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1 gennaio 2015
1 gennaio 2015
Art. 2. Modifica all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 , le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.000 euro».
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.".
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 , come modificato dalla presente legge:
"Art. 4. (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .
2.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e' stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma 1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in valuta da dichiarare.".
Commentari • 12
- 1. Il conto PayPal tra monitoraggio fiscale e IVAFEDott. Salvo Carollo · https://www.fiscoetasse.com/ · 28 gennaio 2021 · 17.317886
In base all'articolo 2 della Legge 186/2014, le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali, residenti in Italia, che detengono attività di natura finanziaria all'estero, a determinate condizioni, sono tenute a darle in dichiarazione dei Redditi; a questo fine, sui modelli Redditi previsti, per i soggetti interessati, è disponibile il quadro RW, la cui compilazione assolve l'obbligo del cosiddetto monitoraggio fiscale. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 5
- 1. Corte Cost., sentenza 05/04/2016, n. 66Provvedimento: […] In ragione del richiamo operato dal comma 7 ai precedenti commi 1 e 2 dell'art. 1 della legge n. 186 del 2014, si tratta del gettito delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e delle imposte sostitutive, del gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'IVA nonché di quello derivante dai sostituti di imposta, ossia da chi «in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, per fatti o situazioni a questi riferibili ed anche a titolo di acconto […]» (art. 64, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»).Leggi di più...
- entrate derivanti dall'attuazione delle procedure di collaborazione volontaria·
- finanza pubblica·
- illegittimità costituzionale in parte qua·
- ricorso della regione valle d'aosta·
- assorbimento di ulteriori profili.·
- disposizioni per il contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale·
- violazione della speciale autonomia finanziaria regionale·
- bilancio e contabilità pubblica·
- art.1,comma 7,legge n. 186/2014 e devoluzione esclusivamente allo stato del gettito ritraibile·
- legittimità·
- contabilità nazionale e degli enti pubblici·
- esclusione.