le cose comuni in proporzione alle rispettive quote, facendo cessare lo stato di contitolarità in cui essi si trovano rispetto ad un bene o ad un complesso di beni;
entrambi i negozi producono i loro effetti col mero scambio dei consensi espresso nelle forme di legge”.
Ha precisato che: “lo scioglimento della comunione non accerta o dichiara affatto una situazione giuridica preesistente, ma immuta sostanzialmente la realtà giuridica. Con la divisione, infatti, ogni condividente perde la (com)proprietà di tutti i cespiti costituenti l'asse ereditario e concentra il proprio diritto su uno solo
o su alcuni di essi ("aliquid datum, aliquid retentum"); sorgono, dunque, tante proprietà individuali laddove, prima, esisteva una comproprietà.
E' chiaro, dunque, che l'idea secondo cui la divisione non costituirebbe titolo di acquisto dei beni assegnati in proprietà esclusiva può essere condivisa solo a patto di restringerne il significato al piano puramente economico, essendo chiaro che il passaggio dalla contitolarità pro quota dei beni comuni alla titolarità esclusiva della porzione non si traduce in un incremento patrimoniale per il condividente.
Tuttavia, sul piano della modificazione della sfera giuridica dei condividenti, è indubbio come nel fenomeno divisorio sia insito un effetto costitutivo, sostanzialmente traslativo, perchè con la divisione ogni condividente perde la (com)proprietà sul tutto (che prima aveva) e - correlativamente - acquista la proprietà individuale ed esclusiva sui beni a lui assegnati (che prima non aveva): le quote ideali spettanti a ciascun condividente su tutti i beni facenti parte della comunione sono convertite in titolarità esclusiva su taluni singoli beni.
Deve, pertanto, riconoscersi che la divisione ha una natura specificativa, attributiva, che impone di collocarla tra gli atti ad efficacia tipicamente costitutiva e traslativa (efficacia, peraltro, della quale non si dubitava nè nel diritto romano nè in quello intermedio).
D'altra parte, l'acquisto che il compartecipe consegue tramite la divisione non è diverso, sul piano effettuale, da quello che il compartecipe potrebbe ottenere ove acquistasse la proprietà esclusiva dello stesso cespite in virtù di un normale negozio traslativo (ad es. compravendita), per volontà unanime dei coeredi”.
pagina16 di 25 Con la richiamata sentenza delle Sezioni Unite la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito che “La divisione, come si è detto, dà luogo ad un mutamento della situazione giuridico-patrimoniale del condividente;
e tale mutamento, che vale a determinare la natura costitutivo-traslativa dell'atto divisorio, è logicamente precedente ed indipendente rispetto all'effetto retroattivo” e che “è pacifico che il principio dell'efficacia retroattiva della divisione ereditaria di cui all'art. 757 c.c. si applichi anche agli atti di scioglimento della comunione ordinaria (cfr. Cass., Sez. 3, n. 7231 del 29/03/2006; Cass., Sez. 2, n. 17061 del
05/08/2011; Cass., Sez. 2, n. 8315 del 16/08/1990)”.
Ha, quindi, concluso che “La divisione non ha causa ricognitiva di effetti giuridici già verificatisi, ma - al contrario - ha causa attributiva e distributiva, in quanto ciascun condividente può divenire l'unico titolare di questo o di quel bene ricadente in comunione solo se vi sia stato un procedimento (contrattuale o giudiziale) che abbia determinato, con effetti costitutivi, lo scioglimento di quella comunione.
Essa costituisce, pertanto, un atto assimilabile a quelli di natura traslativa, per i quali la L. n. 47 del 1985 e il D.P.R. n. 380 del 2001 comminano la sanzione della nullità ove abbiano ad oggetto edifici abusivi o parti di essi”.
Ha ribadito che il fenomeno divisorio ha carattere unitario, tanto che la disciplina dettata dal codice civile per la divisione ereditaria si applica anche allo scioglimento della comunione ordinaria in quanto compatibile (art. 1116 c.c.) e che persino l'effetto retroattivo previsto per la divisione ereditaria vale anche per le divisioni dei beni comuni.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno, inoltre, ricordato come “questa
Suprema Corte abbia già avuto occasione di precisare che la disposizione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 17, comma 1, (ora D.P.R. 6 giugno2001, n. 380, art.
46, comma 1) si applica non solo alle "divisioni volontarie", ossia a quelle contrattuali, ma anche alle divisioni giudiziali, risultando, in caso contrario, oltremodo agevole per i condividenti, mediante il ricorso al giudice, l'elusione della norma imperativa in questione (Cass., Sez. 2, n. 15133 del 28/11/2001;
Cass., Sez. 2, n. 630 del 17/01/2003).
Il principio si pone in linea con quanto la giurisprudenza di legittimità ha affermato in tema di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di concludere un contratto avente ad oggetto il trasferimento della proprietà di edifici o di loro
pagina17 di 25 parti; laddove questa Corte ha statuito che non può essere emanata sentenza di trasferimento coattivo, ai sensi dell'art. 2932 c.c., in assenza di dichiarazione - contenuta nel preliminare o prodotta successivamente in giudizio - sugli estremi della concessione edilizia, che costituisce requisito richiesto a pena di nullità dalla L. n. 47 del 1985, art. 17 ed integra una condizione dell'azione ex art. 2932
c.c., non potendo tale pronuncia realizzare un effetto maggiore e diverso da quello possibile alle parti nei limiti della loro autonomia negoziale (Cass., Sez. 6
– 2, n. 1505 del 22/01/2018).
Sul punto, e con riferimento alla fattispecie per cui è causa, va ribadito come l'ordinamento giuridico non possa consentire che le parti, attraverso il ricorso al giudice, conseguano un effetto giuridico ad esse precluso per via negoziale, così aggirando il complesso sistema di sanzioni posto a tutela dell'ordinato assetto del territorio;
nè il giudice potrebbe - contraddittoriamente - da un lato dichiarare la nullità delle divisioni negoziali poste in essere in violazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 46 e L. n. 47 del 1985, art. 40 e, dall'altro, disporre la divisione giudiziale dei fabbricati abusivi”.
Alla stregua dei richiamati principi di diritto, nel caso in esame, considerata, dunque, la natura traslativa-costitutiva dell'atto di divisione (ereditaria e ordinaria) e tenuto conto che la divisione giudiziale è soggetta agli stessi limiti normativi previsti per quella negoziale, si deve affermare che il vincolo del prezzo previsto dall'art. 35 della legge n. 865 del 1971 per gli edifici di edilizia convenzionata (c.d. P.E.E.P.) trova applicazione a tutti gli atti traslativi, ivi compresi gli atti (negoziali e giudiziali) di scioglimento della comunione dei diritti reali su tali edifici.
Non può, pertanto, il giudice disporre lo scioglimento di una comunione
(ordinaria o ereditaria) avente ad oggetto fabbricati di edilizia convenzionata, senza osservare il limite del prezzo massimo di cessione imposto dalla legge.
Nel caso in esame il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi, individuando il valore dei beni oggetto del diritto di superficie nel prezzo convenzionato fissato dal Comune di Assago.
Anche il secondo profilo di censura – concernente l'omessa valutazione del diritto al riscatto maturato dai condividenti e la conseguente asserita violazione pagina18 di 25 dell'art. 726 c.c., per non essere stato determinato il valore effettivo di mercato dei beni immobili oggetto di causa – non può essere accolto.
Ogni cessione degli immobili di edilizia convenzionata che avvenga oltre il prezzo massimo di cui alla convenzione, in mancanza di affrancazione, è parzialmente nulla ai sensi dell'art. 1418 c.c., quanto al prezzo.
La Corte di Cassazione ha di recente ribadito, invero, che “Il vincolo attinente al prezzo massimo di cessione di immobili, realizzati nell'ambito dell'edilizia economica e popolare ai sensi dell'art. 35 della citata L. n. 865/1971, non è affatto limitato alla sola vendita intervenuta tra il costruttore e il primo acquirente, ma segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà, persistendo fino a quando non sia stato rimosso mediante la stipula di un'apposita convenzione con il Comune. Tale soluzione, oltre che rispondente al dato normativo, si pone in sintonia anche con la stessa ratio della legge. Il permanere del vincolo di prezzo, infatti, evita che le agevolazioni concesse si trasformino in uno strumento di speculazione non solo in relazione alla prima vendita, ma anche con riguardo a quelle successive, consentendo di far raggiungere all'immobile lo scopo pubblico a cui esso è preordinato dalla legge in occasione di tutti i successivi passaggi di proprietà. Pertanto, la clausola sul prezzo convenuta dalle parti, esorbitante i limiti di legge, costituisce una pattuizione nulla;
tuttavia, trattandosi di una nullità parziale, il contratto deve essere eterointegrato (ex art. 1339 c.c.) con il prezzo imposto dalla legge” (Cass.
n. 13345 del 2018, cit.).
Il carattere speciale della disciplina imperativa in materia di prezzo imposto per gli edifici di edilizia convenzionata comporta che detta disciplina debba prevalere su quella prevista dall'art. 726 c.c. in materia di divisione, con la conseguenza che il valore venale degli immobili invocato dall'appellante resta inevitabilmente compresso da tale disciplina.
Nel caso in esame, il valore venale attuale degli immobili (oggetto di mero diritto di superficie e non di proprietà, non essendo stata esercitata la facoltà di riscatto prevista dall'art. 31, comma 49-bis, della legge n. 448 del 1998) è necessariamente condizionato dai criteri di calcolo imposti dalla convenzione sulla base dei parametri dettati dalla legge.
pagina19 di 25 Correttamente, il giudice di prime cure ha, quindi, individuato il valore di stima degli immobili nel prezzo convenzionato individuato dal consulente tecnico d'ufficio sulla base della stima effettuata dal Comune di Assago.
Alla luce delle argomentazioni precedentemente svolte si appalesa privo di fondamento anche l'ultimo profilo di censura, con il quale si denuncia la violazione dei criteri di cui all'art. 726 c.c.
Il giudice ha correttamente stimato i beni dedotti in giudizio, facendo applicazione della disciplina vincolistica, essendo i beni oggetto di un diritto di superficie, per non essere stata esercitata la facoltà di riscatto e la conseguente trasformazione di tale diritto in proprietà.
Il giudice ha correttamente tenuto conto della situazione giuridica attuale e, quindi, del dato certo del mancato esercizio della facoltà di riscatto, la quale non può, attesa la sua natura (di contenuto o manifestazione del diritto soggettivo), considerarsi oggetto di autonoma valutazione rispetto al diritto di superficie al quale inerisce. Ciò tanto più nel caso in esame, in cui la valorizzazione sul piano economico della facoltà di riscatto e la conseguente stima del valore venale dei beni, quali invocate dall'appellante, conducono alla violazione della disciplina imperativa del vincolo di prezzo.
In ultima analisi, alla luce delle considerazioni in precedenza espresse, va evidenziata l'inconferenza della giurisprudenza citata dall'appellante, vieppiù quella in materia di esecuzioni immobiliari richiamata nella comparsa conclusionale.
In conclusione, affermata l'esaustività della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado e la completezza dell'attività istruttoria, deve essere confermata la valutazione compiuta dal giudice di prime cure in ordine alla stima dei beni immobili dedotti in giudizio e, conseguentemente, al calcolo del conguaglio dovuto dall'assegnataria a CP_1 Pt_1
Il secondo motivo di impugnazione – che ripropone la censura della mancata valorizzazione del diritto (rectius, facoltà) di riscatto - rimane assorbito dal rigetto del primo motivo.
Come è stato in precedenza argomentato, la cessione del diritto superficiario di immobile, in ambito di scioglimento della comunione, soggiace agli stessi pagina20 di 25 limiti vincolistici previsti per tutte le forme di cessione di diritto di superficie di immobili in edilizia convenzionata.
