CASS
Sentenza 11 gennaio 2024
Sentenza 11 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, sentenza 11/01/2024, n. 1403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1403 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TO RO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1403 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma in data 23 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 2 marzo 2022 nei confronti di DR NE in ordine al reato di violazione di domicilio. - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere EGLE PILLA;
Penale Sent. Sez. 7 Num. 1403 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: PILLA EGLE Data Udienza: 06/12/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Rilevato che con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Roma in data 23 febbraio 2023 ha confermato la pronunzia del Tribunale di Tivoli del 2 marzo 2022 nei confronti di DR NE in ordine al reato di violazione di domicilio. - Rilevato che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un unico motivo con cui eccepisce l'estinzione del reato per intervenuta remissione di querela. - Considerato che, trattandosi di reato procedibile a querela, in accoglimento del motivo di ricorso, va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente, Rv. 268625). - Considerato che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate e che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. - Rilevato, infine, che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso, in Roma in data 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente