Legge 17 febbraio 1992, n. 179

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  • 1La convenzione Bucalossi: edilizia e non urbanistica
    Dott. Gustavo Mazzella · https://www.iusinitinere.it/

  • 2Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 3Testo Unico sull'edilizia (Dpr 380 01)
    https://www.studiocataldi.it/

    Testo Unico edilizia (Dpr 380 01) Raccolta Normativa Vedi anche: Dpr 380/2001: il testo unico edilizia DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Edizione gennaio 2022 (scarica il pdf) PARTE I Attività edilizia TITOLO I - Disposizioni generali Capo I - Attività edilizia Art. 1 (L) - Ambito di applicazione Art. 2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali Art. 2-bis (L) - Deroghe in materia di limiti di distanza tra fabbricati Art. 3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi Art. 3-bis. (Interventi di conservazione) Art. 4 (L) - Contenuto necessario dei regolamenti edilizi …

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  • 4Belgio: il Fisco potenzia l'azionedi contrasto ai paradisi fiscali
    https://www.fiscooggi.it/

  • 5Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/
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Giurisprudenza+500

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 06/07/2022, n. 21348
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso 13723-2019 proposto da: RO AT NA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA QUINTINO SELLA 41, presso lo studio dell'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentata e difesa dall'avvocato GEORG ROMEN; - ricorrente - Civile Sent. Sez. U Num. 21348 Anno 2022 Presidente: DE CHIARA CARLO Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA Data pubblicazione: 06/07/2022 contro ON IE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 268-A, presso lo studio dell'avvocato PIERO FRATTARELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato DAVIDE LOMBARDI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 2704/2018 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/10/2018. Udita la relazione della causa svolta …
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    • edilizia residenziale pubblica·
    • conseguenze·
    • procedura di affrancazione ex art. 25·
    • bis, l. n. 448 del 1998·
    • comma 3·
    • undecies del d.l. n. 119 del 2018·
    • vincolo del prezzo massimo di cessione degli immobili·
    • applicabilità·
    • permanenza fino alla sua eliminazione mediante procedura di affrancazione ex art. 31, comma 49·
    • pendenza della procedura·
    • estensione del vincolo sia alle convenzioni p.e.e.p. che alle convenzioni bucalossi·
    • vincolo del prezzo per i successivi acquirenti·
    • necessità·
    • atti di cessione precedenti all’entrata in vigore dell’art. 5·
    • rimozione

  • 2Trib. Roma, sentenza 22/12/2025, n. 17979
    Provvedimento: N. R.G. 58330/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Pietro Persico ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 58330/2022 promossa da: inizialmente da C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2 ), poi in seguito al decesso di proseguita anche da C.F._2 Parte_2 [...] (C.F. ), e da Parte_3 C.F._3 [...] (C.F. ), tutti elettivamente Parte_4 C.F._4 domiciliati in Roma, Via Lariana n. 7 presso lo studio degli Avv.ti LAMONACA ANDREA e CANNATA PAOLO dai quali sono rappresentati e difesi come per mandati in …
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    • convenzioni Peep e L. Bucalossi·
    • affrancazione vincolo prezzo massimo di cessione·
    • D.A.C. 116/2018·
    • edilizia residenziale pubblica·
    • art. 31 commi 49 bis e ter L. 106/2011·
    • edilizia convenzionata·
    • interpretazione autentica legge·
    • giurisprudenza Corte di Cassazione a Sezioni Unite·
    • compensazione spese legali

  • 3Corte d'Appello Roma, sentenza 19/03/2025, n. 1745
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary Presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2747 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione all'udienza del 17 marzo 2025 e vertente TRA , rappresentata e difesa, congiuntamente e Parte_1 disgiuntamente tra loro, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Antonio Corvasce e Sofia Pasquino PARTE APPELLANTE E …
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    • art. 25 undecies L. 136/2018·
    • abuso del diritto·
    • art. 1418 c.c.·
    • prezzo massimo di cessione·
    • nullità parziale contratto·
    • art. 35 L. 865/1971·
    • edilizia agevolata·
    • affrancazione vincolo·
    • art. 1339 c.c.·
    • indebito oggettivo

  • 4Corte d'Appello Milano, sentenza 21/12/2025, n. 3552
    Provvedimento: N. R.G. 985/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati Dott.ssa Giovanna Ferrero Presidente Dott.ssa Cesira D'Anella Consigliere Dott.ssa Natalia Imarisio Consigliere rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 985/2025 promossa da (C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1 LL NI, elettivamente domiciliato/a in Viale Papa Giovanni XXIII n. 86 24121 Bergamo, come da delega in atti; appellante contro (C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 P.IVA_1 ZO LA, elettivamente domiciliato/a in VIA ULRICO HOEPLI 20121 MILANO, come da delega in …
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    • onere reale·
    • D.M. n. 151/2020·
    • corrispettivo svincolo·
    • art. 31 legge 448/1998·
    • giurisdizione civile·
    • edilizia convenzionata·
    • affrancazione·
    • vincoli di prezzo·
    • proprietà immobiliare·
    • nullità clausola contrattuale

  • 5Trib. Catania, sentenza 12/03/2025, n. 1508
    Provvedimento: N. 13022/2022 R.G. REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI CATANIA Sesta sezione civile Il Giudice Cristiana Delfa ha pronunciato, mediante deposito in cancelleria, la seguente SENTENZA nella causa vertente TRA Il , (c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1 Acireale (CT), via Mandorle n. 40, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per procura in atti dagli avv.ti Gualtiero Cannavò (c.f. ) e Floriana Cannavò (c.f. ), con studio C.F._1 C.F._2 in Messina via Camiciotti n. 13 ed elettivamente domiciliata presso gli indirizzi digitali e Email_1 Email_2 attore opponente E (c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 …
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    • art. 187-bis disp. att. c.p.c.·
    • vincoli soggettivi·
    • edilizia agevolata e convenzionata·
    • vincoli oggettivi·
    • tutela aggiudicatario·
    • art. 35 L. 865/1971·
    • opposizione agli atti esecutivi·
    • cessazione materia del contendere·
    • art. 2929 c.c.·
    • L. 178/2020·
    • art. 617 c.p.c.
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Versioni del testo

  • Capo I : Finalita' e risorse
  • Art. 1. (Finalita' e modalita' di programmazione). 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'intervento pubblico nel settore dell'edilizia residenziale, le disponibilita' esistenti o che affluiranno presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita con l' articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sono programmate e spese per le finalita' e con le modalita' e procedure della citata legge n. 457 del 1978 , e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui alla presente legge.
    AVVERTENZA:
    Il testo delle note qui pubblicato e'stato redatto si sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
    Note all'art. 1:
    - Il testo dell' art. 10 della legge n. 457/1971 (Norme per l'edilizia rsidenziale) e' il seguente:
    "Art. 10 (Istitutzione e competenze della sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti). - E' istituita una sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, con proprio consiglio di amministrazione e con gestione e bilancio separati, per il finanziamento della edilizia residenziale, dell'acquisizione e della urbanizzazione delle aree occorrenti per la realizzazione dei relativi programmi.
    La rappresentanza legale della sezione autonoma spetta al direttore generale della Cassa depositi e prestiti.
    La sezione autonoma attua, sulla base delle indicazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, le decisioni del C.I.P.E. in merito alla raccolta e alla utilizzazione delle risorse finanziarie, secondo le norme contenute nella presente legge.
    In particolare, la sezione autonoma provvede a:
    a) porre a disposizione delle regioni i fondi loro attribuiti sulla base della ripartizione effettuata dal Comitato per l'edilizia residenziale alla situazione di cassa delle regioni secondo quanto disposto dalla lettera h) del precedente art.4;
    b) compiere le operazioni finanziarie necessarie per l'attuazione delle determinazioni del Comitato per l'edilizia residenziale, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione della lettera e) del precedente art. 2;
    c) compiere tutte le operazioni finanziarie nel settore dell'edilizia residenziale gia' affidate dalla leggi alla Cassa depositi e prestiti;
    d) concedere anticipazioni ai sensi dell' art. 23 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni e integrazioni, che possono essere richieste anche da enti ed istituti delegati all'acquisizione delle aree.
    Sono trasferiti alla predetta sezione:
    a) il fondo costituito a norma dell' art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e successive modificazioni ed integrazioni;
    b) le operazioni di finanziamento degli istituti autonomi per le case popolari o di altri operatori, gia' affidate alla Cassa depositi e prestiti.
    Per il regolamento dei rapporti tra la Cassa depositi e prestiti e la sezione autonoma e' istituito un apposito conto corrente.
    Il saggio di interesse delle operazioni eseguite dalla sezione autonoma, qualora non sia altrimenti stabilito o sia diverso da quello praticato dalla Cassa depositi e prestiti e' fissato, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, previa deliberazione del consiglio di amministrazione della sezione autonoma da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
    La commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti esercita le sue funzioni anche nei confronti della sezione autonoma di cui alla presente legge.
    Con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale ed il consiglio di amministrazione della sezione autonoma, possono essere stabilite norme di esecuzione per l'attivita' della sezione stessa.
    Il controllo della Corte dei conti sugli atti della sezione autonoma e' esercitato in via successiva.
    Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, alla sezione autonoma sono applicate le norme in vigore per la Cassa depositi e prestiti e le gestioni annesse".
  • Art. 2. (Copertura finanziaria). 1. Per gli anni 1992, 1993, e 1994, ferme restando le disponibilita' derivanti dall' articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 , il contributo dello Stato e' fissato in lire 80 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per il 1992, 20 miliardi per il 1993 e 50 miliardi per il 1994, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 del bilancio di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando la voce: "Rifinanziamento dell' articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ".
    2. I fondi a valere sull' articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 , al netto delle somme globalmente occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali di programmazione di interventi di edilizia agevolata adottati anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge; di quelle necessarie per il pagamento dei maggiori oneri relativi a programmi regionali, quantificati per ciascuna regione dalla regione stessa; di quelle occorrenti per provvedere al pagamento dei conguagli di cui all' articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166 , e di quelli dovuti in applicazione degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n.513 ; di quelle occorrenti per la concessione della garanzia primaria dello Stato ai sensi dei commi 6 e 11 dell'articolo 6 della presente legge, sono destinati dalle regioni stesse alla realizzazione dei nuovi programmi edilizi, secondo gli indirizzi fissati dal CIPE o dal CER, ai sensi della presente legge, nell'ambito della disponibilita' residua delle singole annualita' dei limiti di impegno complessivi. Le somme disponibili ai sensi del presente comma sono destinate, prioritariamente e fino al limite del 30 per cento, ai programmi di cui all'articolo 16 della presente legge. Tale quota e' utilizzata dalle regioni, fatta salva la somma di lire 288 miliardi utilizzata dal Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di particolare rilevanza o specificita' individuati sulla base di accordi di programma proposti dal medesimo Ministero dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. ((La disponibilita' del Ministero dei lavori pubblici e' incrementata delle somme non utilizzate per contributi sui programmi ed interventi previsti dall'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, della legge 12 luglio 1991, n. 203, purche' gli accordi di programma proposti dal Ministero dei lavori pubblici si riferiscano ad aree concordate con le amministrazioni locali. Tali disponibilita', ivi compresa la somma di lire 288 miliardi, sono versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
    Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo)) .I fondi di cui al citato articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 1983, n.462 , convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n.637 , sono erogati qualunque sia la destinazione originaria indicata nel relativo decreto ministeriale di messa a disposizione. La messa a disposizione e l'erogazione alle regioni dei fondi come sopra determinati sono effettuate secondo le procedure in vigore.
    3. Per l'utilizzo delle disponibilita' di cui al comma 2 si applicano altresi' le disposizioni di cui all' articolo 5-bis del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12 , convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 .
    4. La riserva di cui all' articolo 22, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 , si applica limitatamente alla programmazione dei fondi relativi al biennio 1988-1989.
    5. Per la concessione di contributi ai sensi dell' articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492 , a cooperative edilizie a proprieta' indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonche' per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, e' autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.