Il documento nuovo (doc. n. 1) prodotto dall'appellante, pur ammissibile in quanto sopravvenuto, essendosi formato successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c., è, tuttavia, irrilevante, poiché, indipendentemente dalla circostanza (peraltro, non provata) che l'odierno appellante sia stato messo o meno nelle condizioni di esercitare la facoltà di riscatto, non muta la natura del diritto dedotto in giudizio, che è e rimane un mero diritto di superficie e non di proprietà, necessariamente di minor valore rispetto a quest'ultimo, anche in ragione della richiamata disciplina vincolistica prevista per il diritto superficiario su immobili in edilizia convenzionata.
Va, quindi, confermata la determinazione del conguaglio compiuta dal giudice di prime cure, appalesandosi come superflua la richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante propone per la priva volta in appello la domanda di assegnazione in natura degli immobili oggetto di causa, con ciò rimettendo in discussione la decisione del giudice di prime cure sul punto.
Il motivo non può essere accolto.
In via preliminare è opportuno ricordare, in ragione dell'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, che la domanda di assegnazione proposta nel presente giudizio da è ammissibile. Pt_1
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Nel giudizio di divisione, l'istanza di attribuzione di un bene immobile indivisibile ex art. 720 c.c. costituisce una modalità attuativa della divisione, risolventesi nella mera specificazione della domanda di scioglimento della comunione, sicché, non essendo domanda ma eccezione, può essere formulata o essere oggetto di rinuncia anche in grado d'appello” (Cass., ord. 6 febbraio 2019, n. 3497).
Ancora di recente, investita della questione relativa alla tempestività dell'istanza di attribuzione di cui all'art. 720 c.c., la Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità, secondo cui “il giudizio di scioglimento della comunione non è del tutto compatibile con le scansioni e le preclusioni che disciplinano il processo in generale, intraprendendo i singoli condividenti le loro strategie difensive anche all'esito delle richieste e dei
pagina21 di 25 comportamenti assunti dalle altre parti, con riferimento al progetto di divisione, ed acquisendo rilievo gli eventuali sopravvenuti atti negoziali traslativi, che modifichino il numero e l'entità delle quote (Cassazione Civile, Sez. II, 23.6.2019,
n,15926, Cassazione civile, sez. II, 19/07/2016, n. 14756; Cass. civ.t.9367/2013).
Ne deriva, pertanto, il diritto delle parti del giudizio divisorio di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta
l'attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione.
La domanda di attribuzione di un immobile indivisibile non ha natura negoziale e si risolve nella mera specificazione della pretesa introduttiva del processo rivolta a porre fine allo stato di comunione, come tale invero formulabile anche in appello (Cass. 2 giugno 1999, n. 5392; Cass. 14 maggio2008 n. 12119).
A ciò si aggiunge la considerazione che, l'esito della vendita all'incanto, resta l'extrema ratio voluta dal legislatore” (Cass., ord. 8 settembre 2021, n.
24174).
E' priva di fondamento l'eccezione di inammissibilità formulata da in ragione dell'asserito mutamento della domanda, poiché l'istanza ex CP_1 art. 720 c.c. non muta né la causa petendi né l'oggetto del giudizio, attenendo solo alle modalità di scioglimento della comunione in base alla stima dei beni (cfr.
Cass. 3 settembre 2019, n. 22038).
Accertata, quindi, l'ammissibilità dell'istanza di assegnazione proposta da nel presente giudizio, si impone la rivalutazione della Parte_1 decisione gravata, essendosi in presenza di più domande di attribuzione degli stessi beni.
E' opportuno precisare, in ragione delle difese di che nel caso in CP_1 esame non trova applicazione l'art. 729 c.c., il quale riguarda l'assegnazione dei lotti, mentre i beni immobili dedotti in giudizio non sono comodamente divisibili e, quindi, non sono frazionabili in lotti.
