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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 159/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8606/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0067215 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21852/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 20 febbraio 2025; con l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Napoli, a seguito di verifica della dichiarazione di variazione per aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano (procedura DOCFA) proposta da Ricorrente_1 per l'immobile sito in Marano di Napoli alla via Marano-Pianura n. 18, riportato in catasto al foglio 38, particella 445, subalterno 10, determinava il seguente classamento: cat. A/2 – cl. 6 – cons. 5,5 vani - R.C. € 468,68. Avverso detto avviso, spiegava ricorso a questa Corte di Giustizia Ricorrente_1 assumendo la carenza di motivazione, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la richiesta cat. A/2 – cl. 2 – cons. 5,5 vani - R.C. € 244,28. Si costituisce Agenzia delle Entrate ufficio Territorio ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso risulta ritualmente motivato: secondo il consolidato indirizzo esegetico del giudice della nomofilachia, “l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (u.t.e.), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass., 8 marzo 2023, n.6970, 30 giugno 2011 n.14379, 1 luglio 2004 n.12068); più specificamente, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (ex plurimis, Cass. 21 gennaio 2010 n.1060; Cass., 21 luglio 2006 n.16824; Cass., 10 novembre 2006 n.24064; Cass., 9 novembre 2004 n.21300). Muovendo all'esame del merito della controversia, va osservato come a fronte dell'avviso di accertamento recante tutti i dati necessari e sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni giustificanti l'attribuzione della classe e della rendita catastale, il ricorrente ha dedotto l'erronea determinazione della classe e della rendita facendo riferimento a circostanze del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio. In forza della normativa vigente in materia (in specie, dell'art.75 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142), il reclamo della parte sull'applicazione della categoria, della classe o della rendita catastale non può essere esaminato ove non vengano indicate le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultano, nei confronti di quella della parte reclamante oggetto del classamento, collocate con dati catastali diversi quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Sull'argomento, la giurisprudenza di nomofilachia, seguita dalle costanti pronunce degli organi di merito della giustizia tributaria, ha ritenuto che il ricorso non può limitarsi ad una generica impugnazione della classificazione operata dall'Ufficio, “ma deve ancorare la censura alla denuncia delle diversità di trattamento riservate dall'Amministrazione a fattispecie omogenee specificatamente e concretamente richiamate” (cfr., Cass., 20 giugno 2002 n.8809; Cass., 3 aprile 1992 n.4085) e supportate da eventuale perizia tecnica giurata. Solo per completezza argomentativa, va rilevato come l'assegnato classamento appaia coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e coerente con le similari unità immobiliari già censite medesima zona: invero, nella memoria difensiva dell'Ufficio si precisa che la classe assegnata 6, risulta la classe ordinaria di zona per la destinazione civile abitazione categoria A/2 del foglio 38, del comune di Marano di Napoli. L'ufficio ha anche dedotto che parte ricorrente ha presentato contestualmente al ricorso istanza in autotutela, con la quale chiede l'assegnazione della classe 5 per l'unità in discussione ma nulla è stato depositato dalle parti in ordine all'esito di tale istanza. Agli atti di parte ricorrente vi è solo una adesione alla conciliazione datata 15 marzo 2000, relativa a subalterni diversi e quindi del tutto inconferente. Ne consegue il rigetto del ricorso. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della controversia e ragioni di equità giustificano ex art.15 D.Lgs. 546/1992 la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice PRISCO EMILIO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8606/2025 depositato il 07/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2025NA0067215 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21852/2025 depositato il 10/12/2025
