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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/02/2025, n. 898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 898 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7446/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_2
Salvatore D'Apice, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo n.
9;
- Attrice –
CONTRO
(C.F.: ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
mandataria nella qualità di incorporante Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Amendola, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Giovan Angelo Papio
n. 35;
- Convenuta –
NONCHE'
C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata da
[...] Controparte_6
1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Ferrara, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55/5;
- Interventrici ex art 105 co. 2 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato il 9.10.2018, la società Parte_1
citava in giudizio la dinanzi il Tribunale di Salerno al fine di Controparte_2
sentire accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del
23.10.2008 per atto notar n. repertorio 53312 e n. raccolta 9522, Persona_1
oltre che accertare l'esatto dare/avere tra le parti in relazione al contratto de quo,
l'illegittima applicazione di clausole per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale, con condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni CP_2
patrimoniali e non subiti dall'attrice.
Esponeva: di aver stipulato con la ora Controparte_3 CP_2
Perso un contratto di mutuo fondiario a per l'importo originario di 1.600.000,00
[...]
all'interesse inizialmente fissato nella misura variabile del 6,800% nominale annuo pari 1,5 punti in più dell'EURIBOR 6 mesi con fissazione del tasso minimo al 6,200%;
che parte mutuataria si obbligava a rimborsare la somma predetta in anni 15
mediante il pagamento di n. 180 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 23.10.2010 e fino al 23.04.2025, salvo le proroghe successivamente accordante con scrittura privata del 16.04.2010 con cui si prorogava a mesi 12 il periodo di preammortamento sino al 23.04.2011 e con scrittura privata del 10.08.2011 con cui si prorogava a mesi 6 il periodo di preammortamento sino al 23.10.2011; che alla previsione degli interessi di mora, la conveniva che questi fossero determinati nella misura corrispondente al tasso CP_2
corrispondente al tasso corrispettivo pro tempore vigente, oltre ad una maggiorazione di 1,85 punti percentuali;
che in data 20.02.2012 le parti stipulavano atto di ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario a rogito notaio dr. Persona_3
2
[...] attraverso il quale il tasso d'interesse corrispettivo veniva definitivamente fissato nella misura variabile del 5,00% nominale annuo ovvero 1,5% punti percentuali in maggiorazione della quotazione parametro Euribor 6 mesi (pari all'1,550) con pedissequa fissazione del tasso minimo contrattuale al 5,00% restando salve ed impregiudicate le altre pattuizioni di cui al contratto di mutuo originario del
23.10.2008; che il contratto di mutuo per cui è causa fosse affetto da usura nonché il successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; che sarebbe stata violata la normativa sulla trasparenza bancaria con la pattuizione della clausola floor;
che sarebbe poco chiara e comprensibile la clausola sugli interessi di mora;
che sarebbe stata violata la norma ex art. 6 Delibera CICR del 9 Febbraio 2000;
Par che risulta omessa l'indicazione dell' nell'atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; deduceva la illegittima segnalazione di cattivo pagatore nelle banche dati rilevamento del merito creditizio.
Concludeva chiedendo: “A) in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, per
i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto di mutuo di cui è causa
per i motivi esposti in narrativa, avuto riguardo alle intervenute violazione della Legge
108/96 – USURA e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso deve ritenersi gratuito ai sensi
dell'art. 1815, 2° comma c.c.;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto
di mutuo di cui è causa per i motivi esposti in narrativa, avuto riguardo alla omessa
indicazione dell'indicatore sintetico di costo nell'atto di ricognizione di debito e quietanza
finale del 20.02.2012, in violazione degli artt. 116 e ss. TUB e per l'effetto applicarsi la
sanzione ex comma 7 lettera a) ex art. 117 TUB ovvero “tasso nominale minimo e quello
massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; -
accertare e dichiarare, per i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto
di mutuo originario del 23.10.2008 per la previsione del tasso minimo cd. Floor nonché nel
3 successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; - accertare e
dichiarare, l'esatto dare/avere tra le parti previa applicazione della sanzione ex art 1815,
comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) e/o comma 7, lettera a) art. 117 TUB,
determinando il saldo a favore degli attori per i pagamenti effettuati alla data della presente
citazione ovvero rideterminazione la nuova rata che tenga conto del solo capitale erogato pari
ad €. 1.600.000,00 al netto di tutte le rimesse operate, sia in fase di preammortamento che in
ammortamento nonché per i ratei versati nei periodi di sospensione del mutuo, rispettando
la stessa durata del finanziamento ovvero anni 15 rimborsabile in n. 30 rate semestrali
posticipate; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittima applicazione di clausole nulle
e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs. 385/93;
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti CP_2
e patiendi dagli attori per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_2
generali principi di buona fede e correttezza (mancata sospensione delle rate di mutuo) danni
da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di
causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria; B) in via istruttoria: - ordinare, se necessario ed in caso di contestazione, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 2711 c.c. nonché dell'art. 119 T.U.B.,
alla odierna banca convenuta di esibire l'originale del contratto di mutuo, del piano di
ammortamento e di tutti gli allegati, di tutte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo
, copia del contratto di assicurazione incendio e scoppio sull'immobile e relativo premio
pagato e/o di ogni altra assicurazione a garanzia del capitale residuo in caso di pre-
morienza/infortuni /danni dei mutuatari, copia dell'informativa pre-contrattuale rilasciata
al mutuatario e di quant'altro inerente al rapporto bancario sopra citato, copia dell'estratto
di conto corrente su cui veniva addebitata la rata di mutuo, copia della esatta destinazione
delle somme erogate;
- ammettere e/o disporre C.T.U. contabile - bancaria per determinare
l'esatto dare/avere tra le parti, eliminando i costi derivanti dalla illegittima capitalizzazione
degli interessi corrispettivi e quelli di mora , applicando al caso di specie l'art. 1815, 2°
comma c.c. e previa emissione di nuova piano di ammortamento per le rate a scadere;
con
4 riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi
istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla opposta in sede di costituzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi in favore del procuratore
antistatario”.
Con comparsa depositata il 17.02.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta. Eccepiva, preliminarmente,
la nullità dell'atto di citazione;
l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; l'infondatezza delle eccezioni relative all'usura, alla clausola floor;
la generica contestazione dell'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi per violazione degli artt.
1283 c.c. e ss.; l'infondatezza della violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera
CICR del 9 febbraio 2000; l'infondatezza della eccezione relativa alla omessa
Par indicazione dell' nell'atto di ricognizione di debito del 20.02.2012; ctu meramente esplorativa.
Instaurato il contraddittorio, interveniva con intervento adesivo dipendente la CP_7
CP
la quale eccepiva: che era intervenuto contratto di cessione di crediti
[...]
pecuniari in blocco stipulato in data 24.10.2018 concluso con la Controparte_2
ed altre Banche;
che successivamente in data 2.11.2018 conferiva a
[...]
procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Controparte_9
crediti dei quale era titolare e che successivamente la stessa conferiva alla
[...]
procura per lo svolgimento delle attività operative Controparte_6
concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti;
che tra i crediti ceduti era compreso quello per cui è causa.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ammessa ed espletata la ctu contabile, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 2.10.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 Preliminarmente va rilevato che parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale del 30.12.2024 (cfr.) solleva eccezione circa la carenza di titolarità
attiva in capo alla per non avere quest'ultima dimostrato di essere Controparte_4
l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria nei modi e nelle forme stabiliti. Controparte_2
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della intervenuta, quale cessionaria, sollevata dall' attrice per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile. Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass.
Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in
giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese
incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni,
da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di
mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva
costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori,
poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è
rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte intervenuta con riferimento al diritto di credito attivato, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del 2016
le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un
elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
6 e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche
in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano
incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si
limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare
fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una
mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo
o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza,
solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere
proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e
sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la
carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica
relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve
tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
(art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è
vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può
ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi
previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la
mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale)
7 del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere
del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione
sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende
che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche
dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il
fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante
ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che
dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex
plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.
3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la abbia Controparte_4
allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato
A fronte di tale allegazione, la parte attrice non ha sollevato alcuna contestazione,
neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece
contestazioni attinenti esclusivamente alla prova della legittimazione attiva della
società. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo alla intervenuta. Parte attrice ha assunto un comportamento processuale contraddittorio in quanto ha coltivato l'azione incardinata nei confronti
8 della odierna convenuta e della successiva intervenuta, per tutta la durata della causa, rinunciando a contestare la legittimazione di quest'ultima o ammettendola tacitamente (sulla operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. in tema di legittimazione attiva della cessionaria del credito (cfr. Cass. civ.,
22.06.2023, n. 17944).
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'intervenuta Controparte_4
Qualificazione della domanda. Il merito
Venendo al merito, in punto di qualificazione della domanda, l'azione proposta può
essere qualificata come azione di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.10.2008 inter partes relativamente alle clausole determinative degli interessi per contrarietà alla legge 108/96, per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo nell'atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012, in violazione degli artt. 116 e ss. TUB e per l'effetto applicarsi la sanzione ex comma 7 lettera a) ex art. 117 TUB ovvero “tasso nominale
minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione”, per la previsione del tasso minimo cd. Floor nonché nel successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; con determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti previa applicazione della sanzione ex art 1815,
comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) e/o comma 7, lettera a) art. 117 TUB;
infine, accertando e dichiarando l'illegittima applicazione di clausole nulle e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs.
385/93 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_2
generali principi di buona fede e correttezza (mancata sospensione delle rate di mutuo).
9 Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta in CP_2
merito alla nullità dell'atto di citazione e alla improcedibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Invero quanto alla prima eccezione si osserva che ad avviso del Tribunale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non è affetto dalla sanzione della nullità
in quanto non risulta totalmente omesso ed assolutamente incerto l'oggetto della domanda ('petitum') tale da compromettere il diritto di difesa del convenuto. L'atto
è invece valido poichè gli elementi della domanda sono comunque individuabili a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo: in sostanza la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza sull'oggetto va valutata caso per caso,
tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni tra le parti;
infine nel caso in esame la controparte è riuscita comunque ad apprestare adeguate e puntuali difese.
Merita altresì di essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della eventuale nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario;
a tal fine è onere della parte attrice produrre esclusivamente il documento contrattuale e il relativo piano di ammortamento. Non è richiesto, così come dedotto da parte convenuta, il deposito degli estratti conto.
Venendo al merito la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato,
determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno
(anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di
10 credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza
bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
11 La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella
Par del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II
Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III,
disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale
ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La
giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti
stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del
costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n.
17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud.
12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
12 Quindi nei contratti non al consumo non è corretto parlare di TAEG;
invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TAEG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione
è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto,
calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 23
ottobre 2008 per l'importo di euro 1.600.000, ed erogato per euro 350.000=
contestualmente alla stipula del contratto e, per la parte restante, a stati di avanzamento lavori (SAL); in data 20 febbraio 2012 – dopo un periodo di pre-
ammortamento della durata di anni tre - ha fatto seguito un successivo atto notarile, denominato “atto di ricognizione di debito e quietanza finale. Risulta
che il tasso di interesse contrattualmente convenuto tra le parti è un tasso di interesse variabile, pari al tasso euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread di un punto e mezzo percentuale. All'atto della stipula del contratto di mutuo, 23
ottobre 2008, il tasso euribor a sei mesi è pari al 5,30%, detto tasso, con l'aggiunta dello spread, pari all' 1,50%, si è venuto ad adeguare al 6,80%.
Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 2 del contratto e il piano di ammortamento. In particolare l'art. 2, prevede che la somma erogata dovrà essere restituita dalla parte mutuataria “in mesi 180 (centottanta) con il metodo dell'ammortamento mediante
versamento alla banca di n. 180 (centottanta) rate mensili, scadenti il giorno 23 del
mese, dal 23/10/2010 in avanti e fino al 23/04/2025, nelle quali è compresa una porzione
13 di capitale e gli interessi posticipati, giusta il piano di ammortamento che sottoscritto
dalle parti e da me notaio è allegato al presente atto”.
Sulla base di quanto previsto dal piano di ammortamento, allegato sotto la lettera “D” dello stesso contratto, il rimborso deve avvenire in anni 15, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali di importo costante, la prima scadente in data 23 ottobre 2010 e l'ultima scandente in data 23 aprile 2025. Ai fini delle verifiche demandate al consulente sono state prese in considerazione le condizioni indicate nel piano di ammortamento in quanto, come correttamente rilevato dall'ausiliare, “il contratto di mutuo fondiario, all'art. 2, non indica gli
importi degli interessi di pre-ammortamento, che con rate semestrali, sono stati
corrisposti dalla società mutuataria nel periodo di pre-ammortamento (quale periodo,
contrattualmente previsto della durata di un anno e mezzo, ha avuto, in concreto, la
durata di anni tre);
- perché, a seguito del frazionamento dell'importo del mutuo fondiario di euro
1.600.000= in n. 16 quote frazionate, il piano di ammortamento relativo al rimborso
delle n. 16 quote frazionate di mutuo fondiario è stato elaborato dalla banca, ed accettato
dalla società mutuataria, sulla base di una rata semestrale costante, metodo di
ammortamento “francese” o “progressivo”.
Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle risultanze documentali e delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa. Dalle indagini eseguite
è emerso che non risulta superato il tasso soglia né per gli interessi corrispettivi né
per gli interessi moratori.
“La sottoscritta Consulente Tecnico attesta che il TEG originariamente pattuito tra le parti
in riferimento agli interessi corrispettivi, in quanto pari al 7,13%, non è superiore al tasso
soglia antiusura pubblicato dal Ministero delle Economia e delle Finanze, sulla base delle
rilevazioni e dei calcoli effettuati dalla Banca d'Italia.” La sottoscritta Consulente Tecnico
14 attesta che il tasso di mora contrattualmente convenuto tra le parti, pari all' 8,65 %, non è
un tasso usurario.
Parte attrice si duole anche per l'inserimento nel contratto di mutuo della clausola con la quale è stato previsto un tasso minimo applicabile (clausola floor) che sarebbe nulla in quanto comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo alla mutuataria rappresentando una clausola abusiva.
L'eccezione è priva di pregio. La clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola
floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta
"minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Inoltre, non sussiste alcun profilo di asimmetria informativa addebitabile alla Banca dal momento che nel caso di atto pubblico le clausole si intendono pienamente convenute e non imposte unilateralmente e la presenza del notaio garantisce l'elisione di ogni eventuale asimmetria.
Infine parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9-2-2000.
La tesi secondo cui il piano d'ammortamento alla francese, come in generale ogni piano di rimborso rateale dei mutui, includerebbe l'anatocismo, con conseguente violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.6 della delibera CICR 9.2.2000, è frutto di un'evidente incomprensione dei dati normativi e della finalità delle formule di matematica finanziaria sottostanti all'elaborazione dei piani d'ammortamento.
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da
15 subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con
ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione
infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è
composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo
costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata
progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il
meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano
calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli
interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli
interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di
Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib.
Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF
Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Ad avviso di questo Giudice la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto"
di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto nè di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I
16 contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"),
che darebbe luogo a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)
bensì, un problema di violazione delle regole di trasparenza. Invero, questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato.
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Invero la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non e' quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non incida sulla validità della clausola negoziale trova una chiara conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024. In tale arresto la Suprema Corte sebbene abbia limitato il proprio ambito di attenzione ai contratti di mutuo a tasso fisso, tuttavia ha espresso un principio di carattere generale ( cf. pag. 30) applicabile a tutti i contratti di mutuo, stabilendo che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia
17 intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023),
consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura
esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in
possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo
l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di
ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità
di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione
finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti
eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in
definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico,
proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede
tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al
consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte
di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito
immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che
tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare
nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi,
ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano
della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU
n. 26724/2007).
Da tale ultimo passaggio motivazionale, che richiama un principio già espresso nel 2007, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non determina la invalidità della clausola negoziale bensì, al più,
può determinare, ove dimostrata dal mutuatario, la violazione degli obblighi informativi antecedenti la conclusione del contratto gravanti sulla banca . La
violazione di tali obblighi prenegoziali di informazione può dare luogo solo ad una responsabilità contrattuale o precontrattuale. Su quest'ultimo aspetto, in tema di intermediazione finanziaria, la questione è stata risolta dalle sezioni unite della
18 Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite, 19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici (Cass., sez. I, 29.9.2005 n. 19024). La
Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto,
confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria,
che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23
comma 1 del Tuf) o al contenuto (art. 23 comma 2 e 24 comma 2 del Tuf) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano
(obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto. In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione degli obblighi dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto, ivi compresi gli obblighi informativi e gli altri di fonte legale, derivanti da norme inderogabili che integrano a tutti gli effetti il regolamento negoziale, può
19 assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta può al più determinare, ove in concreto provato dal mutuatario, la violazione degli obblighi precontrattuali gravanti sull'intermediario bancario determinando l'obbligo in capo all'istituto di credito di risarcire il danno. Nel caso in esame non risulta prova del danno concretamente subito.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Merita altresì di essere rigettata la domanda volta ad accertare la illegittimità
della segnalazione a sofferenza per mancanza di prova in ordine alla avvenuta segnalazione. Parte attrice non ha depositato documentazione a sostegno della domanda formulata.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali le stesse meritano di essere compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del processo.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1
provvede:
1) rigetta integralmente la domanda.
2) spese integralmente compensate.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice
Salerno, 27.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
20 21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 7446/2018 avente ad oggetto “azione di accertamento”
TRA
(C.F.: in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_2
Salvatore D'Apice, giusta procura alle liti agli atti, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore in Salerno, Piazza della Libertà, ang. Via Biagio Garofalo n.
9;
- Attrice –
CONTRO
(C.F.: ) e per essa la Controparte_1 P.IVA_2
mandataria nella qualità di incorporante Controparte_2 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv.to Luigi Amendola, giusta procura alle liti agli atti,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Salerno, Via Giovan Angelo Papio
n. 35;
- Convenuta –
NONCHE'
C.F. ) e per essa la mandataria Controparte_4 P.IVA_3 Controparte_5
rappresentata da
[...] Controparte_6
1 rappresentata e difesa dall'avv.to Antonio Ferrara, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, Via M. Cervantes n. 55/5;
- Interventrici ex art 105 co. 2 c.p.c. -
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione, notificato il 9.10.2018, la società Parte_1
citava in giudizio la dinanzi il Tribunale di Salerno al fine di Controparte_2
sentire accertare e dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo fondiario del
23.10.2008 per atto notar n. repertorio 53312 e n. raccolta 9522, Persona_1
oltre che accertare l'esatto dare/avere tra le parti in relazione al contratto de quo,
l'illegittima applicazione di clausole per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale, con condanna della convenuta al risarcimento di tutti i danni CP_2
patrimoniali e non subiti dall'attrice.
Esponeva: di aver stipulato con la ora Controparte_3 CP_2
Perso un contratto di mutuo fondiario a per l'importo originario di 1.600.000,00
[...]
all'interesse inizialmente fissato nella misura variabile del 6,800% nominale annuo pari 1,5 punti in più dell'EURIBOR 6 mesi con fissazione del tasso minimo al 6,200%;
che parte mutuataria si obbligava a rimborsare la somma predetta in anni 15
mediante il pagamento di n. 180 rate mensili posticipate, comprensive di capitale ed interesse, decorrenti dal 23.10.2010 e fino al 23.04.2025, salvo le proroghe successivamente accordante con scrittura privata del 16.04.2010 con cui si prorogava a mesi 12 il periodo di preammortamento sino al 23.04.2011 e con scrittura privata del 10.08.2011 con cui si prorogava a mesi 6 il periodo di preammortamento sino al 23.10.2011; che alla previsione degli interessi di mora, la conveniva che questi fossero determinati nella misura corrispondente al tasso CP_2
corrispondente al tasso corrispettivo pro tempore vigente, oltre ad una maggiorazione di 1,85 punti percentuali;
che in data 20.02.2012 le parti stipulavano atto di ricognizione di debito e quietanza finale, restrizione di ipoteca, consenso a frazionamento di finanziamento fondiario a rogito notaio dr. Persona_3
2
[...] attraverso il quale il tasso d'interesse corrispettivo veniva definitivamente fissato nella misura variabile del 5,00% nominale annuo ovvero 1,5% punti percentuali in maggiorazione della quotazione parametro Euribor 6 mesi (pari all'1,550) con pedissequa fissazione del tasso minimo contrattuale al 5,00% restando salve ed impregiudicate le altre pattuizioni di cui al contratto di mutuo originario del
23.10.2008; che il contratto di mutuo per cui è causa fosse affetto da usura nonché il successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; che sarebbe stata violata la normativa sulla trasparenza bancaria con la pattuizione della clausola floor;
che sarebbe poco chiara e comprensibile la clausola sugli interessi di mora;
che sarebbe stata violata la norma ex art. 6 Delibera CICR del 9 Febbraio 2000;
Par che risulta omessa l'indicazione dell' nell'atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; deduceva la illegittima segnalazione di cattivo pagatore nelle banche dati rilevamento del merito creditizio.
Concludeva chiedendo: “A) in via principale e nel merito: - accertare e dichiarare, per
i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto di mutuo di cui è causa
per i motivi esposti in narrativa, avuto riguardo alle intervenute violazione della Legge
108/96 – USURA e, per l'effetto, dichiarare che lo stesso deve ritenersi gratuito ai sensi
dell'art. 1815, 2° comma c.c.;
- accertare e dichiarare, per i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto
di mutuo di cui è causa per i motivi esposti in narrativa, avuto riguardo alla omessa
indicazione dell'indicatore sintetico di costo nell'atto di ricognizione di debito e quietanza
finale del 20.02.2012, in violazione degli artt. 116 e ss. TUB e per l'effetto applicarsi la
sanzione ex comma 7 lettera a) ex art. 117 TUB ovvero “tasso nominale minimo e quello
massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del
tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e
delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più
favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione; -
accertare e dichiarare, per i motivi indicati del presente atto, la nullità parziale del contratto
di mutuo originario del 23.10.2008 per la previsione del tasso minimo cd. Floor nonché nel
3 successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; - accertare e
dichiarare, l'esatto dare/avere tra le parti previa applicazione della sanzione ex art 1815,
comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) e/o comma 7, lettera a) art. 117 TUB,
determinando il saldo a favore degli attori per i pagamenti effettuati alla data della presente
citazione ovvero rideterminazione la nuova rata che tenga conto del solo capitale erogato pari
ad €. 1.600.000,00 al netto di tutte le rimesse operate, sia in fase di preammortamento che in
ammortamento nonché per i ratei versati nei periodi di sospensione del mutuo, rispettando
la stessa durata del finanziamento ovvero anni 15 rimborsabile in n. 30 rate semestrali
posticipate; - accertare e dichiarare, in ogni caso, l'illegittima applicazione di clausole nulle
e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs. 385/93;
- condannare la al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti CP_2
e patiendi dagli attori per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_2
generali principi di buona fede e correttezza (mancata sospensione delle rate di mutuo) danni
da liquidarsi anche in via equitativa dall'On. Giudice adito e/o da quantificarsi in corso di
causa sulla base di apposita consulenza tecnico-legale, oltre interessi legali e rivalutazione
monetaria; B) in via istruttoria: - ordinare, se necessario ed in caso di contestazione, ai
sensi del combinato disposto degli artt. 210 c.p.c. e 2711 c.c. nonché dell'art. 119 T.U.B.,
alla odierna banca convenuta di esibire l'originale del contratto di mutuo, del piano di
ammortamento e di tutti gli allegati, di tutte le quietanze di pagamento delle rate del mutuo
, copia del contratto di assicurazione incendio e scoppio sull'immobile e relativo premio
pagato e/o di ogni altra assicurazione a garanzia del capitale residuo in caso di pre-
morienza/infortuni /danni dei mutuatari, copia dell'informativa pre-contrattuale rilasciata
al mutuatario e di quant'altro inerente al rapporto bancario sopra citato, copia dell'estratto
di conto corrente su cui veniva addebitata la rata di mutuo, copia della esatta destinazione
delle somme erogate;
- ammettere e/o disporre C.T.U. contabile - bancaria per determinare
l'esatto dare/avere tra le parti, eliminando i costi derivanti dalla illegittima capitalizzazione
degli interessi corrispettivi e quelli di mora , applicando al caso di specie l'art. 1815, 2°
comma c.c. e previa emissione di nuova piano di ammortamento per le rate a scadere;
con
4 riserva di integrare, modificare e/o articolare la propria domanda e/o ulteriori mezzi
istruttori all'esito delle deduzioni formulate dalla opposta in sede di costituzione.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da attribuirsi in favore del procuratore
antistatario”.
Con comparsa depositata il 17.02.2020, si costituiva in giudizio la Controparte_2
chiedendo l'integrale rigetto della domanda proposta. Eccepiva, preliminarmente,
la nullità dell'atto di citazione;
l'improcedibilità della domanda per il mancato rispetto dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c.; l'infondatezza delle eccezioni relative all'usura, alla clausola floor;
la generica contestazione dell'illegittima applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi per violazione degli artt.
1283 c.c. e ss.; l'infondatezza della violazione e falsa applicazione dell'art. 6 Delibera
CICR del 9 febbraio 2000; l'infondatezza della eccezione relativa alla omessa
Par indicazione dell' nell'atto di ricognizione di debito del 20.02.2012; ctu meramente esplorativa.
Instaurato il contraddittorio, interveniva con intervento adesivo dipendente la CP_7
CP
la quale eccepiva: che era intervenuto contratto di cessione di crediti
[...]
pecuniari in blocco stipulato in data 24.10.2018 concluso con la Controparte_2
ed altre Banche;
che successivamente in data 2.11.2018 conferiva a
[...]
procura speciale per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei Controparte_9
crediti dei quale era titolare e che successivamente la stessa conferiva alla
[...]
procura per lo svolgimento delle attività operative Controparte_6
concernenti l'amministrazione, la gestione, il recupero e l'incasso dei crediti;
che tra i crediti ceduti era compreso quello per cui è causa.
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., la causa, ammessa ed espletata la ctu contabile, ritenuta matura per la decisione, era rinviata all'udienza del 2.10.2024 per la precisazione delle conclusioni celebrata mediante il deposito di note di trattazione scritta, ove la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5 Preliminarmente va rilevato che parte attrice per la prima volta con la comparsa conclusionale del 30.12.2024 (cfr.) solleva eccezione circa la carenza di titolarità
attiva in capo alla per non avere quest'ultima dimostrato di essere Controparte_4
l'effettiva titolare del credito per cui è causa (trasferito dall'originaria mutuataria nei modi e nelle forme stabiliti. Controparte_2
La contestazione circa il difetto di titolarità attiva della intervenuta, quale cessionaria, sollevata dall' attrice per la prima volta in comparsa conclusionale, deve ritenersi ammissibile. Invero, occorre premettere che come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (“ex multis” Cass. Civ., SS.UU., n. 2951/2016; Cass.
Civ., n. 18974/2022) “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in
giudizio, è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché
spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese
incompatibili con la negazione, da parte del convenuto, sicché, in coerenza, le contestazioni,
da parte di quest'ultimo, della titolarità del rapporto controverso dedotta, hanno natura di
mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva
costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori,
poiché, al contempo, la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è
rilevabile d'ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.”.
Tanto comporta, in primo luogo, che nel caso di specie non si controverta tecnicamente di difetto di legittimazione (attiva) della parte intervenuta con riferimento al diritto di credito attivato, essendo sufficiente per la sussistenza della suddetta condizione dell'azione la coincidenza tra chi si afferma di essere titolare del giudizio e chi agisce processualmente per la tutela del diritto stesso;
quanto piuttosto della sussistenza o meno della titolarità del diritto di credito contestato in capo alla parte opposta e, dunque, attenendo la predetta titolarità agli elementi costitutivi ex art. 2697 c.c. della domanda, alla fondatezza della stessa.
Fatta questa premessa, tuttavia, occorre rilevare che con la sentenza n. 2951 del 2016
le Sezioni Unite Civili chiarirono che “La titolarità della posizione soggettiva è un
elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare
6 e di provare. Può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche
in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo
riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano
incompatibili con la negazione della titolarità. La difesa con la quale il convenuto si
limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare
fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una
mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo
o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza,
solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere
proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e
sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la
carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio.” e che “Più complessa è la problematica
relativa al principio di non contestazione. Il convenuto, come si è visto, deve
tempestivamente prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda
(art. 167, primo comma, c.p.c.) e "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove
proposte dalle parti o dal p.m., nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte
costituita" (art. 115, primo comma, c.p.c.).”.
La Suprema Corte, Sezione VI-3, con ordinanza n. 9439 del 2022 ha chiarito che se è
vero che l'onere di allegare e dimostrare la titolarità attiva del diritto di credito fatto valere in giudizio incombe in capo all'attore (in questa sede la parte opposta, quale attrice in senso sostanziale), l'onere della prova della suddetta titolarità può
ritenersi assolto allorquando il convenuto svolga difese incompatibili con la contestazione della titolarità del diritto di credito oppure, a fronte dell'altrui allegazione specifica, non contesta la titolarità dell'altrui diritto di credito.
Inoltre la Corte di Cassazione, Sezione III, con ordinanza n. 20597 del 2022 ha poi sancito che “La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto
(Cass. 19/10/2015, n. 21101) il quale, peraltro, puo' avvalersi di tutti gli ordinari mezzi
previsti dalla legge (Cass. 11/03/2011, n. 5915; Cass. 03/03/2009, n. 5071), compresa la
mancata contestazione, in tutto o in parte, ad opera dell'opponente (convenuto sostanziale)
7 del fatto invocato dal creditore opposto a sostegno della pretesa azionata. E', infatti, onere
del convenuto (e, nel caso di decreto ingiuntivo, dell'opponente), quello di prendere posizione
sui fatti posti a fondamento della domanda: dal mancato assolvimento di tale onere discende
che i fatti non contestati si ritengono non controversi e non richiedenti specifiche
dimostrazioni (Cass. 16/12/2010, n. 25516), essendo tuttavia necessario, a tal fine, che il
fatto sia esplicitamente ammesso ovvero che la difesa dell'opponente sia stata impostata su
circostanze incompatibili con il disconoscimento (Cass. 17/11/2003, n. 17371).
La non contestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamente rilevante
ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che
dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento
difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (ex
plurimis, Cass. 23/03/2022, n. 9439; Cass. 17/06/2016, n. 12517; Cass., 09/03/2012, n.
3727; Cass. 05/03/2009, n. 5356).”.
Dai principi di diritto di cui sopra emerge, dunque, che se la contestazione in ordine al difetto di titolarità (attiva o passiva) del rapporto controverso oggetto di causa costituisce una mera “difesa”, come tale suscettibile di essere sollevata in qualsiasi stato e grado del processo, essa va comunque coordinata con il principio di non contestazione.
Orbene, nel caso di specie non può revocarsi in dubbio che la abbia Controparte_4
allegato specificamente le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione del credito azionato
A fronte di tale allegazione, la parte attrice non ha sollevato alcuna contestazione,
neppure generica, fino alla comparsa conclusionale, formulando invece
contestazioni attinenti esclusivamente alla prova della legittimazione attiva della
società. Si tratta, a ben vedere, di un comportamento processuale ad avviso di questo Giudice incompatibile con la contestazione della titolarità del diritto di credito in capo alla intervenuta. Parte attrice ha assunto un comportamento processuale contraddittorio in quanto ha coltivato l'azione incardinata nei confronti
8 della odierna convenuta e della successiva intervenuta, per tutta la durata della causa, rinunciando a contestare la legittimazione di quest'ultima o ammettendola tacitamente (sulla operatività del principio di non contestazione ai sensi dell'art. 115
c.p.c. in tema di legittimazione attiva della cessionaria del credito (cfr. Cass. civ.,
22.06.2023, n. 17944).
Da qui, dunque, l'infondatezza dell'eccezione relativa al difetto di titolarità del diritto di credito in capo all'intervenuta Controparte_4
Qualificazione della domanda. Il merito
Venendo al merito, in punto di qualificazione della domanda, l'azione proposta può
essere qualificata come azione di accertamento della nullità parziale del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 23.10.2008 inter partes relativamente alle clausole determinative degli interessi per contrarietà alla legge 108/96, per omessa indicazione dell'indicatore sintetico di costo nell'atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012, in violazione degli artt. 116 e ss. TUB e per l'effetto applicarsi la sanzione ex comma 7 lettera a) ex art. 117 TUB ovvero “tasso nominale
minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei
buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro
dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto
o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento
dell'operazione”, per la previsione del tasso minimo cd. Floor nonché nel successivo atto di ricognizione di debito e quietanza finale del 20.02.2012; con determinazione dell'esatto dare/avere tra le parti previa applicazione della sanzione ex art 1815,
comma 2 c.c. (“nessun interesse è dovuto”) e/o comma 7, lettera a) art. 117 TUB;
infine, accertando e dichiarando l'illegittima applicazione di clausole nulle e/o annullabili per violazione della trasparenza e buona fede contrattuale ex D.Lgs.
385/93 con conseguente condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, per l'illegittimo comportamento tenuto dalla contrario ai CP_2
generali principi di buona fede e correttezza (mancata sospensione delle rate di mutuo).
9 Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni sollevate dalla convenuta in CP_2
merito alla nullità dell'atto di citazione e alla improcedibilità della domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio.
Invero quanto alla prima eccezione si osserva che ad avviso del Tribunale l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non è affetto dalla sanzione della nullità
in quanto non risulta totalmente omesso ed assolutamente incerto l'oggetto della domanda ('petitum') tale da compromettere il diritto di difesa del convenuto. L'atto
è invece valido poichè gli elementi della domanda sono comunque individuabili a seguito di un esame complessivo dell'atto introduttivo: in sostanza la nullità della citazione per omissione o assoluta incertezza sull'oggetto va valutata caso per caso,
tenendo conto del contenuto complessivo dell'atto, dei documenti allegati, della natura dell'oggetto e delle relazioni tra le parti;
infine nel caso in esame la controparte è riuscita comunque ad apprestare adeguate e puntuali difese.
Merita altresì di essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per mancato assolvimento dell'onere probatorio. Il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della eventuale nullità parziale di un contratto di mutuo fondiario;
a tal fine è onere della parte attrice produrre esclusivamente il documento contrattuale e il relativo piano di ammortamento. Non è richiesto, così come dedotto da parte convenuta, il deposito degli estratti conto.
Venendo al merito la domanda è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla differenza ontologica tra TAN e
TAEG, grandezze su cui il presente giudizio risulta imperniato.
Il TAN, Tasso Annuo Nominale, è quel tasso che, applicato all'importo mutuato,
determina l'ammontare degli interessi che dovranno essere corrisposti a fronte della concessione del credito. È, in sostanza, il tasso di interesse applicato all'operazione di credito puramente e semplicemente, ossia al netto di oneri e costi che saranno
(anch'essi) sopportati dal mutuatario, sicchè esso costituisce un primo dato utile sia al cliente, sulla cui base, infatti, valuterà la convenienza del mutuo, sia all'istituto di
10 credito, sulla cui base, invece, determinerà tecnicamente il piano di ammortamento del mutuo stesso.
Tuttavia, nei normali piani di ammortamento di prestiti e mutui sono previste rate infrannuali, laddove, quindi, l'interesse non viene pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma viene ripartito su ogni singola rata in scadenza.
Il TAEG, invece, rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari,
l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo
un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che
comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è
sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del
1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del
finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre
ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto
(cfr. Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza
bancaria Bankitalia, Sez. III Contenuto dei contratti).
11 La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella
Par del 2009 e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II
Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III,
disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale
ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto. In tale stato di cose, la omessa indicazione del TAEG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il TAEG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad “ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117.
Di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La
giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti
stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art. 125 bis T.U.B., la omessa previsione del
Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto "l'indice sintetico di costo (ISC),
altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del
costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri
amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità,
seguita dalla sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo
l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria
degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. 15/06/2023, n.
17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III, 13/12/2023, (ud.
12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
12 Quindi nei contratti non al consumo non è corretto parlare di TAEG;
invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di TAEG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione
è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto,
calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo fondiario in data 23
ottobre 2008 per l'importo di euro 1.600.000, ed erogato per euro 350.000=
contestualmente alla stipula del contratto e, per la parte restante, a stati di avanzamento lavori (SAL); in data 20 febbraio 2012 – dopo un periodo di pre-
ammortamento della durata di anni tre - ha fatto seguito un successivo atto notarile, denominato “atto di ricognizione di debito e quietanza finale. Risulta
che il tasso di interesse contrattualmente convenuto tra le parti è un tasso di interesse variabile, pari al tasso euribor a sei mesi, maggiorato di uno spread di un punto e mezzo percentuale. All'atto della stipula del contratto di mutuo, 23
ottobre 2008, il tasso euribor a sei mesi è pari al 5,30%, detto tasso, con l'aggiunta dello spread, pari all' 1,50%, si è venuto ad adeguare al 6,80%.
Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 2 del contratto e il piano di ammortamento. In particolare l'art. 2, prevede che la somma erogata dovrà essere restituita dalla parte mutuataria “in mesi 180 (centottanta) con il metodo dell'ammortamento mediante
versamento alla banca di n. 180 (centottanta) rate mensili, scadenti il giorno 23 del
mese, dal 23/10/2010 in avanti e fino al 23/04/2025, nelle quali è compresa una porzione
13 di capitale e gli interessi posticipati, giusta il piano di ammortamento che sottoscritto
dalle parti e da me notaio è allegato al presente atto”.
Sulla base di quanto previsto dal piano di ammortamento, allegato sotto la lettera “D” dello stesso contratto, il rimborso deve avvenire in anni 15, mediante il pagamento di n. 30 rate semestrali di importo costante, la prima scadente in data 23 ottobre 2010 e l'ultima scandente in data 23 aprile 2025. Ai fini delle verifiche demandate al consulente sono state prese in considerazione le condizioni indicate nel piano di ammortamento in quanto, come correttamente rilevato dall'ausiliare, “il contratto di mutuo fondiario, all'art. 2, non indica gli
importi degli interessi di pre-ammortamento, che con rate semestrali, sono stati
corrisposti dalla società mutuataria nel periodo di pre-ammortamento (quale periodo,
contrattualmente previsto della durata di un anno e mezzo, ha avuto, in concreto, la
durata di anni tre);
- perché, a seguito del frazionamento dell'importo del mutuo fondiario di euro
1.600.000= in n. 16 quote frazionate, il piano di ammortamento relativo al rimborso
delle n. 16 quote frazionate di mutuo fondiario è stato elaborato dalla banca, ed accettato
dalla società mutuataria, sulla base di una rata semestrale costante, metodo di
ammortamento “francese” o “progressivo”.
Fermo quanto innanzi esposto, questo Giudice ritiene di dover fare proprie le risultanze cui è pervenuto il C.T.U., in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico, oltre che pienamente rispettose delle risultanze documentali e delle norme “ratione temporis” applicabili ai fatti di causa. Dalle indagini eseguite
è emerso che non risulta superato il tasso soglia né per gli interessi corrispettivi né
per gli interessi moratori.
“La sottoscritta Consulente Tecnico attesta che il TEG originariamente pattuito tra le parti
in riferimento agli interessi corrispettivi, in quanto pari al 7,13%, non è superiore al tasso
soglia antiusura pubblicato dal Ministero delle Economia e delle Finanze, sulla base delle
rilevazioni e dei calcoli effettuati dalla Banca d'Italia.” La sottoscritta Consulente Tecnico
14 attesta che il tasso di mora contrattualmente convenuto tra le parti, pari all' 8,65 %, non è
un tasso usurario.
Parte attrice si duole anche per l'inserimento nel contratto di mutuo della clausola con la quale è stato previsto un tasso minimo applicabile (clausola floor) che sarebbe nulla in quanto comporterebbe un aggravio di rischi ed oneri in capo alla mutuataria rappresentando una clausola abusiva.
L'eccezione è priva di pregio. La clausola floor costituisce esclusivamente una tecnica di determinazione convenzionale del tasso di interesse, inserita in un contratto di mutuo, la cui causa rimane il trasferimento di una somma di denaro e la sua remunerazione. La pattuizione sul tasso di interesse attraverso la clausola
floor è esclusivamente finalizzata a proteggere l'intermediario da una discesa dei tassi, con la sola finalità di garantire alla banca una remuneratività ritenuta
"minima" al finanziamento concesso, quale prezzo del proprio servizio. Inoltre, non sussiste alcun profilo di asimmetria informativa addebitabile alla Banca dal momento che nel caso di atto pubblico le clausole si intendono pienamente convenute e non imposte unilateralmente e la presenza del notaio garantisce l'elisione di ogni eventuale asimmetria.
Infine parte attrice eccepisce la violazione dell'art. 6 della Delibera CICR 9-2-2000.
La tesi secondo cui il piano d'ammortamento alla francese, come in generale ogni piano di rimborso rateale dei mutui, includerebbe l'anatocismo, con conseguente violazione dell'art.1283 c.c. e dell'art.6 della delibera CICR 9.2.2000, è frutto di un'evidente incomprensione dei dati normativi e della finalità delle formule di matematica finanziaria sottostanti all'elaborazione dei piani d'ammortamento.
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale
(crescente) e di una quota interessi (decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da
15 subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con
ammortamento alla francese come quello in oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione
infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è
composta da una quota di capitale ed una quota di interessi e, siccome la rata è di importo
costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata
progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il
meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano
calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli
interessi. Soltanto in caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli
interessi di mora, ma ciò attiene alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di
Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib. Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib. Benevento 19.11.2012, Trib.
Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena 17.7.2014, nonché ABF
Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Ad avviso di questo Giudice la doglianza concernente la mancata esplicitazione nel contratto del maggior costo del prestito come effetto del sistema "composto"
di capitalizzazione degli interessi non evidenzia un problema di determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto nè di eventuale mancanza di un elemento tipizzante del contratto, previsto dall'art. 117, comma 4, T.u.b. ("I
16 contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati"),
che darebbe luogo a nullità testuale per la mancata indicazione di un "prezzo" o costo aggiuntivo del prestito e all'applicazione del tasso sostitutivo (comma 7)
bensì, un problema di violazione delle regole di trasparenza. Invero, questo tipo di ammortamento può destare preoccupazioni con riferimento al rischio che esso possa risultare alquanto oscuro per il cliente al momento della stipula del contratto, più che presentare problematiche connesse alla legittimità del criterio di calcolo. L'attenzione dovrebbe quindi essere riposta su meccanismi di trasparenza utili a superare barriere di asimmetria informativa che ostacolano un processo di formazione delle volontà consapevole da parte del soggetto finanziato.
L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura (artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria, Cass. n.
13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023).
Invero la caratteristica del cd. piano di ammortamento alla francese non e' quella di operare un'illecita capitalizzazione composta degli interessi, ma soltanto quella della diversa costruzione delle rate, in cui la quota di interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale.
Che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta non incida sulla validità della clausola negoziale trova una chiara conferma nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 15130/2024. In tale arresto la Suprema Corte sebbene abbia limitato il proprio ambito di attenzione ai contratti di mutuo a tasso fisso, tuttavia ha espresso un principio di carattere generale ( cf. pag. 30) applicabile a tutti i contratti di mutuo, stabilendo che “se il contratto "trasparente" è quello che lascia
17 intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto (cfr. Cass. n. 28824/2023),
consentendo al consumatore di avere piena contezza delle condizioni della futura
esecuzione del contratto sottoscritto, al momento della sua conclusione, e di essere in
possesso di tutti gli elementi idonei a incidere sulla portata del suo impegno (Corte di
Giustizia, 20 settembre 2018, cit., p. 63 e 67), tale è quello di cui si discute, avendo
l'istituto di credito assolto agli obblighi informativi a suo carico tramite il piano di
ammortamento allegato al contratto, in base al quale al cliente è assicurata la possibilità
di verificare la rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze e alla propria situazione
finanziaria e di valutarne la convenienza confrontandola con altre offerte presenti
eventualmente sul mercato. Tale possibilità di raffronto tra prodotti diversi è, in
definitiva, lo scopo della trasparenza (una indicazione in tal senso, a livello sistematico,
proviene dall'art. 124, comma 1, T.u.b. che, in tema di "credito ai consumatori", prevede
tra gli obblighi precontrattuali a carico del finanziatore o intermediario quello di dare al
consumatore "le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte
di credito sul mercato"; cfr. anche l'art. 120-novies, comma 2, T.u.b. in tema di "credito
immobiliare ai consumatori"). Diversamente opinando, cioè ipotizzando in astratto che
tra gli obblighi comportamentali dell'istituto di credito vi sia anche quello di esplicitare
nel contratto il regime di ammortamento o la modalità di capitalizzazione degli interessi,
ne potrebbero discendere, semmai, in caso di violazione, eventuali conseguenze sul piano
della responsabilità dell'istituto di credito e non della validità del contratto (cfr. Cass. SU
n. 26724/2007).
Da tale ultimo passaggio motivazionale, che richiama un principio già espresso nel 2007, la Suprema Corte ha chiarito che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione non determina la invalidità della clausola negoziale bensì, al più,
può determinare, ove dimostrata dal mutuatario, la violazione degli obblighi informativi antecedenti la conclusione del contratto gravanti sulla banca . La
violazione di tali obblighi prenegoziali di informazione può dare luogo solo ad una responsabilità contrattuale o precontrattuale. Su quest'ultimo aspetto, in tema di intermediazione finanziaria, la questione è stata risolta dalle sezioni unite della
18 Suprema Corte che, chiamate a pronunciarsi anche in assenza di un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, con due sentenze contestuali hanno affrontato la questione della validità del contratto di intermediazione finanziaria stipulato senza l'osservanza degli obblighi precontrattuali, con particolare riferimento all'ipotesi della nullità (Cass., sezioni unite, 19.12.2007 n. 26724 e 26725), confermando un precedente arresto delle sezioni semplici (Cass., sez. I, 29.9.2005 n. 19024). La
Suprema Corte dà una risposta al quesito riflettendo sulla tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto,
confermandone la validità anche nella disciplina dell'intermediazione finanziaria,
che prevede espressamente cause di nullità riconducibili solo alla forma (art. 23
comma 1 del Tuf) o al contenuto (art. 23 comma 2 e 24 comma 2 del Tuf) del contratto. La violazione delle norme di comportamento, quali appunto quelle che impongono gli obblighi di informazione e il divieto di operazioni in conflitto d'interessi o inadeguate al profilo patrimoniale del cliente, sia che precedano
(obblighi precontrattuali) sia che seguano la stipulazione del contratto d'intermediazione (obblighi contrattuali, di fonte negoziale o legale), non determinano mai la nullità del contratto. In particolare, la violazione degli obblighi precontrattuali, fatta salva eventualmente l'annullabilità del contratto per vizio del consenso ex art. 1427 c.c., ove ricorrano le condizioni previste di essenzialità e riconoscibilità, può generare solo la responsabilità precontrattuale dell'intermediario, che sarà tenuto a risarcire il danno nella misura del minor vantaggio ovvero del maggior aggravio economico prodotto dal comportamento tenuto in violazione dell'obbligo di buona fede, salvo che sia dimostrata l'esistenza di ulteriori danni che risultino collegati a detto comportamento da un rapporto rigorosamente consequenziale e diretto. La violazione degli obblighi dell'intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto, ivi compresi gli obblighi informativi e gli altri di fonte legale, derivanti da norme inderogabili che integrano a tutti gli effetti il regolamento negoziale, può
19 assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o inesatto adempimento).
Facendo applicazione di tali principi, deve affermarsi che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta può al più determinare, ove in concreto provato dal mutuatario, la violazione degli obblighi precontrattuali gravanti sull'intermediario bancario determinando l'obbligo in capo all'istituto di credito di risarcire il danno. Nel caso in esame non risulta prova del danno concretamente subito.
Ne consegue che la domanda deve essere rigettata.
Merita altresì di essere rigettata la domanda volta ad accertare la illegittimità
della segnalazione a sofferenza per mancanza di prova in ordine alla avvenuta segnalazione. Parte attrice non ha depositato documentazione a sostegno della domanda formulata.
In definitiva la domanda deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Spese processuali
Quanto alle spese processuali le stesse meritano di essere compensate in considerazione dei mutamenti giurisprudenziali intervenuti nel corso del processo.
Le spese di CTU vanno poste a definitivo carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta da disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_1
provvede:
1) rigetta integralmente la domanda.
2) spese integralmente compensate.
3) Pone le spese di CTU in via definitiva a carico di parte attrice
Salerno, 27.2.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valentina Ferrara
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