Nel caso in esame trova applicazione l'art. 720 c.c., il quale prevede che, se il bene non è comodamente divisibile, questo venga assegnato a uno dei condividenti che ne faccia richiesta, in particolare a quello con la quota maggiore, oppure venga venduto all'incanto se nessuno ne fa richiesta o in caso di quote uguali.
pagina22 di 25 La Corte di Cassazione riconosce al giudice il potere discrezionale di derogare ai criteri di cui all'art. 720 c.c., purché assolva all'obbligo di adeguata e logica motivazione (cfr. Cass. n. 22038 del 2019).
In tema di divisione di cose comuni, per il caso in cui in presenza di un immobile indivisibile o non comodamente divisibile vi sia una pluralità di richieste di assegnazione, i criteri di attribuzione fissati dall'art. 720 c.c., devono essere preferibilmente seguiti, nel senso che il giudice se ne può discostare solo per motivi gravi ed attinenti all'interesse comune dei condividenti (cfr. Cass. 11 luglio 1995, n. 7588; Cass. 23 ottobre 2001, n. 12998).
In quest'ordine di principi, si ritiene di confermare l'assegnazione in natura dei beni dedotti in giudizio a poiché ciò corrisponde all'interesse Controparte_1 comune dei condividenti, considerate le seguenti circostanze: si tratta di beni nel godimento della parte appellata sin dal 1997 e nei quali ha abitato stabilmente con i figli sino a quando essi hanno Controparte_1 raggiunto la maggiore età e l'indipendenza economica (mentre si era Pt_1 allontanato dalla casa coniugale sin dal 1998); ha sempre pagato le spese ordinarie e straordinarie relative Controparte_1
a detti immobili, spesso anche per conto dell'ex coniuge, dovendo poi procedere giudizialmente nei suoi confronti, come risulta dagli atti di causa e dalla sentenza gravata;
si è sempre occupata della manutenzione degli immobili, Controparte_1 anche apportandovi delle migliorie.
In conclusione, la situazione di fatto evidenziata, quale esistente all'epoca della presente decisione sull'assegnazione in natura dei beni in comune, giustifica l'assegnazione dei beni in contestazione a e la conseguente Controparte_1 conferma, sia pure con la diversa motivazione evidenziata, della decisione già assunta in tal senso dal giudice di prime cure.
Alla luce di quanto in precedenza osservato, l'appello deve essere integralmente rigettato, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
La regolamentazione delle spese processuali.
L'appellante, soccombente, deve essere condannato a rimborsare le spese di lite a favore della parte appellata.
Le spese sono liquidate in dispositivo, in base al D.M. 13 agosto 2022, n.
147, contenente il “Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n.
pagina23 di 25 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247”. Il detto decreto è in vigore dal 23 ottobre 2022 (cfr. art. 7) e trova applicazione alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore (art. 6).
Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “i nuovi parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando
l'accezione omnicomprensiva di "compenso" la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata” (così Cass., Sez. Un., 12 ottobre
2012, n. 17405; principio recentemente ribadito da Cass., Sez. Un, ordinanza del
14 novembre 2022, n. 33482).
Le spese sono liquidate in base all'attività effettivamente svolta (escluso, pertanto, il compenso per la fase istruttoria), tenuto conto dei parametri medi e considerato il valore della causa, rappresentato dal disputatum (corrispondente al valore dei beni oggetto di causa, quale accertato nella sentenza gravata e, quindi, ricompreso nello scaglione da euro 52.001,00 a euro 260.000,00).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
RIGETTA
L'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 per la riforma della sentenza n. 6065/2024, pubblicata il 14 giugno 2024 dal
Tribunale di Milano nella causa iscritta al n. 119/2020 r.g. e, per l'effetto,
CONFERMA
Integralmente la sentenza impugnata, con la diversa parziale motivazione evidenziata;
AN
pagina24 di 25 a rimborsare a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 grado, liquidate in euro 9.991,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (nel testo inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – legge di stabilità 2013), per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis del D.P.R. 115/2002 da parte di
Parte_1
Così deciso in Milano, dalla Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello, nella camera di consiglio del 1 ottobre 2025.
Il Presidente
Dott. Maria Elena Catalano
Il consigliere estensore
Dott. MA ET
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