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente depositato l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il giorno 20 febbraio 2025; con l'avviso di accertamento in epigrafe indicato, l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territorio di Napoli, a seguito di verifica della dichiarazione di variazione per aggiornamento del Catasto Edilizio Urbano (procedura DOCFA) proposta da Ricorrente_1 per l'immobile sito in Marano di Napoli alla via Marano-Pianura n. 18, riportato in catasto al foglio 38, particella 445, subalterno 10, determinava il seguente classamento: cat. A/2 – cl. 6 – cons. 5,5 vani - R.C. € 468,68. Avverso detto avviso, spiegava ricorso a questa Corte di Giustizia Ricorrente_1 assumendo la carenza di motivazione, infondatezza e illegittimità ritenendo congrua la richiesta cat. A/2 – cl. 2 – cons. 5,5 vani - R.C. € 244,28. Si costituisce Agenzia delle Entrate ufficio Territorio ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che l'avviso risulta ritualmente motivato: secondo il consolidato indirizzo esegetico del giudice della nomofilachia, “l'avviso di classificazione di un immobile in una determinata categoria è soggetto all'obbligo della motivazione, il quale deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione della consistenza, della categoria e della classe acclarati dall'ufficio tecnico erariale (u.t.e.), trattandosi di dati sufficienti a porre il contribuente nella condizione di difendersi” (Cass., 8 marzo 2023, n.6970, 30 giugno 2011 n.14379, 1 luglio 2004 n.12068); più specificamente, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento deve ritenersi osservato anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale (ora dall'Agenzia del Territorio) e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi idonei a consentire al contribuente, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere le ragioni della classificazione, sì da essere in condizione di tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie (ex plurimis, Cass. 21 gennaio 2010 n.1060; Cass., 21 luglio 2006 n.16824; Cass., 10 novembre 2006 n.24064; Cass., 9 novembre 2004 n.21300). Muovendo all'esame del merito della controversia, va osservato come a fronte dell'avviso di accertamento recante tutti i dati necessari e sufficienti a rendere edotto il destinatario delle ragioni giustificanti l'attribuzione della classe e della rendita catastale, il ricorrente ha dedotto l'erronea determinazione della classe e della rendita facendo riferimento a circostanze del tutto generiche e prive di alcun riscontro probatorio. In forza della normativa vigente in materia (in specie, dell'art.75 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n.1142), il reclamo della parte sull'applicazione della categoria, della classe o della rendita catastale non può essere esaminato ove non vengano indicate le unità immobiliari della stessa zona censuaria che risultano, nei confronti di quella della parte reclamante oggetto del classamento, collocate con dati catastali diversi quantunque abbiano la stessa destinazione ordinaria e le stesse caratteristiche. Sull'argomento, la giurisprudenza di nomofilachia, seguita dalle costanti pronunce degli organi di merito della giustizia tributaria, ha ritenuto che il ricorso non può limitarsi ad una generica impugnazione della classificazione operata dall'Ufficio, “ma deve ancorare la censura alla denuncia delle diversità di trattamento riservate dall'Amministrazione a fattispecie omogenee specificatamente e concretamente richiamate” (cfr., Cass., 20 giugno 2002 n.8809; Cass., 3 aprile 1992 n.4085) e supportate da eventuale perizia tecnica giurata. Solo per completezza argomentativa, va rilevato come l'assegnato classamento appaia coerente con le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile e coerente con le similari unità immobiliari già censite medesima zona: invero, nella memoria difensiva dell'Ufficio si precisa che la classe assegnata 6, risulta la classe ordinaria di zona per la destinazione civile abitazione categoria A/2 del foglio 38, del comune di Marano di Napoli. L'ufficio ha anche dedotto che parte ricorrente ha presentato contestualmente al ricorso istanza in autotutela, con la quale chiede l'assegnazione della classe 5 per l'unità in discussione ma nulla è stato depositato dalle parti in ordine all'esito di tale istanza. Agli atti di parte ricorrente vi è solo una adesione alla conciliazione datata 15 marzo 2000, relativa a subalterni diversi e quindi del tutto inconferente. Ne consegue il rigetto del ricorso. Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Le peculiarità della controversia e ragioni di equità giustificano ex art.15 D.Lgs. 546/1992 la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso