TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/12/2025, n. 9830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9830 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 27013/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27013/2025 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOTTOLA FRANCESCA e dell'avv. ROCCHIO FLAVIO ( , C.F._1 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MATTEOTTIU 1/A presso i difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SAVI ALBERTO e dell'avv. RIMOLDI FRANCESCA ( , elettivamente domiciliata in VIALE CORSICA, 2 20137 MILANO presso i C.F._2 difensori
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 4.7.2025 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 8275/2025 emesso dal Tribunale di Milano il 27.5.2025, contestando l'esecuzione delle prestazioni poste alla base delle fatture che hanno giustificato l'emissione del provvedimento monitorio. Evidenzia inoltre che è stata chiesta l'applicazione di misure protettive ex art. 18 D. Lgs. 14/2019. Conclude chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo. si costituisce in giudizio, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per la Controparte_1 tardiva costituzione dell'opponente, nonché la fondatezza del credito vantato. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
*** Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata da
[...] L'atto di citazione è stato notificato il 6.7.2025 e la costituzione in giudizio è Controparte_1 tempestivamente avvenuta in pari data.
*** Quanto al merito, si rileva preliminarmente la genericità della doglianza di che ha contestato Parte_1 l'esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni poste alla base del provvedimento monitorio, senza ulteriori specificazioni. Non ha inoltre svolto osservazioni in ordine alle allegazioni e produzioni documentali di Controparte_1 Dagli atti e dai documenti disponibili risulta che:
- l'opposta ha allegato di essere creditrice della somma di € 35.652,00, portata da quattro fatture, in particolare n. 24VIT06-0151 del 15.5.2024, n. 24VIT02-0598 del 24.6.2024, n. 24VIT02-1015 del 30.9.2024, n. 24VIT02-1019 del 30.9.2024, emesse per le prestazioni di servizi eseguite e risultanti dalle lettere di incarico del 18.4.2024, 15.7.2024 e 15.7.2024;
- l'opposta ha prodotto documentazione inerente ognuna delle prestazioni eseguite. Due delle fatture poste alla base della richiesta monitoria (n. 24VIT06-0151 del 15.5.2024 e n. 24VIT02-0598 del 24.6.2024) richiamano il “Rif. Ordine Cliente Lic. 18.04.2024” e recano come causale l'indicazione “Supporto marketing per – 6 giugno 2024 RIF Parte_2
20240320EL2”, evento svoltosi in presso l'Hotel Villa Pamphili;
la prima fattura, dell'importo Pt_2 di € 13.737,20, risulta essere stata emessa da poi fusa mediante incorporazione Controparte_2 nella come da atto del 21.5.2024 (doc. 6 del fascicolo monitorio), con l'espressa Controparte_1 previsione all'art. 3 (“Effetti della fusione”) del subentro della società incorporante in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata e in tutte le sue ragioni, diritti, obblighi ed impegni, di qualsiasi natura e genere;
la seconda fattura, dell'importo di € 10.302,90, è emessa da
[...]
. È stata prodotta la corrispondenza pertinente all'evento “Come applicare Controparte_1 concretamente l'AI nel lavoro quotidiano”, previsto per il 6.6.2024. Tale corrispondenza intercorre con fornitori (quale ad esempio Elastica s.r.l., che ha fatturato le proprie prestazioni a Controparte_3
, con per e ha ad oggetto, ad esempio, la precisazione di dettagli inerenti
[...] Testimone_1 Parte_1 Cont l'organizzazione (es. “Ho fatto più piccini i pallini, ho osservato attentamente il filmato e mi sembrano corretti”, mail del 30.4.2024; “La navetta è messa a disposizione per gli ospiti dell'albergo per il centro a una tariffa simbolica”, mail del 3.5.2024). Parte della corrispondenza attesta l'effettiva celebrazione dell'evento (es. mail del 10.6.2024). son inoltre state prodotte le fatture dei fornitori, emesse nei confronti di a titolo di esempio, Elastica s.r.l. ha emesso la fattura Controparte_2 pagina 2 di 3 24AIT06-0446 per l'importo di € 3.050,00, che trova corrispondenza nel bonifico prodotto sub doc. 21, di pari importo e con espresso riferimento a quale ordinante. Controparte_2 La terza fattura a supporto della richiesta di decreto ingiuntivo è la n. 24VIT02-1015 del 30.9.2024, con causale “Supporto Marketing per webinar Datasphere RIF. 20240722EL” per l'importo di € 4.941,00, emessa da anche con riferimento a tale fattura l'opposta ha prodotto sub doc. 7 Controparte_1 la corrispondenza relativa alla organizzazione dell'evento. Sono state prodotte inoltre le fatture dei fornitori, ove figura come committente, in quanto organizzatrice del webinar, ad Controparte_1 esempio la n. FPR 89/24 del 26.9.2024 emessa da avente ad oggetto la Controparte_5
“Campagna partner SIDI su SAP DATASPHERE”. La quarta fattura è la n. 24VIT02-1019 del 30.9.2024, recante la causale “Supporto Marketing per Campagna Demand Generation AI Manifesto RIF 20240715EL2” per l'importo di € 6.670,90. Anche con riferimento a questa prestazione è stata prodotta la corrispondenza di con Controparte_1
per conto di attinente all'organizzazione dell'attività. Sono state prodotte le Testimone_1 Parte_1 fatture dei fornitori, emesse nei confronti della società opposta.
*** Nessuna osservazione è stata svolta da con riferimento a ognuna delle prestazioni allegate Parte_1 dall'opposta e oggetto delle sopra citate produzioni documentali. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del rigetto dell'opposizione e del valore della domanda, applicando il relativo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, dunque secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo quelli minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 8275/2025 del Parte_1 27.5.2025 emesso dal Tribunale di Milano. 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
UNDICESIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato ai sensi degli artt. 281 terdecies, 281 sexies co. 3 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 27013/2025 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. MOTTOLA FRANCESCA e dell'avv. ROCCHIO FLAVIO ( , C.F._1 elettivamente domiciliata in MILANO, CORSO MATTEOTTIU 1/A presso i difensori
ATTRICE/OPPONENTE contro
C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. SAVI ALBERTO e dell'avv. RIMOLDI FRANCESCA ( , elettivamente domiciliata in VIALE CORSICA, 2 20137 MILANO presso i C.F._2 difensori
CONVENUTA/OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti introduttivi del giudizio.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 4.7.2025 conviene in giudizio Parte_1 Controparte_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 8275/2025 emesso dal Tribunale di Milano il 27.5.2025, contestando l'esecuzione delle prestazioni poste alla base delle fatture che hanno giustificato l'emissione del provvedimento monitorio. Evidenzia inoltre che è stata chiesta l'applicazione di misure protettive ex art. 18 D. Lgs. 14/2019. Conclude chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo. si costituisce in giudizio, eccependo l'improcedibilità dell'opposizione per la Controparte_1 tardiva costituzione dell'opponente, nonché la fondatezza del credito vantato. Conclude chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
*** Si rileva preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità sollevata da
[...] L'atto di citazione è stato notificato il 6.7.2025 e la costituzione in giudizio è Controparte_1 tempestivamente avvenuta in pari data.
*** Quanto al merito, si rileva preliminarmente la genericità della doglianza di che ha contestato Parte_1 l'esecuzione da parte dell'opposta delle prestazioni poste alla base del provvedimento monitorio, senza ulteriori specificazioni. Non ha inoltre svolto osservazioni in ordine alle allegazioni e produzioni documentali di Controparte_1 Dagli atti e dai documenti disponibili risulta che:
- l'opposta ha allegato di essere creditrice della somma di € 35.652,00, portata da quattro fatture, in particolare n. 24VIT06-0151 del 15.5.2024, n. 24VIT02-0598 del 24.6.2024, n. 24VIT02-1015 del 30.9.2024, n. 24VIT02-1019 del 30.9.2024, emesse per le prestazioni di servizi eseguite e risultanti dalle lettere di incarico del 18.4.2024, 15.7.2024 e 15.7.2024;
- l'opposta ha prodotto documentazione inerente ognuna delle prestazioni eseguite. Due delle fatture poste alla base della richiesta monitoria (n. 24VIT06-0151 del 15.5.2024 e n. 24VIT02-0598 del 24.6.2024) richiamano il “Rif. Ordine Cliente Lic. 18.04.2024” e recano come causale l'indicazione “Supporto marketing per – 6 giugno 2024 RIF Parte_2
20240320EL2”, evento svoltosi in presso l'Hotel Villa Pamphili;
la prima fattura, dell'importo Pt_2 di € 13.737,20, risulta essere stata emessa da poi fusa mediante incorporazione Controparte_2 nella come da atto del 21.5.2024 (doc. 6 del fascicolo monitorio), con l'espressa Controparte_1 previsione all'art. 3 (“Effetti della fusione”) del subentro della società incorporante in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporata e in tutte le sue ragioni, diritti, obblighi ed impegni, di qualsiasi natura e genere;
la seconda fattura, dell'importo di € 10.302,90, è emessa da
[...]
. È stata prodotta la corrispondenza pertinente all'evento “Come applicare Controparte_1 concretamente l'AI nel lavoro quotidiano”, previsto per il 6.6.2024. Tale corrispondenza intercorre con fornitori (quale ad esempio Elastica s.r.l., che ha fatturato le proprie prestazioni a Controparte_3
, con per e ha ad oggetto, ad esempio, la precisazione di dettagli inerenti
[...] Testimone_1 Parte_1 Cont l'organizzazione (es. “Ho fatto più piccini i pallini, ho osservato attentamente il filmato e mi sembrano corretti”, mail del 30.4.2024; “La navetta è messa a disposizione per gli ospiti dell'albergo per il centro a una tariffa simbolica”, mail del 3.5.2024). Parte della corrispondenza attesta l'effettiva celebrazione dell'evento (es. mail del 10.6.2024). son inoltre state prodotte le fatture dei fornitori, emesse nei confronti di a titolo di esempio, Elastica s.r.l. ha emesso la fattura Controparte_2 pagina 2 di 3 24AIT06-0446 per l'importo di € 3.050,00, che trova corrispondenza nel bonifico prodotto sub doc. 21, di pari importo e con espresso riferimento a quale ordinante. Controparte_2 La terza fattura a supporto della richiesta di decreto ingiuntivo è la n. 24VIT02-1015 del 30.9.2024, con causale “Supporto Marketing per webinar Datasphere RIF. 20240722EL” per l'importo di € 4.941,00, emessa da anche con riferimento a tale fattura l'opposta ha prodotto sub doc. 7 Controparte_1 la corrispondenza relativa alla organizzazione dell'evento. Sono state prodotte inoltre le fatture dei fornitori, ove figura come committente, in quanto organizzatrice del webinar, ad Controparte_1 esempio la n. FPR 89/24 del 26.9.2024 emessa da avente ad oggetto la Controparte_5
“Campagna partner SIDI su SAP DATASPHERE”. La quarta fattura è la n. 24VIT02-1019 del 30.9.2024, recante la causale “Supporto Marketing per Campagna Demand Generation AI Manifesto RIF 20240715EL2” per l'importo di € 6.670,90. Anche con riferimento a questa prestazione è stata prodotta la corrispondenza di con Controparte_1
per conto di attinente all'organizzazione dell'attività. Sono state prodotte le Testimone_1 Parte_1 fatture dei fornitori, emesse nei confronti della società opposta.
*** Nessuna osservazione è stata svolta da con riferimento a ognuna delle prestazioni allegate Parte_1 dall'opposta e oggetto delle sopra citate produzioni documentali. Dalle considerazioni che precedono deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma del provvedimento monitorio. Le decisioni in tema di spese processuali tengono conto del rigetto dell'opposizione e del valore della domanda, applicando il relativo scaglione di riferimento del D.M. 55/2014 sulla base dell'attività processuale effettivamente svolta, dunque secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo quelli minimi per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: 1) Rigetta l'opposizione di e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo N. 8275/2025 del Parte_1 27.5.2025 emesso dal Tribunale di Milano. 2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Parte_1 Controparte_1 liquidate in € 6.164,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
Milano, 18 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 3 di 3