Legge 17 febbraio 1992, n. 179

Commentari31

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  • 1Gli strumenti urbanistici comunali: non sono PUC
    Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/

    A livello comunale non bisogna credere che l'unico istituto di pianificazione a disposizione dell'Ente Locale sia il PUC, infatti esso è affiancato da altri strumenti che ne consentono l'applicazione graduale e dettagliata. Tra i livelli di pianificazione pensati dal legislatore, vi era una differenziazione bastata sul tipo di Ente, nonché sulle sue competente. A livello comunale, si analizza principalmente il Piano Urbanistico Comunale (PUC)[1], il quale costituisce uno strumento di importanza fondamentale per la pianificazione delle trasformazioni territoriali e urbanistiche. Sono piani di competenza comunale e riguardano l'intero territorio. Nella forma originaria sono stati …

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  • 2Art. 136 testo unico edilizia
    https://www.brocardi.it/

  • 3La convenzione Bucalossi: edilizia e non urbanistica
    Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/

    Il legislatore ha previsto un tipo di convenzione che non fosse strettamente dipendente dalla pianificazione del territorio. Si tratta di convenzioni edilizie e non urbanistiche, le quali hanno come funzione quella di disciplinare la realizzazione e la successiva gestione di un intervento edilizio, con riguardo al quale l'attuatore beneficia di un vantaggio patrimoniale consistente nella riduzione del contributo concessorio. L'evoluzione normativa ha avuto inizio con la legge n. 10 del 1977[1], agli articoli 7 e 8, poi riformati negli attuali articoli 17 e 18 del D.P.R. n. 380 del 2001[2]. Essa, in virtù della norma da cui traggono origine, prende il nome di “Convenzione Bucalossi”. Il …

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  • 4Sentenza Cassazione Civile n. 22317 del 05
    https://www.laleggepertutti.it/

    Cassazione civile sez. trib., 05/08/2021, (ud. 06/04/2021, dep. 05/08/2021), n.22317 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FASANO Anna Maria – Presidente – Dott. MONDINI Antonio – Consigliere – Dott. DELL'ORFANO Antonella – Consigliere – Dott. REGGIANI Eleonora – Consigliere – Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 28532-2017 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; – ricorrente – contro L.G.G., elettivamente …

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  • 5Belgio: il Fisco potenzia l'azionedi contrasto ai paradisi fiscali
    https://www.fiscooggi.it/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2022, n. 21348
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13723-2019 proposto da: RO AT NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GEORG ROMEN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21348 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 06/07/2022 contro ON IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE LOMBARDI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2704/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018. Udita la relazione della causa svolta …
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    • edilizia residenziale pubblica·
    • conseguenze·
    • procedura di affrancazione ex art. 25·
    • bis, l. n. 448 del 1998·
    • comma 3·
    • undecies del d.l. n. 119 del 2018·
    • vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili·
    • applicabilità·
    • permanenza fino alla sua eliminazione mediante procedura di affrancazione ex art. 31, comma 49·
    • pendenza della procedura·
    • estensione del vincolo sia alle convenzioni p.e.e.p. che alle convenzioni bucalossi·
    • vincolo del prezzo per i successivi acquirenti·
    • necessità·
    • atti di cessione precedenti all’entrata in vigore dell’art. 5·
    • rimozione

  • 2Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2024, n. 5931
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE così composta: dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin dr. Marco Emilio Luigi Cirillo conIGliere relatore riunita in camera di conIGlio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1007 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, decisa all'udienza del giorno 20/9/2024 e vertente TRA (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 (C.F. ), con gli avvocati Parte_2 C.F._2 Antonio Corvasce e Sofia Pasquino nel cui studio in Roma, Via Taranto 21, sono elettivamente domiciliati; PARTE APPELLANTE E (C.F. , con Controparte_1 …
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    • mediazione obbligatoria·
    • vincolo prezzo massimo di cessione·
    • art. 25-undecies D.L. n. 119/2018·
    • ripetizione di indebito·
    • giurisdizione civile·
    • nullità parziale contratto·
    • improcedibilità domanda·
    • edilizia convenzionata·
    • estinzione del processo·
    • affrancazione vincolo

  • 3Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 24/01/2025, n. 543
    Provvedimento: Pubblicato il 24/01/2025 N. 00543/2025REG.PROV.COLL. N. 04759/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 4759 del 2021, proposto da RI EL, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Lauretano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di costei in Positano, via S.Giovanni 10; contro Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in …
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    • vincolo di inedificabilità·
    • autorizzazione paesaggistica·
    • giurisdizione amministrativa·
    • condono edilizio in zona vincolata·
    • Piano Urbanistico Territoriale (PUT)·
    • art. 39 L. 724/1994·
    • eccesso di potere·
    • parere Soprintendenza·
    • condono edilizio·
    • art. 33 L. 47/1985

  • 4Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 21/07/2025, n. 6396
    Provvedimento: Pubblicato il 21/07/2025 N. 06396/2025REG.PROV.COLL. N. 09685/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9685 del 2024, proposto da Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Laura Consolazio, Maria Imparato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Comune di SA, non costituito in giudizio; Soc. Cooperativa NI, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe …
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    • cooperative edilizie·
    • d.m. 2523/2001·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • trasformazione regime locativo·
    • giurisdizione amministrativa·
    • nulla osta ministeriale·
    • legge statale n. 21/2001·
    • contributo pubblico·
    • programma sperimentale·
    • gerarchia delle fonti

  • 5Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1508
    Provvedimento: N. 13022/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sesta sezione civile Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente SENTENZA nella causa vertente TRA Il , (c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Acireale (CT), via Mandorle n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Gualtiero Cannavò (c.f. ) e Floriana Cannavò (c.f. ), con studio C.F._1 C.F._2 in Messina via Camiciotti n. 13 ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali e Email_1 Email_2 attore opponente E (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 …
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    • art. 187-bis disp. att. c.p.c.·
    • vincoli soggettivi·
    • edilizia agevolata e convenzionata·
    • vincoli oggettivi·
    • tutela aggiudicatario·
    • art. 35 L. 865/1971·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • cessazione materia del contendere·
    • art. 2929 c.c.·
    • L. 178/2020·
    • art. 617 c.p.c.
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Versioni del testo

  • Capo I : Finalita' e risorse
  • Art. 1. (Finalita' e modalita' di programmazione). 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono programmate e spese per le finalita' e con le modalita' e procedure della citata legge n. 457 del 1978 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente:
    "Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
    La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
    La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
    In particolare, la sezione autonoma provvede a:
    a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art.4;
    b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2;
    c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti;
    d) concedere anticipazioni ai sensi dell' art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
    Sono trasferiti alla predetta sezione:
    a) il fondo costituito a norma dell' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi e prestiti.
    Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente.
    Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
    La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
    Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione stessa.
    Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
    Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".
  • Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall' articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell' articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".
    2. I fondi a valere sull' articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 , al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all' articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166 , e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513 ; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilita' residua delle singole annualita' dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota e' utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificita' individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
    Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo)) .I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n.637 , sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore.
    3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all' articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 .
    4. La riserva di cui all' articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
    5. Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.